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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Ramo
Furto
Le caratteristiche
della Polizza
Abbiamo già visto quel è il rischio oggetto
delle coperture prestate in questo ramo: aggiungiamo
solo che questo rischio è caratterizzato da
elementi soggettivi, rappresentati dalla persona
dell'assicurato (la sua moralità, le sue condizioni
finanziarie, gli eventuali precedenti furti
subiti, il rapporto - proprietà o affidamento
- che lo lega alle cose da assicurare) e da
elementi oggettivi rappresentati dalla natura
delle cose assicurate, dalle caratteristiche
costruttive del fabbricato che le contiene e
dai mezzi di protezione delle aperture verso
l'esterno dei locali in cui queste cose sono
custodite, dall'attività della delinquenza e
dall'efficienza degli organi di Pubblica sicurezza
nel territorio in cui è ubicato il rischio.
Di tutti questi elementi si tiene conto nella
determinazione del corrispettivo dell'assicurazione.
Le condizioni contrattuali prevedono, di norma,
per l'indennizzabilità del danno da furto che
le cose assicurate siano custodite in un locale
chiuso e che il ladro si sia introdotto in tale
locale:
per alcuni settori o mediante un premio specifico
per altri.
a. violandone
le difese esterne mediante rottura, scasso uso
di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi
simili;
b. per via
diversa da quella ordinaria, che richieda superamento
di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi
artificiosi o di particolare agilità personale
(scalata);
c. in modo
clandestino, purché l'asportazione della refurtiva
sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
Peraltro, qualora siano previste in polizza
particolari difese interne, come casseforti,
impianti di allarme o simili, l'assicuratore
è obbligato al risarcimento del danno solo se
l'autore del furto, dopo essersi introdotto
nei locali in uno dei modi indicati, abbia violato
tali difese mediante rottura, scasso, uso di
chiavi false, grimaldelli o simili arnesi. Sono,
inoltre, parificati ai danni da furto i guasti
alle cose assicurate causati dai ladri nel commettere
il furto o nel tentativo di commetterlo.
La necessità di adeguare gli strumenti di tutela
assicurativa alle esigenze della clientela ha
portato a prevedere la possibilità di copertura
per furti che possono avvenire con modalità
e in condizioni del tutto diverse, come, ad
esempio, il furto di cose poste all'aperto (autoveicoli,
pellicce, valori trasportati), il furto con
destrezza (gioiellerie, banche), il furto con
rotture delle vetrine (negozi), il furto comunque
commesso nell'orario di apertura (chiese), il
furto commesso dai dipendenti fuori dell'orario
di lavoro (negozi, uffici), il furto commesso
con strappo (scippo) nella garanzia portavalori.
Con una speciale pattuizione può essere rilasciata
la copertura per i danni relativi a guasti cagionati
dai ladri ai locali e agli infissi in occasione
del furto tentato o consumato.
Le condizioni contrattuali normalmente adottate
escludono dalla copertura assicurativa i danni:
- verificatisi
in occasione di incendi, esplosioni, scoppi,
trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni
vulcaniche, alluvioni, inondazioni e altri sconvolgimenti
della natura, atti di guerra o simili, terrorismo
o sabotaggio, rivolta, insurrezione, scioperi,
sommosse, tumulti popolari, a meno che l'assicurato
non provi che il sinistro non ha avuto alcun
rapporto con tali eventi;
- agevolazioni
dall'assicurato con dolo o colpa grave da persone
che abitano con l'assicurato oppure occupano
i locali contenenti le cose assicurate o locali
con questi comunicanti, da persone del fatto
delle quali l'assicurato deve rispondere, o
da incaricati delle sorveglianza delle cose
stesse o dei locali che le contengono e da persone
legate all'assicurato da vincoli di parentela
o affinità che rientrino nella previsione dell'articolo
649 (numeri 1,2 e 3) del Codice penale, anche
se non coabitanti;
- causati alle
cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi
provocati dall'autore stesso del furto consumato
o tentato.
L'esclusione dei danni dovuti a fenomeni catastrofici
di origine politico-sociale o naturale è determinata
dalla considerazione che tali fatti sfuggono
a ogni possibilità di previsione in ordine sia
al loro accadimento sia alle loro conseguenze
e possono provocare oneri di impossibile predeterminazione
per il contemporaneo verificarsi di numerosi
eventi dannosi dello stesso tipo in una ristretta
zona territoriale. Invece, l'esclusione dei
danni conseguenti a dolo o colpa grave delle
persone che convivono con l'assicurato, di suoi
dipendenti o degli incaricati della sorveglianza
delle cose assicurate o dei locali in cui sono
contenute, è determinata dal principio che l'esistenza
di una copertura assicurativa non può esimere
l'assicurato dalla responsabilità nella scelta
delle persone alle quali è affidata, anche,
di fatto, la custodia dei suoi beni ancorché
assicurati.
Particolare importanza nell'assicurazione furto
va attribuita ai mezzi di protezione passiva
quali i sistemi di chiusura dei locali contenenti
le cose assicurate: l'assicuratore, infatti,
con apposita clausola nel contratto, ne fissa
le caratteristiche minime di sufficienza e impone
all'assicurato di tenerli costantemente operanti.
La non rispondenza degli stessi a quelli indicati
dall'assicuratore o addirittura la loro inesistenza
o inoperatività al momento del sinistro, ha
come conseguenza l'irrisarcibilità del danno.
La presenza infine di particolari mezzi di protezione
attivi come impianti di allarme antifurto, sistemi
antirapina, o presenza di personale armato nei
locali, consente per molti rischi di ottenere
dall'assicuratore sensibili riduzioni di costi.
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