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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Ramo Furto

Le forme dell'Assicurazione Furto
L'assicurazione contro i danni da furto può essere prestata per l'intero valore delle cose che si intende assicurare oppure solo per una parte di tale valore. Conseguentemente possiamo avere:
L'assicurazione a "valore intero": l'assicurazione a valore intero è prestata per una somma corrispondente al valore reale e integrale delle cose assicurate e in caso di sinistro, obbliga l'assicuratore al risarcimento integrale dei danni subiti. Ne consegue che se, al momento del sinistro, risulta assicurata una somma inferiore a tale valore, l'assicuratore, avendo percepito il corrispettivo solo su una parte del valore delle cose sotto rischio, sarà tenuto a indennizzare il danno solo parzialmente, e cioè nella stessa proporzione esistente tra la somma assicurata e l'effettivo valore, al momento del sinistro, delle cose assicurate.
Di qui la necessità di controllare costantemente i capitali assicurati, al fine di adeguarli agli effetti valori delle cose assicurate ogni volta che dovessero intervenire variazioni di tali valori per qualunque causa, anche inflattiva.
L'assicurazione "a primo rischio relativo": questa forma di assicurazione differisce da quella a "valore intero" in quanto, pur riguardando la totalità delle cose assicurate, è prestata per una somma non corrispondente all'intero valore di esse, ma all'ammontare del danno massimo che l'assicurato ritiene di poter subire in caso di sinistro. In contratto dovrà contenere, quindi, la dichiarazione del valore complessivo delle cose assicurate e quella della somma massima garantita, somma che rappresenta un limite di indennizzo in conseguenza del quale l'assicuratore chiederà un premio minore di quello che avrebbe chiesto per un copertura a valore totale senza alcun limite di risarcimento. In caso di sinistro, l'assicurato ha diritto a essere risarcito del danno subito fino alla concorrenza della somma assicurata a "primo rischio", a condizione che il valore complessivo delle cose assicurate corrisponda, al momento del sinistro, a quello dichiarato in polizza. In caso contrario, il danno viene risarcito con applicazione della regola proporzionale.
L'assicurazione a "primo rischio assoluto": anche in questa forma di assicurazione furto, la garanzia, pur riguardando la totalità delle cose assicurate, è prestata solo per una somma determinata, somma che, a differenza di quanto si è visto nella forma precedente, prescinde totalmente dal valore effettivo delle cose assicurate, rendendo in tal modo inapplicabile la regola proporzionale. In effetti, con questa forma l'assicuratore è obbligato a risarcire integralmente tutti i danni fino alla concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate.

Il rischio portavalori
I rischi connessi al trasporto dei valori (denaro, titoli di credito, ecc.) effettuato dai dipendenti di un'azienda possono essere assicurati utilizzando questa particolare garanzia, che è sempre prestata nella forma "a primo rischio assoluto" e copre i danni conseguenti a: furto a seguito di infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia indosso oppure a portata di mano i valori; furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i valori; rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia).

La garanzia può essere prestata in due diverse forme:
1. Forma nominata: la somma da assicurare deve essere determinata per ogni singola persona nominata incaricata del trasporto dei valori con facoltà, soltanto in determinati casi di suo impedimento allo svolgimento del servizio, di sostituire tale persona con altra non nominata, oppure con facoltà, in qualsiasi caso di impedimento, di sostituire la persona nominata con altra scelta tra due pure nominate. Questa forma contrattuale può anche prevedere la facoltà, in qualsiasi caso di impedimento, di sostituire la persona nominata esclusivamente con altra pure nominata e l'estensione della garanzia al rischio del temporaneo deposito dei valori presso alberghi, clienti, ecc.;
2. Forma anonima: la somma da assicurare deve essere determinata per ogni singola sede dell'azienda (sedi propriamente dette, filiali, succursali, agenzie, ecc.) e il trasporto potrà essere effettuato da uno qualunque dei dipendenti della sede stessa.

Il rischio dell'infedeltà
L'assicurazione contro il rischio dell'infedeltà è quel contratto in forza del quale l'assicuratore si obbliga a risarcire l'azienda assicurata delle perdite derivate da reati di furto, rapina, appropriazione indebita, truffa, peculato, malversazione e concussione, commessi da dipendenti dell'azienda stessa nell'esercizio delle incombenze alle quali sono adibiti (dirigenti, impiegati, cassieri, magazzinieri, ecc.).
Le perdite risarcibili sono quelle costituite dal valore dei beni sottratti, sia che essi facciano parte del patrimonio dell'assicurato, sia che di essi l'assicurato debba rispondere per essergli stati affidati a terzi.
La prestazione assicurativa è subordinata alla condizione che:
- tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso, siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- il reato sia stato accertato dall'assicurato entro il termine di un anno dalla consumazione;
- l'assicurato denunci il fatto all'autorità giudiziaria.


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