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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Ramo Infortuni

Le Assicurazioni del Ramo Infortuni
Comparsa per la prima volta nel 1661 in un elenco anonimo dei rami assicurativi esercitati in Francia, l'assicurazione contro gli infortuni si è sviluppata anche in Italia in epoca piuttosto recente, sotto la spinta della diffusione dell'industria manifatturiera. La matrice di questo importante ramo della nostra industria delle assicurazioni private può farsi risaEuro a un provvedimento legislativo che nel 1883 istituiva l'assicurazione facoltativa contro gli infortuni sul lavoro, assicurazione divenuta obbligatoria nel 1898 pur essendo liberi gli imprenditori di assicurarsi presso la società di loro gradimento.

Questo regime durò fino al 1927, anno in cui venne istituito l'ente di Stato per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, ente al quale venne demandata l'esclusività nella gestione di questa assicurazione obbligatoria. Il patrimonio di esperienze, sia normativo sia medico-legale, accumulato dagli assicuratori in anni di gestione privata di questa copertura, diede un impulso decisamente importante allo sviluppo decisamente importante allo sviluppo di in assicurazione volontaria contro le "disgrazie accidentali".
Oggetto di questa garanzia è un indennizzo, rappresentato da una somma di denaro in capitale, che l'assicuratore, in corrispettivo del pagamento di un premio, si impegna a corrispondere all'assicurato qualora un infortunio elimini o riduca, in modo definitivo e irrimediabile oppure temporaneamente, la sua capacità lavorativa. Le condizioni contrattuali normalmente adottate definiscono, infatti l'infortunio, come "ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obbiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente oppure un'inabilità temporanea ".

Il presupposto della causa fortuita delimita la garanzia alle conseguenze di quegli eventi che non siano internazionali o dipendenti da una condotta gravemente imprudente o negligente e comunque tale da rendere l'evento stesso prevedibile. Il requisito, invece, della causa violenta esige che l'azione che provoca la lesione sia repentina e tale da concentrare in brevissimo spazio di tempo la sua energia sull'organismo dell'individuo con effetti pregiudizievoli e dannosi. Nessun riferimento viene fatto ad un concetto di forza fisica, che potrebbe anche mancare, come nella puntura d'insetto.
Infine, il requisito della causa esterna serve anzitutto a distinguere l'infortunio dalla malattia e porta a stabiEuro che la causa che determina la lesione deve provenire dal mondo esterno all'individuo, ossia non deve identificarsi in processi morbosi che si sviluppano all'interno dell'organismo ancorché in modo fortuito e violento.
Questa caratterizzazione della "causa" dell'evento dannoso porta ad escludere dalla garanzia assicurativa, tra altri, gli infortuni sofferti, ad esempio, durante la guida di veicoli a motore o natanti quando l'assicurato sia privo della prescritta abilitazione oppure sia in stato di ubriachezza, quelli subiti per abuso di psicofarmaci, per uso di sostanze stupefacenti o allucinogeni, gli infortuni derivanti da delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato.

L'evoluzione della normativa contrattuale ha portato a ricomprendere in questa garanzia alcuni eventi che in passato ne erano espressamente esclusi, quali gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni, gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza, infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi, quelli conseguenti ad aggressioni, tumulti popolari o atti di terrorismo a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva, le lesioni derivanti da sforzi (esclusi gli infarti).
Sono, inoltre, considerati infortuni: l'asfissia non di origine morbosa; gli avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimenti di sostanze; le infezioni o gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti; l'annegamento; l'assideramento o il congelamento, i colpi di sole o di calore e altre influenze termiche e atmosferiche.
L'assicurazione può essere estesa agli infortuni che l'assicurato subisca durante i viaggi turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri (a eccezione salvo patto speciale, di velivoli gestiti da areoclub). Tale estensione comprende, di norma, gli infortuni derivanti da attentati, da pirateria, sabotaggio e direttamente forzato.
L'evento, così identificato, deve provocare lesioni "obiettivamente constatabili", ossia lesioni della integrità fisica dell'individuo, che abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. Di norma l'assicurazione vale per gli "infortuni che l'assicurato subisca nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie indicate in contratto (rischio professionale) nonché ogni altra attività che non abbia carattere professionale". Esistono, comunque, forme contrattuali nelle quali sono coperti solo gli infortuni che si verificano solo in occasione di una determinata attività, come la pratica sportiva professionale, oppure la caccia o la guida di autoveicoli.

Il contratto può essere stipulato in forma "individuale" riferito cioè ad una sola persona, oppure "cumulativa", ossia riferita a una pluralità di persone. La forma cumulativa viene di solito adottata da datori di lavoro a favore dei propri dipendenti, per un puro atto di libera previdenza, oppure per un obbligo imposto da contratti collettivi di lavoro. La prestazione prevista a carico dell'assicuratore dai contratti di questo settore è il pagamento di una determinata somma di denaro in caso di morte, di invalidità permanente o, se prevista, di inabilità temporanea dell'assicurato conseguenti a infortunio.

Ai fini della determinazione dell'indennizzo, deve essere precisato che gli eventi di cui sopra debbono potersi riferire all'infortunio con nesso di casualità diretto ed esclusivo. Pertanto, se al momento dell'infortunio l'assicurato non è fisicamente "integro e sano", sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona sana. Così pure, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, l'indennizzo è ridotto in funzione del grado di invalidità preesistente. L'indennizzo per il caso di morte viene corrisposto ai beneficiari indicati dall'assicurato al momento della sottoscrizione del contratto oppure, in mancanza a di tale indicazione, gli eredi testamentari o, in difetti, a quelli legittimi, i quali, comunque, riscuotono il capitale assicurato per diritto proprio e non ereditario.

Tale indennizzo è dovuto anche se la morte stessa si verifica, quale conseguenza diretta ed esclusiva dell'infortunio, successivamente alla scadenza dell'assicurazione ed entro un anno (due, secondo alcuni patti contrattuali di recente adozione) dal giorno dell'evento.

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente viene calcolato in percentuale sulla somma assicurata per l'invalidità permanente totale e in proporzione al grado di riduzione definitiva (ossia, non suscettibile ad ulteriore modificazione) della capacità lavorativa dell'assicurato, accertata secondo i criteri contenuti in una tabella che forma parte integrante delle condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti. Molto spesso viene adottata a tal riguardo la tabella di cui l'allegato 1 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, relativa all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. I patti di polizza prevedono, di norma, che la perdita totale e irrimediabile di un arto o di un organo venga considerata come perdita anatomica dello stesso. Se in conseguenza delle lesioni subite dall'assicurato è residuata una diminuzione delle funzionalità di un arto o di un organo, le percentuali previste per la perdita vengono ridotte in base al grado di funzionalità perduta. Nel caso di menomazioni non specificate nella tabella , l'indennizzo viene stabilito tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la generica capacità dell'assicurato a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
Secondo alcune condizioni contrattuali di recente adozione, qualora l'invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 70% della totale, l'assicuratore liquida l'intera somma assicurata. Precisiamo, infine, che l'indennizzo per l'invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione, entro il termine massimo di due anni dal giorno dell'infortunio.

L'indennità per inabilità temporanea è dovuta, nella misura stabilita dal contratto, integralmente per ogni giorno in cui l'assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni come dichiarate in polizza, e al 50% per ogni giorno in cui l'assicurato ha potuto attendere solo in parte alle sue occupazioni. Tali indennità viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni a decorrere da quello dell'infortunio regolarmente denunciato oppure, in caso di ritardo, dal giorno successivo a quello della denuncia, e cessa con il giorno precedente a quello dell'avvenuta guarigione. L'indennità per inabilità temporanea è cumulabile con quella per morte o per invalidità permanente.


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