| L'assicurazione
dei crediti all'export In alcune transazioni commerciali con l'estero è difficile ottenere un pagamento garantito o un pagamento a mezzo Lettera di credito documentario. In questi casi si può considerare la possibilità di assicurare i propri crediti verso l'estero o di cederli «pro soluto» ad una società di factoring. Esaminiamo la possibilità di assicurare i crediti. Il ricorso all'assicurazione dei propri crediti verso l'estero, scadenti nel breve periodo, riguardanti il rischio commerciale, cioè il rischio legato alla possibilità che la controparte non paghi la fornitura, non ha avuto un grande sviluppo in Italia, contrariamente a quanto accade negli altri Paesi comunitari. In questi ultimi anni le cose stanno però cambiando ed il ricorso a questo strumento è sempre più diffuso presso gli operatori economici. Maggiore flessibilità, nuove polizze assicurative sempre più rispondenti alle esigenze degli operatori, costi più ridotti rispetto al passato, accordi tra compagnie private di assicurazione, banche e associazioni di categoria, rendono tale soluzione interessante per gli esportatori che si rivolgono ad importatori di Paesi ritenuti assicurabili. I PRINCIPALI TERMINI DELL'ASSICURAZIONE CREDITI 1. L'assicurazione dei crediti: è il contratto, di cui agli articoli 1882 e seguenti del codice civile, stipulato dal creditore nel proprio interesse (e non dal debitore nell'interesse e per conto del creditore), allo scopo di garantire l'impresa nel momento in cui, con la vendita di un bene e/o di un servizio, la stessa non riscuota l'importo a causa di un'insolvenza del compratore. 2. Il limite di credito (fido): è il limite di importo massimo entro cui la compagnia di assicurazione accorda la propria garanzia per ciascun debitore dell'Assicurato, dopo aver preso, per ogni debitore, le informazioni commerciali attraverso quella che viene chiamata, in gergo tecnico, "l'informativa". 3. La globalità: è il principio
su cui si basa l'assicurazione dei crediti, secondo il quale l'assicurato
dovrà dichiarare all'Assicuratore l'intero volume d'affari. Da
questo principio è possibile derogare definendo con l'assicuratore
il tipo di polizza che consente, ad esempio, di escludere i crediti garantiti
con una stand by letter of credit o con garanzia bancaria a prima domanda
o dove il pagamento concordato è a mezzo credito documentario.
4. Il rischio garantito: è il rischio che riguarda soltanto quello riferito alla perdita cosiddetta definitiva a causa dell'insolvenza del debitore. 5. L'insolvenza: è l'incapacità del debitore di far fronte agli impegni assunti a causa di:
6. Il Valore assicurabile/percentuale di copertura: è la misura, calcolata in percentuale, applicata alla perdita indennizzabile a norma di polizza per determinare l'importo del risarcimento. Tale valore non rappresenta mai il 100% in quanto qualsiasi compagnia di assicurazione non può coprire il mancato guadagno derivante da un'insolvenza, ma soltanto la perdita stessa. Normalmente, l'importo assicurabile varia a seconda del tipo di polizza e/o del paese interessato e si aggira, a puro titolo esemplificativo, intorno all'80-85%, se il compratore risiede in paesi di 1° categoria, al 70-75% nel caso di paesi di 2° categoria. 7. Il minimo di premio: è il corrispettivo minimo dovuto dall'Assicurato per ogni annualità assicurativa. Normalmente ammonta a circa 5 mila euro, salvo accordi diversi definiti caso per caso. 8. Il premio: è il corrispettivo della prestazione assicurativa. A titolo indicativo, si va da un minimo di 0.40% ad un massimo di 1.20% sul valore del volume delle fatture assicurate. 9. Il termine Consuntivo di Sinistro: conosciuto con la sigla «TCS», è il momento in cui si può dire che si è verificato l'evento che determina la perdita del credito. Il ricorso all'assicurazione dei crediti può avvenire direttamente, tramite la compagnia scelta dall'esportatore, o tramite banca in quanto molti Istituti di credito hanno attivato una collaborazione con le stesse, sottoscrivendo una polizza contraente e/o una polizza diretta in base alla quale l'Istituto di credito contrae o gestisce la polizza per conto del cliente. L'attività delle principali compagnie di assicurazione dei crediti, pur essendo caratterizzata da polizze che possono differire tra di loro, prevede di norma:
L'assicurazione dei crediti, che si fonda sulla valutazione preventiva degli acquirenti a cura della Compagnia, può rappresentare quindi un utile strumento commerciale per l'impresa che ambisce a:
L'analisi preventiva degli acquirenti, inoltre, consente di limitare i mancati pagamenti e gli indennizzi: la disponibilità di numerosi elementi informativi e di eventuali segnali premonitori di insolvenza permette inoltre una rapida e adeguata azione di recupero. Nei casi in cui tutto ciò non abbia l'effetto sperato,
il risarcimento costituisce l'elemento di protezione della posta di bilancio
alimentata dai crediti dell'impresa. |