|
Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Assicurazione
del Credito
Le Assicurazioni del
Credito
L'assicurazione del credito ha come oggetto
il risarcimento del danno subito da un creditore
in conseguenza dell'inadempimento, da parte
di un debitore, di un determinato obbligo di
pagamento: si tratta, in sostanza, di un contratto
stipulato dal creditore stipulato nel proprio
interesse.
Le caratteristiche fondamentali delle assicurazioni
di questo ramo sono riportate nella circolare
del ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato n. 145 del 7 gennaio 1960,
aggiornata dalla circolare dello stesso ministero
n. 433 del 16 novembre 1979.
Possono essere oggetto di assicurazione:
a. I crediti
commerciali, ossia i crediti a breve termine
derivanti da rapporti di compravendita sul mercato
interno tra commercianti;
b. I crediti
derivanti da vendite a rate fatte da imprenditori
e da altri imprenditori o privati e assistiti
da garanzia reale o riserva della proprietà;
c. I crediti
ipotecari e agevolati, ossia i crediti singoli
assistiti da garanzia ipotecaria o, se agevolati
ai sensi di leggi speciali (ad esempio se derivanti
da operazioni di credito agrario), anche da
altra garanzia reale;
d. I crediti
derivanti da contratti di locazione o di leasing;
e. I crediti
all'esportazione, cioè i crediti derivanti da
commercio con l'estero.
Non possono costituire l'oggetto di assicurazione
i rischi relativi a operazioni creditizi di
carattere finanziario, nonché quelli relativi
a operazioni di finanziamento generico.
Il contratto deve essere stipulato in forma
"globale", ossia deve essere riferito a tutti
i debitori dell'assicurato o, almeno, a gruppi
omogenei di essi, salvo ipotesi eccezionali.
Il rischio garantito è soltanto quello della
perdita definitiva, totale o parziale che sia,
del valore del credito per insolvenza del creditore,
perdita accettata, manifestata o presunta dei
modi o dei termini che il contratto dovrà stabiEuro .
Di norma viene garantito soltanto una parte
del danno subito in conseguenza dell'insolvenza
del debitore e resta a carico dell'assicurato
una percentuale del rischio.
Il costo dell'assicurazione è in funzione dell'entità
delle perdite subite dall'assicurato per l'insolvenza
dei propri debitori negli esercizi precedenti
della sua attività: anche sotto quest'aspetto
è evidente l'interesse dell'assicurato a un'oculata
concessione del credito.
Per quanto concerne i crediti concessi da un
esportatore a un cliente estero, precisiamo
che i rischi commerciali (ossia quelli relativi
all'insolvenza di fatto o di diritto del debitore
privato) vengono coperti dal sistema assicurativo
privato mentre i rischi politici, ossia quelli
relativi alla mancata riscossione di crediti
in conseguenza di guerre, rivoluzioni sommosse
o eventi catastrofici che si dovessero verificare
in un paese diverso dall'Italia, oppure conseguenti
alla nazionalizzazione di un'impresa privata
debitrice, o alla insolvenza dello Stato estero
destinatario, o alla perdita di valore del credito
a seguito della variazione dei costi dei cambi
per i contratti stipulati in valuta estera,
sono garantiti dalla Sezione speciale per l'assicurazione
del credito all'esportazione (Sace) istituita
presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni
dalla legge 24 maggio 1977, n 227, meglio nota
"legge Ossola".
|