MAXI
MULTA ASSICURAZIONI
VIA
AL CONTENZIOSO: LE SENTENZE CON I PRIMI RIMBORSI
Campagna ADUSBEF Onlus di
promozione delle azioni giudiziarie per ottenere il
rimborso delle quote dei premi illegittimamente pagati alle seguenti compagnie:
SAI, GENERALI, HELVETIA, LLOYD ADRIATICO, AZURITALIA, MILANO, RAS, REALE MUTUA,
ZURIGO, ALLIANZ SUBALPINA, ASSITALIA, TORO, UNIPOL, WINTHERTUR, AXA, FONDIARIA,
GAN.
.
(dell’Avv.
Antonio TANZA)
L’accusa
dell’Antitrust lanciata dal presidente dell’Autorità garante della concorrenza e
del mercato non lascia molto spazio ai dubbi: «Esistono accordi tra imprese
volti alla fissazione dei prezzi di vendita. Questi accordi danno luogo ad
aumenti dei prezzi e a riduzioni della quantità offerta e determinano, pertanto,
una diminuzione complessiva del benessere sociale».
Gli
esempi concreti non mancano e non sono mancati: il più clamoroso è quello delle
compagnie di assicurazioni che si sono messe d’accordo per aumentare i prezzi
delle Rc auto.
Un
settore dove, dal 1996 al 2001, secondo l’Istat, l’incremento delle tariffe è
stato dell’80,2 % e continua a crescere di anno in anno.
Il
cartello delle compagnie assicuratrici che ha alleggerito le
tasche degli utenti automobilisti è stato specificatamente illustrato
dall’Antitrust che ha comminato una multa di 700 miliardi di vecchie lire alle
numerose imprese di assicurazioni (n.39).
Una condanna che è stata confermata anche dal
Consiglio di Stato: l'Antitrust aveva, dunque, visto
giusto. La società di servizi (Rc Log) con cui le compagnie hanno condizionato
il mercato è una delle, purtroppo non rare, espressioni del retaggio monopolista
che soffoca la concorrenza.
Il
sistema di controllo del mercato, messo in piedi da numerose compagnie, era
talmente sofisticato che, come ha scoperto l’Autorità garante della concorrenza
e del mercato, circolavano tra le assicurazioni scambi di informazioni sui
contratti e i prezzi addirittura con messaggi criptati per non essere
intercettati dall’Antitrust: il povero utente – consumatore, obbligato ad
assicurare il suo veicolo, vagava invano tra le varie agenzie senza scoprire
sostanziali variazioni di costo che rendessero conveniente una polizza rispetto
ad un'altra. Le compagnie hanno fatto il cartello grazie proprio all'esistenza
di questo obbligo, e una volta scoperte hanno agito sulla leva dei
prezzi
L'anomalia e la contraddizione di un mercato
assicurativo che deve offrire i suoi prodotti a chi è obbligato ad acquistarli,
è messo in maggiore evidenza dalla conferma della validità della sentenza
dell'Antitrust: le compagnie hanno creato il cartello grazie proprio
all'esistenza di questo obbligo ed hanno agito sulla leva dei
prezzi.
La
sentenza del Consiglio di Stato ha sostanzialmente confermato l’esistenza del
cartello delle compagnie assicurative sulla Rc-auto ed ha evidenziato come il
regime di finto mercato, che ha interessato l'assicurazione obbligatoria per i
mezzi di trasporto, ha avuto un suo naturale sbocco nei cartelli monopolisti a
danno dei consumatori.
La sentenza, oramai passata in
giudicato, ha confermato l’illegittima attività delle maggiori compagnie di
assicurazione operanti in Italia (SAI, GENERALI, HELVETIA, LLOYD
ADRIATICO, AZURITALIA, MILANO, RAS, REALE MUTUA, ZURIGO, ALLIANZ SUBALPINA,
ASSITALIA, TORO, UNIPOL, WINTHERTUR, AXA, FONDIARIA, GAN) le quali, sin dal ’95-‘97,
attraverso la creazione di un accordo di cartello operavano contro la libera
concorrenza del mercato ed ai danni dei consumatori, con una maggiorazione
dei premi rc auto intorno al 20% .
Dopo che è stata accertata giudizialmente la
condotta sanzionabile, molti consumatori ed utenti, conservando le vecchie
polizze e premi erogati, si sono rivolti alla Magistratura, ottenendo così il
rimborso del maltolto.
Ecco le prime sentenze che hanno condannato le compagnie assicurative a rendere il maltolto, aprendo la via a migliaia di azioni per ottenere il rimborso delle quote dei premi illegittimamente pagate dal 1995 al 2000:
N. 52/01
Sentenza 56/01
UFFICIO DEL
GIUDICE DI PACE di LAVIANO
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Giudice di
Pace Dott. Vincenzo Rufolo ha
pronunciato la seguente:
sentenza
D.G.
R.
rappresentato e difeso
dall’avv. P. C. come da mandato a margine dell’atto di citazione,
ATTORE
CONTRO
Allianz Subalpina Ass. ni
Spa, in persona del
legale rappresentante con sede in Torino alla via Alfieri n.
22
CONVENUTA
OGGETTO: Risarcimento
danni.
CONCLUSIONI:
l’avv. P. C.
chiede la condanna della convenuta Compagnia al pagamento della somma,
indebitamente percepita, nonché interessi come per legge. L’avv. L. A. chiede
che venga dichiarata l’incompetenza funzionale e territoriale del Giudice di
Pace a conoscere della presente causa, per essere la medesima funzionalmente
devoluta alla Corte d’Appello di Torino.
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con Atto di
citazione, ritualmente notificato, il sig. R. D.G. conveniva in giudiziosa società Assicurazioni Allianz
Subalpina in persona come sopra per sentirli condannare al pagamento della somma
a titolo di risarcimento per le somme indebitamente percepite dalla compagnia.
L’attore assumeva che avendo sottoscritto il contratto di assicurazione con
l’Allianz Subalpina Spa con polizza n. 70420724 dell’autovettura tipo Fiat Uno
tg. __ ______ e che successivamente ha dovuto sopportare un aumento che ha
determinato un conto polizza superiore alla media europea e comunque
illegalmente accresciuto a causa dei comportamenti anticoncorrenziali accertati
dall’Antitrust. L’attore nelle conclusioni precisava che con l’atto di citazione
non ha inteso proporre una domanda risarcitoria collegata alla normativa
antitrust (legge 287/90) bensì una domanda cumulata relativa sia alla richiesta
di restituzione dell’indebito, con interessi, e sia al relativo risarcimento
danni. L’attore espressamente rinuncia ala domanda relativa alla richiesta di
risarcimento danni e chiede che la pronuncia di questo giudice verta sulla
proposta domanda di restituzione della differenza delle somme indebitamente
percepite dalla convenuta Compagnia, con interessi, relativamente all’intercorso
contratto assicurativo. Il giudice all’udienza del 18.09.01 assegna la causa a
sentenza.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
in via preliminare, il giudice di pace,
rigetta la eccezione di incompetenza perché non fondata per i seguenti motivi.
La domanda proposta, restituzione dell’indebito non può essere considerato quale
domanda intesa ad ottenere il risarcimento dei danni per la violazione delle
disposizioni di cui alla legge 287/90. la Cassazione ha più volte affermato la
natura restitutoria e non risarcitorie dell’azione di ripetizione dell’indebito
“La ripetizione dell’indebito oggettivo, di cui all’art. 2033 c.c., rappresenta
un’azione restitutoria, non risarcitorie a carattere personale” (Cass. Civ. sez.
III, 27 maggio 1995, n. 5926). La domanda principale non rientra tra quelle
indicate nell’art. 33 della legge n. 287 del 1990, di cui la competenza è della
Corte d’Appello. Va, in ogni caso, chiarito che, ove mai l’attore avesse
proposto una domanda di tipo risarcitorie, la competenza a conoscere della
stessa resta del Giudice di Pace, ratione valoris, e non della Corte d’Appello.
L’art. 33 della legge 10.10.1990 n. 287, infatti, ha previsto una duplice tutela
giurisdizionale nel caso di violazione della normativa sull’abuso di posizione
dominante e sul divieto di concentrazione (cd. Antitrust). Il primo comma
dell’art. 33 prevede la possibilità di ricorrere al TAR del Lazio avverso i
provvedimenti amministrativi di cui ai titoli da I a IV della stessa legge, e
vale a dire avverso i provvedimenti che dispongono sulla libertà di concorrenza,
sull’abuso di posizione dominante, sulle operazioni di concentrazione, sulla
sospensione delle operazioni di concentrazione, sulle sanzioni relative alle
presunte violazioni etc. etc.
Il secondo comma
attribuisce alle Corti di Appello, territorialmente competenti, la competenza a
conoscere della nullità e del risarcimento del danno esclusivamente con
riferimento alle ipotesi suindicate. Ne consegue che restano fuori, dall’ambito
previsto dalla norma, le azioni di risarcimento danni che scaturissero dalla
patologia contrattuale, tra assicurato e singola Compagnia di Assicurazioni. Per
tali motivi dichiara la sua competenza territoriale e per materia essendo stato
stipulato il contratto di assicurazione in santomenna presso il subagente della
Compagnia di Ass.ni.
P.Q.M.
Il Giudice di
Pace di Laviano, dott. Vincenzo RUFOLO, definitivamente pronunciando dulla
domanda posta da D.G. R. contro la Compagnia di Ass.ni Allianz Subalpina S.p.a.,
in persona del legale rappresentante p.t., così
decide:
1)
accoglie la domanda e condanna la convenuta a
corrispondere al ricorrente la somma indebitamente percepita dalla Assicurazione
nella misura del 20% del costo totale del premio proposto relativo alla polizza
n. 70420724 dell’autovettura Fiat Uno tg ________;
2)
compensa le spese processuali tra le
parti.
Dichiara la
presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per
legge.
Così deciso in
laviano
27.09.02.
Il Giudice di
Pace
Dott. Vincenzo
RUFOLO
Ed ancora segue altra sentenza in cui la Compagnia assicurativa viene condannata anche al pagamento delle spese del giudizio, oltre al riconoscimento del danno.
N. 603/01 R.G.
Sentenza n. 252/01
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
SALA CONSILINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME
DEL
POPOLO
ITALIANO
Il Giudice di Pace Dott. Giacinto
PETRIZZO
ha
pronunziato la seguente ,
ex art. 113
(2° comma)
c.p.c.,
SENTENZA
Nella
causa civile promossa da:M. R., .elettivamente domiciliato in Sala
Consilina in P.zza Urmberto I, 3, presso lo studio dell’avv. E. C. che lo
rappresenta e difende, come da mandato agli atti;
-
Oggetto: restituzione premi
assicurativi R.C.A.
-
Conclusioni:all’udienza di discussione
del 08.10.2001 il-procuratore di parte attrice concludeva come da relativo
verbale di causa, che, qui si abbia per integralmente richiamato e
trascritto.
Svolgimento del Processo:con atto di
citazione notificato il
24.05.2001, M. R.
conveniva in giudizio, dinanzi a questa A.G., la Nuova Tirrena Ass.ni S.p.A., in
persona del legale rappr.te p.t., per sentirla condannare alla restituzione, in
suo favore, delle somme, indebitamente pagate, nella misura del 20 % del premio
R.C.A. pagato o, comunque in quella ritenuta equa, in relazione ai contratti
pagati nel corso dell’anno 1998. Assumeva l’istante di aver sottoscritto
contratto di assicurazione per la .R.C.A. obbligatoria, ai sensi della L. 990/69
e successive modifiche ed integrazioni, presso la Compagnia di Assicurazioni
Nuova Tirrena S.p.a., relativa all’autovettura , tg. AN 272 XY; - che, per la
polizza n° 321/93/32.749, emessa dall’Agenzia di Sala Consilina della
Nuova Tirrena S.p.a., è stata pagata, il 31/12/1998, la somma di £.584.600,
relativa alla sola garanzia R.C.A.; - che l’Autorità antitrust ha comminato una
multa pari a £. 700 miliardi alle Società di Assicurazione che hanno partecipato
all’accordo di cartello, risultato e riconosciuto per ciò stesso vietato dalla
–legge; - che la Compagnia con cui l’istante ha stipulato la polizza è una delle
39 sanzionate dall’antitrust; - che tale accordo, così come accertato
dall’antitrust nonchè dall’Autorità Giudiziaria Amministrativa, ha avuto come
effetto immediato e consequenziale l’aumento del costo della polizza di cui alla
premessa; - che detto , aumento illecito ammonta, presuntivamente, al 20 % della
parte di premio versato e riferito alla garanzia R.C.A., tenuto conto che
l’attività in violazione della legge sulla concorrenza, ha determinato un costo
di polizza superiore alla media europea e, comunque, illegalmente accresciuto a
causa dei comportamenti
anti-concorrenziali accertati dall’antitrust, l’istante conclude con la
richiesta che venga accolta la sua domanda, e per l’effetto, la Società
Convenuta venga condannata alla restituzione delle somme indebitamente percette,
così come indicate in premessa. Con vittorie di spese e competenze di
1ite.
Radicatosi
il contraddittorio all’udienza del 16.07.01, la convenuta Nuova Tirrena Ass.ni
S.p.A. non si costituiva; benché ritualmente convenuta, per cui veniva
dichiarata la sua formale contumacia. La parte attrice chiedeva, sulla scorta
della prodotta documentazione, fissarsi udienza per la precisazione delle
conclusioni, udienza che il giudicante fissava per l’8.10.01, unitamente
all’udienza di discussione, ex art. 320 c.p.c. Frattanto la convenuta Nuova
Tirrena. S.p.a. si costituiva in cancelleria depositando in Cancelleria, in data
29.09.01, comparsa di costituzione e risposta, in cui deduceva in rito la
incompetenza funzionale e per territorio dell’adito giudice, nel merito instava
per il rigetto della domanda attorea in quanto destituita di fondamento in fatto e in
diritto, con vittoria di spese e competenze tutte in giudizio. Indi, omessa ogni
ulteriore istruttoria, sulle precisazioni conclusive del solo procuratore di
parte attrice, così come riportate in epigrafe, la causa veniva assegnata a
sentenza nell’udienza del 08.10.01 con termine di trenta giorni per deposito
comparse conclusionali.
Motivi
della Decisione
Si premette che tale causa, dato il suo
valore al di sotto dei due milioni, .viene decisa, ex art. 113 (2° comma)
c.p.c., secondo equità. In tale prospettiva e sotto tale profilo, il giudicante
ritiene cosa equa e .rispondente a sostanziale giustizia, nel caso di specie,
accogliere la domanda attorea nei limiti e per la motivazione di seguito
esposta. In ordine a quanto eccepito nel rito, questo giudicante rileva -che-le
eccezioni-di incompetenza funzionale e per territorio, addotte dalla parte
convenuta, siano abbastanza infondate. Infatti, in ordine alla prima eccezione,
si fa notare che la prospetta inderogabilità della competenza funzionale,
comportante la rilevabilità, anche d’ufficio, della incompetenza in ogni stato e
grado del processo, attiene ai giudizi instaurati sotto il vigore del vecchio
testo dell’art. 38 – “Incompetenza per materia e quella per territorio nei casi
previsti dall’art. 28 sono rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del
processo”, teste precedente applicabile ai giudizi pendenti alla data del 30
aprile 1995, mentre il rinnovato testo dell’art. 38 (I comma) cpc. così dispone:
“L’incompetenza per materia quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’art.
28 sono rilevate, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione.
Nella prima udienza (16.07.01) di trattazione tale incompetenza non fu rilevata
d’ufficio ma nemmeno dalla parte convenuta, stante il suo stata contumaciale,
per cui deve ritenersi tardiva e fuori termine la -sua eccezione formulata solo
in data 29.09.01 nella sua comparsa di costituzione e risposta in cui era già
stata fissata l’udienza per la precisazione delle conclusioni e contestuale
discussione, ex art 321 c.p.c. Parimenti infondata si -rivela la incompetenza
territoriale dell’adito giudice, sia perché tardivamente eccepita e, quindi, a
contraddittorio chiuso, sia perché si ritiene, senza alcun dubbio, essere stato
correttamente –individuato come foro competente, nella .fattispecie il luogo di
residenza del consumatore (l’istante Marrone), ex art. 1469 bis n.9) c.c.
Pertanto, deve ritenersi ritualmente radicata dinanzi a questa A.G. la
controversia in oggetto. Nel merito, si; osserva che:la pretesa attorea ha per
oggetto l‘azione di ingiustificato arricchimènto e,quindi, indebito pagamento
(competente anche sotto tale aspetto l’adito giudice), che sarebbe , derivato a
talune Compagnie Assicuratrici ( n° 39), tra le quali la convenuta Nuova Tirrena
S.p.a., da un illegittimo aumento(pari a circa il 20 %) •del costo dei premi
assicurativi, ramo R.C.A. Infatti, con provvedimento di chiusura istruttoria, n.
8546 del 28.07.200, l’AutorItà garante della concorrenza e del mercato accertava
l’esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza operata da 39 imprese di
assicurazione, operanti in Italia nel settore R.C.A. Con lo stesso provvedimento
1’AGCM comminava alle imprese coinvolte nella intesa una multa progressiva
rispetto alla gravità della condotta posta in essere. Sempre nella motivazione
del già citato provvedimento n° 8546 si legge: “l’Autorità, considerata, la
natura e l’attualità -delle informazioni, la immediata identificabilità delle
Imprese, la struttura del mercato, la risultanza degli incontri sistematici
delle parti, ha verificato che lo scambio :di informazioni tra le imprese di
assicurazione determinava una
intesa restrittiva della concorrenza. L’intesa accertata ha quale oggetto
di restringere e falsare il gioco della concorrenza nel mercato nazionale
dell’assicurazione auto. Il circuito informativo istituzionalizzato realizzato
dalle imprese è idoneo ad incidere in modo decisivo sulle scelte di prezzo a
danno dei consumatori…… Gli aumenti premi, come ben si evince dalle tabelle
esaminate dall’Autorità, sono quantificabili in circa il 20 % del costo
dei premi assicurativi incassati dalle imprese. Palese risulta ormai la
violazione all’art. 2 L. 287/90, la quale prevede il divieto assoluto di intese
volte a fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o do vendita
o Altre condizioni contrattuali e la nullità delle stesse. Violato inoltre
risulta il diritto che la L. 281/98, all’art 1 punto e). riconosce e garantisce
ai consumatori ovvero il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei
rapporti contrattuali concernenti beni e servizi. le conseguenze del
comportamento posto in essere dalle imprese ricadono direttamente sui
soggetti che con esse hanno stipulato contratti nelle materie che hanno
interessato le intese in questione, i quali hanno patito direttamente il danno,
consistito nell’aumento dei premi relativi”. A questo punto, evidenziato il
comportamento delle imprese assicuratrici, il danno causato ai soggetti lesi, i
consumatori, ne consegue che il .danno è risarcibile quanto e conseguenza di un
atto illecito; alla luce .dell’art. 2043 c.c.,il danno consiste nell’illegittimo
aumento dei prezzi che è sicuramente derivante da atto, illecito. Il
provvedimento n° 8546 del 28.07.2000 dell’AGCM è stato confermato peraltro,
all’acquisita sentenza n° 6139/2001 del T.A.R del Lazio. 0rbene,
l’attore ha esibito e depositato in giudizio la polizza n° 321/93/32. 749,
relativa alla sola garanzia R.C.A. dell’importo di £ 584.600, pagato in data
31.12.1998, alla Nuova Tirrena Assicurazioni, Agenzia di Sala Consilina, e ne
chiede la restituzione nella misura del 20% o, comunque, in quella ritenuta equa
dal giudicante. Alla stregua di quanto esposto, motivato specificato e espresso,
la domanda attorea appare meritevole di accoglimento in questa sede, in quanto
risulta fondata nei suoi assunti presupposti giuridici e di fatto, per l’effetto
si ritiene cosa equa condannare la convenuta Nuova Tirrena Ass.ni S.p.a., in
persona del legale rappresentante , alla restituzione, in favore dell’attore
della somma di £. 116.000 a titolo di somma indebitamente percetta dalla
convenuta, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda all’effettivo saldo.
Le spese e competenze tutte di giudizio come liquidate in dispositivo, si
pongono a totale carico della parte convenuta, atteso il principio della
soccombenza.
P.T.M.
I1
giudice di Pace dott. Giacinto Petrizzo, nella sua definitiva decisione , ex art
113 (2 comma) c.p.c., sulla domanda proposta da M. R., udito il procuratore di
parte attrice ed ogni avversa e diversa istanza disattesa, così
dispone:
1)
accoglie la
domanda attorea e per lo effetto condanna la Nuova Tirrena Assicurazioni s.p.a.
a restituire in favore dell’attore la somma di £ 116.000, indebitamente
percepita, oltre agli interessi legali decorrenti dalla domanda all’effettivo
soddisfo.
2)
condanna,
altresì, la convenuta S.p.a. alla totale rifusione, pro parte attrice e con
attribuzione al procuratore antistatario, delle spese e competenze tutte di
giudizio che si liquidano in complessive £.
759.000
3)
dichiara la
presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 282
cpc.
Il giudice di Pace dott. Giacinto
Petrizzo
Ma vediamo ora cosa deve fare l’utente per
ottenere la restituzione del maltolto.
RC AUTO:
ISTRUZIONI PER
L’USO
AZIONI PER
OTTENERE IL RIMBORSO DELLE QUOTE DEI PREMI ILLEGITTIMAMENTE
PAGATE
Ricordiamo che:
1. Le 17 compagnie sanzionate definitivamente (erano
inizialmente 39), alle quali ( e solo ad esse) è possibile chiedere il rimborso
dei danni, sono: SAI, GENERALI, HELVETIA, LLOYD ADRIATICO, AZURITALIA,
MILANO, RAS, REALE MUTUA, ZURIGO, ALLIANZ SUBALPINA, ASSITALIA, TORO, UNIPOL,
WINTHERTUR, AXA, FONDIARIA, GAN.
2. Gli anni di cui si richiede il rimborso vanno dal 1995 al 2000 (compresi).
3. Per definire l’importo dai danni occorre sommare i premi dal 1995 al 2000 e calcolare il 20 per cento.
4. Se si è cambiata compagnia, occorre fare tante lettere per quante sono state le compagnie coinvolte dal 1995 al 2000.
5. Se la compagnia non dà seguito nei 15 giorni alla richiesta di rimborso (Lettera al punto A- Fase stragiudiziale), è possibile ricorrere al Giudice di Pace (Citazione al punto B-Fase giudiziale).
6. Il premio interessato è solo quello per RC Auto. Non calcolare i premi per polizze collaterali (incendio e furto ecc.)
7. Se non si ha documentazione, richiederla per iscritto all’agenzia. Se questa si rifiuta di consegnare le copie, aggiungere alla lettera (A) la seguente postilla: “Per gli anni ……… non è stato possibile quantificare con precisione il danno, in quanto la richiesta all’agenzia…….. di documentazione non ha avuto risposta. Allego alla presente copia della richiesta rimasta inevasa.”. Si indirizzerà quindi la lettera anche al Presidente della Compagnia (presso la Sede Legale) oltre che all’Agenzia di riferimento.
8. In caso di decesso dell’assicurato, gli eredi possono sostituirsi nell’azione di richiesta dei danni.
9. Se dal 1995 si è mantenuta la stessa compagnia, non ci sono decadenze. Se si è cambiata compagnia più di cinque anni fa, è decaduto il diritto di richiedere i danni alla vecchia compagnia: si richiederanno alla nuova.
10. Non si obbligati (se non moralmente) ad essere iscritti all’Adusbef: se non si intende utilizzare i suoi servizi, si tolgano i riferimenti all’associazione (indirizzi “per conoscenza” della lettera da inviare alla compagnia ed ultima frase: “Delega a tutelare i propri interessi l’associazione di consumatori ADUSBEF onlus, a cui è iscritto, ed alla quale invia, presso le sedi sopra indicate, copia di tutti i documenti in proprio ecc……….”
ECCO I TESTI DI LETTERA (A) E CITAZIONE (B)
( A ) FASE STRAGIUDIZIALE (lettera alla
compagnia)
Adusbef onlus Vi invita ad attivarvi
personalmente per il recupero del maltolto e pubblica la lettera raccomandata
con la quale chiedere bonariamente la restituzione del
maltolto:
RACCOMANDATA A. R.
Spettabile
Compagnia______________________
Agenzia
di______________________
Indirizzo______________________
lettera
semplice
SEDE
CENTRALE
Via Farini
n. 62
00185
Roma
lettera
semplice
Spettabile
ADUSBEF Onlus
Coordinamento azioni
legali
C.so Porta
Luce n. 20
73013
Galatina (Le)
OGGETTO:
Polizza n._____________ emessa in data __/___/_____, con scadenza _____________,
premio erogato Lire _.___.___, Contraente
___________________________.
Richiesta
rimborso delle quote dei premi illegittimamente pagate, giusta provvedimento
dell’ Autorità Garante della concorrenza e del mercato n.
8546 del 28 luglio 2000, confermato con Sentenza del Tar Lazio e del Consiglio
di Stato.
Il sottoscritto (nome e cognome)
____________________________, nato a ___________ il __/___/____, residente in
__________ alla via _____________, n. ______, nella espressa qualità di Vs.
assicurato, rappresentato da ADUSBEF ONLUS, essendo venuto a conoscenza di
essere stato vittima di ingiustificati aumenti derivanti dal noto illegittimo
cartello tra compagnie assicurative, tra cui la
Vostra,
Vi
Invita e diffida,
con
riferimento alla polizza in oggetto, all’immediata restituzione della somma di
Euro ___,__, pari al 20% del premio erogatoVi, oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria.
A disposizione per eventuali chiarimenti,
rimango in urgente attesa di ricevere, entro e non oltre gg. 15 dalla ricezione
della presente, la restituzione del maltolto.
Delega a tutelare i propri
interessi l’associazione di consumatori ADUSBEF onlus, a cui è iscritto, ed alla
quale invia, presso le sedi sopra indicate, copia di tutti i documenti in
proprio possesso:contratti ed i contrassegni delle polizze rc auto,
motocicli, ciclomotori, etc.
_______,
__/___/2002
(firma)
_________________
( B ) FASE GIUDIZIALE ( Citazione
Giudice di Pace)
Se la Vs. compagnia farà le orecchie da mercante non
esitate a citarla immediatamente dinanzi al Giudice di Pace della Vs. Città,
tenendo presente che:
Per l’art. 7 del Codice di Procedura
Civile:
[I]. Il giudice di pace è competente per le cause
relative a beni mobili di valore non superiore a 2.582,28 euro, quando dalla
legge non sono attribuite alla competenza di altro
giudice.
Per l’art. 82 del Codice di Procedura
Civile:
[I]. Davanti al giudice di pace le parti possono stare
in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede 516,46
euro.
[II]. Negli altri casi, le parti non possono stare in
giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il Giudice
di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con
decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in
giudizio di persona.
Adusbef onlus Vi invita ad attivarvi
personalmente (entro i limiti di cui ai citati artt. 7 ed 82 del c.p.c.) per il
recupero del maltolto e pubblica l’atto per citare la Vs. compagnia dinanzi al
Giudice di Pace per ottenere il rimborso delle quote dei premi illegittimamente
pagate:
GIUDICE DI PACE DI
________
Atto di citazione
Il
sottoscritto (nome e Cognome) _____________________________________________,
nato a _______________, il __
________ 19__ ( C. F. ___ ___ _____ _____ )Documento di identità
n.___________________ rilasciato da _____________________il
_____________;
Premesso
11.
che ha
sottoscritto il contratto di assicurazione di cui alla polizza RC Auto n.
_____________ presso la Compagnia di assicurazione
_______________________________ per il veicolo __________________
targato/telaio__________________________________;
12.
che il Consiglio
di Stato, con sentenza del 27.2.2002, ha confermato per 635 miliardi di vecchie
lire la multa comminata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
alle seguenti Compagnie di Assicurazioni: SAI, GENERALI, HELVETIA, LLOYD
ADRIATICO, AZURITALIA, MILANO, RAS, REALE MUTUA, ZURIGO, ALLIANZ SUBALPINA,
ASSITALIA, TORO, UNIPOL, WINTHERTUR, AXA, FONDIARIA,
GAN.
13.
che tali
compagnie, tramite un'intesa orizzontale, hanno costituito un cartello vietato
dalla legge per far aumentare i costi delle polizze, le cui tariffe sono
raddoppiate dal 1 luglio 1994, procurando alle stesse un ingiusto profitto, con
conseguente danno ai contraenti;
14.
che la compagnia
con cui il sottoscritto ha stipulato la Polizza fa parte delle compagnie
sanzionate in via definitiva dal Consiglio di Stato;
15.
che tale accordo,
che risulta inconfutabilmente accertato sia dal Tar del Lazio che dal Consiglio
di Stato, ha avuto come effetto immediato e consequenziale l’aumento del costo
della polizza di cui alle premesse sostenuto in via diretta dal
ricorrente;
16.
-che l’aumento
risultato illecito ammonta presuntivamente al 20% del costo totale dei premi
versati dal ________________;
17.
che l’attività in
violazione della legge sulla concorrenza (art. 2 della Legge n. 287/90, nonché
art. 1e della Legge n. 281/98) ha determinato un costo polizza superiore alla
media europea e comunque illegalmente accresciuto a causa dei comportamenti
anticoncorrenziali accertati dall’Antitrust;
18.
-che è diritto
dell’istante ottenere la restituzione dell’indebito (2033 c.c. e ss.) in misura
pari al 20% del premio pagato o comunque da liquidarsi in via equitativa nella
stessa misura;
19.
che vani sono
risultati i tentativi di bonario componimento;
tutto ciò
premesso, l’esponente consumatore
la compagnia di Assicurazione,
_____________________________________, in persona del legale rappresentante pro
tempore, _____________________________________ con sede legale in
________________, alla via ________________ _n. ___; a comparire dinanzi
all’Ill.mo Sig. Giudice di Pace di ____________, all’udienza del__ ______________ 2003
(1),
ore di rito e con
continuazione, con invito a costituirsi sino al giorno dell’udienza ai sensi e
nelle forme stabilite dall’art. 319 c.p.c., con l’avvertimento che la
costituzione oltre suddetto termine implica le conseguenze di cui all’art. 167
c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per
sentire accogliere le seguenti
Conclusioni
voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni
contraria istanza, dichiarare la Compagnia di Assicurazioni ________________
responsabile della violazione della normativa Antitrust e per l'effetto
condannarla alla ripetizione delle somme indebitamente percepite e,
precisamente, alla somma di Euro ___,__, salva differente cifra che l’Ill.mo
Sig. Giudicante riterrà di Giustizia o equo liquidare, oltre al rimborso delle
spese del presente procedimento.
Mezzi istruttori
Deposita:
1 polizze assicurative e ricevute dei premi
pagati;
2 lettera raccomandata di messa in
mora.
Chiede ammettersi interrogatorio formale della parte
convenuta sui capitoli di cui in premessa ed all'esito prova per testi sugli
stessi capitoli, indicado a testimoniare:
1) <...> dom.to in
<...>;
2) <...> dom.to in
<...>.
Ulteriori mezzi istruttori riservati e con salvezza di
ogni altro diritto.
_________,__ ______ 2002
Il consumatore
_________________
Relata di notifica
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario,
addetto all’ufficio notifiche presso il Giudice di Pace di _________, ad istanza
come sopra, ho notificato copia conforme della presente citazione, spedendola
a mezzo plico raccomandato , come per legge alla compagnia di Assicurazione,
_____________________________________, in persona del legale rappresentante pro
tempore, _____________________________________ con sede legale in
_______________________________, alla via ________________ _n. ___, in
data ………….
(1)
lasciare almeno 30+15 giorni liberi dalla data di deposito
della citazione all’ufficio notifiche presso il Giudice di Pace (cfr. Art.
318, comma 2, del codice di procedura civile).