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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Ramo Furto

Le caratteristiche della Polizza
Abbiamo già visto quel è il rischio oggetto delle coperture prestate in questo ramo: aggiungiamo solo che questo rischio è caratterizzato da elementi soggettivi, rappresentati dalla persona dell'assicurato (la sua moralità, le sue condizioni finanziarie, gli eventuali precedenti furti subiti, il rapporto - proprietà o affidamento - che lo lega alle cose da assicurare) e da elementi oggettivi rappresentati dalla natura delle cose assicurate, dalle caratteristiche costruttive del fabbricato che le contiene e dai mezzi di protezione delle aperture verso l'esterno dei locali in cui queste cose sono custodite, dall'attività della delinquenza e dall'efficienza degli organi di Pubblica sicurezza nel territorio in cui è ubicato il rischio. Di tutti questi elementi si tiene conto nella determinazione del corrispettivo dell'assicurazione.

Le condizioni contrattuali prevedono, di norma, per l'indennizzabilità del danno da furto che le cose assicurate siano custodite in un locale chiuso e che il ladro si sia introdotto in tale locale:
per alcuni settori o mediante un premio specifico per altri.
a. violandone le difese esterne mediante rottura, scasso uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
b. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale (scalata);
c. in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Peraltro, qualora siano previste in polizza particolari difese interne, come casseforti, impianti di allarme o simili, l'assicuratore è obbligato al risarcimento del danno solo se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi indicati, abbia violato tali difese mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o simili arnesi. Sono, inoltre, parificati ai danni da furto i guasti alle cose assicurate causati dai ladri nel commettere il furto o nel tentativo di commetterlo.

La necessità di adeguare gli strumenti di tutela assicurativa alle esigenze della clientela ha portato a prevedere la possibilità di copertura per furti che possono avvenire con modalità e in condizioni del tutto diverse, come, ad esempio, il furto di cose poste all'aperto (autoveicoli, pellicce, valori trasportati), il furto con destrezza (gioiellerie, banche), il furto con rotture delle vetrine (negozi), il furto comunque commesso nell'orario di apertura (chiese), il furto commesso dai dipendenti fuori dell'orario di lavoro (negozi, uffici), il furto commesso con strappo (scippo) nella garanzia portavalori. Con una speciale pattuizione può essere rilasciata la copertura per i danni relativi a guasti cagionati dai ladri ai locali e agli infissi in occasione del furto tentato o consumato.

Le condizioni contrattuali normalmente adottate escludono dalla copertura assicurativa i danni:
- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra o simili, terrorismo o sabotaggio, rivolta, insurrezione, scioperi, sommosse, tumulti popolari, a meno che l'assicurato non provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- agevolazioni dall'assicurato con dolo o colpa grave da persone che abitano con l'assicurato oppure occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti, da persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere, o da incaricati delle sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono e da persone legate all'assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'articolo 649 (numeri 1,2 e 3) del Codice penale, anche se non coabitanti;
- causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore stesso del furto consumato o tentato.

L'esclusione dei danni dovuti a fenomeni catastrofici di origine politico-sociale o naturale è determinata dalla considerazione che tali fatti sfuggono a ogni possibilità di previsione in ordine sia al loro accadimento sia alle loro conseguenze e possono provocare oneri di impossibile predeterminazione per il contemporaneo verificarsi di numerosi eventi dannosi dello stesso tipo in una ristretta zona territoriale. Invece, l'esclusione dei danni conseguenti a dolo o colpa grave delle persone che convivono con l'assicurato, di suoi dipendenti o degli incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali in cui sono contenute, è determinata dal principio che l'esistenza di una copertura assicurativa non può esimere l'assicurato dalla responsabilità nella scelta delle persone alle quali è affidata, anche, di fatto, la custodia dei suoi beni ancorché assicurati.

Particolare importanza nell'assicurazione furto va attribuita ai mezzi di protezione passiva quali i sistemi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate: l'assicuratore, infatti, con apposita clausola nel contratto, ne fissa le caratteristiche minime di sufficienza e impone all'assicurato di tenerli costantemente operanti. La non rispondenza degli stessi a quelli indicati dall'assicuratore o addirittura la loro inesistenza o inoperatività al momento del sinistro, ha come conseguenza l'irrisarcibilità del danno. La presenza infine di particolari mezzi di protezione attivi come impianti di allarme antifurto, sistemi antirapina, o presenza di personale armato nei locali, consente per molti rischi di ottenere dall'assicuratore sensibili riduzioni di costi.


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