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| -Circolare n. 04/2012: Obbligo del datore di lavoro di ridurre al minimo i rischi |
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Nella sentenza della Corte di Cassazione in esame, relativa ad un infortunio mortale sul lavoro avvenuto in una azienda, è stata individuata una carenza di segnaletica e di informazione da parte del datore di lavoro e la carenza è stata associata al mancato rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, dettate dal D.Lgs. n. 626/1994, in base alle quali i rischi sui luoghi di lavoro devono essere ridotti al minimo possibile se non proprio eliminati completamente. Nella circostanza dell’infortunio in esame, in particolare, secondo la Corte Suprema, si sarebbe potuto e si sarebbe dovuto migliorare le modalità con cui andava segnalata la presenza di un lavoratore nella zona dove lo stesso stava prestando la propria attività e che poteva diventare una zona di pericolo per la sua incolumità.
La Corte di Cassazione addebita l’infortunio mortale al datore di lavoro in quanto titolare della posizione di garanzia al quale incombeva per legge l’obbligo di adottare le misure di sicurezza adeguate e più idonee alla situazione concreta. Si ribadisce quindi che il datore di lavoro è tenuto a migliorare la segnaletica di avvertimento dei pericoli esistenti nei luoghi di lavoro alla luce delle disposizioni di legge che impongono l’eliminazione o la riduzione al minimo possibile dei rischi aziendali. Nel particolare, il P.M. aveva individuato la necessità di apporre dei segnali luminosi e sonori certamente più idonei ed efficaci di quanto non fosse il rudimentale sistema adottato consistente nell’apposizione di due assi di legno sulla grata superiore della tramoggia, al fine di indicare che erano in corso lavori all’interno della vasca. Il datore di lavoro ha proposto il ricorso per cassazione lamentando che in secondo grado i giudici non avevano considerato che, con il rilascio con atto scritto di una delega al “direttore di cava”, il datore di lavoro aveva effettuato legittimamente il definitivo e pieno passaggio delle funzioni in materia di sicurezza a detto soggetto, qualificato e capace, conseguendo l’esonero da ogni responsabilità per l’eventuale violazione degli obblighi imposti dalla legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Inoltre, secondo il datore di lavoro, nell’accaduto si era verificato un comportamento abnorme ed imprevedibile dell’infortunato, in quanto ha omesso di collocare le assi di legno sulla tramoggia e non ha atteso l’arrivo del secondo operaio, previsto come ulteriore presidio al fine di ottenere un duplice livello di attenzione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’imputato, condividendo il principio richiamato dai giudici di merito secondo il quale “tra i destinatari delle norme dettate in materia di previdenza degli infortuni sul lavoro dal Decreto del Presidente della Repubblica n.547 del 1995, è compreso, primo tra altri, il datore di lavoro e che tra gli oneri e le responsabilità, a quest’ultimo incombenti in materia di sicurezza del lavoro, è compreso quello di non discostarsi dall’obbligo della massima riduzione dei rischi nell’ambiente di lavoro dettato dal D. Lgs. n. 626 del 1994: a meno che, da parte del titolare dell’impresa, sia avvenuta, non soltanto la nomina nel ruolo di garante delle misure di sicurezza di persona qualificata e capace, ma anche il trasferimento alla stessa di tutti i compiti di natura tecnica, con le più ampie facoltà di iniziativa e di organizzazione anche in materia di prevenzione degli infortuni, con il conseguente esonero, in caso di incidente, da responsabilità penale del datore di lavoro”, cosa che nella circostanza non è stato riscontrato in quanto il documento di delega al “direttore di cava” prodotto dalla difesa non era utile ai fini dell’esenzione del datore di lavoro da responsabilità, trattandosi di delega limitata all’esecuzione delle misure di sicurezza e all’attività di sorveglianza circa il loro rispetto, e non certamente estesa anche all’osservanza dell’obbligo dell’individuazione dei fattori di rischio e delle misure di prevenzione da adottare all’interno dell’azienda. La suprema Corte ha tenuto a precisare inoltre che il datore di lavoro può designare un responsabile del servizio di prevenzione e protezione e che tra i suoi compiti rientra anche l’obbligo dell’individuazione dei fattori di rischio e delle misure di prevenzione da adottare, ma, nel fare ciò, il responsabile del servizio opera per conto del datore di lavoro, il quale è persona che giuridicamente si trova nella posizione di garanzia, poiché l’obbligo di effettuare la valutazione e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione, in collaborazione con il responsabile del servizio, fa capo al datore di lavoro.
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