NORMATIVA FISCALE
Il decreto legislativo
47/2000
introduce e disciplina
le forme pensionistiche
individuali
e
riordina il regime fiscale:
1. delle forme di
previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del
sistema obbligatorio pubblico
2. del trattamento di
fine rapporto
3. dei contratti di
assicurazione sulla vita e di capitalizzazione
realizzando il
seguente scenario:
I contratti di assicurazione sulla vita risultano distinti, a
livello di disciplina fiscale, in 4 tipologie: Assicurazioni vita previdenziali
– Assicurazioni di puro rischio – Assicurazioni di rendita vitalizia con
funzione previdenziale – Contratti a prevalente contenuto finanziario.
Agevolazioni fiscali volte ad incentivare
la canalizzazione del risparmio verso la previdenza complementare individuale e
collettiva costituita da: Fondi Pensione aperti o chiusi – Forme Pensionistiche
Individuali (i cosiddetti FIP).
Riconoscimento del carattere
previdenziale delle somme accantonate per il TFR.
Disciplina fiscale delle polizze vita a
contenuto finanziario uniformata a quella degli altri strumenti finanziari.
Conferma dell’attuale regime fiscale di detrazione d’imposta
per i soli contratti vita aventi ad oggetto esclusivo prestazioni di invalidità
permanente, premorienza e di non autosufficienza.
Tassazione della rendita nei contratti
assicurativi di rendita vitalizia aventi funzione previdenziale solo per la
parte del rendimento finanziario con
l’imposta sostitutiva del 12,5%.
L’art. 1 del D. Lgs.
n. 47/2000 provvede al riordino della disciplina fiscale dei contributi versati
a forme di previdenza complementare collettive (fondi pensione nuovi e
“vecchi”) e individuali (adesione a fondi pensione aperti e FIP) mediante
un’opera di unificazione dei regimi di deducibilità dei contributi
in oggetto e di semplificazione del sistema: l’intera materia dei
contributi e dei premi alle forme di previdenza private è regolata dall’art.
10, comma 1, lett. e-bis) del TUIR, relativo agli oneri personali
deducibili, con conseguente soppressione delle altre disposizioni tributarie
aventi il medesimo oggetto. La
collocazione sistematica del nuovo regime tributario dei contributi a forme di
previdenza volontarie nell’ambito degli oneri personali deducibili dal reddito
complessivo esprime – e costituisce l’attuazione di – una precisa scelta di
principio compiuta nella delega: quella di generalizzare la possibilità di accesso alle forme di previdenza privata,
senza alcuna distinzione fra le varie tipologie di contribuenti (e dunque
fra differenti tipi di reddito) e senza alcuna discriminazione fiscale sotto
il profilo della piena deducibilità dei relativi contributi.
La nuova disciplina
fiscale dei contributi trova applicazione non solo nei confronti dei soggetti
che sono titolari di un reddito di lavoro (e, dunque, obbligati all’iscrizione
ad una forma di previdenza obbligatoria) e di impresa, ma anche nei confronti
di quei soggetti che non svolgono un’attività produttiva di redditi di lavoro
(come, ad esempio, i c.d. “redditieri, titolari di redditi fondiari, di
capitale, e/o diversi) e di coloro che sono in possesso di redditi modesti (se
non addirittura nulli) e sono fiscalmente a carico di altri soggetti (ad
esempio le casalinghe). Nell’art. 10, infatti, non sono più specificamente
menzionati i redditi di lavoro autonomo e d’impresa, ma si fa generico
riferimento al reddito complessivo dichiarato dal soggetto.
Come regola di carattere
generale, è previsto che le somme versate a fini di previdenza volontaria
siano deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF del contribuente
in misura non superiore al 12 per cento del suddetto reddito complessivo
e, in ogni caso, nel limite massimo di 5.164,57
Euro.
ESEMPI
Caso 1
– Lavoratore autonomo o libero professionista
A
- Reddito complessivo 40.000,00 Euro
B
- 12% di 40.000 Euro = 4.800,00 Euro
C - Limite assoluto = 5.164,57 Euro
D
- Contributo massimo deducibile = 4.800,00 Euro
Caso 2 – Libero professionista con altri redditi
A
- Reddito complessivo 50.000,00 Euro
B
- 12% di 50.000 Euro = 6.000,00 Euro
C - Limite assoluto = 5.164,57 Euro
D
- Contributo massimo deducibile = 5.164,57
Euro
Al fine del computo dei predetti limiti si deve tener conto
di tutti i versamenti che affluiscono alle forme pensionistiche (collettive e
individuali), con la sola eccezione del TFR e, cioè:
1. delle somme versate
dall’iscritto
2. delle somme versate
dal datore di lavoro
3. delle quote accantonate
dal datore di lavoro ai fondi di previdenza interni ex art. 70, comma 1 del
Tuir, purché siano configurati ex art. 2117 del codice civile e siano istituiti
dei conti individuali che consentano di imputare le quote di accantonamento
alle posizioni dei singoli lavoratori.
4. dei contributi
aggiuntivi calcolati sulla retribuzione eccedente il massimale contributivo (per l’anno 2002 pari a
78.507,00 Euro), versati dal datore
di lavoro o dal lavoratore ai fondi pensione.
Si segnala che le
somme che l’iscritto versa alla forma di previdenza per reintegrare la
propria posizione individuale dopo aver ottenuto anticipazioni,
concorrono, alla stessa stregua dei contributi, a formare l’importo annuo
complessivamente deducibile nei limiti stabiliti.
BASE
DI RIFERIMENTO è REDDITO COMPLESSIVO
IMPORTO DEDUCIBILE è 12% DEL REDDITO
COMPLESSIVO – MAX 5.164,57 EURO
Se alla formazione del reddito complessivo del contribuente
concorrono anche redditi di lavoro dipendente, la deduzione competerà, relativamente
a tali redditi, per un importo complessivamente non superiore al doppio
della quota di TFR destinata a forme di previdenza complementare. Ne
consegue che tale condizione potrà verificarsi solo in presenza di una forma
previdenziale su base collettiva (fondo chiuso o, in difetto, adesione ad un
fondo aperto tramite accordo o regolamento aziendale),. La normativa in
esame è strettamente correlata alla modifica apportata all’art. 17, comma 4 del
Tuir che sancisce la completa irrilevanza fiscale degli eventuali
trasferimenti di quote del TFR a forme di previdenza complementare: non
costituisce fattispecie imponibile, in capo al dipendente, la fuoriuscita del
TFR dal patrimonio del datore di lavoro per entrare nella titolarità del fondo
pensione.
ESEMPI
Caso 3
– Lavoratore dipendente
A
- Reddito complessivo 20.000,00 Euro (tutto
di lavoro dipendente)
B
- 12% di 20.000 Euro = 2.400,00 Euro
(inferiore al limite assoluto dei 5.164,57
Euro)
C-
TFR versato al fondo = 1.200,00 Euro
D
- Contributo massimo deducibile = 2.400,00
Euro (doppio di C
purché non superiore a B)
E
- Contributo versato al fondo = 3.600,00 Euro (C+D)
Caso 4 – Lavoratore dipendente
A
- Reddito complessivo 20.000,00
Euro (tutto di lavoro dipendente)
B
- 12% di 20.000 Euro = 2.400,00
Euro (inferiore al limite assoluto dei 5.164,57
Euro) (non
integralmente deducibili in quanto superiori al doppio di C)
C
- TFR versato al fondo = 750,00 Euro
D
- Contributo massimo deducibile = 1.500,00
Euro
E
- Contributo versato al fondo = 2.250,00 Euro (C+D)
Caso 5 – Lavoratore dipendente
A
- Reddito complessivo 20.000,00
Euro (tutto di lavoro dipendente)
B
- 12% di 20.000 Euro = 2.400,00
Euro (inferiore al limite assoluto dei 5.164,57
Euro)
C
- TFR versato al fondo = 1.382,00 Euro (il 6,91% del reddito, pari alla quota annua del
TFR disponibile per la Previdenza complementare)
D
- Contributo massimo deducibile = 2.400,00
Euro (pari a B
in quanto il doppio di C è superiore a B)
E
- Contributo versato al fondo = 3.782,00 Euro (C+D)
Per espressa
previsione normativa tale condizione non trova applicazione nei
confronti dei “vecchi iscritti”, nel caso in cui la fonte istitutiva
sia costituita unicamente da accordi tra i lavoratori, se la forma
pensionistica collettiva istituita non sia operante dopo due anni
e, in generale, alla parte dei contributi versati a favore di persone
fiscalmente a carico e deducibili dal lavoratore.
Inoltre, per i “vecchi
iscritti”, è stata prevista una norma transitoria in forza della
quale, se il contributo complessivo versato nel 1999 è più alto di 5.164,57 Euro, il lavoratore potrà dedurre questo maggiore importo
purché non sia superiore al 12% del suo reddito complessivo. Tale deroga
al limite assoluto di deducibilità è valida per un periodo di 5 anni (fino
al 2005).
Si ricorda che, per i
c.d. nuovi iscritti di prima occupazione, l’integrale
destinazione degli accantonamenti annuali al TFR alle forme
pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva, è prevista per
legge: ciò significa che, nel caso in cui il contributo versato al fondo
pensione contrattuale sia inferiore al massimo deducibile, questo tipo di
lavoratore può sfruttare appieno i vantaggi fiscali che ha a disposizione, aderendo
individualmente ad un fondo pensione aperto o sottoscrivendo una polizza
vita di tipo previdenziale (FIP).
ESEMPIO
Caso 6
- Lavoratore metalmeccanico (neo
occupato )
A
- Reddito complessivo 20.000,00 Euro
B
- 12% di 20.000 Euro = 2.400,00 Euro C - Limite assoluto = 5.164,57 Euro
D - Contributo
datore di lavoro = 1,2% del
reddito (Lit. 240,00 Euro)
E - Contributo
lavoratore = 1,2% del reddito (Lit. 240,00
Euro)
F – TFR
versato per legge al fondo Cometa (6,91% del reddito) = 1.382,00 Euro
G
- Contributo massimo deducibile = 2.400,00
Euro
H – Contributi
al Fondo Cometa deducibili (D+E) = 480,00
Euro
I – Somma
disponibile per FP Aperto o FIP (G-H) = 1.920,00
Euro (9,6% del reddito complessivo)
Se il lavoratore
subordinato dispone di altri redditi in aggiunta a quello di lavoro dipendente il limite
percentuale del 12% continua ad essere applicato al reddito complessivo, con la
conseguenza che, sia nel caso di assenza di devoluzione del TFR al fondo
collettivo, sia nel caso in cui il doppio del TFR sia inferiore a quanto potenzialmente
deducibile, è possibile utilizzare fino al 100% di tali redditi diversi
da quello di lavoro dipendente, fermo restando il limite assoluto dei 5.164,57 Euro.
ESEMPI
Caso 7
– Lavoratore dipendente con altri redditi che non si iscrive al fondo negoziale
A
- Reddito complessivo 40.000,00 Euro
di cui
A1 – Reddito
di lavoro dipendente = 35.000,00 Euro
A2- Reddito di lavoro
autonomo = 5.000,00
Euro
Massimo
deducibile = 4.800,00 Euro calcolato come 12% di
A (reddito complessivo) e purché sia inferiore o uguale a A2 (in questo caso 5.000,00 Euro)
Caso 8
– Lavoratore dipendente con altri redditi che non si iscrive al fondo negoziale
A
- Reddito complessivo 40.000,00 Euro
di cui
A1 – Reddito
di lavoro dipendente = 37.500,00 Euro
A2- Reddito di lavoro
autonomo = 2.500,00
Euro
Massimo
deducibile = 2.500,00 Euro in quanto il 12% di A
(reddito complessivo) è pari a 4.800,00 Euro
--inferiore al limite assoluto dei 5.164,57 Euro--
ma superiore ad A2 (in questo caso 2.500,00 Euro).
In pratica il lavoratore potrà dedurre, senza vincolo di TFR, fino a 2.500,00 Euro.
Caso 9 – Lavoratore dipendente con altri redditi (confronta
con caso 4)
A
- Reddito complessivo 20.000,00 Euro
di cui
A1 – Reddito
di lavoro dipendente = 19.000,00 Euro
A2- Altri redditi (es: affitti,
dividendi, terreni, compensi da amministratore) = 1.000,00 Euro
B
- 12% di 20.000 Euro = 2.400,00
Euro (inferiore al limite assoluto dei 5.164,57
Euro)
C
- TFR versato al fondo = 750,00 Euro
D
- Contributo deducibile = 2.400,00 in quanto è rispettata la
condizione del doppio della quota di TFR come massimo deducibile per il
reddito da lavoro dipendente (A1), importo a cui si possono aggiungere 900,00 Euro “attingendo” dagli altri redditi (A2).
I contributi destinati a forme di previdenza complementare
risultano integralmente deducibili dal reddito di impresa, qualunque
sia l’importo destinato ai fondi pensione; anche nell’eventualità in cui
dovessero eccedere –insieme a quelli versati dal lavoratore- i limiti previsti
dall’art. 10 del Tuir, i predetti contributi sarebbero comunque deducibili –
per il datore di lavoro – come spese per prestazioni di lavoro dipendente.
A decorrere dal 1 gennaio 2001 il contributo a carico del
datore di lavoro concorrerà alla formazione del reddito del dipendente con
diritto, tuttavia, per quest’ultimo, alla deduzione del contributo nei limiti e
con le modalità di cui sopra.
Contributi per le persone fiscalmente a carico
Nel nuovo regime fiscale una rilevante novità è rappresentata
dalla possibilità di dedurre i contributi previdenziali volontari versati a
favore di soggetti fiscalmente a carico. Si considerano fiscalmente a carico le
persone indicate nell’art. 12 del Tuir con i requisiti ivi previsti: coniuge
non legalmente separato, figli e ogni altra persona indicata nell’art. 433 del
codice civile (i genitori, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i
fratelli e le sorelle) che convivano con il contribuente o percepiscano assegni
alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, a
condizione che non abbiano redditi propri per ammontare complessivamente
superiore a 2.840,51 Euro, al lordo degli oneri
deducibili.
La deduzione spetta, innanzitutto, alla persona a carico
senza tenere conto del limite percentuale del 12%, ma entro il limite assoluto
dei 5.164,57 Euro e quindi fino a capienza del
suo reddito complessivo (che come specificato non può superare 2.840,51 Euro).
Nell’eventualità in cui i contributi volontari dovessero
risultare superiori al reddito complessivo della persona a carico, l’ammontare
eccedente potrà essere dedotto dal contribuente che ha effettuato i versamenti
previdenziali a favore (e nell’interesse) della persona a carico: questi
ulteriori contributi concorrono con gli eventuali versamenti proprio del
contribuente e costituiranno oneri deducibili dal reddito complessivo entro gli
ordinari limiti percentuali ed assoluti di deducibilità. Per i titolari di reddito di lavoro
dipendente, con riguardo alle somme versate per i familiari a carico, non opera
la limitazione alla deducibilità in funzione della destinazione del TFR a forme
di previdenza complementare.
ESEMPIO
Caso 10- Lavoratore dipendente con altri redditi che versa in
un fondo chiuso, in uno aperto e in un FIP per il figlio fiscalmente a
carico
A
- Reddito complessivo = 40.000,00 Euro
di cui
A1 Reddito
di lavoro dipendente = 38.500,00 Euro
A2 Reddito
di lavoro autonomo = 1.500,00 Euro
B
- 12% di 40.000,00 Euro = 4.800,00
Euro C - Limite
assoluto = 5.164,57
Euro
D - Contributo
datore di lavoro al fondo chiuso = 750,00 Euro
E - Contributo
lavoratore al fondo chiuso = 750,00 Euro
F – TFR
versato al fondo chiuso = 750,00 Euro
G
– Ulteriore contributo versato al fondo aperto o Fip per se stesso = 1.500,00 Euro
H – Reddito
del figlio a carico = 500,00 Euro
I – Contributo
versato in un FIP per il figlio a carico = 2.300,00
Euro
J – Deduzione
da parte del figlio = 500,00 Euro
Totale
importo versato a forme di previdenza complementari:
6.050,00 Euro
composto da:
750,00 Euro
= TFR (che comunque non rietra nel tetto deducibile di
4.800,00 Euro)
1.500,00 Euro
(750,00 + 750,00) = contributi al fondo
chiuso o Fip (interamente deducibili in quanto viene rispettato il
vincolo del TFR)
1.500,00 Euro
= contributo
al fondo aperto (deducibile in quanto c’è capienza nel reddito di lavoro
autonomo)
2.300,00 Euro
= contributo al FIP intestato al figlio deducibile per 500,00 Euro in capo al figlio e per 1.800,00 Euro in capo al padre.
TOTALE DEDUCIBILE DA
PARTE DEL CONTRIBUENTE = 4.800,00 Euro (la quota TFR di
750,00 Euro non si considera ai fini della deduzione dal reddito)
Il capo II del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, intitolato “Disciplina della
gestione del risparmio previdenziale” interviene ad operare una profonda
revisione del trattamento tributario cui sono soggette le forme pensionistiche
complementari, introducendo un sistema di tassazione, cosiddetto per
maturazione, che ricalca quello già in vigore per le gestioni finanziarie
collettive ed individuali sulla base del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461 (che costituisce la nota riforma della tassazione dei redditi di
capitale). La norma di delega (art. 3 l. 13 maggio 1999, n. 133) aveva infatti
indicato, come principio direttivo per il riordino del regime fiscale dei fondi
pensione, l’uniformazione ai criteri di tassazione già previsti per gli
organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).
Meccanismo di base
che viene accolto con la nuova normativa è la tassazione del risultato di
gestione, determinato secondo il principio di competenza con imputazione,
in somma algebrica, dei proventi e delle perdite maturate nel periodo di
imposta. Novità rispetto al regime delle gestioni collettive o individuali è la
più bassa aliquota fiscale applicabile, ridotta dal 12,50% all’11%.
La disciplina,
tuttavia, ispirata in linea di principio ai suddetti criteri, si articola poi
secondo diverse modalità in considerazione dei diversi meccanismi di
capitalizzazione che possono essere adottati dai nuovi fondi pensione (a
contribuzione definita ovvero a prestazione definita) e delle diverse tipologie
delle forme di gestione delle risorse adottate dai c.d. “vecchi” fondi pensione, preesistenti al 15 novembre
1992 (capitalizzazione con gestione diretta, capitalizzazione di tipo
assicurativo, prestazioni definite, gestioni immobiliari).
In questa sede ci
occuperemo dei soli fondi pensione “nuovi” (ossia istituiti ai sensi degli artt.
3, 4 e 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124) a contribuzione
definita e dei contratti di assicurazione di tipo previdenziale (art. 9-ter
del decreto) e cioè del nuovo testo dell’art. 14 del d. lgs. 124/93 e del
secondo comma dell’art. 14-bis, oltre alle altre disposizioni dell’art.
5 del decreto 47 che provvedono a rendere il fondo pensione un soggetto
“lordista” ossia destinatario di quelle disposizioni di cui al d. lgs.
239/1996, ai sensi delle quali il soggetto non subisce ritenute o imposte
sostitutive su determinati redditi di capitale, così da consentire la corretta
determinazione del risultato di gestione maturato cui poi applicare l’imposta.
La base imponibile a
cui si applica l’imposta sostitutiva è costituita dal risultato netto
maturato in ciascun periodo di imposta.
Si giunge alla
determinazione del risultato netto maturato mediante la differenza tra
il valore del patrimonio netto del fondo pensione al termine di
ciascun anno solare (al lordo dell’imposta sostitutiva medesima) ed il valore
del patrimonio netto del fondo all’inizio dell’anno.
Il valore così
ottenuto, prima di essere assoggettato ad imposta, deve essere depurato delle
movimentazioni patrimoniali che hanno interessato il fondo nel corso dell’anno
e di quegli elementi reddituali che, in virtù dell’applicazione di ritenute o
imposte sostitutive o in virtù di particolari regimi di esenzione, sono stati
già assoggettati a tassazione o non devono scontare alcun carico tributario.
Pertanto il patrimonio
detto di fine anno deve essere, per un verso incrementato delle erogazioni
effettuate per il pagamento di riscatti, delle prestazioni previdenziali e
delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche complementari; per altro
verso, invece, deve essere diminuito dei contributi versati,
delle somme ricevute da altre forme pensionistiche (all’esito di
trasferimento di posizioni), dei redditi soggetti a ritenuta (le quali
ritenute, laddove applicate, sono a titolo d’imposta ai sensi del terzo comma del
nuovo art. 14 del d. lgs. 124/1993), dei redditi esenti o comunque non
soggetti ad imposta, nonché dei proventi maturati dalla partecipazione
ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta
sostitutiva. Queste correzioni tendono ad evitare duplicazioni di imposta e
si consente al fondo di godere di quei medesimi benefici, in termini di
esenzione dall’imposta, di cui avrebbero goduto gli iscritti se avessero
direttamente percepito i proventi.
Laddove il risultato
di gestione sia negativo, l’importo può essere portato in deduzione,
senza limiti temporali, dei risultati di gestione dei periodi di imposta
successivi, nei limiti di capienza dei singoli esercizi.
Patrimonio netto a fine anno (es. 31.12.2002)
Nella fase
di accumulo, il risultato
netto maturato si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via
di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero
determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati
nell’anno, il valore attuale della rendita stessa a inizio anno.
Il valore
attuale di una rendita vitalizia corrisponde al capitale costitutivo della
rendita stessa, cioè all’importo che un individuo dovrebbe versare ad una
compagnia di assicurazione per garantirsi l’erogazione di un determinato
importo annuo di rendita a decorrere da una certa epoca
e finché è in vita.
Nella fase
di erogazione della rendita vitalizia,
viene applicata l’imposta sostitutiva del 12,5% alla differenza tra la rendita
erogata e la corrispondente rendita che tiene conto della sola vita media
residua (cioè la rendita vitalizia anticipata a tasso tecnico nullo).
2.3 Il regime fiscale delle prestazioni
Sulla base alla nuova
disciplina, le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche, sia in forma
periodica che in forma di capitale, sono qualificate redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente.
Le prestazioni in
esame sono assoggettate ad un regime fiscale differenziato a seconda della
tipologia.
È tuttavia possibile
rintracciare alcuni elementi fondamentali che caratterizzano il sistema di
tassazione delle prestazioni nel suo complesso.
Il nuovo sistema si
basa infatti su due principi cardine:
Il tradizionale principio
del rinvio della tassazione del reddito accantonato per finalità
previdenziali e il principio di correlazione o simmetria in virtù
del quale la parte della prestazione previdenziale corrispondente alla
restituzione dei contributi non dedotti
non sarà assoggettata ad imposizione al momento dell’erogazione (capitale o
rendita).
CONTRIBUZIONE DEDOTTA è PRESTAZIONE TASSATA
CONTRIBUZIONE NON DEDOTTA è PRESTAZIONE NON TASSATA
Sono esclusi dalla
base imponibile, per evitare una duplicazione di imposta, anche i
redditi già assoggettati ad imposta sostitutiva dell’11% in capo al fondo
pensione e di quelli assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva nella
fase di accumulazione dei contributi e di gestione, oltre, naturalmente, ai
redditi esenti.
È fondamentale
ricordare che, al fine di garantire la corretta applicazione del principio di
simmetria sopra richiamato, la disposizione recata dall’art. 1, comma 2 del
d.lgs 47/2000 ha posto uno specifico onere informativo in capo al
contribuente: entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui
è stato effettuato il versamento del contributo previdenziale non dedotto
–ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione
pensionistica- il contribuente deve provvedere a comunicare al fondo
pensione ovvero all’impresa di assicurazione l’ammontare delle somme versate
che non sono state dedotte o che non s’intende dedurre in sede di
presentazione della dichiarazione. Il fondo pensione o l’impresa di
assicurazione terrà conto di tali informazioni in sede di effettuazione dei
prelievi alla fonte, nella veste di sostituto d’imposta, al momento dell’erogazione
della prestazione. Trattandosi di un onere, in mancanza del suo adempimento, il
sostituto di imposta considera il contributo come totalmente dedotto.
Il nuovo testo dell’art. 48-bis, comma 1 lett. d del Tuir
stabilisce che le prestazioni erogate in forma periodica si assumono al netto
dei redditi già assoggettati a tassazione e a quelli di cui alla lettera
g-quinquies dell’art. 41, comma 1 del Tuir, se determinabili. Come già ricordato
l’ammontare della prestazione corrispondente ai contributi non dedotti non va
in ogni caso assoggettata a tassazione.
Schematicamente la
pensione erogata può quindi essere scomposta, ai fini fiscali, come segue:
QUOTA CORRISPONDENTE AI
CONTRIBUTI DEDOTTI |
è |
Tassata come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente = Irpef
progressiva |
|
QUOTA CORRISPONDENTE AI CONTRIBUTI
NON DEDOTTI |
è |
NON TASSATA |
|
QUOTA RELATIVA AI
RENDIMENTI NELLA FASE DI ACCUMULO |
è |
NON TASSATA |
|
QUOTA
CORRISPONDENTE AI RENDIMENTI DURANTE L’EROGAZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA |
è |
TASSATA COME
REDDITO DI CAPITALE E ASSOGGETTATA AD IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 12,5% |
ESEMPIO
Caso 11- Tassazione della rendita
A
– posizione individuale complessivamente maturata = 75.000,00 Euro
di cui
(B - Prestazione
in forma di capitale = 25.000,00 Euro , pari
ad 1/3 del maturato)
C - Montante che verrà
convertito in rendita = 50.000,00 Euro
di cui:
C1
– rendimenti già assoggettati ad imposta = 25.000,00
Euro (=50% di C)
C2 – contributi
non dedotti = 2.500,00 Euro (=5% di C)
D – Ammontare
della rata = 550,00 Euro
di cui:
D1 - Ammontare
della rata assoggettabile ad imposta sostitutiva del 12,5% di cui alla lettera
g-quinquies art 41 Tuir = 50,00 Euro (che comporta un’imposta di 6,25 Euro)
E - Ammontare
della rata-base = 500,00 Euro (D-D1)
di cui:
E1 – Rendimenti
già assoggettati ad imposta = 250,00 Euro (50%
di E)
E2
– Contributi non dedotti = 25,00 Euro (5% di E)
F– Ammontare
della rata che costituisce reddito assimilato a lavoro dipendente – tassato con
aliquote progressive IRPEF = 225,00 Euro (E-E1-E2)
G– Ammontare
della rata-base non assoggettabile ad imposta = 275,00
Euro
Importo
netto iniziale della rendita (*) = 469,50 Euro ( pari all’85% della rendita lorda )
(*) nell’ipotesi di un’aliquota IRPEF
marginale del 33%
(Imposta IRPEF di 74,25 Euro, pari a 225,00 Euro di imponibile IRPEF
moltiplicati per l’aliquota del 33%)
La tassazione delle
prestazioni in capitale è piuttosto complessa in quanto varia a seconda delle
diverse tipologie che possono presentarsi.
La disciplina tende a
disincentivare la percezione del capitale in misura superiore ad 1/3 del
montante maturato con intento di agire sulla leva fiscale per evitare che
quanto accantonato a fini previdenziali venga distolto per realizzi di tipo
finanziario.
È importante
specificare che la parte di prestazione corrispondente ai contributi non
dedotti è in ogni caso esente da qualsiasi tassazione,
qualunque sia l’ammontare e il momento della prestazione e anche se la
prestazione in forma di capitale sia superiore ad un terzo dell’importo
maturato.
A grandi linee si può
affermare che le prestazioni in forma di capitale sono assoggettate a tassazione
separata con aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni applicata al capitale
maturato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non
dedotti.
Quanto sopra è
valido solo nei seguenti casi:
1. Prestazione
pensionistica, a condizione che la parte in forma di capitale non sia superiore
ad un terzo del montante maturato alla data di accesso alla prestazione.
2. In caso di riscatto
per premorienza esercitato dagli aventi diritto
3. in caso di riscatto
esercitato a seguito di pensionamento o per la cessazione del rapporto di
lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle
parti (ad esempio dissesto finanziario, fallimento o altra procedura concorsuale)
4. Nel caso in cui la
prestazione in forma di capitale supera un terzo del montante maturato ma la rendita
calcolata su 2/3 del montate complessivo sia inferiore al 50% dell’assegno
sociale (nel 2002 pari a 4.557,42 Euro).
Si ricorda che, secondo la normativa, non è possibile optare
per una prestazione a scadenza in forma di capitale superiore al 50% di quanto
maturato, a meno che la prestazione periodica annua calcolata convertendo
l’intera posizione individuale maturata sia inferiore all’importo dell’assegno
sociale (tuttavia in questo caso non si hanno penalizzazioni fiscali solo se si
verifica quanto previsto al precedente punto 4).
Più analiticamente,
nei casi sopra elencati la tassazione delle prestazioni in forma di capitale
avverrà nel seguente modo:
- 1 - Calcolo della cosiddetta “aliquota interna” effettuata dal sostituto di imposta
(fondo pensione o compagnia di assicurazione)
Si calcola innanzitutto il reddito di
riferimento nel seguente modo:
|
prestazione in forma di capitale (*)– contributi non dedotti – redditi già assoggettati ad imposta anni e frazioni di anno di effettiva contribuzione al Fondo o FIP |
x 12 |
(*) Attenzione: nell’importo della prestazione in capitale
devono intendersi comprese anche le somme già erogate a titolo di anticipazione
o di riscatto parziale.
A questo reddito si
applicano le aliquote e gli scaglioni IRPEF vigenti nell’anno in cui è sorto il
diritto alla prestazione e si calcola l’imposta relativa.
Si determina l’aliquota
media moltiplicando l’imposta così calcolata per 100 e dividendo il suo
importo per il reddito di riferimento.
- 2 - Applicazione dell’aliquota interna da parte del sostituto di imposta
(per la Tassazione provvisoria)
Una
volta determinata l’aliquota interna questa viene applicata all’ammontare
imponibile della prestazione erogata in forma
di capitale costituito da:
Prestazione
lorda in capitale – contributi non dedotti – redditi già assoggettati ad
imposta
- 3 - Tassazione definitiva da parte degli uffici finanziari
Gli uffici finanziari
provvedono alla riliquidazione dell’imposta sulla base dell’aliquota
media di tassazione del contribuente relativa
ai cinque anni precedenti a quello in
cui è sorto il diritto alla prestazione.
La tassazione, invece, risulta penalizzante rispetto a quella descritta, nei seguenti casi:
1. Se la prestazione in forma di capitale (comprensiva,
si ricorda, anche delle anticipazioni o riscatti parziali ottenuti in
precedenza) è superiore ad un terzo
dell’importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione. In questo
caso, fermo restando il calcolo illustrato sopra, risultano imponibili
anche i redditi già assoggettati ad imposta dell’11%.
2. In caso di riscatto della posizione individuale prima che maturi il diritto alla
pensione, la base imponibile è calcolata
analogamente a quanto descritto sopra (vedi schema), ma viene assoggettata a tassazione
ordinaria.
3. In caso di anticipazione o riscatto parziale sono tassati anche i redditi già assoggettati ad imposta
dell’11%, salvo conguaglio all’atto della liquidazione effettiva della
prestazione. Il metodo di calcolo è lo stesso
analizzato sopra (tassazione provvisoria ad aliquota interna e conguaglio da
parte della pubblica amministrazione).
Di seguito riportiamo due schede
sintetiche che consentono, a seconda delle diverse situazioni di liquidazione,
un’indicazione schematica del regime fiscale applicabile alle prestazioni di
capitale.
REGIME FISCALE DELLE
PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE
SCHEMA SINTETICO
|
|
TIPO DI
PRESTAZIONE in capitale |
|
REGIME FISCALE |
|
1 |
Prestazione
pensionistica inferiore ad 1/3
del montante |
è |
BASE IMPONIBILE = Posizione individuale al netto dei redditi
già assoggettati ad imposta dell’11% e dei contributi non dedotti ALIQUOTA DEFINITIVA = aliquota media
IRPEF degli ultimi 5 anni (tassazione separata) |
|
2 |
Prestazione
pensionistica superiore ad 1/3
del montante |
è |
BASE IMPONIBILE = Posizione individuale al lordo dei redditi
già assoggettati ad imposta dell’11% e al netto dei contributi non dedotti ALIQUOTA DEFINITIVA = aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni (tassazione
separata) |
|
3 |
Prestazione
pensionistica superiore ad 1/3
del montante ma prestazione in rendita inferiore al 50%
dell’assegno sociale |
è |
BASE IMPONIBILE = Posizione individuale al netto dei
redditi già assoggettati ad imposta dell’11% e dei contributi non dedotti, ALIQUOTA DEFINITIVA = aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni (tassazione
separata) |
|
4 |
Riscatto prima che maturi il
diritto alla pensione |
è |
BASE IMPONIBILE = Posizione individuale al netto dei redditi
già assoggettati ad imposta dell’11% e dei contributi non dedotti, ALIQUOTA DEFINITIVA = aliquota progressiva
IRPEF (tassazione ordinaria) |
|
5 |
Riscatto
da parte dei beneficiari in caso di premorienza |
è |
BASE IMPONIBILE = Posizione individuale al netto dei
redditi già assoggettati ad imposta dell’11% e dei contributi non dedotti, ALIQUOTA DEFINITIVA = aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni (tassazione
separata) |
|
6 |
Riscatto in caso di pensionamento o cessazione del rapporto di lavoro per cause
indipendenti dalla volontà delle parti |
è |
BASE IMPONIBILE = Posizione individuale al netto dei
redditi già assoggettati ad imposta dell’11% e dei contributi non dedotti, ALIQUOTA DEFINITIVA = aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni (tassazione
separata) |
|
7 |
Anticipazione o riscatto
parziale (dopo 8 anni di iscrizione) |
è |
BASE IMPONIBILE = Posizione individuale al lordo dei
redditi già assoggettati ad imposta dell’11% e al netto dei contributi non
dedotti, ALIQUOTA = aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni (tassazione separata), salvo conguaglio al momento della liquidazione
definitiva. |
I TRE REGIMI FISCALI
APPLICABILI
ALLE PRESTAZIONI IN FORMA DI
CAPITALE
|
TASSAZIONE DI TIPO
1 |
TASSAZIONE DI TIPO
2 |
TASSAZIONE DI TIPO
3 |
|
BASE IMPONIBILE = Posizione individuale al netto dei redditi
già assoggettati ad imposta dell’11% e dei contributi non dedotti ALIQUOTA DEFINITIVA = aliquota media
IRPEF degli ultimi 5 anni (tassazione separata) |
BASE IMPONIBILE = Posizione individuale al lordo dei redditi
già assoggettati ad imposta dell’11% e al netto dei contributi non dedotti ALIQUOTA DEFINITIVA = aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni (tassazione
separata) |
BASE IMPONIBILE = Posizione individuale al netto dei redditi
già assoggettati ad imposta dell’11% e dei contributi non dedotti, ALIQUOTA DEFINITIVA = aliquota progressiva
IRPEF (tassazione ordinaria) |
|
TIPO DI
PRESTAZIONE |
TIPO DI
PRESTAZIONE |
TIPO DI
PRESTAZIONE |
|
Prestazione
pensionistica inferiore ad 1/3
del montante |
Prestazione
pensionistica superiore ad 1/3
del montante |
Riscatto prima che maturi il
diritto alla pensione |
|
Prestazione
pensionistica superiore ad 1/3
del montante ma prestazione in rendita inferiore al 50%
dell’assegno sociale |
Anticipazione o riscatto
parziale dopo 8 anni di iscrizione (Salvo conguaglio al momento della liquidazione definitiva) |
|
|
Riscatto
da parte dei beneficiari in caso di premorienza |
|
|
|
Riscatto in caso di pensionamento
o cessazione del rapporto di lavoro per cause indipendenti dalla volontà
delle parti |
|
|

La nuova disciplina fiscale dei contratti di
assicurazione sulla vita e di capitalizzazione si applica ai contratti
stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Nel concetto di
rinnovo rientrano anche i fenomeni di tacita rinnovazione o proroga.
3.1
Contratti di “puro rischio”
Trattamento
fiscale dei Versamenti:
Per i contratti
aventi ad oggetto il rischio di morte, invalidità permanente non inferiore al
5% e da qualsiasi causa derivante o di non autosufficienza nel compimento degli
atti della vita quotidiana, il legislatore, nel riconoscere ad esse una valenza
sociale, ha lasciato la possibilità al contribuente di detrarre dall’imposta
lorda il 19% degli importi pagati fino ad un massimo di 1.291,14 Euro.
Viene eliminato il
vincolo di durata minima di 5 anni.
I versamenti non
sono soggetti all’imposta sulle assicurazioni del 2,5%
Trattamento fiscale delle Prestazioni:
Le prestazioni in caso di decesso,
di invalidità permanente non inferiore al 5% e non autosufficienza
dell’Assicurato, non costituiscono reddito imponibile IRPEF pertanto
sono esenti da tassazione (sia in forma di capitale che di rendita, anche
rivalutabile o indicizzata).
Contratti
aventi per oggetto il rischio morte
In tale tipologia di contratti rientrano non solo quelli
in cui il contratto prevede l’erogazione della prestazione esclusivamente in
caso di morte, ma anche quelli che prevedono l’erogazione sia in caso di morte
sia in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto
stesso o di riscatto prima della scadenza (quali le polizze miste, capitale
differito con controassicurazione ed a vita intera).
Qualora il contratto di assicurazione garantisca altri
rischi oltre a quelli di sopra indicati occorrerà evidenziare separatamente in
polizza l’importo del versamento afferente le forme di puro rischio allo scopo
di consentirne la detrazione di imposta (questo vuol dire che i premi delle
polizze tipo misto devono essere separati in due componenti: la componente del
versamento relativa alla copertura caso morte e la parte del versamento per la
costituzione del capitale caso vita a scadenza od il valore in caso di
riscatto). Per esempio, è possibile
portare in detrazione la parte del versamento per la copertura contro il
rischio morte di una unit-linked, agganciata a un fondo comune di investimento:
dove per dare diritto allo sgravio, la polizza dovrà indicare separatamente il
costo della relativa garanzia.
Per quanto riguarda il trattamento fiscale delle
prestazioni erogate, occorre tenere conto che le prestazioni percepite in
caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, anche
se in forma di rendita, non hanno natura di reddito e sono pertanto esenti
dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) indipendentemente
dalla detrazione dei relativi versamenti. Si precisa che questa esenzione
permane anche nel caso di rendite rivalutabili o indicizzate.
Le prestazioni a scadenza corrisposte per effetto
della permanenza in vita dell’assicurato e quelle in caso di riscatto
si configurano come reddito di capitale e sono assoggettate ad imposta
sostitutiva del 12,5% sulla parte corrispondente alla differenza tra
l’ammontare maturato e i versamenti corrisposti per i quali non è prevista
detrazione con l’applicazione del cosiddetto “equalizzatore”.
Contratti aventi per oggetto il rischio di
invalidità permanente
Per ciò che concerne i contratti aventi
per oggetto il rischio di invalidità permanente, va evidenziato che la nuova
formulazione della norma consente la detrazione con riferimento ai premi se
l’invalidità permanente è derivante da “qualsiasi causa”, quindi sia se è
causata da infortunio sia se deriva da malattia, sempre che l’invalidità sia
non inferiore al 5 per cento. Bisogna ricordare che, nel caso in cui, la
polizza malattia o infortuni sia finalizzata a garantire un risarcimento anche
in caso di invalidità inferiore a tale limite percentuale, sarà riconosciuta la
detrazione con riferimento alla sola quota parte del premio corrisposto
limitatamente del rischio di invalidità non inferiore al 5
per cento. Rimangono escluse dal beneficio della detrazione le somme
versate per garantire la copertura del rischio di invalidità temporanea, anche
se totale.
È importante ricordare che per i redditi conseguiti in
dipendenza di invalidità permanente, così come per quelli conseguiti in
dipendenza di morte dell’assicurato, le prestazioni non sono tassate.
Contratti
aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza
Sono le
coperture Long Term Care (assistenza di lunga durata) in cui è riconosciuta
la detrazione al relativo versamento se l’impresa di assicurazione non ha
facoltà di recesso dal contratto e le caratteristiche alle quali devono
rispondere tali contratti sono: il rischio di non autosufficienza nel
compimento in modo autonomo degli atti della vita quotidiana e tali atti sono
quelli concernenti l’assunzione di alimenti, l’espletamento delle funzioni
fisiologiche e dell’igiene personale, la deambulazione e l’indossare gli
indumenti. Viene anche considerato non autosufficiente il soggetto che
necessita di sorveglianza continuativa e quello incapace di svolgere, anche
solo in parte, uno più dei predetti atti. Tale tipo di contratti può essere
stipulato sia nell’ambito dell’assicurazione malattia sia dell’assicurazione
sulla vita e devono prevedere la copertura del rischio dell’intera vita
dell’Assicurato.
Per le
assicurazioni che prevedono il riscatto, nella polizza va evidenziata la parte
del versamento che si riferisce alla prestazione per il rischio di non
autosufficienza per la quale spetta la detrazione di imposta.
Nell’ipotesi in cui tali contratti siano stipulati
nell’ambito di assicurazioni sulla vita, la prestazione è una rendita vitalizia
o temporanea, dove quest’ultima è condizionata dall’esistenza in vita
dell’assicurato. L’assicurato può
inoltre chiedere di convertire una parte della rendita in prestazione sotto
forma di capitale il cui importo non deve superare il 30% del valore attuale
della rendita stessa.
Se l’importo annuo della rendita, che risulta pari al 70%
dell’importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione, è
inferiore al 50% dell’assegno sociale (nel 2002 pari a
4.557,42 Euro), allora l’assicurato può chiedere la liquidazione in
capitale dell’intero importo maturato.
Trattandosi di prestazioni aventi carattere risarcitorio
derivanti dall’invalidità del contribuente, in dipendenza di questi contratti
non è prevista tassazione.
3.2
Contratti aventi contenuto finanziario e contratti di capitalizzazione
Come già precisato, per i contratti di assicurazione
sulla vita con componente di risparmio, nonché per quelli di capitalizzazione non
è previsto alcun beneficio fiscale a fronte dei versamenti. Relativamente ai rendimenti finanziari che
derivano da tali contratti viene confermata la tassazione di reddito da
capitale.
Trattamento fiscale dei Versamenti:
Il legislatore
ha equiparato le polizze vita di risparmio a operazioni di carattere
finanziario e, quindi, queste sono assoggettate ad un trattamento previsto per
le gestioni finanziarie di portafoglio. Viene meno l’imposta del 2,5% sui
versamenti.
Abolizione
dell’imposta governativa del 2,5%
Trattamento fiscale
delle Prestazioni:
La novità nella tassazione a scadenza delle prestazioni
consiste nell’introduzione di un fattore di rettifica detto equalizzatore.
Alla scadenza viene applicata, a titolo di imposta
definitiva, un’aliquota del 12,5%
sulla parte corrispondente alla differenza tra il capitale percepito e
la somma dei premi pagati (plusvalenza maturata). A detta tassazione
viene applicato l’equalizzatore per rendere la tassazione equivalente anno per
anno: l’impatto del prelievo, dunque, assume maggior rilievo al crescere
dell’arco di tempo considerato.
Opzione in Rendita:
La rendita corrisposta all’Assicurato in
vita (ottenuta convertendo il capitale finale netto dell’imposta sostitutiva di
cui sopra) è tassata annualmente con l’imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza tra la
rendita erogata e la corrispondente rendita che tiene conto della sola vita
media residua (cioè la rendita vitalizia anticipata a tasso tecnico nullo);
conseguentemente i
rendimenti finanziari maturati durante la fase di erogazione e non sono più
soggetti ad IRPEF.
Inoltre si deve ricordare che i capitali liquidati a
persone fisiche continuano a mantenere il requisito di insequestrabilità e
impignorabilità e in caso di decesso non rientrano nell’asse ereditario e sono
totalmente esenti dall’imposta sulle successioni e delle imposte sui redditi. Le disposizioni del D.lgs. n.
47 si applicano per i contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1 gennaio
2001.
3.3
Contratti di rendita vitalizia avente funzione previdenziale
Si tratta dei
contratti stipulati con imprese di assicurazione che prevedono la
corresponsione di una rendita vitalizia (immediata o differita) e non
consentono il riscatto della rendita stessa una volta iniziata la sua
erogazione.
Trattamento
fiscale dei Versamenti:
I versamenti
non sono più soggetti ad imposta sulle assicurazioni.
Trattamento fiscale delle Prestazioni:
La rendita vitalizia è tassata annualmente
con l’imposta sostitutiva del 12,5% sulla differenza tra la rendita erogata e la
corrispondente rendita che tiene conto della sola vita media residua (cioè la
rendita vitalizia anticipata a tasso tecnico nullo); conseguentemente i rendimenti finanziari maturati
durante la fase di erogazione e non sono più soggetti ad IRPEF.