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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Ramo Incendio

L'assicurazione dei danni indiretti
Abbiamo visto che oggetto dell'assicurazione contro gli incendi e gli altri eventi ad esso equiparati sono i "danni materiali e diretti", ossia quelli che gli eventi suddetti causano alla materialità delle cose assicurate: edifici, macchinari, merci, prodotti finiti e semilavorati ecc...

A carico dell'assicurato imprenditore permane però, una notevole zona di rischi, di entità certamente non trascurabile, rappresentata dai cosiddetti "danni indiretti", ossia da quei danni conseguenti all'interruzione dell'esercizio dell'impresa quali la mancata produzione e vendita relativa al periodo in cui un impianto rimane inattivo per essere riparato, la conseguente perdita di mercato a favore della concorrenza, le spese fisse insopprimibili che continuano a gravare sull'azienda anche nella fase di improduttività. Di qui la crescente importanza delle varie forme di assicurazione dei danni conseguenti a interruzione di esercizio dovuta a incendio, attraverso le quali si persegue lo scopo di proteggere l'utile netto dell'impresa assicurata dalle conseguenze negative che un sinistro può produrre sui suoi risultati economici.

Per i rischi semplici e medio-piccoli commerciali questo risultato si realizza mediante un aumento contrattuale in forma percentuale (di norma non oltre il 20 %) degli indennizzi riconosciuti per i danni materiali e diretti, indipendentemente dalla prova sulla esistenza ed entità di questi danni. Il problema è molto più importante per i rischi con rilevanti somme assicurate e relativi ad attività commerciali ed industriali per i quali l'interruzione di esercizio in conseguenza di incendio può compromettere seriamente l'economia generale dell'impresa.

La prassi operativa, sulla spinta di esperienze maturate all'estero fin dalla fine del secolo scorso, ha messo a punto vari strumenti contrattuali a copertura di questi rischi. Così, talvolta viene convenzionalmente fissata una somma (comprensiva del mancato profitto e delle spese improduttive) per ogni giornata di inattività totale conseguente a un sinistro incendi (forma a diaria).

Altre volte invece viene contrattualmente stabilito il valore di risarcimento da attribuire ad ogni "unità di produzione" che non è stata realizzata in conseguenza del sinistro, in quel valore, comprendendo, anche in questo caso, sia il mancato utile che le spese improduttive (forma per unità di produzione). Nella forma classica, invece, la somma assicurata è rappresentata dall'importo globale annuo delle spese fisse e insopprimibili e dall'utile netto di un intero anno di esercizio.

La forma più diffusa anche sul nostro mercato è quella basta sul volume d'affari (forma per differenza). Con questa forma l'assicuratore si impegna a indennizzare l'assicurato per la perdita di profitto lordo che può derivargli da interruzioni o intralci causati dall'attività dichiarata in contratto, in conseguenza di un sinistro che abbia colpito i beni assicurati nel luogo nel quale tale attività si svolge. L'assicurazione è prestata, quindi, per la riduzione del profitto conseguente alla riduzione del volume d'affari verificatosi in dipendenza di un sinistro, e per la copertura dei maggiori coti d'esercizio e delle spese addizionali sostenute al solo scopo di evitare quella maggiore caduta del volume d'affari che si sarebbe avuta, sempre in conseguenza del sinistro, se quelle spese non fossero state sostenute. Tutte le forme di garanzia "danni indiretti" a eccezione di quella a "percentuale" usata per i rischi semplici e medio-piccoli commerciali, vengono prestate per un periodo limitato di tempo e, in relazione al tipo e natura dell'azienda da assicurare, con delle franchigie espresse in numeri di giorni, per cui non vengono indennizzati i danni determinati da una breve inattività.

L'assicurazione della responsabilità negli incendi
Un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico stabilisce, come è noto, che chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto è obbligato a risarcirlo. Quest'obbligo, ovviamente, sussiste anche se il danno del terzo è stato arrecato da un incendio o scoppio di cose riconducibile a responsabilità del proprietario di esse.
Le polizze di assicurazione della responsabilità civile escludono questi danni, e la copertura di questo rischio fa tradizionalmente capo al ramo incendio, attraverso le seguenti forme contrattuali:
Ricorso terzi: con questa garanzia l'assicuratore si impegna a risarcire, nei limiti contrattualmente stabiliti, i danni materiali e diretti arrecati a cose di terzi da un sinistro che abbia colpito i beni assicurati e che sia indennizzabile a termini di polizza.
La garanzia è estesa anche ai danni derivanti anche da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e fino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
Stante l'impossibilità di stabiEuro la consistenza in valori delle cose dei vicini esposti al rischio, questa assicurazione viene prestata "a primo rischio assoluto", ossia senza la possibilità di applicazione della regola proporzionale.
Sono sempre esclusi i danni di cose di terzi in uso, custodia o possesso dell'assicurato, e i danni di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
Ricorso dei locatari: qualora l'incendio di un fabbricato si verifichi per fatto attribuibile a responsabilità del proprietario, questi è tenuto a risarcire i danni subiti dai conduttori per la perdita o il deterioramento delle cose esistenti nei locali.
Con l'assicurazione di questo rischio, l'assicuratore si obbliga a risarcire, nei limiti delle somme convenute, i danni materiali e diretti causati alle cose di proprietà dei conduttori, o dei terzi, verso i quali i conduttori stessi debbano rispondere, da incendio o da altro evento previsto in contratto e dei quali sia responsabile il proprietario dell'immobile.
Rischio locativo: a norma dell'articolo 1588 del Codice civile il conduttore dell'immobile è responsabile della perdita o del deterioramento, a causa di incendio, della cosa locata. Tale responsabilità è presunta per legge e il locatario se ne può liberare solo dimostrando che il fatto che ha determinato la perdita o il deterioramento non è a lui imputabile.
Con l'assicurazione di questo rischio, vengono coperti i danni materiali e diretti arrecati da un incendio, o da altro evento previsto in contratto, ai locali condotti in locazione, anche se causati da colpa grave.
E' importante precisare che questa copertura, stante la possibilità di una corretta valutazione, nel momento di formazione del contratto, dell'immobile esposto al rischio, è prestata a valore intero e, quindi, soggetta alla regola proporzionale in caso di insufficienza di assicurazione.


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