NORMATIVA FISCALE
Il decreto legislativo
47/2000
introduce e disciplina
le forme pensionistiche
individuali
e
riordina il regime fiscale:
1. delle forme di
previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del
sistema obbligatorio pubblico
2. del trattamento di
fine rapporto
3. dei contratti di
assicurazione sulla vita e di capitalizzazione
realizzando il
seguente scenario:
I contratti di assicurazione sulla vita risultano distinti, a
livello di disciplina fiscale, in 4 tipologie: Assicurazioni vita previdenziali
– Assicurazioni di puro rischio – Assicurazioni di rendita vitalizia con
funzione previdenziale – Contratti a prevalente contenuto finanziario.
Agevolazioni fiscali volte ad incentivare
la canalizzazione del risparmio verso la previdenza complementare individuale e
collettiva costituita da: Fondi Pensione aperti o chiusi – Forme Pensionistiche
Individuali (i cosiddetti FIP).
Riconoscimento del carattere
previdenziale delle somme accantonate per il TFR.
Disciplina fiscale delle polizze vita a
contenuto finanziario uniformata a quella degli altri strumenti finanziari.
Conferma dell’attuale regime fiscale di detrazione d’imposta
per i soli contratti vita aventi ad oggetto esclusivo prestazioni di invalidità
permanente, premorienza e di non autosufficienza.
Tassazione della rendita nei contratti
assicurativi di rendita vitalizia aventi funzione previdenziale solo per la
parte del rendimento finanziario con
l’imposta sostitutiva del 12,5%.
L’art. 1 del D. Lgs.
n. 47/2000 provvede al riordino della disciplina fiscale dei contributi versati
a forme di previdenza complementare collettive (fondi pensione nuovi e
“vecchi”) e individuali (adesione a fondi pensione aperti e FIP) mediante
un’opera di unificazione dei regimi di deducibilità dei contributi
in oggetto e di semplificazione del sistema: l’intera materia dei
contributi e dei premi alle forme di previdenza private è regolata dall’art.
10, comma 1, lett. e-bis) del TUIR, relativo agli oneri personali
deducibili, con conseguente soppressione delle altre disposizioni tributarie
aventi il medesimo oggetto. La
collocazione sistematica del nuovo regime tributario dei contributi a forme di
previdenza volontarie nell’ambito degli oneri personali deducibili dal reddito
complessivo esprime – e costituisce l’attuazione di – una precisa scelta di
principio compiuta nella delega: quella di generalizzare la possibilità di accesso alle forme di previdenza privata,
senza alcuna distinzione fra le varie tipologie di contribuenti (e dunque
fra differenti tipi di reddito) e senza alcuna discriminazione fiscale sotto
il profilo della piena deducibilità dei relativi contributi.
La nuova disciplina
fiscale dei contributi trova applicazione non solo nei confronti dei soggetti
che sono titolari di un reddito di lavoro (e, dunque, obbligati all’iscrizione
ad una forma di previdenza obbligatoria) e di impresa, ma anche nei confronti
di quei soggetti che non svolgono un’attività produttiva di redditi di lavoro
(come, ad esempio, i c.d. “redditieri, titolari di redditi fondiari, di
capitale, e/o diversi) e di coloro che sono in possesso di redditi modesti (se
non addirittura nulli) e sono fiscalmente a carico di altri soggetti (ad
esempio le casalinghe). Nell’art. 10, infatti, non sono più specificamente
menzionati i redditi di lavoro autonomo e d’impresa, ma si fa generico
riferimento al reddito complessivo dichiarato dal soggetto.
Come regola di carattere
generale, è previsto che le somme versate a fini di previdenza volontaria
siano deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF del contribuente
in misura non superiore al 12 per cento del suddetto reddito complessivo
e, in ogni caso, nel limite massimo di 5.164,57
Euro.
ESEMPI
Caso 1
– Lavoratore autonomo o libero professionista
A
- Reddito complessivo 40.000,00 Euro
B
- 12% di 40.000 Euro = 4.800,00 Euro
C - Limite assoluto = 5.164,57 Euro
D
- Contributo massimo deducibile = 4.800,00 Euro
Caso 2 – Libero professionista con altri redditi
A
- Reddito complessivo 50.000,00 Euro
B
- 12% di 50.000 Euro = 6.000,00 Euro
C - Limite assoluto = 5.164,57 Euro
D
- Contributo massimo deducibile = 5.164,57
Euro
Al fine del computo dei predetti limiti si deve tener conto
di tutti i versamenti che affluiscono alle forme pensionistiche (collettive e
individuali), con la sola eccezione del TFR e, cioè:
1. delle somme versate
dall’iscritto
2. delle somme versate
dal datore di lavoro
3. delle quote accantonate
dal datore di lavoro ai fondi di previdenza interni ex art. 70, comma 1 del
Tuir, purché siano configurati ex art. 2117 del codice civile e siano istituiti
dei conti individuali che consentano di imputare le quote di accantonamento
alle posizioni dei singoli lavoratori.
4. dei contributi
aggiuntivi calcolati sulla retribuzione eccedente il massimale contributivo (per l’anno 2002 pari a
78.507,00 Euro), versati dal datore
di lavoro o dal lavoratore ai fondi pensione.
Si segnala che le
somme che l’iscritto versa alla forma di previdenza per reintegrare la
propria posizione individuale dopo aver ottenuto anticipazioni,
concorrono, alla stessa stregua dei contributi, a formare l’importo annuo
complessivamente deducibile nei limiti stabiliti.
BASE
DI RIFERIMENTO è REDDITO COMPLESSIVO
IMPORTO DEDUCIBILE è 12% DEL REDDITO
COMPLESSIVO – MAX 5.164,57 EURO
Se alla formazione del reddito complessivo del contribuente
concorrono anche redditi di lavoro dipendente, la deduzione competerà, relativamente
a tali redditi, per un importo complessivamente non superiore al doppio
della quota di TFR destinata a forme di previdenza complementare. Ne
consegue che tale condizione potrà verificarsi solo in presenza di una forma
previdenziale su base collettiva (fondo chiuso o, in difetto, adesione ad un
fondo aperto tramite accordo o regolamento aziendale),. La normativa in
esame è strettamente correlata alla modifica apportata all’art. 17, comma 4 del
Tuir che sancisce la completa irrilevanza fiscale degli eventuali
trasferimenti di quote del TFR a forme di previdenza complementare: non
costituisce fattispecie imponibile, in capo al dipendente, la fuoriuscita del
TFR dal patrimonio del datore di lavoro per entrare nella titolarità del fondo
pensione.
ESEMPI
Caso 3
– Lavoratore dipendente
A
- Reddito complessivo 20.000,00 Euro (tutto
di lavoro dipendente)
B
- 12% di 20.000 Euro = 2.400,00 Euro
(inferiore al limite assoluto dei 5.164,57
Euro)
C-
TFR versato al fondo = 1.200,00 Euro
D
- Contributo massimo deducibile = 2.400,00
Euro (doppio di C
purché non superiore a B)
E
- Contributo versato al fondo = 3.600,00 Euro (C+D)
Caso 4 – Lavoratore dipendente
A
- Reddito complessivo 20.000,00
Euro (tutto di lavoro dipendente)
B
- 12% di 20.000 Euro = 2.400,00
Euro (inferiore al limite assoluto dei 5.164,57
Euro) (non
integralmente deducibili in quanto superiori al doppio di C)
C
- TFR versato al fondo = 750,00 Euro
D
- Contributo massimo deducibile = 1.500,00
Euro
E
- Contributo versato al fondo = 2.250,00 Euro (C+D)
Caso 5 – Lavoratore dipendente
A
- Reddito complessivo 20.000,00
Euro (tutto di lavoro dipendente)
B
- 12% di 20.000 Euro = 2.400,00
Euro (inferiore al limite assoluto dei 5.164,57
Euro)
C
- TFR versato al fondo = 1.382,00 Euro (il 6,91% del reddito, pari alla quota annua del
TFR disponibile per la Previdenza complementare)
D
- Contributo massimo deducibile = 2.400,00
Euro (pari a B
in quanto il doppio di C è superiore a B)
E
- Contributo versato al fondo = 3.782,00 Euro (C+D)
Per espressa
previsione normativa tale condizione non trova applicazione nei
confronti dei “vecchi iscritti”, nel caso in cui la fonte istitutiva
sia costituita unicamente da accordi tra i lavoratori, se la forma
pensionistica collettiva istituita non sia operante dopo due anni
e, in generale, alla parte dei contributi versati a favore di persone
fiscalmente a carico e deducibili dal lavoratore.
Inoltre, per i “vecchi
iscritti”, è stata prevista una norma transitoria in forza della
quale, se il contributo complessivo versato nel 1999 è più alto di 5.164,57 Euro, il lavoratore potrà dedurre questo maggiore importo
purché non sia superiore al 12% del suo reddito complessivo. Tale deroga
al limite assoluto di deducibilità è valida per un periodo di 5 anni (fino
al 2005).
Si ricorda che, per i
c.d. nuovi iscritti di prima occupazione, l’integrale
destinazione degli accantonamenti annuali al TFR alle forme
pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva, è prevista per
legge: ciò significa che, nel caso in cui il contributo versato al fondo
pensione contrattuale sia inferiore al massimo deducibile, questo tipo di
lavoratore può sfruttare appieno i vantaggi fiscali che ha a disposizione, aderendo
individualmente ad un fondo pensione aperto o sottoscrivendo una polizza
vita di tipo previdenziale (FIP).
ESEMPIO
Caso 6
- Lavoratore metalmeccanico (neo
occupato )
A
- Reddito complessivo 20.000,00 Euro
B
- 12% di 20.000 Euro = 2.400,00 Euro C - Limite assoluto = 5.164,57 Euro
D - Contributo
datore di lavoro = 1,2% del
reddito (Lit. 240,00 Euro)
E - Contributo
lavoratore = 1,2% del reddito (Lit. 240,00
Euro)
F – TFR
versato per legge al fondo Cometa (6,91% del reddito) = 1.382,00 Euro
G
- Contributo massimo deducibile = 2.400,00
Euro
H – Contributi
al Fondo Cometa deducibili (D+E) = 480,00
Euro
I – Somma
disponibile per FP Aperto o FIP (G-H) = 1.920,00
Euro (9,6% del reddito complessivo)
Se il lavoratore
subordinato dispone di altri redditi in aggiunta a quello di lavoro dipendente il limite
percentuale del 12% continua ad essere applicato al reddito complessivo, con la
conseguenza che, sia nel caso di assenza di devoluzione del TFR al fondo
collettivo, sia nel caso in cui il doppio del TFR sia inferiore a quanto potenzialmente
deducibile, è possibile utilizzare fino al 100% di tali redditi diversi
da quello di lavoro dipendente, fermo restando il limite assoluto dei 5.164,57 Euro.
ESEMPI
Caso 7
– Lavoratore dipendente con altri redditi che non si iscrive al fondo negoziale
A
- Reddito complessivo 40.000,00 Euro
di cui
A1 – Reddito
di lavoro dipendente = 35.000,00 Euro
A2- Reddito di lavoro
autonomo = 5.000,00
Euro
Massimo
deducibile = 4.800,00 Euro calcolato come 12% di
A (reddito complessivo) e purché sia inferiore o uguale a A2 (in questo caso 5.000,00 Euro)
Caso 8
– Lavoratore dipendente con altri redditi che non si iscrive al fondo negoziale
A
- Reddito complessivo 40.000,00 Euro
di cui
A1 – Reddito
di lavoro dipendente = 37.500,00 Euro
A2- Reddito di lavoro
autonomo = 2.500,00
Euro
Massimo
deducibile = 2.500,00 Euro in quanto il 12% di A
(reddito complessivo) è pari a 4.800,00 Euro
--inferiore al limite assoluto dei 5.164,57 Euro--
ma superiore ad A2 (in questo caso 2.500,00 Euro).
In pratica il lavoratore potrà dedurre, senza vincolo di TFR, fino a 2.500,00 Euro.
Caso 9 – Lavoratore dipendente con altri redditi (confronta
con caso 4)
A
- Reddito complessivo 20.000,00 Euro
di cui
A1 – Reddito
di lavoro dipendente = 19.000,00 Euro
A2- Altri redditi (es: affitti,
dividendi, terreni, compensi da amministratore) = 1.000,00 Euro
B
- 12% di 20.000 Euro = 2.400,00
Euro (inferiore al limite assoluto dei 5.164,57
Euro)
C
- TFR versato al fondo = 750,00 Euro
D
- Contributo deducibile = 2.400,00 in quanto è rispettata la
condizione del doppio della quota di TFR come massimo deducibile per il
reddito da lavoro dipendente (A1), importo a cui si possono aggiungere 900,00 Euro “attingendo” dagli altri redditi (A2).
I contributi destinati a forme di previdenza complementare
risultano integralmente deducibili dal reddito di impresa, qualunque
sia l’importo destinato ai fondi pensione; anche nell’eventualità in cui
dovessero eccedere –insieme a quelli versati dal lavoratore- i limiti previsti
dall’art. 10 del Tuir, i predetti contributi sarebbero comunque deducibili –
per il datore di lavoro – come spese per prestazioni di lavoro dipendente.
A decorrere dal 1 gennaio 2001 il contributo a carico del
datore di lavoro concorrerà alla formazione del reddito del dipendente con
diritto, tuttavia, per quest’ultimo, alla deduzione del contributo nei limiti e
con le modalità di cui sopra.
Contributi per le persone fiscalmente a carico
Nel nuovo regime fiscale una rilevante novità è rappresentata
dalla possibilità di dedurre i contributi previdenziali volontari versati a
favore di soggetti fiscalmente a carico. Si considerano fiscalmente a carico le
persone indicate nell’art. 12 del Tuir con i requisiti ivi previsti: coniuge
non legalmente separato, figli e ogni altra persona indicata nell’art. 433 del
codice civile (i genitori, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i
fratelli e le sorelle) che convivano con il contribuente o percepiscano assegni
alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, a
condizione che non abbiano redditi propri per ammontare complessivamente
superiore a 2.840,51 Euro, al lordo degli oneri
deducibili.
La deduzione spetta, innanzitutto, alla persona a carico
senza tenere conto del limite percentuale del 12%, ma entro il limite assoluto
dei 5.164,57 Euro e quindi fino a capienza del
suo reddito complessivo (che come specificato non può superare 2.840,51 Euro).
Nell’eventualità in cui i contributi volontari dovessero
risultare superiori al reddito complessivo della persona a carico, l’ammontare
eccedente potrà essere dedotto dal contribuente che ha effettuato i versamenti
previdenziali a favore (e nell’interesse) della persona a carico: questi
ulteriori contributi concorrono con gli eventuali versamenti proprio del
contribuente e costituiranno oneri deducibili dal reddito complessivo entro gli
ordinari limiti percentuali ed assoluti di deducibilità. Per i titolari di reddito di lavoro
dipendente, con riguardo alle somme versate per i familiari a carico, non opera
la limitazione alla deducibilità in funzione della destinazione del TFR a forme
di previdenza complementare.
ESEMPIO
Caso 10- Lavoratore dipendente con altri redditi che versa in
un fondo chiuso, in uno aperto e in un FIP per il figlio fiscalmente a
carico
A
- Reddito complessivo = 40.000,00 Euro
di cui
A1 Reddito
di lavoro dipendente = 38.500,00 Euro
A2 Reddito
di lavoro autonomo = 1.500,00 Euro
B
- 12% di 40.000,00 Euro = 4.800,00
Euro C - Limite
assoluto = 5.164,57
Euro
D - Contributo
datore di lavoro al fondo chiuso = 750,00 Euro
E - Contributo
lavoratore al fondo chiuso = 750,00 Euro
F – TFR
versato al fondo chiuso = 750,00 Euro
G
– Ulteriore contributo versato al fondo aperto o Fip per se stesso = 1.500,00 Euro
H – Reddito
del figlio a carico = 500,00 Euro
I – Contributo
versato in un FIP per il figlio a carico = 2.300,00
Euro
J – Deduzione
da parte del figlio = 500,00 Euro
Totale
importo versato a forme di previdenza complementari:
6.050,00 Euro
composto da:
750,00 Euro
= TFR (che comunque non rietra nel tetto deducibile di
4.800,00 Euro)
1.500,00 Euro
(750,00 + 750,00) = contributi al fondo
chiuso o Fip (interamente deducibili in quanto viene rispettato il
vincolo del TFR)
1.500,00 Euro
= contributo
al fondo aperto (deducibile in quanto c’è capienza nel reddito di lavoro
autonomo)
2.300,00 Euro
= contributo al FIP intestato al figlio deducibile per 500,00 Euro in capo al figlio e per 1.800,00 Euro in capo al padre.
TOTALE DEDUCIBILE DA
PARTE DEL CONTRIBUENTE = 4.800,00 Euro (la quota TFR di
750,00 Euro non si considera ai fini della deduzione dal reddito)
Il capo II del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, intitolato “Disciplina della
gestione del risparmio previdenziale” interviene ad operare una profonda
revisione del trattamento tributario cui sono soggette le forme pensionistiche
complementari, introducendo un sistema di tassazione, cosiddetto per
maturazione, che ricalca quello già in vigore per le gestioni finanziarie
collettive ed individuali sulla base del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461 (che costituisce la nota riforma della tassazione dei redditi di
capitale). La norma di delega (art. 3 l. 13 maggio 1999, n. 133) aveva infatti
indicato, come principio direttivo per il riordino del regime fiscale dei fondi
pensione, l’uniformazione ai criteri di tassazione già previsti per gli
organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).
Meccanismo di base
che viene accolto con la nuova normativa è la tassazione del risultato di
gestione, determinato secondo il principio di competenza con imputazione,
in somma algebrica, dei proventi e delle perdite maturate nel periodo di
imposta. Novità rispetto al regime delle gestioni collettive o individuali è la
più bassa aliquota fiscale applicabile, ridotta dal 12,50% all’11%.
La disciplina,
tuttavia, ispirata in linea di principio ai suddetti criteri, si articola poi
secondo diverse modalità in considerazione dei diversi meccanismi di
capitalizzazione che possono essere adottati dai nuovi fondi pensione (a
contribuzione definita ovvero a prestazione definita) e delle diverse tipologie
delle forme di gestione delle risorse adottate dai c.d. “vecchi” fondi pensione, preesistenti al 15 novembre
1992 (capitalizzazione con gestione diretta, capitalizzazione di tipo
assicurativo, prestazioni definite, gestioni immobiliari).
In questa sede ci
occuperemo dei soli fondi pensione “nuovi” (ossia istituiti ai sensi degli artt.
3, 4 e 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124) a contribuzione
definita e dei contratti di assicurazione di tipo previdenziale (art. 9-ter
del decreto) e cioè del nuovo testo dell’art. 14 del d. lgs. 124/93 e del
secondo comma dell’art. 14-bis, oltre alle altre disposizioni dell’art.
5 del decreto 47 che provvedono a rendere il fondo pensione un soggetto
“lordista” ossia destinatario di quelle disposizioni di cui al d. lgs.
239/1996, ai sensi delle quali il soggetto non subisce ritenute o imposte
sostitutive su determinati redditi di capitale, così da consentire la corretta
determinazione del risultato di gestione maturato cui poi applicare l’imposta.
La base imponibile a
cui si applica l’imposta sostitutiva è costituita dal risultato netto
maturato in ciascun periodo di imposta.
Si giunge alla
determinazione del risultato netto maturato mediante la differenza tra
il valore del patrimonio netto del fondo pensione al termine di
ciascun anno solare (al lordo dell’imposta sostitutiva medesima) ed il valore
del patrimonio netto del fondo all’inizio dell’anno.
Il valore così
ottenuto, prima di essere assoggettato ad imposta, deve essere depurato delle
movimentazioni patrimoniali che hanno interessato il fondo nel corso dell’anno
e di quegli elementi reddituali che, in virtù dell’applicazione di ritenute o
imposte sostitutive o in virtù di particolari regimi di esenzione, sono stati
già assoggettati a tassazione o non devono scontare alcun carico tributario.
Pertanto il patrimonio
detto di fine anno deve essere, per un verso incrementato delle erogazioni
effettuate per il pagamento di riscatti, delle prestazioni previdenziali e
delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche complementari; per altro
verso, invece, deve essere diminuito dei contributi versati,
delle somme ricevute da altre forme pensionistiche (all’esito di
trasferimento di posizioni), dei redditi soggetti a ritenuta (le quali
ritenute, laddove applicate, sono a titolo d’imposta ai sensi del terzo comma del
nuovo art. 14 del d. lgs. 124/1993), dei redditi esenti o comunque non
soggetti ad imposta, nonché dei proventi maturati dalla partecipazione
ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta
sostitutiva. Queste correzioni tendono ad evitare duplicazioni di imposta e
si consente al fondo di godere di quei medesimi benefici, in termini di
esenzione dall’imposta, di cui avrebbero goduto gli iscritti se avessero
direttamente percepito i proventi.
Laddove il risultato
di gestione sia negativo, l’importo può essere portato in deduzione,
senza limiti temporali, dei risultati di gestione dei periodi di imposta
successivi, nei limiti di capienza dei singoli esercizi.
Patrimonio netto a fine anno (es. 31.12.2002)
Nella fase
di accumulo, il risultato
netto maturato si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via
di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero
determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati
nell’anno, il valore attuale della rendita stessa a inizio anno.
Il valore
attuale di una rendita vitalizia corrisponde al capitale costitutivo della
rendita stessa, cioè all’importo che un individuo dovrebbe versare ad una
compagnia di assicurazione per garantirsi l’erogazione di un determinato
importo annuo di rendita a decorrere da una certa epoca
e finché è in vita.
Nella fase
di erogazione della rendita vitalizia,
viene applicata l’imposta sostitutiva del 12,5% alla differenza tra la rendita
erogata e la corrispondente rendita che tiene conto della sola vita media
residua (cioè la rendita vitalizia anticipata a tasso tecnico nullo).
2.3 Il regime fiscale delle prestazioni
Sulla base alla nuova
disciplina, le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche, sia in forma
periodica che in forma di capitale, sono qualificate redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente.
Le prestazioni in
esame sono assoggettate ad un regime fiscale differenziato a seconda della
tipologia.
È tuttavia possibile
rintracciare alcuni elementi fondamentali che caratterizzano il sistema di
tassazione delle prestazioni nel suo complesso.
Il nuovo sistema si
basa infatti su due principi cardine:
Il tradizionale principio
del rinvio della tassazione del reddito accantonato per finalità
previdenziali e il principio di correlazione o simmetria in virtù
del quale la parte della prestazione previdenziale corrispondente alla
restituzione dei contributi non dedotti
non sarà assoggettata ad imposizione al momento dell’erogazione (capitale o
rendita).
CONTRIBUZIONE DEDOTTA è PRESTAZIONE TASSATA
CONTRIBUZIONE NON DEDOTTA è PRESTAZIONE NON TASSATA
Sono esclusi dalla
base imponibile, per evitare una duplicazione di imposta, anche i
redditi già assoggettati ad imposta sostitutiva dell’11% in capo al fondo
pensione e di quelli assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva nella
fase di accumulazione dei contributi e di gestione, oltre, naturalmente, ai
redditi esenti.
È fondamentale
ricordare che, al fine di garantire la corretta applicazione del principio di
simmetria sopra richiamato, la disposizione recata dall’art. 1, comma 2 del
d.lgs 47/2000 ha posto uno specifico onere informativo in capo al
contribuente: entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui
è stato effettuato il versamento del contributo previdenziale non dedotto
–ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione
pensionistica- il contribuente deve provvedere a comunicare al fondo
pensione ovvero all’impresa di assicurazione l’ammontare delle somme versate
che non sono state dedotte o che non s’intende dedurre in sede di
presentazione della dichiarazione. Il fondo pensione o l’impresa di
assicurazione terrà conto di tali informazioni in sede di effettuazione dei
prelievi alla fonte, nella veste di sostituto d’imposta, al momento dell’erogazione
della prestazione. Trattandosi di un onere, in mancanza del suo adempimento, il
sostituto di imposta considera il contributo come totalmente dedotto.
Il nuovo testo dell’art. 48-bis, comma 1 lett. d del Tuir
stabilisce che le prestazioni erogate in forma periodica si assumono al netto
dei redditi già assoggettati a tassazione e a quelli di cui alla lettera
g-quinquies dell’art. 41, comma 1 del Tuir, se determinabili. Come già ricordato
l’ammontare della prestazione corrispondente ai contributi non dedotti non va
in ogni caso assoggettata a tassazione.
Schematicamente la
pensione erogata può quindi essere scomposta, ai fini fiscali, come segue:
QUOTA CORRISPONDENTE AI
CONTRIBUTI DEDOTTI |
è |
Tassata come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente = Irpef
progressiva |
|
QUOTA CORRISPONDENTE AI CONTRIBUTI
NON DEDOTTI |
è |
NON TASSATA |
|
QUOTA RELATIVA AI
RENDIMENTI NELLA FASE DI ACCUMULO |
è |
NON TASSATA |
|
QUOTA
CORRISPONDENTE AI RENDIMENTI DURANTE L’EROGAZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA |
è |
TASSATA COME
REDDITO DI CAPITALE E ASSOGGETTATA AD IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 12,5% |
ESEMPIO
Caso 11- Tassazione della rendita
A
– posizione individuale complessivamente maturata = 75.000,00 Euro
di cui
(B - Prestazione
in forma di capitale = 25.000,00 Euro , pari
ad 1/3 del maturato)
C - Montante che verrà
convertito in rendita = 50.000,00 Euro
di cui:
C1
– rendimenti già assoggettati ad imposta = 25.000,00
Euro (=50% di C)
C2 – contributi
non dedotti = 2.500,00 Euro (=5% di C)
D – Ammontare
della rata = 550,00 Euro