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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Ramo Incendio

Le Garanzie di base
L'assicurazione copre, in via principale, i danni materiali e diretti alle cose causati da un incendio, intendendosi per tale una "combustione con fiamma di beni materiali posti al di fuori di appropriato focolare, combustione che può' autoestendersi e propagarsi". Sono normalmente parificati ai danni prodotti dall'incendio, e, quindi protetti con la stessa copertura, i danni arrecati alle cose assicurate da:
- Azione del fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- Caduta di aeromobili, loro parti e cose trasportate.

Sono inoltre coperti da garanzia:
- danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori; da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento; da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché' conseguenti agli eventi suindicati che abbiano interessato le cose assicurate o cose poste nell'ambito di 20 metri da esse;
- I guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità' allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- Le spese necessarie per demoEuro , sgomberare e trasportare al più' vicino scarico i residuati del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza.

Anche se alcune di esse, come vedremo, possono essere derogate, le condizioni contrattuali normalmente adottate dal mercato escludono dalla copertura assicurativa i danni:
1. Verificatisi in occasione di atti di guerra e simili, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
2. Verificatisi in occasione di esplosioni o di radiazioni nucleari;
3. Causati con dolo o colpa grave dell'assicurato;
4. Causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
5. Subiti a seguito di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
6. Provocati da fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, dovuti a qualunque causa, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
7. Subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di liquido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
8. Indiretti, quali cambiamenti di costruzione; mancanza di locazione, di godimento di reddito commerciale o industriale;
9. Sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità' delle cose assicurate.

L'assicurazione contro gli incendi viene prestata, normalmente, nella forma a "valore intero", ossia le somme assicurate debbono corrispondere al valore reale, determinato al momento del sinistro, dei beni che si è voluto coprire con questa garanzia.
Qualora questa corrispondenza venga a mancare, per qualunque causa, anche inflattiva, e, verificatosi un sinistro, le somme assicurate risultino inferiori a tale valore, l'assicuratore resta obbligato a pagare sul danno effettivo un indennizzo ridotto nella stessa proporzione esistente tra le somme assicurate (sull'entità' delle quali è stato determinato il corrispettivo dell'assicurazione) e il valore dei beni al momento del sinistro. Per la differenza, l'assicurato rimane assicuratore di se stesso. Tanto, in applicazione del principio della regola proporzionale fissato nell'articolo 1907 del Codice Civile.

Le Garanzie opzionali
La letterale rivoluzione realizzata negli ultimi decenni mediante l'introduzione di nuove tecniche nei processi di produzione dei beni, l'adozione di nuovi materiali a volte a elevata pericolosità', l'alta concentrazione di valori in spazi talora modesti, e, sul piano soggettivo, un aumento generale della sensibilità' all'atto previdenziale-assicurativo hanno comportato una considerevole e rapida evoluzione delle coperture assicurative offerte da questo ramo che arriva a garantire, oggi, mediante pattuizioni speciali, una gran parte dei rischi dichiarati esclusi dalle garanzie di base e ad assicurarne altri che addirittura non hanno alcuna attinenza con l'incendio, pur riguardando sempre danni materiali alle cose assicurate.
I limiti imposti a questa trattazione ci consentono solo di elencare, con un breve commento, le principali garanzie complementari che possono essere concesse, a richiesta, in aggiunta a quelle di base.
Autocombustione: la garanzia riguarda i danni materiali e diretti prodotti agli enti assicurati da autocombustione, cioè' da quel fenomeno spontaneo, senza sviluppo di fiamma (quindi non definibile "incendio") che si presenta in alcuni prodotti (carbone, panelli e semi oleosi ecc.) specialmente se immagazzinati in masse compatte;
Urto veicoli: la garanzia riguarda i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da urto di veicoli in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'assicurato.
Fumo: la garanzia riguarda i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché' detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
Dispersione liquidi: la garanzia riguarda i danni di dispersione di uno specifico liquido posto in contenitori causati unicamente da rottura accidentale dei contenitori stessi.
Colaggio acqua da impianti automatici di estinzione: la garanzia riguarda i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatica a pioggia, incluse le relative alimentazioni.
Onda sonica: la garanzia riguarda i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in moto a velocità' supersonica.
Fenomeno elettrico: la garanzia riguarda i danni, materiali e diretti, da fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
Merci in refrigerazione: la garanzia riguarda i danni materiali e diretti, subiti dalle merci in refrigerazione assicurate, a causa di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o a fuoriuscita del fluido frigorigeno conseguenti a incendio, fulmine, scoppio, esplosione, caduta aerei o all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché' nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione dell'energia elettrica direttamente pertinente all'impianto stesso.
Acqua condotta: La garanzia riguarda i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e termici esistenti nei fabbricati assicurati oppure fabbricati che contengono gli enti medesimi.
Eventi atmosferici: La garanzia riguarda i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria e grandine, compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e al loro contenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.
Sovraccarico neve: La garanzia riguarda i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e al loro contenuto purchè avvenuti a seguito di crollo totale e parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve.
Inondazioni, alluvioni e allagamenti: La garanzia riguarda i danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto del terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Eruzioni vulcaniche: La garanzia riguarda i danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di eruzione vulcanica.
Eventi sociopolitici: La garanzia riguarda:
1) I danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, o caduta di aerei, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo, o di sabotaggio organizzato;
2) I danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non dell'assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

A conclusione di questa sintetica elencazione delle garanzie complementari occorre ricordare che le relative clausole contrattuali prevedano in alcuni casi determinate esclusioni o limitazioni e franchigie o scoperti a carico dell'assicurato.
Un discorso a parte meritano poi le garanzie cosiddette "catastrofali" (terremoto, inondazioni, eruzioni vulcaniche) che, essendo ovviamente soggette a sicura antiselezione e alla possibilità di dar luogo ad accumulazioni enormi di danni, vengono concesse con molta cautela all'assicuratore che, oltre ad importare sostanziose franchigie, fissa anche contrattualmente un ridotto limite di indennizzo che rappresenta l'esborso massimo che può essere chiamato a sopportare per singolo sinistro.
Alcune cose possono essere assicurate solo a condizioni speciali. Esse sono di norma:
- Monete, titoli di credito o di pegno, biglietti di banca e in genere qualsiasi carta che rappresenti un valore;
- Archivi, documenti, registri, microfilm, disegni;
- Schede, dischi, nastri per elaboratori elettronici;
- Modelli, stampi, clichè, pietre litografiche;
- Quadri, dipinti, affreschi, arazzi, raccolte scientifiche o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi aventi valore artistico o affettivo.

Sostanzialmente, il mercato divide oggi i rischi oggetto di questa copertura in tre grossi settori: grandi, medi e piccoli rischi. Per i grandi rischi, che comportano anche gli ingenti costi di copertura, si è realizzata una gestione ad elevata professionalità e ad alto livello tecnico alla quale spesso partecipa un consulente dell'assicurato in funzione dei risk manager; per i rischi piccoli e medi si è sviluppata, invece, la tendenza a standardizzare e semplificare sempre di più le condizioni contrattuali.

La prassi operativa ha, in linea di massima, uniformato le condizioni normative e tariffarie praticate, sicchè oggi vengono sostanzialmente adottate al mercato due tariffe, denominate rispettivamente "tariffa rischi ordinari" e "tariffa rischi industriali", nelle quali sono raggruppate le varie famiglie di rischi, ossia beni e attività aventi una esposizione alla probabilità di danni molto simile. Mentre per i rischi "civili" e "agricoli" è sempre operante la tariffa rischi ordinari, per i rischi "commerciali" e "industriali" l'adozione dell'uno o dell'altro strumento tariffario dipende dal valore del "contenuto" (merci, macchinario, attrezzature) esistente nel rischio da assicurare.

Ed è significativo rivelare, a tale proposito, che la stipula di un contratto del settore rischi "industriali" richiede sempre una ispezione preliminare eseguita da un tecnico della società di assicurazione, il quale dovrà compilare un dettagliato rapporto ponendo in particolare evidenza l'indicazione della "massima unità di rischio", ossia il valore attribuito alla maggiore concentrazione di beni validamente separati, e l'indicazione del "massimo danno probabile" (mpl), cioè della massima perdita ragionevole prevedibile.

L'assicurazione contro gli incendi copre, di norma, i soli danni direttamente provocati dal fuoco, o dagli altri altri eventi previsti in contratto: sono, quindi, esclusi da questa garanzia i danni indiretti, come quelli derivanti, ad esempio, dal mancato godimento della cosa colpita dal sinistro, o dalla perdita temporanea di reddito commerciale o industriale. Per tali danni e possibile, comunque, stipulare una estensione della garanzia.


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