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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Ramo
Furto
Le Assicurazioni del
Ramo Furto
L'assicurazione contro il rischio del furto
è quel contratto in forza del quale l'assicuratore
si obbliga a tenere indenne l'assicurato dai
danni materiali e diretti a lui derivanti in
conseguenza del furto delle cose assicurate.
Storicamente, coperture di questo tipo in forma
autonoma, distinta cioè da altre forme di assicurazione
come quelle, ad esempio, sui trasporti marittimi,
si ritrovano solo in epoca relativamente recente.
Un'indagine su questo argomento riscontra un'associazione
di mutuo soccorso contro i danni del furto e
della rapina costituitasi in Francia, nel Vescovado
di Rodez, nel 1161 con l'approvazione di papa
Alessandro III. L'iniziativa restò, però, isolata
fino alla seconda metà del 1800, e sembra che
la priorità nell'esercizio sistematico di questo
ramo possa essere attribuita alla Burglary Insurance
Company, fondata a Londra nel 1865. In Italia,
l'esercizio del ramo ha avuto inizio nei primi
anni dell'attuale secolo a opera delle grandi
compagnie triestine Assicurazioni Generali e
Riunione Adriatica di Sicurtà.
Il rischio coperto in questo ramo è rappresentato,
quindi, dai danni materiali e diretti provocati
dal furto, definito dall'articolo 624 del Codice
penale come l'impossessamento "della cosa mobile
altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine
di trarne profitto per sé o per altri". Per
le conseguenze contrattuali che ne derivano,
è opportuno distinguere il furto da altri reati
contro la proprietà come:
- l'appropriazione
indebita (articolo 646 del Codice penale) nella
quale manca l'elemento della sottrazione in
quanto la cosa si trova già in possesso, a qualsiasi
titolo, del delinquente;
- l'estorsione
(articolo 629 del Codice penale) nella quale
la violenza o le minacce poste in essere per
realizzare lo spossessamento costituiscono elemento
qualificante;
- la truffa (articolo
640 del Codice penale) nella quale gli artifici
e i raggiri rappresentano gli elementi essenziali
del comportamento del responsabile.
Tutti i reati citati, diversi dal furto, non
rientrano nei rischi coperti dalla polizza furto.
Mentre la truffa e l'appropriazione indebita,
come vedremo, potranno trovare la copertura
con la polizza "infedeltà" e l'estorsione potrà
essere coperta solo per i rischi inerenti le
banche, la rapina viene ormai abitualmente inserita
nelle polizze furto mediante apposite clausole
e con un costo già compreso in quello "furto"
per alcuni settori o mediante un premio specifico
per altri.
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