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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Ramo
Incendio
Le particolari condizioni
contrattuali
Particolari condizioni contrattuali sono:
Colpa grave dell'assicurato:
a deroga delle condizioni generali di assicurazione
del contratto , l'assicurazione del contratto,
l'assicuratore risponde dei danni derivanti
dagli eventi, per i quali è prestata la garanzia,
determinanti da colpa grave dell'assicurato.
Rinuncia alla rivalsa:
con tale pattuizione l'assicuratore rinuncia,
in caso di dolo, al diritto di surroga derivante
dall'articolo 1916 del Codice civile nei confronti
delle società controllate, consociate e collegate,
purché l'assicurato, a sua volta, rinunci a
tale diritto.
Buona fede:
con tale pattuizione viene stabilito che la
mancata comunicazione da parte dell'assicurato
di circostanze aggravanti il rischio, così come
le inesatte o incomplete dichiarazioni rese
all'atto della stipulazione della polizza, non
comporteranno decadenza del diritto di indennizzo
né riduzione dello stesso, semprechè tali omissioni
o inesattezze siano avvenute in buona fede.
Anticipo indennizzo:
a volte le procedure di liquidazione di un sinistro,
specie se di grave entità, possono impegnare
tempi lunghi per perizie, esami, accertamenti,
valutazioni, con conseguenti possibili complicazioni
di tipo finanziario. Si può, allora, convenire
che in caso di sinistro con danno di prevedibile
ammontare superiore a un certo importo (di norma
103.291,38 Euro) l'assicurato ha la facoltà
di ottenere il pagamento di un acconto (normalmente
non superiore ai 1.032.913,80 Euro) pari ad
una certa percentuale (normalmente il 50%) del
presumibile indennizzo che risulta dovuto in
base agli elementi acquisiti sino al momento
della richiesta. Ciò a condizione che non siano
sorte contestazioni sull'indennizzabilità del
sinistro stesso. La corresponsione di questo
acconto di indennizzo potrà avvenire dopo che
siano trascorsi 90 giorni dalla data della denuncia
del sinistro, almeno dopo 30 giorni dalla data
in cui la richiesta di anticipo sia stata avanzata
dall'assicuratore.
Onorario periti:
con questa pattuizione l'assicuratore s'impegna
a rimborsare, in caso di danno risarcibile a
termini di polizza, le spese e gli onorari di
competenza del perito che l'assicurato avrà
scelto e nominato conformemente al disposto
delle condizioni generali di assicurazione nonché
la quota parte di spese e onorari a carico dell'assicurato
a seguito di nomina del terzo perito. Tale estensione
di garanzia viene prestata "a primo rischio",
e fino a concorrenza di una somma pattuita in
polizza.
Deroga alla proporzionale:
con questa pattuizione l'assicuratore rinuncia
ad applicare la regola proporzionale per quelle
partite singolarmente considerate la cui somma
assicurata, maggiorata di una percentuale preventivamente
determinata (normalmente il 20%), sia pari o
superiore al valore risultante al momento del
sinistro. In caso contrario l'assicuratore risponderà
del danno in proporzione del rapporto fra il
valore assicurato, maggiorato della percentuale
di cui sopra, e quello risultante al momento
del sinistro.
Assicurazione del
valore a nuovo: abbiamo visto
in precedenza che l'indennizzo in caso di sinistro
viene calcolato sulla base del valore che le
cose assicurate avevano al momento dell'evento
dannoso, valore che è influenzato, in maniera
determinante, dal grado di vetustà di esse prima
dell'evento dannoso, dal loro stato di conservazione,
dalla loro ubicazione se trattasi di stabili,
dalla validità e attualità delle tecniche di
costruzione e da altre circostanze e voci che
contribuiscono a formare il cosiddetto "deprezzamento",
ossia una riduzione di validità commerciale
di questi stessi beni rispetto ad altri aventi
le stese caratteristiche e ricostruiti e riparati
a nuovo.
Sicché, l'indennizzo correttamente dovuto all'assicurato
in forza della tradizionale copertura incendio
sarà pari alla spesa per ricostruire o riparare
(se tecnicamente possibile) la cosa perita o
danneggiata, meno il corrispettivo del deprezzamento
e meno ancora quanto è possibile ricavare dai
residuati del sinistro.
Questo indennizzo, però, non compensa l'assicurato
dall'effettivo onere che subisce in conseguenza
del sinistro, in quanto dovrà tenere a proprio
carico la differenza rispetto ai costi reali
sostenuto per la ricostruzione del bene, ottenendo
come contropartita una rivalutazione del bene
stesso probabilmente di nessuna utilità strumentale.
E questo maggior esborso cade in un momento
nel quale le conseguenze dell'incendio subito
possono aver reso l'assicurato stesso economicamente
più debole.
L'assicurazione del valore a nuovo copre appunto
questa differenza, garantendo in caso di danni
un indennizzo pari al valore totale di ricostruzione
al giorno del sinistro, senza alcuna riduzione
in caso di deprezzamento.
Questa copertura è applicabile solo a fabbricati,
macchinari e impianti di reparti in stato di
attività ed è prestata, in alternativa, nella
forma "assicurazione del costo di riparazione
e ripristino", e nella forma di "assicurazione
del costo di ricostruzione e rimpiazzo": con
la prima forma vengono assicurati i costo per
la riparazione e il ripristino di un fabbricato
o di macchinari danneggiati da un incendio senza
applicazione di alcun degrado, nel limite, comunque,
del valore del fabbricato o del macchinario,
al momento del sinistro. Con la seconda forma
vengono assicurate: per i fabbricati, il costo
necessario per la integrale ricostruzione a
nuovo, esclusa l'area; per i macchinari e gli
impianti, i costo del loro rimpiazzo con altri
nuovi, equivalenti per rendimento economico,
comprese le spese di trasporto, montaggio e
fiscali, il tutto nel limite del doppio del
valore che tali beni avevano nel momento del
sinistro.La prestazione di queste garanzie richiede
inderogabilmente che la somma assicurata corrisponda
al valore di ricostruzione a nuovo e che sia
costantemente aggiornata a tale valore. Inoltre,
per l'assicurazione del costo di ricostruzione
e rimpiazzo, viene chiesto il pagamento del
sovrappremio.
Assicurazione con
dichiarazione di valore (stima preventiva):
La determinazione dei valori dei beni assicurati
è spesso molto difficile, specie se deve riferirsi
a grossi rischi industriali. La prassi operativa
ha introdotto, per questi casi, una speciale
forma di assicurazione nella quale gli enti
da garantire contro i rischi previsti in contratto
sono sottoposti ad una stima preventiva, che
costituisce il presupposto e la base per questo
tipo di garanzia.
Questa stima deve essere effettuata da una società
specializzata gradita all'assicuratore e deve
riguardare, separatamente, tutti gli enti che
costituiscono le varie partite di polizza indicando
chiaramente i valori globali assicurati per
ciascuna partita.
La valutazione tiene conto, di norma, del "valore
a nuovo" dei beni assicurati, e deve essere
aggiornata annualmente, mediante un rapporto
redatto dalla stessa società estimatrice, così
da rispecchiare il valore reale dei beni anche
nelle variazioni che può subire nel tempo sia
a causa di eventuali miglioramenti apportati,
sia in conseguenza della svalutazione monetaria.
Per le variazioni intervenute nel corso dell'anno,
di norma si ritengono assicurate le maggiori
somme conseguenti a rivalutazione degli enti
dovute a oscillazione del mercato o a miglioramenti
apportati agli enti stessi purché tali maggiorazioni
non superino una certa percentuale (di solito
il 30%) delle somme assicurate in base all'ultimo
rapporto.
Il principale vantaggio di questa forma di assicurazione
è, oltre allo snellimento delle operazioni di
perizia e liquidazione del danno conseguente
ad un eventuale sinistro, la deroga alla eventuale
applicazione della "regola proporzionale" non
essendo opponibile all'assicurato, per patto
espresso, alcuna insufficienza di assicurazione.
Gli scoperti, le franchigie
e i limiti di risarcimento
Alcuni contratti di assicurazione contro i rischi
dell'incendio possono prevedere che, in caso
di sinistri, una certa percentuale del danno
resti a carico dell'assicurato. A queste particolari
forme di assicurazione si ricorre spesso per
rischi di elevata entità economica, oppure di
particolare pericolosità, o caratterizzati da
un'alta frequenza di sinistri.
Con questi meccanismi contrattuali si finisce
con il coinvolgere nella gestione del rischio
l'assicurato il quale è indotto, pertanto, ad
adottare particolari misure di prevenzione,
talvolta oltre quelle alle quali è tenuto contrattualmente.
A carico dell'assicurato può essere lasciata
a volte una parte modesta del danno, determinata
in valore assoluto, lo scopo di evitare l'intervento
dell'assicuratore (con i costi conseguenti)
in eventi dannosi di piccola entità, oppure
una parte rilevante, determinata in valore assoluto
o in percentuale, del probabile indennizzo.
Queste limitazioni dell'esposizione dell'assicuratore
comportano, comunque, sempre una riduzione del
costo dell'assicurazione, e vanno sotto il nome
di "scoperti", "franchigie", e "limiti di risarcimento".
Scoperto:
con la clausola di scoperto si stabilisce che,
in caso di sinistro, una determinata percentuale
del danno indennizzabile rimane a carico dell'assicurato,
sena che egli possa assicurarla presso altri
assicuratori, pena la decadenza al diritto di
risarcimento. Tale percentuale, in sede di definizione
del danno, viene detratta dall'indennizzo dopo
che questo sarà stato determinato con applicazione
di patti contrattuali e della eventuale riduzione
per insufficienza di assicurazione.
Franchigia:
con il patto contrattuale che va sotto il nome
di "franchigia" viene convenuto che la società
assicuratrice non è obbligata a pagare alcun
indennizzo per i danni inferiori a un certo
importo, mentre per i danni di entità superiore
è tenuta a pagare solo la differenza rispetto
a tale ammontare contrattualmente determinato.
Questa clausola viene adottata quando l'assicurato
vuole proteggersi solo da eventuali perdite
di entità rilevante, decidendo di tenere a proprio
carico quei danni di modesta entità che spesso
per la loro frequenza non presentano i requisiti
dell'accidentalità tipica degli eventi assicurabili.
Oltre a questo tipo di franchigia (definita
assoluta) esiste anche una franchigia "relativa"
con la quale si conviene che l'assicurato tenga
a proprio carico una quota di danno solo quando
è pari o inferiore a una certa somma prevista
in contratto: se il danno è superiore a questa
somma, esso resta totalmente a carico dell'assicuratore.
Limiti di risarcimento:
il limite di risarcimento mira a fissare l'esborso
massimo al quale può essere chiamato l'assicuratore
per un singolo evento dannoso o per tutti i
sinistri che si dovessero verificare nell'intero
periodo per il quale è prestata l'assicurazione.
Di fronte, cioè, a rischi di rilevante valore
economico, e che per loro natura non consentono
all'assicuratore di valutare sulla base della
propria esperienza quanta parte della somma
assicurata può' essere impegnata da un eventuale
sinistro, alcuni contratti possono prevedere
limiti di risarcimento inferiori alle somme
assicurate.
Tale limite può essere stabilito in ammontare
fisso oppure in una certa percentuale delle
somme assicurate: nella seconda ipotesi, l'entità
del limite segue l'eventuale variazione, in
corso di contratto, delle somme assicurate.
Per i rischi civili, non è infrequente che limiti
di risarcimento vengano pattuiti per particolari
enti od oggetti (ad esempio, per quadri o pellicce).
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