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COPERTURA
DEI PROTOCOLLI DI SPERIMENTAZIONE CLINICA DI
FARMACI E DI TERAPIE FARMACEUTICHE
Il Gruppo Gerling è uno dei principali leader europei nel campo
farmaceutico ed è anche leader italiano nel campo delle assicurazioni
per la responsabilità civile derivante dalla gestione della
sperimentazione clinica.
Ha un consolidato know-how nel settore della salute,
dal settore della produzione farmaceutica a quello della sperimentazione
clinica.
A questa professionalità fa riscontro una polizza,
che corrisponde ai contenuti della Legge
211/2003 sulla sperimentazione clinica
dei farmaci, sia nei contenuti normativi,
che nel linguaggio e nelle definizioni impiegate.
La polizza si caratterizza:
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Con la rinuncia alla disdetta in caso di sinistro.
-
Con la presenza automatica di una copertura
di 24 mesi per la cosiddetta RC Postuma, con
possibilità, in casi mirati, di aumentarla
fino a 60 mesi, calcolata a partire dal termine
della polizza, che corrisponde al termine
della sperimentazione.
-
Con una capacità standard di copertura per
massimali fino a euro 10.000.000,00 per protocollo
e fino a euro 1.500.000,00 per persona. In
caso di particolari esigenze può essere presa
in considerazione la possibilità di aumentare
ulteriormente il massimale per protocollo.
-
Con la copertura di tutti i soggetti che gestiscono
la sperimentazione, quindi del promotore,
del monitor, dei centri in cui si svolge la
sperimentazione e di tutti i loro collaboratori,
che partecipano alla gestione della sperimentazione.
Per la quotazione necessitano i seguenti documenti:
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Copia integrale del protocollo di sperimentazione.
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Copia integrale del modulo di consenso informato e delle informazioni
che vengono date al paziente.
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Numero di pazienti.
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Durata della sperimentazione.
Per richiedere una quotazione e per ogni informazione
ulteriore contattate direttamente Morgan &
Morgan srl al n. tel. 0438366311 oppure via
mail all'indirizzo:
morgan.m@morganemorgan.com
Link alla Legislazione:
In
particolare, nel decreto 18 marzo 1998, all’art.
5.2 è fatto esplicito riferimento alle coperture
assicurative necessarie. Riportiamo di seguito:
<< 5.2 II Comitato verifica che lo sponsor,
o i fondi di ricerca ac hoc, garantiscano una
idonea copertura assicurativa dei soggetti in
sperimentazione che li tuteli da qualunque danno
direttamente o indirettamente derivante dalla
sperimentazione, nonché la copertura assicurativa
degli sperimentatori. II Comitato valuta
la congruità dell'eventuale rimborso di spese
e della compensazione per mancato guadagno di
volontari sani partecipanti alla sperimentazione,
comunque a carico dello sponsor o di fondi di
ricerca ad hoc. >>
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