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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Assicurazioni delle Cauzioni

I pagamenti e i rimborsi d'imposta
L'imposta sulle successioni: L'imposta sulle successioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti dipendenti da successioni in caso di morte. Al contribuente può essere concesso di eseguire il pagamento dell'imposta in rate annuali posticipate maggiorati dalle sopratasse, pene pecuniarie e interessi. A queste voci si aggiunge talvolta quanto dovuto dal successore a titolo di INVIM. La dilazione di pagamento è concessa a condizione che il contribuente presti idonea garanzia anche mediante polizza fidejussoria che garantisca l'amministrazione finanziaria il regolare pagamento delle rate alle singole scadenze.

L'imposta comunale sull'incremento di valori degli immobili INVIM: L'incremento di valore degli immobili è soggetto a imposta e i gettito ricavato è attribuito ai comuni dove tali immobili sono ubicati. L'imposta si applica sull'incremento di valore realizzato:
a. In seguito al trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, della proprietà di beni immobiliari o di diritti reali di godimento;
b. per possesso decennale di immobili appartenenti alle società di ogni tipo, agli enti pubblici o privati diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le organizzazioni soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Nei casi di trasferimento mortis causa l'imposta è normalmente conglobata con l'imposta di successione. Nel solo caso di imposta per decorso decennio può essere concessa una dilazione di pagamento non superiore ai tre anni.
La dilazione è subordinata alla presentazione da parte del contribuente di idonea garanzia anche mediante polizza fidejussoria, di importo pari all'imposta, pene pecuniarie e interessi, che garantisca l'amministrazione finanziaria di regolare il pagamento delle rate alle singole scadenze.

Il rimborso anticipato del credito IVA: In conformità a quanto previsto dalla legge istitutiva dell'imposta sul valore aggiunto (DPR, 1972, n 633 e successive modificazioni e integrazioni) gli operatori tenuti al pagamento dell'imposta devono presentare alla fine di ciascun periodo contributivo (di regola l'anno) una dichiarazione riepilogativa delle operazioni effettuate nel periodo, dalla quale in determinati casi, può risultare anziché un debito di imposta verso lo stato un credito dell'operatore per l'imposta pagata (sugli acquisti) di importo eccedente quella recuperata (sulle vendite). I tempi lunghi necessari per ottenere rimorso di tale credito possono essere evitati prestando una cauzione, anche a mezzo di polizza assicurativa (articolo 38 bis DPR 26 Ottobre 1972 n. 633). Questa polizza assicura l'amministrazione finanziaria di restituzione - totale o parziale - delle somme rimborsate anticipatamente al contribuente, somme che secondo l'avviso di rettifica della dichiarazione annuale a esso notificato, sono risultate indebitatamene rimborsate.

I regolamenti CEE
Le garanzie sono prestate in relazione a quanto previsto dai regolamenti CEE n.. 222/77 del 13 dicembre 1976 e n. 223/77 del 22 dicembre 1976 relativi al regime del transito comunitario delle merci.
Al fine di garantire la riscossione dei dazi e degli altri tributi che uno Stato membro ha diritto i esigere per le merci che attraversano il suo territorio, l'obbligato principale (operatore economico) è tenuto a prestare una garanzia. Le garanzie possono essere prestate:
- singolarmente per una sola operazione di transito comunitario;
- globalmente per diverse operazioni di transito comunitario relative a un medesimo obbligato principale.


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