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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Assicurazioni
delle Cauzioni
L'assicurazione di
cauzione a garanzia di obblighi di legge: Operazioni
doganali
La polizza di assicurazione di cauzioni può
essere adottata in tutte le operazioni doganali
nelle quali è richiesta nella legge a prestazione
di idonea garanzia a fronte di determinati adempimenti.
Le opere doganali più comuni sono:
Spedizioni e trasferimenti
di merci da una dogana all'altra:
talvolta un importatore può avere interesse
a eseguire le operazioni di sdoganamento delle
merci importate presso un dogana diversa da
quella di ingresso in Italia ( ad esempio, presso
la dogana più vicina ai suoi stabilimenti).
In tal caso dovrà essere prestata cauzione anche
mediante polizza di assicurazione, a garanzia
della presentazione della merce alla dogana
di destinazione e del regolare pagamento dei
diritti doganali.
Temporanea importazione:
le norme in vigore consentono di effettuare
importazioni di merci che debbono essere sottoposte
dall'operatore italiano per ulteriori operazioni
o trasformazioni ( o essere esposte in mostre
e fiere) e riesportate totalmente entro un certo
periodo , senza il pagamento dei relativi diritti.
Tale agevolazione presuppone che l'operatore
presti idonea cauzione che garantisca all'amministrazione
finanziaria il pagamento dei diritti doganali
e delle spese e interessi dovuti nel caso di
mancata riesportazione, totale o parziale delle
merci estere temporaneamente esportate.
Pagamento periodico
e/o differito di diritti doganali:
L'amministrazione finanziaria può consentire,
a coloro che effettuano con carattere di continuità
operazioni doganali, la libera disponibilità
delle merci senza il preventivo pagamento dei
diritti doganali. Il pagamento periodico e/o
dilazionato di tali diritti è accordato a condizione
che venga prestata cauzione anche, in forma
assicurativa, che garantisca il pagamento di
essi alle scadenze fissate (articoli 78, 79,
80 del Testo unico approvato con il D.P.R. 23
gennaio 1973, n. 43).
Deposito di merci
estere in magazzini doganali privati:
un operatore può avere interesse a portare grandi
quantità di merci estere, depositandole in magazzini
doganali e nazionalizzandole, previo pagamento
dei relativi diritti, man mano che si presenti
la necessità di lavorarle o di venderle. Per
l'apertura e la gestione di magazzini doganali
privati l'amministrazione doganale richiede
una cauzione, anche in forma assicurativa, di
importo pari ai diritti doganali gravanti sull'importo
massimo delle merci che possono venire introdotte
nel magazzino; esso dovrà garantire che le merci
non saranno immesse al consumo prima che si
sia provveduto al pagamento dei dazi doganali.
L'assicurazione di
cauzioni assimilate a quelle doganali
L'assicurazione di cauzioni assimilate a quelle
doganali riguardano:
L'imposta di fabbricazione:
i fabbricanti e i commercianti di merci soggette
a quest'imposta possono ottenere la sospensione
dal relativo pagamento, prestando cauzione anche
in firma assicurativa, in caso di trasferimento
delle merci da uno stabilimento all'altro oppure
di caso di deposito delle merci dei propri stabilimenti.
I carnet- ATA: le ditte produttrici
e i rappresentanti che hanno necessità di esportare
temporaneamente i loro campionari possono richiedere
all' Unione Italiana delle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura, il rilascio
di appositi carnet che, in base alla convenzione
internazionale istitutiva del carnet ATA conclusa
a Bruxelles il 6 dicembre 1961, consentono di
esportare contemporaneamente in uno stato estero,
senza depositare i diritti doganali, merci o
prodotti previsti alla convenzione stessa.
Il rilascio di tali carnet è talvolta subordinato
alla costituzione di una cauzione anche mediante
polizza, che garantisca, entro il valore massimo
degli oggetti esportati, all'Unione Italiana
delle Camere di Commercio, il rimborso di diritti
doganali e delle penalità che la stessa dovesse
pagare alle amministrazioni doganali estere
per il mancato scarico di carnet medesimi.
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