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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Assicurazioni
delle Cauzioni
Le Assicurazioni di
Cauzioni nei contratti di appalto
Le cauzioni per appalti (richieste sempre quando
committente è la Pubblica amministrazione) comprendono
cauzioni provvisorie, definitive, e quelle richieste
per ottenere lo svincolo di ritenute oppure
anticipazione sui lavori.
Cauzioni provvisorie:
esse garantiscono all'ente che ha indetto la
gara che, qualora l'impresa rimanga aggiudicataria
dell'appalto, sottoscriverà il relativo contratto.
Le cauzioni provvisorie sono state soppresse
dalla legge 8 ottobre 1984, n 687, ma vengono
tutt'ora richieste da alcuni enti.
Cauzioni definitive:
garantiscono il risarcimento dei danni causati
dall'eventuale inadempimento dell'appaltatore
in ordine alla buona esecuzione dei lavori e
il pagamento delle penalità previste per il
mancato rispetto dei tempi relativi.
Cauzioni per svincolo
delle ritenute: consentono all'appaltatore
di ottenere lo svincolo degli importi, trattenuti
dall'ente appaltante sui pagamenti in conto
(stato di avanzamento dei lavori) e a lavori
ultimati, importi che altrimenti verrebbero
versati solo e dopo la conclusione o l'approvazione
delle operazioni di collaudo dell'opera, allo
scadere dei termini di cui all'articolo 5 della
legge 10 Dicembre del 1981, n. 741.
Cauzioni per anticipazioni
sui lavori: questa garanzia,
richiesta nell'appalto di opere pubbliche a
prevalente finanziamento statale, è stata in
passato, prestata esclusivamente dalle banche
in quanto non era ammessa la forma assicurativa
fino all'entrata in vigore della legge n.1.
Questa legge, all'articolo 13 ha ammesso che
cauzioni di questo tipo siano prestate con polizze
di assicurazione. La polizza garantisce all'ente
appaltante il graduale recupero, attraverso
trattenute percentuale sugli stati di avanzamento
dei lavori, dell'anticipazione concessa.
L'assicurazione di
cauzioni assimilate a quelle per appalti: Le
concessioni edilizie
La legge 28 gennaio 1977 n.10 (legge Bucalossi)
riguardante "Norme per edificabilità di suoli"
stabilisce che ogni attività comportante trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio comunale
partecipa agli "oneri" a essa relativi e che
l'esecuzione delle opere è subordinata a concessione
da parte del sindaco.
Tali oneri si identificano in:
1. contributo
da versare al Comune in relazione agli oneri
da questo sostenuti per opere di urbanizzazione
di opere primaria e secondaria
2. obbligo
di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione;
3. contributo
da versare al Comune, commisurato al costo della
costruzione.
Conseguentemente all'atto del rilascio della
concessione di edificare, i "concessionari"
possono essere chiamati a prestare le seguenti
garanzie anche a mezzo di polizze per:
a. Il pagamento
dilazionato dagli oneri di urbanizzazione primaria
e secondaria;
b. L'esecuzione
diretta delle opere di urbanizzazione;
c. Il pagamento
dilazionato del contributo commisurato al costo
di costruzione.
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