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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Ramo
Furto
Le forme dell'Assicurazione Furto
L'assicurazione contro i danni da furto può
essere prestata per l'intero valore delle cose
che si intende assicurare oppure solo per una
parte di tale valore. Conseguentemente possiamo
avere:
L'assicurazione
a "valore intero": l'assicurazione
a valore intero è prestata per una somma corrispondente
al valore reale e integrale delle cose assicurate
e in caso di sinistro, obbliga l'assicuratore
al risarcimento integrale dei danni subiti.
Ne consegue che se, al momento del sinistro,
risulta assicurata una somma inferiore a tale
valore, l'assicuratore, avendo percepito il
corrispettivo solo su una parte del valore delle
cose sotto rischio, sarà tenuto a indennizzare
il danno solo parzialmente, e cioè nella stessa
proporzione esistente tra la somma assicurata
e l'effettivo valore, al momento del sinistro,
delle cose assicurate.
Di qui la necessità di controllare costantemente
i capitali assicurati, al fine di adeguarli
agli effetti valori delle cose assicurate ogni
volta che dovessero intervenire variazioni di
tali valori per qualunque causa, anche inflattiva.
L'assicurazione
"a primo rischio relativo": questa
forma di assicurazione differisce da quella
a "valore intero" in quanto, pur riguardando
la totalità delle cose assicurate, è prestata
per una somma non corrispondente all'intero
valore di esse, ma all'ammontare del danno massimo
che l'assicurato ritiene di poter subire in
caso di sinistro. In contratto dovrà contenere,
quindi, la dichiarazione del valore complessivo
delle cose assicurate e quella della somma massima
garantita, somma che rappresenta un limite di
indennizzo in conseguenza del quale l'assicuratore
chiederà un premio minore di quello che avrebbe
chiesto per un copertura a valore totale senza
alcun limite di risarcimento. In caso di sinistro,
l'assicurato ha diritto a essere risarcito del
danno subito fino alla concorrenza della somma
assicurata a "primo rischio", a condizione che
il valore complessivo delle cose assicurate
corrisponda, al momento del sinistro, a quello
dichiarato in polizza. In caso contrario, il
danno viene risarcito con applicazione della
regola proporzionale.
L'assicurazione
a "primo rischio assoluto": anche
in questa forma di assicurazione furto, la garanzia,
pur riguardando la totalità delle cose assicurate,
è prestata solo per una somma determinata, somma
che, a differenza di quanto si è visto nella
forma precedente, prescinde totalmente dal valore
effettivo delle cose assicurate, rendendo in
tal modo inapplicabile la regola proporzionale.
In effetti, con questa forma l'assicuratore
è obbligato a risarcire integralmente tutti
i danni fino alla concorrenza della somma assicurata,
qualunque sia il valore complessivo delle cose
assicurate.
Il rischio portavalori
I rischi connessi al trasporto dei valori (denaro,
titoli di credito, ecc.) effettuato dai dipendenti
di un'azienda possono essere assicurati utilizzando
questa particolare garanzia, che è sempre prestata
nella forma "a primo rischio assoluto" e copre
i danni conseguenti a: furto a seguito di infortunio
o improvviso malore della persona incaricata
del trasporto dei valori; furto con destrezza,
limitatamente ai casi in cui la persona incaricata
del trasporto abbia indosso oppure a portata
di mano i valori; furto commesso strappando
di mano o di dosso alla persona i valori; rapina
(sottrazione di cose mediante violenza alla
persona o minaccia).
La garanzia può essere prestata in due diverse
forme:
1. Forma
nominata: la somma da assicurare deve essere
determinata per ogni singola persona nominata
incaricata del trasporto dei valori con facoltà,
soltanto in determinati casi di suo impedimento
allo svolgimento del servizio, di sostituire
tale persona con altra non nominata, oppure
con facoltà, in qualsiasi caso di impedimento,
di sostituire la persona nominata con altra
scelta tra due pure nominate. Questa forma contrattuale
può anche prevedere la facoltà, in qualsiasi
caso di impedimento, di sostituire la persona
nominata esclusivamente con altra pure nominata
e l'estensione della garanzia al rischio del
temporaneo deposito dei valori presso alberghi,
clienti, ecc.;
2. Forma
anonima: la somma da assicurare deve essere
determinata per ogni singola sede dell'azienda
(sedi propriamente dette, filiali, succursali,
agenzie, ecc.) e il trasporto potrà essere effettuato
da uno qualunque dei dipendenti della sede stessa.
Il rischio dell'infedeltà
L'assicurazione contro il rischio dell'infedeltà
è quel contratto in forza del quale l'assicuratore
si obbliga a risarcire l'azienda assicurata
delle perdite derivate da reati di furto, rapina,
appropriazione indebita, truffa, peculato, malversazione
e concussione, commessi da dipendenti dell'azienda
stessa nell'esercizio delle incombenze alle
quali sono adibiti (dirigenti, impiegati, cassieri,
magazzinieri, ecc.).
Le perdite risarcibili sono quelle costituite
dal valore dei beni sottratti, sia che essi
facciano parte del patrimonio dell'assicurato,
sia che di essi l'assicurato debba rispondere
per essergli stati affidati a terzi.
La prestazione assicurativa è subordinata alla
condizione che:
- tanto gli atti
idonei diretti al compimento del reato, quanto
la consumazione di esso, siano avvenuti durante
la validità dell'assicurazione;
- il reato sia
stato accertato dall'assicurato entro il termine
di un anno dalla consumazione;
- l'assicurato
denunci il fatto all'autorità giudiziaria.
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