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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Assicurazioni
delle Cauzioni
I pagamenti e i rimborsi
d'imposta
L'imposta sulle
successioni: L'imposta sulle
successioni si applica ai trasferimenti di beni
e diritti dipendenti da successioni in caso
di morte. Al contribuente può essere concesso
di eseguire il pagamento dell'imposta in rate
annuali posticipate maggiorati dalle sopratasse,
pene pecuniarie e interessi. A queste voci si
aggiunge talvolta quanto dovuto dal successore
a titolo di INVIM. La dilazione di pagamento
è concessa a condizione che il contribuente
presti idonea garanzia anche mediante polizza
fidejussoria che garantisca l'amministrazione
finanziaria il regolare pagamento delle rate
alle singole scadenze.
L'imposta comunale
sull'incremento di valori degli immobili INVIM:
L'incremento di valore degli immobili è soggetto
a imposta e i gettito ricavato è attribuito
ai comuni dove tali immobili sono ubicati. L'imposta
si applica sull'incremento di valore realizzato:
a. In seguito
al trasferimento, a titolo oneroso o gratuito,
della proprietà di beni immobiliari o di diritti
reali di godimento;
b. per possesso
decennale di immobili appartenenti alle società
di ogni tipo, agli enti pubblici o privati diversi
dalle società, compresi i consorzi, le associazioni
e le organizzazioni soggette all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche.
Nei casi di trasferimento mortis causa
l'imposta è normalmente conglobata con l'imposta
di successione. Nel solo caso di imposta per
decorso decennio può essere concessa una dilazione
di pagamento non superiore ai tre anni.
La dilazione è subordinata alla presentazione
da parte del contribuente di idonea garanzia
anche mediante polizza fidejussoria, di importo
pari all'imposta, pene pecuniarie e interessi,
che garantisca l'amministrazione finanziaria
di regolare il pagamento delle rate alle singole
scadenze.
Il rimborso anticipato
del credito IVA: In conformità
a quanto previsto dalla legge istitutiva dell'imposta
sul valore aggiunto (DPR, 1972, n 633 e successive
modificazioni e integrazioni) gli operatori
tenuti al pagamento dell'imposta devono presentare
alla fine di ciascun periodo contributivo (di
regola l'anno) una dichiarazione riepilogativa
delle operazioni effettuate nel periodo, dalla
quale in determinati casi, può risultare anziché
un debito di imposta verso lo stato un credito
dell'operatore per l'imposta pagata (sugli acquisti)
di importo eccedente quella recuperata (sulle
vendite). I tempi lunghi necessari per ottenere
rimorso di tale credito possono essere evitati
prestando una cauzione, anche a mezzo di polizza
assicurativa (articolo 38 bis DPR 26 Ottobre
1972 n. 633). Questa polizza assicura l'amministrazione
finanziaria di restituzione - totale o parziale
- delle somme rimborsate anticipatamente al
contribuente, somme che secondo l'avviso di
rettifica della dichiarazione annuale a esso
notificato, sono risultate indebitatamene rimborsate.
I regolamenti CEE
Le garanzie sono prestate in relazione a
quanto previsto dai regolamenti CEE n.. 222/77
del 13 dicembre 1976 e n. 223/77 del 22 dicembre
1976 relativi al regime del transito comunitario
delle merci.
Al fine di garantire la riscossione dei dazi
e degli altri tributi che uno Stato membro ha
diritto i esigere per le merci che attraversano
il suo territorio, l'obbligato principale (operatore
economico) è tenuto a prestare una garanzia.
Le garanzie possono essere prestate:
- singolarmente
per una sola operazione di transito comunitario;
- globalmente per
diverse operazioni di transito comunitario relative
a un medesimo obbligato principale.
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