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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Assicurazioni delle Cauzioni

L'assicurazione di cauzione a garanzia di obblighi di legge: Operazioni doganali
La polizza di assicurazione di cauzioni può essere adottata in tutte le operazioni doganali nelle quali è richiesta nella legge a prestazione di idonea garanzia a fronte di determinati adempimenti. Le opere doganali più comuni sono:

Spedizioni e trasferimenti di merci da una dogana all'altra: talvolta un importatore può avere interesse a eseguire le operazioni di sdoganamento delle merci importate presso un dogana diversa da quella di ingresso in Italia ( ad esempio, presso la dogana più vicina ai suoi stabilimenti). In tal caso dovrà essere prestata cauzione anche mediante polizza di assicurazione, a garanzia della presentazione della merce alla dogana di destinazione e del regolare pagamento dei diritti doganali.

Temporanea importazione: le norme in vigore consentono di effettuare importazioni di merci che debbono essere sottoposte dall'operatore italiano per ulteriori operazioni o trasformazioni ( o essere esposte in mostre e fiere) e riesportate totalmente entro un certo periodo , senza il pagamento dei relativi diritti. Tale agevolazione presuppone che l'operatore presti idonea cauzione che garantisca all'amministrazione finanziaria il pagamento dei diritti doganali e delle spese e interessi dovuti nel caso di mancata riesportazione, totale o parziale delle merci estere temporaneamente esportate.

Pagamento periodico e/o differito di diritti doganali: L'amministrazione finanziaria può consentire, a coloro che effettuano con carattere di continuità operazioni doganali, la libera disponibilità delle merci senza il preventivo pagamento dei diritti doganali. Il pagamento periodico e/o dilazionato di tali diritti è accordato a condizione che venga prestata cauzione anche, in forma assicurativa, che garantisca il pagamento di essi alle scadenze fissate (articoli 78, 79, 80 del Testo unico approvato con il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).

Deposito di merci estere in magazzini doganali privati: un operatore può avere interesse a portare grandi quantità di merci estere, depositandole in magazzini doganali e nazionalizzandole, previo pagamento dei relativi diritti, man mano che si presenti la necessità di lavorarle o di venderle. Per l'apertura e la gestione di magazzini doganali privati l'amministrazione doganale richiede una cauzione, anche in forma assicurativa, di importo pari ai diritti doganali gravanti sull'importo massimo delle merci che possono venire introdotte nel magazzino; esso dovrà garantire che le merci non saranno immesse al consumo prima che si sia provveduto al pagamento dei dazi doganali.

L'assicurazione di cauzioni assimilate a quelle doganali
L'assicurazione di cauzioni assimilate a quelle doganali riguardano:

L'imposta di fabbricazione: i fabbricanti e i commercianti di merci soggette a quest'imposta possono ottenere la sospensione dal relativo pagamento, prestando cauzione anche in firma assicurativa, in caso di trasferimento delle merci da uno stabilimento all'altro oppure di caso di deposito delle merci dei propri stabilimenti.

I carnet- ATA
: le ditte produttrici e i rappresentanti che hanno necessità di esportare temporaneamente i loro campionari possono richiedere all' Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, il rilascio di appositi carnet che, in base alla convenzione internazionale istitutiva del carnet ATA conclusa a Bruxelles il 6 dicembre 1961, consentono di esportare contemporaneamente in uno stato estero, senza depositare i diritti doganali, merci o prodotti previsti alla convenzione stessa.
Il rilascio di tali carnet è talvolta subordinato alla costituzione di una cauzione anche mediante polizza, che garantisca, entro il valore massimo degli oggetti esportati, all'Unione Italiana delle Camere di Commercio, il rimborso di diritti doganali e delle penalità che la stessa dovesse pagare alle amministrazioni doganali estere per il mancato scarico di carnet medesimi.


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