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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Ramo Furto

Le Assicurazioni del Ramo Furto
L'assicurazione contro il rischio del furto è quel contratto in forza del quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato dai danni materiali e diretti a lui derivanti in conseguenza del furto delle cose assicurate.
Storicamente, coperture di questo tipo in forma autonoma, distinta cioè da altre forme di assicurazione come quelle, ad esempio, sui trasporti marittimi, si ritrovano solo in epoca relativamente recente.
Un'indagine su questo argomento riscontra un'associazione di mutuo soccorso contro i danni del furto e della rapina costituitasi in Francia, nel Vescovado di Rodez, nel 1161 con l'approvazione di papa Alessandro III. L'iniziativa restò, però, isolata fino alla seconda metà del 1800, e sembra che la priorità nell'esercizio sistematico di questo ramo possa essere attribuita alla Burglary Insurance Company, fondata a Londra nel 1865. In Italia, l'esercizio del ramo ha avuto inizio nei primi anni dell'attuale secolo a opera delle grandi compagnie triestine Assicurazioni Generali e Riunione Adriatica di Sicurtà.

Il rischio coperto in questo ramo è rappresentato, quindi, dai danni materiali e diretti provocati dal furto, definito dall'articolo 624 del Codice penale come l'impossessamento "della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri". Per le conseguenze contrattuali che ne derivano, è opportuno distinguere il furto da altri reati contro la proprietà come:
- l'appropriazione indebita (articolo 646 del Codice penale) nella quale manca l'elemento della sottrazione in quanto la cosa si trova già in possesso, a qualsiasi titolo, del delinquente;
- l'estorsione (articolo 629 del Codice penale) nella quale la violenza o le minacce poste in essere per realizzare lo spossessamento costituiscono elemento qualificante;
- la truffa (articolo 640 del Codice penale) nella quale gli artifici e i raggiri rappresentano gli elementi essenziali del comportamento del responsabile.

Tutti i reati citati, diversi dal furto, non rientrano nei rischi coperti dalla polizza furto. Mentre la truffa e l'appropriazione indebita, come vedremo, potranno trovare la copertura con la polizza "infedeltà" e l'estorsione potrà essere coperta solo per i rischi inerenti le banche, la rapina viene ormai abitualmente inserita nelle polizze furto mediante apposite clausole e con un costo già compreso in quello "furto" per alcuni settori o mediante un premio specifico per altri.


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