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-Circolare n. 13/2006: Giurisprudenza assicurativa |
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Giurisprudenza assicurativa
L'operaio è depresso? Risponde il direttore dello stabilimento; il medico aziendale è responsabile se non prescrive gli accertamenti specialisti richiesti dal dipendente
Cassazione - Sezione terza penale (up)- sentenza 25 maggio- 13 giugno 2006, n. 20220
Destinatario delle prescrizioni imposte dal D.Lgs 626/94, e responsabile delle relative violazioni, è il "datore di lavoro", per tale intendendosi colui il quale abbia la responsabilità dell'impresa o dell'unità produttiva, e cui spetta il controllo su tutta l'organizzazione amministrativa e gestionale dell'ente cui egli è preposto; tale qualifica spetta perciò anche al direttore di uno stabilimento, quale soggetto apicale dell'unità produttiva.
II medico aziendale risponde del reato di cui all'articolo 17 D.Lgs 626/94 lettera i), qualora, dinanzi a varie certificazioni provenienti da strutture sanitarie pubbliche, che attestino una patologia psichiatrica grave a carico del lavoratore, ometta di richiedere gli accertamenti specialistici richiesti dal lavoratore medesimo, al fine di per accertare la compatibilita dello stato di salute con le mansioni da esercitare.
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