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Responsabilità civile: Ciclomotore modificato come motoveicolo e responsabilità dei genitori per la condotta del minore
In tema di violazioni al codice della strada, qualora un minorenne abbia modificato le caratteristiche tecniche di un ciclomotore, in modo da consentirgli di superare la velocità massima ammessa per tale categoria di mezzi di trasporto (45 Km/h), così che il veicolo passi alla categoria dei motoveicoli, con conseguente applicabilità della sanzione di cui allarticolo 97 del CdS, in essa inclusa la misura accessoria della confisca (articolo 97, comma quattordici), il genitore esercente la potestà sul minore, per non essere soggetto alla sanzione, deve dare la prova di aver esercitato la massima vigilanza sul figlio e di aver fatto il possibile per evitare che il medesimo potesse circolare su strada con un veicolo capace di sviluppare una velocità superiore a quella consentita e di aver controllato che il veicolo non venisse a tali fini modificato.
In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva annullato una ordinanza-ingiunzione del Prefetto con la quale era stata disposta la confisca del motoveicolo di cui il genitore era proprietario, a seguito della contestazione della violazione dell’articolo 97, comma 9, CdS, effettuata dalla polizia municipale sia in qualità di proprietario, sia quale genitore esercente la potestà sul figlio minore, il quale era stato colto a circolare a bordo di detto mezzo, non più rispondente alle caratteristiche e prescrizioni indicate nell’articolo 52 CdS, in quanto sviluppante un velocità superiore al limite consentito.
Cassazione civile Sentenza, Sez. II, 21/03/2007, n. 6685
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