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Conformemente alla normativa europea, anche l'Italia ha recepito nel proprio ordinamento più stringenti norme sulla tutela penale dell'ambiente, introducendo nel codice penale nuove fattispecie ed estendendo la responsabilità amministrative delle società per un'ampia serie di reati ambientali.
Evidenziamo innanzitutto che il Decreto legislativo 7 luglio 2011, n.121 (Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni) contenente tale recepimento è in vigore dallo scorso 16 agosto.
I nuovi reati penali in materia ambientale
Prima di soffermarsi sull'estensione della responsabilità amministrativa delle società ai reati ambientali, è bene evidenziare l'introduzione nel nostro Codice penale dei due nuovi reati di “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette” (Art.727-bis del Codice penale) e di “Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto” (Art.733-bis del Codice penale), puniti entrambi con le pene cumulative dell'arresto e dell'ammenda.
La responsabilità amministrativa delle società per i reati ambientali
L'ingresso dei reati in materia ambientali fra i “reati presupposto” per i quali può sorgere la responsabilità delle società (prevista dal D.lgs. 8 giugno 2001 n.231. Ricordiamo sinteticamente che, secondo il D.lgs. n.231/2001, la società è gravata da responsabilità amministrativa nel caso in cui gli amministratori, dirigenti o, anche più semplicemente i dipendenti sottoposti alla direzione dei primi, commettano uno dei reati specificati dal decreto in questione e la società medesima tragga sostanziali vantaggi da tali comportamenti criminosi. In questi casi, oltre alla responsabilità personale di chi commette il reato, sorgerà anche la responsabilità amministrativa della società che verrà conseguentemente punita con sanzioni pecuniarie (calcolate secondo il criterio delle “quote” ed ove l'importo di ciascuna quota può oscillare da un minimo di euro 258 fino ad un massimo di euro 1.549) ed interdittive (quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la PA; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi). La società può però fruire dell'esonero dalla responsabilità predisponendo ed attuando, preventivamente alla commissione dei reati in questione, appositi modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione dei reati stessi) è avvenuto con l'inserimento di un nuovo ulteriore articolo (Art. 25-undecies del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) nel provvedimento legislativo contenente la specifica disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti.
Va subito detto che l'elencazione dei vari “reati presupposto” in materia ambientale è particolarmente ampia; essa, infatti, attiene a numerose fattispecie, sia delittuose che contravvenzionali, contenute nel Codice penale, nel Codice dell'ambiente (D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 - Norme in materia ambientale), nelle disposizioni a protezione di specie animali e vegetali in via d'estinzione (Legge 7 febbraio 1992, n.150 - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n.874 e del regolamento (CEE) n.3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica), dalle norme a tutela dell'ozono (Legge 28 dicembre 1993, n.549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) e nelle disposizioni relative all'inquinamento provocato da navi (D.lgs. 6 novembre 2007, n.202 - Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni).
Per una attenta e completa elencazione di tali reati rimandiamo alla parte finale della
• tabella (ove viene, peraltro, riportato l'insieme dei “reati presupposto” previsti dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti),
nonché alla raccolta delle
• specifiche fattispecie (distinte per singoli provvedimenti).
Le fattispecie attinenti al SISTRI
Con il decreto di ampliamento della responsabilità amministrativa delle società, il legislatore è anche intervenuto sulla disciplina riguardante le sanzioni connesse alle violazioni del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), prevedendo un sistema graduato di responsabilità per la prima fase di attuazione del sistema ed introducendo alcune modifiche all'apparato sanzionatorio previsto dal Codice dell'ambiente. Anche per queste violazioni, il provvedimento ha disposto la responsabilità amministrativa delle società.
In merito però a quest'ultime fattispecie incombe, così come sul SISTRI intero, la scure dell'oramai nota “manovra d'agosto” (Ai sensi dell’art.6, comma secondo e terzo, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n.138 - Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), la quale ha infatti disposto l'abrogazione delle norme ad esse relative contenute nel Codice dell'ambiente. Va comunque detto che tale abrogazione (seppure di fatto già avvenuta, essendo il decreto legge che la dispone in vigore dallo scorso 13 agosto) dovrà venir confermata in sede di conversione del decreto legge; in tal senso, più parti politiche hanno già formalmente chiesto che il Parlamento intervenga sul punto con un radicale ripensamento, tale da consentire la sopravvivenza del sistema. Per completezza precisiamo che nei documenti allegati i riferimenti alle fattispecie sazionatorie concernenti il SISTRI sono state mantenute, dando comunque evidenzia della loro abrogazione o della possibile inefficacia in conseguenza dell'abrogazione stessa.
Approfondimenti:
Suggerimenti Morgan & Morgan:
E’ consigliato trasferire il rischio con una polizza adeguata di RC Inquinamento, in quanto la normale polizza di RC Generale con l’estensione per questo rischio non è sufficiente. Potete trovare maggiori informazioni sul nostro sito alla pagina dedicata alla Responsabilità Ambientale.
Inoltre, si consiglia di approfondire l’argomento anche con il materiale del convegno Morgan & Morgan sulla Responsabilità per danno ambientale.
Per maggiori informazioni potete contattare gli uffici Morgan & Morgan al n. 0438.366311. Inoltre l’ufficio tecnico rimane a vostra disposizione al seguente indirizzo:
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