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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Assicurazioni delle Cauzioni

Le Assicurazioni di Cauzioni nei contratti di appalto
Le cauzioni per appalti (richieste sempre quando committente è la Pubblica amministrazione) comprendono cauzioni provvisorie, definitive, e quelle richieste per ottenere lo svincolo di ritenute oppure anticipazione sui lavori.

Cauzioni provvisorie: esse garantiscono all'ente che ha indetto la gara che, qualora l'impresa rimanga aggiudicataria dell'appalto, sottoscriverà il relativo contratto. Le cauzioni provvisorie sono state soppresse dalla legge 8 ottobre 1984, n 687, ma vengono tutt'ora richieste da alcuni enti.

Cauzioni definitive: garantiscono il risarcimento dei danni causati dall'eventuale inadempimento dell'appaltatore in ordine alla buona esecuzione dei lavori e il pagamento delle penalità previste per il mancato rispetto dei tempi relativi.

Cauzioni per svincolo delle ritenute: consentono all'appaltatore di ottenere lo svincolo degli importi, trattenuti dall'ente appaltante sui pagamenti in conto (stato di avanzamento dei lavori) e a lavori ultimati, importi che altrimenti verrebbero versati solo e dopo la conclusione o l'approvazione delle operazioni di collaudo dell'opera, allo scadere dei termini di cui all'articolo 5 della legge 10 Dicembre del 1981, n. 741.

Cauzioni per anticipazioni sui lavori: questa garanzia, richiesta nell'appalto di opere pubbliche a prevalente finanziamento statale, è stata in passato, prestata esclusivamente dalle banche in quanto non era ammessa la forma assicurativa fino all'entrata in vigore della legge n.1.
Questa legge, all'articolo 13 ha ammesso che cauzioni di questo tipo siano prestate con polizze di assicurazione. La polizza garantisce all'ente appaltante il graduale recupero, attraverso trattenute percentuale sugli stati di avanzamento dei lavori, dell'anticipazione concessa.

L'assicurazione di cauzioni assimilate a quelle per appalti: Le concessioni edilizie
La legge 28 gennaio 1977 n.10 (legge Bucalossi) riguardante "Norme per edificabilità di suoli" stabilisce che ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli "oneri" a essa relativi e che l'esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del sindaco.

Tali oneri si identificano in:
1. contributo da versare al Comune in relazione agli oneri da questo sostenuti per opere di urbanizzazione di opere primaria e secondaria
2. obbligo di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione;
3. contributo da versare al Comune, commisurato al costo della costruzione.

Conseguentemente all'atto del rilascio della concessione di edificare, i "concessionari" possono essere chiamati a prestare le seguenti garanzie anche a mezzo di polizze per:
a. Il pagamento dilazionato dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
b. L'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione;
c. Il pagamento dilazionato del contributo commisurato al costo di costruzione.


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