|
Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Ramo
Incendio
L'assicurazione dei
danni indiretti
Abbiamo visto che oggetto dell'assicurazione
contro gli incendi e gli altri eventi ad esso
equiparati sono i "danni materiali e diretti",
ossia quelli che gli eventi suddetti causano
alla materialità delle cose assicurate: edifici,
macchinari, merci, prodotti finiti e semilavorati
ecc...
A carico dell'assicurato imprenditore permane
però, una notevole zona di rischi, di entità
certamente non trascurabile, rappresentata dai
cosiddetti "danni indiretti", ossia da quei
danni conseguenti all'interruzione dell'esercizio
dell'impresa quali la mancata produzione e vendita
relativa al periodo in cui un impianto rimane
inattivo per essere riparato, la conseguente
perdita di mercato a favore della concorrenza,
le spese fisse insopprimibili che continuano
a gravare sull'azienda anche nella fase di improduttività.
Di qui la crescente importanza delle varie forme
di assicurazione dei danni conseguenti a interruzione
di esercizio dovuta a incendio, attraverso le
quali si persegue lo scopo di proteggere l'utile
netto dell'impresa assicurata dalle conseguenze
negative che un sinistro può produrre sui suoi
risultati economici.
Per i rischi semplici e medio-piccoli commerciali
questo risultato si realizza mediante un aumento
contrattuale in forma percentuale (di norma
non oltre il 20 %) degli indennizzi riconosciuti
per i danni materiali e diretti, indipendentemente
dalla prova sulla esistenza ed entità di questi
danni. Il problema è molto più importante per
i rischi con rilevanti somme assicurate e relativi
ad attività commerciali ed industriali per i
quali l'interruzione di esercizio in conseguenza
di incendio può compromettere seriamente l'economia
generale dell'impresa.
La prassi operativa, sulla spinta di esperienze
maturate all'estero fin dalla fine del secolo
scorso, ha messo a punto vari strumenti contrattuali
a copertura di questi rischi. Così, talvolta
viene convenzionalmente fissata una somma (comprensiva
del mancato profitto e delle spese improduttive)
per ogni giornata di inattività totale conseguente
a un sinistro incendi (forma
a diaria).
Altre volte invece viene contrattualmente stabilito
il valore di risarcimento da attribuire ad ogni
"unità di produzione" che non è stata realizzata
in conseguenza del sinistro, in quel valore,
comprendendo, anche in questo caso, sia il mancato
utile che le spese improduttive (forma
per unità di produzione). Nella
forma classica, invece, la somma assicurata
è rappresentata dall'importo globale annuo delle
spese fisse e insopprimibili e dall'utile netto
di un intero anno di esercizio.
La forma più diffusa anche sul nostro mercato
è quella basta sul volume d'affari (forma
per differenza). Con questa forma
l'assicuratore si impegna a indennizzare l'assicurato
per la perdita di profitto lordo che può derivargli
da interruzioni o intralci causati dall'attività
dichiarata in contratto, in conseguenza di un
sinistro che abbia colpito i beni assicurati
nel luogo nel quale tale attività si svolge.
L'assicurazione è prestata, quindi, per la riduzione
del profitto conseguente alla riduzione del
volume d'affari verificatosi in dipendenza di
un sinistro, e per la copertura dei maggiori
coti d'esercizio e delle spese addizionali sostenute
al solo scopo di evitare quella maggiore caduta
del volume d'affari che si sarebbe avuta, sempre
in conseguenza del sinistro, se quelle spese
non fossero state sostenute. Tutte le forme
di garanzia "danni indiretti" a eccezione di
quella a "percentuale" usata per i rischi semplici
e medio-piccoli commerciali, vengono prestate
per un periodo limitato di tempo e, in relazione
al tipo e natura dell'azienda da assicurare,
con delle franchigie espresse in numeri di giorni,
per cui non vengono indennizzati i danni determinati
da una breve inattività.
L'assicurazione della
responsabilità negli incendi
Un principio fondamentale del nostro ordinamento
giuridico stabilisce, come è noto, che chiunque
cagioni ad altri un danno ingiusto è obbligato
a risarcirlo. Quest'obbligo, ovviamente, sussiste
anche se il danno del terzo è stato arrecato
da un incendio o scoppio di cose riconducibile
a responsabilità del proprietario di esse.
Le polizze di assicurazione della responsabilità
civile escludono questi danni, e la copertura
di questo rischio fa tradizionalmente capo al
ramo incendio, attraverso le seguenti forme
contrattuali:
Ricorso terzi:
con questa garanzia l'assicuratore si impegna
a risarcire, nei limiti contrattualmente stabiliti,
i danni materiali e diretti arrecati a cose
di terzi da un sinistro che abbia colpito i
beni assicurati e che sia indennizzabile a termini
di polizza.
La garanzia è estesa anche ai danni derivanti
anche da interruzioni o sospensioni, totali
o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di
attività industriali, commerciali, agricole
o di servizi, entro il massimale stabilito e
fino alla concorrenza del 10% del massimale
stesso.
Stante l'impossibilità di stabiEuro la consistenza
in valori delle cose dei vicini esposti al rischio,
questa assicurazione viene prestata "a primo
rischio assoluto", ossia senza la possibilità
di applicazione della regola proporzionale.
Sono sempre esclusi i danni di cose di terzi
in uso, custodia o possesso dell'assicurato,
e i danni di qualsiasi natura conseguenti a
inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
Ricorso dei locatari:
qualora l'incendio di un fabbricato si verifichi
per fatto attribuibile a responsabilità del
proprietario, questi è tenuto a risarcire i
danni subiti dai conduttori per la perdita o
il deterioramento delle cose esistenti nei locali.
Con l'assicurazione di questo rischio, l'assicuratore
si obbliga a risarcire, nei limiti delle somme
convenute, i danni materiali e diretti causati
alle cose di proprietà dei conduttori, o dei
terzi, verso i quali i conduttori stessi debbano
rispondere, da incendio o da altro evento previsto
in contratto e dei quali sia responsabile il
proprietario dell'immobile.
Rischio locativo:
a norma dell'articolo 1588 del Codice civile
il conduttore dell'immobile è responsabile della
perdita o del deterioramento, a causa di incendio,
della cosa locata. Tale responsabilità è presunta
per legge e il locatario se ne può liberare
solo dimostrando che il fatto che ha determinato
la perdita o il deterioramento non è a lui imputabile.
Con l'assicurazione di questo rischio, vengono
coperti i danni materiali e diretti arrecati
da un incendio, o da altro evento previsto in
contratto, ai locali condotti in locazione,
anche se causati da colpa grave.
E' importante precisare che questa copertura,
stante la possibilità di una corretta valutazione,
nel momento di formazione del contratto, dell'immobile
esposto al rischio, è prestata a valore intero
e, quindi, soggetta alla regola proporzionale
in caso di insufficienza di assicurazione.
|