-Circolare n. 1/2007: "Made in" e tutela del consumatore: nuova disposizione della finanziaria 2007


“Made in” e tutela del consumatore: nuova disposizione della Finanziaria 2007

La Legge Finanziaria per il 2007 amplia il divieto di recare nei prodotti false o fallaci indicazioni circa l’esatta provenienza ed origine dei prodotti stessi, divieto penalmente sanzionato ai sensi dell’art. 517 del Codice penale, prevedendo anche la punibilità nel caso di uso “fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli”. La disposizione in questione è in vigore dal 1 gennaio 2007.

Riferimenti normativi

L’art. 4, comma 49, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (anche detta Legge Finanziaria 2004) riconduce all’ipotesi di reato previsto dall’art. 517 c.p. l’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine della merce. La commissione di detto reato comporta la reclusione fino ad un anno o l’applicazione di una multa fino a 20.000 euro.

Nella fattispecie in esame, il legislatore ha inteso individuare due distinte ipotesi:

- quella relativa alla falsa indicazione, che si può concretizzare nell’apporre il “made in Italy” su prodotti e merci che non abbiano una origine italiana (ed ove, per origine italiana, deve farsi riferimento alle specifiche disposizioni doganali comunitarie in tema di origine non preferenziale – V. Reg. CEE 2913/1992, cd. Codice doganale comunitario, artt. da 22 a 26);

- quella relativa alla fallace indicazione consistente nell’apporre, su prodotti sia provvisti che privi di indicazioni di origine, segni, figure e quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere detti prodotti di origine italiana.

- L’ipotesi riconducibile alla fallace indicazione, rispetto alla formulazione originaria sopra brevemente ricordata, appare oggi ampliata dal comma 941 della Finanziaria per il 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – G.U. Suppl. ordinario n. 244 del medesimo 27 dicembre) venendo, appunto, questa ad includere “l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli”.

Disciplina delle pratiche commerciali ingannevoli

I primi commenti alla disposizione della Finanziaria hanno evidenziato da subito alcuni problemi interpretativi, specie per quanto concerne l’utilizzo dei termini “fallace” e “fuorviante” che, accompagnati dal richiamo alle pratiche commerciali sleali, sembrerebbe, nelle intenzioni del legislatore, volersi riferire alla Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, peraltro non ancora recepita dal nostro ordinamento. Ricordiamo che la Direttiva ha lo scopo di reprimere le pratiche commerciali sleali attuate, in particolare, attraverso azioni o omissioni ingannevoli. Secondo l’art. 6 della stessa, deve considerarsi “ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio, anche se l’informazione è di fatto corretta, riguardo a uno o più dei seguenti elementi e in ogni caso lo induca o sia idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso: ...”. Vengono quindi indicati una serie di elementi, fra i quali rientra l’origine geografica o commerciale del prodotto che, pertanto, ai fini della disamina della disposizione in commento, assume certamente rilevanza.

In questo senso, potremo quindi assistere al possibile effetto che l’utilizzo di un marchio aziendale (peraltro, indifferentemente dal fatto che sia registrato o meno) che in qualche modo risulti di richiamo ad una presunta origine nazionale dei prodotti o servizi ai quali si riferisce, potrebbe indurre in errore il consumatore, facendogli assumere una decisione di natura commerciale (quindi di acquistare il prodotto o servizio in questione) che altrimenti non avrebbe preso.

Peraltro, nelle intenzioni del legislatore, la norma non sembra perseguire l'obiettivo di punire i marchi aziendali italiani applicati a prodotti che hanno subito la lavorazione sostanziale all'estero, bensì di punire il loro uso "fallace o fuorviante", tale cioè da indurre in inganno il consumatore circa la corretta origine dei prodotti stessi. Nell’attesa di avere più precise indicazioni dalle istituzioni competenti (Ministero dello Sviluppo Economico ed Agenzia delle Dogane in particolare), appare opportuno che vengano adottati comportamenti prudenziali rivedendo, alla luce della nuova disposizione, l’utilizzo dei propri marchi aziendali o di altri segni distintivi e diciture e valutando anche, per prodotti non originati in Italia ai sensi della normativa doganale, l’eventuale necessità di apporre il corretto “made in”, con chiara ed adeguata indicazione, anche visiva, al consumatore.

Legge 24 dicembre 2003 n.350, art. 4

 
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