Benvenuti! Consulenza assicurativa e gestione rischi per: Industrie - Istituti di credito - Enti Pubblici - Attività commerciali, in particolare per beni di alto valore e preziosi - Attività professionali altamente specializzate - Trasporti - Rischi speciali - Rischi sportivi e professionali - Mutui online.

Home
Chi siamo
Preventivi online
Polizza del mese
Suggerimenti
Preventivo Rc Auto
Circolari
Contattaci

Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Ramo Incendio

Le particolari condizioni contrattuali
Particolari condizioni contrattuali sono:
Colpa grave dell'assicurato: a deroga delle condizioni generali di assicurazione del contratto , l'assicurazione del contratto, l'assicuratore risponde dei danni derivanti dagli eventi, per i quali è prestata la garanzia, determinanti da colpa grave dell'assicurato.
Rinuncia alla rivalsa: con tale pattuizione l'assicuratore rinuncia, in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del Codice civile nei confronti delle società controllate, consociate e collegate, purché l'assicurato, a sua volta, rinunci a tale diritto.
Buona fede: con tale pattuizione viene stabilito che la mancata comunicazione da parte dell'assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, semprechè tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.
Anticipo indennizzo: a volte le procedure di liquidazione di un sinistro, specie se di grave entità, possono impegnare tempi lunghi per perizie, esami, accertamenti, valutazioni, con conseguenti possibili complicazioni di tipo finanziario. Si può, allora, convenire che in caso di sinistro con danno di prevedibile ammontare superiore a un certo importo (di norma 103.291,38 Euro) l'assicurato ha la facoltà di ottenere il pagamento di un acconto (normalmente non superiore ai 1.032.913,80 Euro) pari ad una certa percentuale (normalmente il 50%) del presumibile indennizzo che risulta dovuto in base agli elementi acquisiti sino al momento della richiesta. Ciò a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso. La corresponsione di questo acconto di indennizzo potrà avvenire dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla data della denuncia del sinistro, almeno dopo 30 giorni dalla data in cui la richiesta di anticipo sia stata avanzata dall'assicuratore.
Onorario periti: con questa pattuizione l'assicuratore s'impegna a rimborsare, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni generali di assicurazione nonché la quota parte di spese e onorari a carico dell'assicurato a seguito di nomina del terzo perito. Tale estensione di garanzia viene prestata "a primo rischio", e fino a concorrenza di una somma pattuita in polizza.
Deroga alla proporzionale: con questa pattuizione l'assicuratore rinuncia ad applicare la regola proporzionale per quelle partite singolarmente considerate la cui somma assicurata, maggiorata di una percentuale preventivamente determinata (normalmente il 20%), sia pari o superiore al valore risultante al momento del sinistro. In caso contrario l'assicuratore risponderà del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato, maggiorato della percentuale di cui sopra, e quello risultante al momento del sinistro.
Assicurazione del valore a nuovo: abbiamo visto in precedenza che l'indennizzo in caso di sinistro viene calcolato sulla base del valore che le cose assicurate avevano al momento dell'evento dannoso, valore che è influenzato, in maniera determinante, dal grado di vetustà di esse prima dell'evento dannoso, dal loro stato di conservazione, dalla loro ubicazione se trattasi di stabili, dalla validità e attualità delle tecniche di costruzione e da altre circostanze e voci che contribuiscono a formare il cosiddetto "deprezzamento", ossia una riduzione di validità commerciale di questi stessi beni rispetto ad altri aventi le stese caratteristiche e ricostruiti e riparati a nuovo.
Sicché, l'indennizzo correttamente dovuto all'assicurato in forza della tradizionale copertura incendio sarà pari alla spesa per ricostruire o riparare (se tecnicamente possibile) la cosa perita o danneggiata, meno il corrispettivo del deprezzamento e meno ancora quanto è possibile ricavare dai residuati del sinistro.
Questo indennizzo, però, non compensa l'assicurato dall'effettivo onere che subisce in conseguenza del sinistro, in quanto dovrà tenere a proprio carico la differenza rispetto ai costi reali sostenuto per la ricostruzione del bene, ottenendo come contropartita una rivalutazione del bene stesso probabilmente di nessuna utilità strumentale. E questo maggior esborso cade in un momento nel quale le conseguenze dell'incendio subito possono aver reso l'assicurato stesso economicamente più debole.
L'assicurazione del valore a nuovo copre appunto questa differenza, garantendo in caso di danni un indennizzo pari al valore totale di ricostruzione al giorno del sinistro, senza alcuna riduzione in caso di deprezzamento.
Questa copertura è applicabile solo a fabbricati, macchinari e impianti di reparti in stato di attività ed è prestata, in alternativa, nella forma "assicurazione del costo di riparazione e ripristino", e nella forma di "assicurazione del costo di ricostruzione e rimpiazzo": con la prima forma vengono assicurati i costo per la riparazione e il ripristino di un fabbricato o di macchinari danneggiati da un incendio senza applicazione di alcun degrado, nel limite, comunque, del valore del fabbricato o del macchinario, al momento del sinistro. Con la seconda forma vengono assicurate: per i fabbricati, il costo necessario per la integrale ricostruzione a nuovo, esclusa l'area; per i macchinari e gli impianti, i costo del loro rimpiazzo con altri nuovi, equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, il tutto nel limite del doppio del valore che tali beni avevano nel momento del sinistro.La prestazione di queste garanzie richiede inderogabilmente che la somma assicurata corrisponda al valore di ricostruzione a nuovo e che sia costantemente aggiornata a tale valore. Inoltre, per l'assicurazione del costo di ricostruzione e rimpiazzo, viene chiesto il pagamento del sovrappremio.
Assicurazione con dichiarazione di valore (stima preventiva): La determinazione dei valori dei beni assicurati è spesso molto difficile, specie se deve riferirsi a grossi rischi industriali. La prassi operativa ha introdotto, per questi casi, una speciale forma di assicurazione nella quale gli enti da garantire contro i rischi previsti in contratto sono sottoposti ad una stima preventiva, che costituisce il presupposto e la base per questo tipo di garanzia.
Questa stima deve essere effettuata da una società specializzata gradita all'assicuratore e deve riguardare, separatamente, tutti gli enti che costituiscono le varie partite di polizza indicando chiaramente i valori globali assicurati per ciascuna partita.
La valutazione tiene conto, di norma, del "valore a nuovo" dei beni assicurati, e deve essere aggiornata annualmente, mediante un rapporto redatto dalla stessa società estimatrice, così da rispecchiare il valore reale dei beni anche nelle variazioni che può subire nel tempo sia a causa di eventuali miglioramenti apportati, sia in conseguenza della svalutazione monetaria. Per le variazioni intervenute nel corso dell'anno, di norma si ritengono assicurate le maggiori somme conseguenti a rivalutazione degli enti dovute a oscillazione del mercato o a miglioramenti apportati agli enti stessi purché tali maggiorazioni non superino una certa percentuale (di solito il 30%) delle somme assicurate in base all'ultimo rapporto.
Il principale vantaggio di questa forma di assicurazione è, oltre allo snellimento delle operazioni di perizia e liquidazione del danno conseguente ad un eventuale sinistro, la deroga alla eventuale applicazione della "regola proporzionale" non essendo opponibile all'assicurato, per patto espresso, alcuna insufficienza di assicurazione.

Gli scoperti, le franchigie e i limiti di risarcimento
Alcuni contratti di assicurazione contro i rischi dell'incendio possono prevedere che, in caso di sinistri, una certa percentuale del danno resti a carico dell'assicurato. A queste particolari forme di assicurazione si ricorre spesso per rischi di elevata entità economica, oppure di particolare pericolosità, o caratterizzati da un'alta frequenza di sinistri.

Con questi meccanismi contrattuali si finisce con il coinvolgere nella gestione del rischio l'assicurato il quale è indotto, pertanto, ad adottare particolari misure di prevenzione, talvolta oltre quelle alle quali è tenuto contrattualmente.

A carico dell'assicurato può essere lasciata a volte una parte modesta del danno, determinata in valore assoluto, lo scopo di evitare l'intervento dell'assicuratore (con i costi conseguenti) in eventi dannosi di piccola entità, oppure una parte rilevante, determinata in valore assoluto o in percentuale, del probabile indennizzo.

Queste limitazioni dell'esposizione dell'assicuratore comportano, comunque, sempre una riduzione del costo dell'assicurazione, e vanno sotto il nome di "scoperti", "franchigie", e "limiti di risarcimento".
Scoperto: con la clausola di scoperto si stabilisce che, in caso di sinistro, una determinata percentuale del danno indennizzabile rimane a carico dell'assicurato, sena che egli possa assicurarla presso altri assicuratori, pena la decadenza al diritto di risarcimento. Tale percentuale, in sede di definizione del danno, viene detratta dall'indennizzo dopo che questo sarà stato determinato con applicazione di patti contrattuali e della eventuale riduzione per insufficienza di assicurazione.
Franchigia: con il patto contrattuale che va sotto il nome di "franchigia" viene convenuto che la società assicuratrice non è obbligata a pagare alcun indennizzo per i danni inferiori a un certo importo, mentre per i danni di entità superiore è tenuta a pagare solo la differenza rispetto a tale ammontare contrattualmente determinato.
Questa clausola viene adottata quando l'assicurato vuole proteggersi solo da eventuali perdite di entità rilevante, decidendo di tenere a proprio carico quei danni di modesta entità che spesso per la loro frequenza non presentano i requisiti dell'accidentalità tipica degli eventi assicurabili.
Oltre a questo tipo di franchigia (definita assoluta) esiste anche una franchigia "relativa" con la quale si conviene che l'assicurato tenga a proprio carico una quota di danno solo quando è pari o inferiore a una certa somma prevista in contratto: se il danno è superiore a questa somma, esso resta totalmente a carico dell'assicuratore.
Limiti di risarcimento: il limite di risarcimento mira a fissare l'esborso massimo al quale può essere chiamato l'assicuratore per un singolo evento dannoso o per tutti i sinistri che si dovessero verificare nell'intero periodo per il quale è prestata l'assicurazione. Di fronte, cioè, a rischi di rilevante valore economico, e che per loro natura non consentono all'assicuratore di valutare sulla base della propria esperienza quanta parte della somma assicurata può' essere impegnata da un eventuale sinistro, alcuni contratti possono prevedere limiti di risarcimento inferiori alle somme assicurate.
Tale limite può essere stabilito in ammontare fisso oppure in una certa percentuale delle somme assicurate: nella seconda ipotesi, l'entità del limite segue l'eventuale variazione, in corso di contratto, delle somme assicurate.
Per i rischi civili, non è infrequente che limiti di risarcimento vengano pattuiti per particolari enti od oggetti (ad esempio, per quadri o pellicce).


| Generalità | Garanzie | Particolari condizioni contrattuali | Danni indiretti e responsabilità | Preventivo online |

Home - Servizi gratuiti - Chi siamo - L'esperto risponde - Preventivi online - Suggerimenti - Polizza del mese - Contattaci

Morgan&Morgan International Insurance Brokers - Viale Carducci, 4 - 31015 Conegliano (TV) - Tel 0438366311 - Fax 0438366363
Email: direzione@morganemorgan.com - amministrazione@morganemorgan.com
Registro Imprese Treviso 32133 - REA Treviso 202277 - Iscrizione RUI n. B000063780
C.F. e P.IVA 02323000261 - Capitale Soc. EURO 25.500,00 I. V.

MorganeMorgan.com è un progetto di Bellaitalia Srl, soluzioni di webmarketing e commercio elettronico.