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| -Circolare n. 06/2012: La ditta appaltatrice ed il direttore dei lavori rispondono in via solidale per i vizi dell’opera |
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Nella sentenza della Corte di Cassazione in esame, un condominio, ritenuto che i lavori fatti dalla ditta appaltatrice non fossero stati fatti come dovuti, cita in giudizio la ditta che ha eseguito i lavori e, solidalmente, il direttore dei lavori che doveva vigilare sulla esecuzione degli stessi ai sensi dell’art. 1669 del c.c. che recita: “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.”.
Questa la decisione della Cassazione con la sentenza del 20 marzo 2012: “il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto".
La Cassazione ha dunque ritenuto che i vizi fossero addebitabili anche al direttore dei lavori e non "esclusivamente" all'appaltatrice.
Approfondimenti:
Suggerimenti Morgan & Morgan:
E’ consigliato che il professionista, al momento della stipula della polizza, chieda che la copertura assicurativa sia estesa alla responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, in deroga a quanto stabilito dalle condizioni generali, che, viceversa, escludono il vincolo di solidarietà.
Consigliamo inoltre un’attenta lettura degli articoli che si riferiscono all’inizio e termine della garanzia perché l’evoluzione commerciale realizzatasi in tempi recenti ha visto il passaggio delle polizze per la responsabilità civile dei professionisti dal sistema del “Losses Occurring” (anche detto “Loss Occurence”) a quello del “Claims Made”. Quest’ultima delimita l’operatività della garanzia alle richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell’assicurato e da questi denunciate all’assicuratore entro il periodo di vigenza della polizza, anche se la condotta lesiva o il danno stesso si sono già verificati al momento dell’inizio della copertura (le polizze, di norma, possono prevedere un periodo di tempo determinato anteriore alla decorrenza della polizza, il c.d. “periodo di retroattività”, entro il quale deve essersi realizzata la condotta lesiva affinché la richiesta di risarcimento dalla stessa possa godere della garanzia assicurativa). Di contro, il modello tradizionale precedente, denominato Losses Occurring, si fonda sul disposto dell’art. 1917 primo comma C.C. (“Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta del contratto.(…) ). Pertanto, l’operatività della garanzia è limitata ai “fatti” (ossia le condotte illecite) che sono causa di un danno, avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza, a prescindere dalla data di richiesta del risarcimento e di denuncia del sinistro e fermi i limiti previsti dalla legge in tema di prescrizione del diritto. La clausola contrattuale della Polizza Claims Made (traduzione letterale: richiesta fatta), si rinviene solitamente nelle polizze sotto il titolo “Inizio e termine della garanzia” e copre, come detto, la responsabilità civile dell’assicurato per le richieste di risarcimento avanzate nei suoi confronti e denunciate agli assicuratori, dopo il perfezionamento del contratto e fino alla sua scadenza, indipendentemente dal momento in cui si è verificato il fatto o il danno. Come già accennato, può essere prevista anche la c.d. “garanzia postuma”, ossia la possibilità di estendere la garanzia per un periodo di tempo determinato successivo alla scadenza della polizza (ad esempio nei casi di cessazione dell’attività o di morte del professionista assicurato) per gli errori posti in essere durante il periodo di validità della copertura (Rc Postuma) Il meccanismo previsto dal modello Claims Made può consentire: - la retroattività della garanzia assicurativa a fatti e danni antecedenti la data di stipulazione della polizza (fino ad arrivare alla data di inizio dell’attività professionale); - la contemporanea copertura di fatti e danni accaduti durante il periodo contrattuale per cui è stata formalizzata una richiesta di risarcimento portata a conoscenza dell’assicuratore durante il periodo stesso. La formula Claims Made risponde meglio delle altre forme assicurative alle esigenze dell’assicurato, qualora questo non si sia assicurato di anno in anno continuativamente, sin dalla data di inizio della sua attività, con polizze nella forma “Loss Occuring”, anche perché esposto a riaschi la cui caratteristica è quella di manifestare una sinistralità tardiva. Il fenomeno è tipico proprio nei sinistri di responsabilità civile professionale, laddove, come si è detto, i danni si manifestano e sono accertati, il più delle volte, molto tempo dopo le condotte colpose dei professionisti. Infatti, in tali casi, se la formula assicurativa fosse quella tradizionale, cioè Losses Occurring, diventerebbe problematico individuare il momento in cui il fatto si è verificato e determinare così l’efficacia della garanzia. Consigliamo infine, per una completa copertura assicurativa, di fornirsi di un’adeguata
Per maggiori informazioni potete contattare gli uffici Morgan & Morgan al n. 0438.366311. Inoltre l’ufficio tecnico rimane a vostra disposizione al seguente indirizzo: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .
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