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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Ramo
Incendio
Le Garanzie di base
L'assicurazione copre, in via principale, i
danni materiali e diretti alle cose causati
da un incendio, intendendosi per tale una "combustione
con fiamma di beni materiali posti al di fuori
di appropriato focolare, combustione che può'
autoestendersi e propagarsi". Sono normalmente
parificati ai danni prodotti dall'incendio,
e, quindi protetti con la stessa copertura,
i danni arrecati alle cose assicurate da:
- Azione del fulmine,
esplosione e scoppio non causati da ordigni
esplosivi;
- Caduta di aeromobili,
loro parti e cose trasportate.
Sono inoltre coperti da garanzia:
- danni causati
alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas,
vapori; da mancata o anormale produzione o distribuzione
di energia elettrica, termica o idraulica; mancato
o anormale funzionamento di apparecchiature
elettroniche, di impianti di riscaldamento o
di condizionamento; da colaggio o fuoriuscita
di liquidi, purché' conseguenti agli eventi
suindicati che abbiano interessato le cose assicurate
o cose poste nell'ambito di 20 metri da esse;
- I guasti causati
alle cose assicurate per ordine delle Autorità'
allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- Le spese necessarie
per demoEuro , sgomberare e trasportare al più'
vicino scarico i residuati del sinistro, sino
alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile
a termini di polizza.
Anche se alcune di esse, come vedremo, possono
essere derogate, le condizioni contrattuali
normalmente adottate dal mercato escludono dalla
copertura assicurativa i danni:
1. Verificatisi
in occasione di atti di guerra e simili, di
tumulti popolari, di scioperi, di sommosse,
di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
2. Verificatisi
in occasione di esplosioni o di radiazioni nucleari;
3. Causati
con dolo o colpa grave dell'assicurato;
4. Causati
da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
5. Subiti
a seguito di smarrimento o di furto delle cose
assicurate avvenuti in occasione degli eventi
per i quali è prestata l'assicurazione;
6. Provocati
da fenomeno elettrico a macchine e impianti
elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti
compresi, dovuti a qualunque causa, anche se
conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali
è prestata l'assicurazione;
7. Subiti
dalle merci in refrigerazione per effetto di
mancata o anormale produzione o distribuzione
del freddo o di fuoriuscita di liquido frigorigeno,
anche se conseguenti a eventi per i quali è
prestata l'assicurazione;
8. Indiretti,
quali cambiamenti di costruzione; mancanza di
locazione, di godimento di reddito commerciale
o industriale;
9. Sospensione
di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi
la materialità' delle cose assicurate.
L'assicurazione contro gli incendi viene prestata,
normalmente, nella forma a "valore intero",
ossia le somme assicurate debbono corrispondere
al valore reale, determinato al momento del
sinistro, dei beni che si è voluto coprire con
questa garanzia.
Qualora questa corrispondenza venga a mancare,
per qualunque causa, anche inflattiva, e, verificatosi
un sinistro, le somme assicurate risultino inferiori
a tale valore, l'assicuratore resta obbligato
a pagare sul danno effettivo un indennizzo ridotto
nella stessa proporzione esistente tra le somme
assicurate (sull'entità' delle quali è stato
determinato il corrispettivo dell'assicurazione)
e il valore dei beni al momento del sinistro.
Per la differenza, l'assicurato rimane assicuratore
di se stesso. Tanto, in applicazione del principio
della regola proporzionale fissato nell'articolo
1907 del Codice Civile.
Le Garanzie opzionali
La letterale rivoluzione realizzata
negli ultimi decenni mediante l'introduzione
di nuove tecniche nei processi di produzione
dei beni, l'adozione di nuovi materiali a volte
a elevata pericolosità', l'alta concentrazione
di valori in spazi talora modesti, e, sul piano
soggettivo, un aumento generale della sensibilità'
all'atto previdenziale-assicurativo hanno comportato
una considerevole e rapida evoluzione delle
coperture assicurative offerte da questo ramo
che arriva a garantire, oggi, mediante pattuizioni
speciali, una gran parte dei rischi dichiarati
esclusi dalle garanzie di base e ad assicurarne
altri che addirittura non hanno alcuna attinenza
con l'incendio, pur riguardando sempre danni
materiali alle cose assicurate.
I limiti imposti a questa trattazione ci consentono
solo di elencare, con un breve commento, le
principali garanzie complementari che possono
essere concesse, a richiesta, in aggiunta a
quelle di base.
Autocombustione:
la garanzia riguarda i danni materiali e diretti
prodotti agli enti assicurati da autocombustione,
cioè' da quel fenomeno spontaneo, senza sviluppo
di fiamma (quindi non definibile "incendio")
che si presenta in alcuni prodotti (carbone,
panelli e semi oleosi ecc.) specialmente se
immagazzinati in masse compatte;
Urto veicoli:
la garanzia riguarda i danni materiali e diretti
causati alle cose assicurate da urto di veicoli
in transito sulla pubblica via, non appartenenti
all'assicurato.
Fumo:
la garanzia riguarda i danni materiali e diretti
causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito
a seguito di guasto improvviso e accidentale
agli impianti per la produzione di calore facenti
parte degli enti medesimi, purché' detti impianti
siano collegati mediante adeguate condutture
ad appropriati camini.
Dispersione liquidi:
la garanzia riguarda i danni di dispersione
di uno specifico liquido posto in contenitori
causati unicamente da rottura accidentale dei
contenitori stessi.
Colaggio acqua da
impianti automatici di estinzione:
la garanzia riguarda i danni materiali e diretti
causati agli enti assicurati da fuoriuscita
accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura
di impianti fissi di estinzione automatica a
pioggia, incluse le relative alimentazioni.
Onda sonica:
la garanzia riguarda i danni materiali e diretti
causati agli enti assicurati da onda sonica
determinata da aeromobili od oggetti in moto
a velocità' supersonica.
Fenomeno elettrico:
la garanzia riguarda i danni, materiali e diretti,
da fenomeno elettrico a macchine e impianti
elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per
effetto di correnti, scariche o altri fenomeni
elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
Merci in refrigerazione:
la garanzia riguarda i danni materiali e diretti,
subiti dalle merci in refrigerazione assicurate,
a causa di mancata o anormale produzione o distribuzione
del freddo o a fuoriuscita del fluido frigorigeno
conseguenti a incendio, fulmine, scoppio, esplosione,
caduta aerei o all'accidentale verificarsi di
guasti o rotture nell'impianto frigorifero o
nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza,
nonché' nei sistemi di adduzione dell'acqua
e di produzione dell'energia elettrica direttamente
pertinente all'impianto stesso.
Acqua condotta:
La garanzia riguarda i danni materiali e diretti
causati agli enti assicurati da fuoriuscita
di acqua a seguito di rottura accidentale di
impianti idrici, igienici e termici esistenti
nei fabbricati assicurati oppure fabbricati
che contengono gli enti medesimi.
Eventi atmosferici:
La garanzia riguarda i danni materiali e diretti
arrecati agli enti assicurati da uragano, bufera,
tempesta, tromba d'aria e grandine, compresi
quelli che si verificassero all'interno dei
fabbricati e al loro contenuto a seguito di
rotture, brecce o lesioni provocate al tetto,
alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli
eventi atmosferici di cui sopra.
Sovraccarico neve:
La garanzia riguarda i danni materiali e diretti
causati agli enti assicurati da sovraccarico
di neve sui tetti, compresi quelli che si verificassero
all'interno dei fabbricati e al loro contenuto
purchè avvenuti a seguito di crollo totale e
parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti
in genere direttamente provocato dal peso della
neve.
Inondazioni, alluvioni
e allagamenti: La garanzia riguarda
i danni materiali e diretti subiti dagli enti
assicurati per effetto del terremoto, intendendosi
per tale un sommovimento brusco e repentino
della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Eruzioni vulcaniche:
La garanzia riguarda i danni materiali e diretti
subiti dagli enti assicurati per effetto di
eruzione vulcanica.
Eventi sociopolitici:
La garanzia riguarda:
1) I danni materiali e diretti causati agli
enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio,
o caduta di aerei, verificatisi in conseguenza
di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti
di terrorismo, o di sabotaggio organizzato;
2) I danni materiali e diretti causati agli
enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi,
da persone (dipendenti o non dell'assicurato)
che prendano parte a tumulti popolari, scioperi,
sommosse o che compiano, individualmente o in
associazione, atti vandalici o dolosi, compresi
quelli di terrorismo o di sabotaggio.
A conclusione di questa sintetica elencazione
delle garanzie complementari occorre ricordare
che le relative clausole contrattuali prevedano
in alcuni casi determinate esclusioni o limitazioni
e franchigie o scoperti a carico dell'assicurato.
Un discorso a parte meritano poi le garanzie
cosiddette "catastrofali" (terremoto, inondazioni,
eruzioni vulcaniche) che, essendo ovviamente
soggette a sicura antiselezione e alla possibilità
di dar luogo ad accumulazioni enormi di danni,
vengono concesse con molta cautela all'assicuratore
che, oltre ad importare sostanziose franchigie,
fissa anche contrattualmente un ridotto limite
di indennizzo che rappresenta l'esborso massimo
che può essere chiamato a sopportare per singolo
sinistro.
Alcune cose possono essere assicurate solo a
condizioni speciali. Esse sono di norma:
- Monete, titoli
di credito o di pegno, biglietti di banca e
in genere qualsiasi carta che rappresenti un
valore;
- Archivi, documenti,
registri, microfilm, disegni;
- Schede, dischi,
nastri per elaboratori elettronici;
- Modelli, stampi,
clichè, pietre litografiche;
- Quadri, dipinti,
affreschi, arazzi, raccolte scientifiche o numismatiche,
collezioni in genere, perle, pietre e metalli
preziosi aventi valore artistico o affettivo.
Sostanzialmente, il mercato divide oggi i rischi
oggetto di questa copertura in tre grossi settori:
grandi, medi e piccoli rischi. Per i grandi
rischi, che comportano anche gli ingenti costi
di copertura, si è realizzata una gestione ad
elevata professionalità e ad alto livello tecnico
alla quale spesso partecipa un consulente dell'assicurato
in funzione dei risk manager; per i rischi piccoli
e medi si è sviluppata, invece, la tendenza
a standardizzare e semplificare sempre di più
le condizioni contrattuali.
La prassi operativa ha, in linea di massima,
uniformato le condizioni normative e tariffarie
praticate, sicchè oggi vengono sostanzialmente
adottate al mercato due tariffe, denominate
rispettivamente "tariffa rischi ordinari" e
"tariffa rischi industriali", nelle quali sono
raggruppate le varie famiglie di rischi, ossia
beni e attività aventi una esposizione alla
probabilità di danni molto simile. Mentre per
i rischi "civili" e "agricoli" è sempre operante
la tariffa rischi ordinari, per i rischi "commerciali"
e "industriali" l'adozione dell'uno o dell'altro
strumento tariffario dipende dal valore del
"contenuto" (merci, macchinario, attrezzature)
esistente nel rischio da assicurare.
Ed è significativo rivelare, a tale proposito,
che la stipula di un contratto del settore rischi
"industriali" richiede sempre una ispezione
preliminare eseguita da un tecnico della società
di assicurazione, il quale dovrà compilare un
dettagliato rapporto ponendo in particolare
evidenza l'indicazione della "massima unità
di rischio", ossia il valore attribuito alla
maggiore concentrazione di beni validamente
separati, e l'indicazione del "massimo danno
probabile" (mpl), cioè della massima perdita
ragionevole prevedibile.
L'assicurazione contro gli incendi copre, di
norma, i soli danni direttamente provocati dal
fuoco, o dagli altri altri eventi previsti in
contratto: sono, quindi, esclusi da questa garanzia
i danni indiretti, come quelli derivanti, ad
esempio, dal mancato godimento della cosa colpita
dal sinistro, o dalla perdita temporanea di
reddito commerciale o industriale. Per tali
danni e possibile, comunque, stipulare una estensione
della garanzia.
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