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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Ramo
Infortuni
Le Assicurazioni del
Ramo Infortuni
Comparsa per la prima volta nel 1661 in un elenco
anonimo dei rami assicurativi esercitati in
Francia, l'assicurazione contro gli infortuni
si è sviluppata anche in Italia in epoca piuttosto
recente, sotto la spinta della diffusione dell'industria
manifatturiera. La matrice di questo importante
ramo della nostra industria delle assicurazioni
private può farsi risaEuro a un provvedimento
legislativo che nel 1883 istituiva l'assicurazione
facoltativa contro gli infortuni sul lavoro,
assicurazione divenuta obbligatoria nel 1898
pur essendo liberi gli imprenditori di assicurarsi
presso la società di loro gradimento.
Questo regime durò fino al 1927, anno in cui
venne istituito l'ente di Stato per le assicurazioni
contro gli infortuni sul lavoro, ente al quale
venne demandata l'esclusività nella gestione
di questa assicurazione obbligatoria. Il patrimonio
di esperienze, sia normativo sia medico-legale,
accumulato dagli assicuratori in anni di gestione
privata di questa copertura, diede un impulso
decisamente importante allo sviluppo decisamente
importante allo sviluppo di in assicurazione
volontaria contro le "disgrazie accidentali".
Oggetto di questa garanzia è un indennizzo,
rappresentato da una somma di denaro in capitale,
che l'assicuratore, in corrispettivo del pagamento
di un premio, si impegna a corrispondere all'assicurato
qualora un infortunio elimini o riduca, in modo
definitivo e irrimediabile oppure temporaneamente,
la sua capacità lavorativa. Le condizioni contrattuali
normalmente adottate definiscono, infatti l'infortunio,
come "ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta
ed esterna che produca lesioni corporali obbiettivamente
constatabili, le quali abbiano per conseguenza
la morte, un'invalidità permanente oppure un'inabilità
temporanea ".
Il presupposto della causa
fortuita delimita la garanzia alle
conseguenze di quegli eventi che non siano internazionali
o dipendenti da una condotta gravemente imprudente
o negligente e comunque tale da rendere l'evento
stesso prevedibile. Il requisito, invece, della
causa violenta
esige che l'azione che provoca la lesione sia
repentina e tale da concentrare in brevissimo
spazio di tempo la sua energia sull'organismo
dell'individuo con effetti pregiudizievoli e
dannosi. Nessun riferimento viene fatto ad un
concetto di forza fisica, che potrebbe anche
mancare, come nella puntura d'insetto.
Infine, il requisito della causa
esterna serve anzitutto a distinguere
l'infortunio dalla malattia e porta a stabiEuro che la causa che determina la lesione deve provenire
dal mondo esterno all'individuo, ossia non deve
identificarsi in processi morbosi che si sviluppano
all'interno dell'organismo ancorché in modo
fortuito e violento.
Questa caratterizzazione della "causa" dell'evento
dannoso porta ad escludere dalla garanzia assicurativa,
tra altri, gli infortuni sofferti, ad esempio,
durante la guida di veicoli a motore o natanti
quando l'assicurato sia privo della prescritta
abilitazione oppure sia in stato di ubriachezza,
quelli subiti per abuso di psicofarmaci, per
uso di sostanze stupefacenti o allucinogeni,
gli infortuni derivanti da delitti dolosi compiuti
o tentati dall'assicurato.
L'evoluzione della normativa contrattuale ha
portato a ricomprendere in questa garanzia alcuni
eventi che in passato ne erano espressamente
esclusi, quali gli infortuni derivanti da movimenti
tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni,
gli infortuni sofferti in stato di malore o
incoscienza, infortuni derivanti da imperizia,
imprudenza o negligenza anche gravi, quelli
conseguenti ad aggressioni, tumulti popolari
o atti di terrorismo a condizione che l'assicurato
non vi abbia preso parte attiva, le lesioni
derivanti da sforzi (esclusi gli infarti).
Sono, inoltre, considerati infortuni: l'asfissia
non di origine morbosa; gli avvelenamenti acuti
da ingestione o assorbimenti di sostanze; le
infezioni o gli avvelenamenti causati da morsi
di animali e punture di insetti; l'annegamento;
l'assideramento o il congelamento, i colpi di
sole o di calore e altre influenze termiche
e atmosferiche.
L'assicurazione può essere estesa agli infortuni
che l'assicurato subisca durante i viaggi turistici
o di trasferimento effettuati in qualità di
passeggero su velivoli ed elicotteri (a eccezione
salvo patto speciale, di velivoli gestiti da
areoclub). Tale estensione comprende, di norma,
gli infortuni derivanti da attentati, da pirateria,
sabotaggio e direttamente forzato.
L'evento, così identificato, deve provocare
lesioni "obiettivamente constatabili", ossia
lesioni della integrità fisica dell'individuo,
che abbiano per conseguenza la morte, una invalidità
permanente oppure una inabilità temporanea.
Di norma l'assicurazione vale per gli "infortuni
che l'assicurato subisca nello svolgimento delle
attività professionali principali e secondarie
indicate in contratto (rischio professionale)
nonché ogni altra attività che non abbia carattere
professionale". Esistono, comunque, forme contrattuali
nelle quali sono coperti solo gli infortuni
che si verificano solo in occasione di una determinata
attività, come la pratica sportiva professionale,
oppure la caccia o la guida di autoveicoli.
Il contratto può essere stipulato in forma "individuale"
riferito cioè ad una sola persona, oppure "cumulativa",
ossia riferita a una pluralità di persone. La
forma cumulativa viene di solito adottata da
datori di lavoro a favore dei propri dipendenti,
per un puro atto di libera previdenza, oppure
per un obbligo imposto da contratti collettivi
di lavoro. La prestazione prevista a carico
dell'assicuratore dai contratti di questo settore
è il pagamento di una determinata somma di denaro
in caso di morte, di invalidità permanente o,
se prevista, di inabilità temporanea dell'assicurato
conseguenti a infortunio.
Ai fini della determinazione dell'indennizzo,
deve essere precisato che gli eventi di cui
sopra debbono potersi riferire all'infortunio
con nesso di casualità diretto ed esclusivo.
Pertanto, se al momento dell'infortunio l'assicurato
non è fisicamente "integro e sano", sono indennizzabili
soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque
verificate qualora l'infortunio avesse colpito
una persona sana. Così pure, in caso di perdita
anatomica o riduzione funzionale di un organo
o di un arto già minorato, l'indennizzo è ridotto
in funzione del grado di invalidità preesistente.
L'indennizzo per il caso di morte viene corrisposto
ai beneficiari indicati dall'assicurato al momento
della sottoscrizione del contratto oppure, in
mancanza a di tale indicazione, gli eredi testamentari
o, in difetti, a quelli legittimi, i quali,
comunque, riscuotono il capitale assicurato
per diritto proprio e non ereditario.
Tale indennizzo è dovuto anche se la morte stessa
si verifica, quale conseguenza diretta ed esclusiva
dell'infortunio, successivamente alla scadenza
dell'assicurazione ed entro un anno (due, secondo
alcuni patti contrattuali di recente adozione)
dal giorno dell'evento.
L'indennizzo per il caso di invalidità
permanente viene calcolato in percentuale
sulla somma assicurata per l'invalidità permanente
totale e in proporzione al grado di riduzione
definitiva (ossia, non suscettibile ad ulteriore
modificazione) della capacità lavorativa dell'assicurato,
accertata secondo i criteri contenuti in una
tabella che forma parte integrante delle condizioni
contrattuali sottoscritte dalle parti. Molto
spesso viene adottata a tal riguardo la tabella
di cui l'allegato 1 del DPR 30 giugno 1965,
n. 1124, relativa all'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro. I patti di
polizza prevedono, di norma, che la perdita
totale e irrimediabile di un arto o di un organo
venga considerata come perdita anatomica dello
stesso. Se in conseguenza delle lesioni subite
dall'assicurato è residuata una diminuzione
delle funzionalità di un arto o di un organo,
le percentuali previste per la perdita vengono
ridotte in base al grado di funzionalità perduta.
Nel caso di menomazioni non specificate nella
tabella , l'indennizzo viene stabilito tenendo
conto della misura nella quale è per sempre
diminuita la generica capacità dell'assicurato
a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente
dalla sua professione.
Secondo alcune condizioni contrattuali di recente
adozione, qualora l'invalidità permanente accertata
sia di grado superiore al 70% della totale,
l'assicuratore liquida l'intera somma assicurata.
Precisiamo, infine, che l'indennizzo per l'invalidità
permanente è dovuto se l'invalidità stessa si
verifica, anche successivamente alla scadenza
dell'assicurazione, entro il termine massimo
di due anni dal giorno dell'infortunio.
L'indennità per inabilità
temporanea è dovuta, nella misura
stabilita dal contratto, integralmente per ogni
giorno in cui l'assicurato si è trovato nella
totale incapacità fisica di attendere alle sue
occupazioni come dichiarate in polizza, e al
50% per ogni giorno in cui l'assicurato ha potuto
attendere solo in parte alle sue occupazioni.
Tali indennità viene corrisposta per un periodo
massimo di 365 giorni a decorrere da quello
dell'infortunio regolarmente denunciato oppure,
in caso di ritardo, dal giorno successivo a
quello della denuncia, e cessa con il giorno
precedente a quello dell'avvenuta guarigione.
L'indennità per inabilità temporanea è cumulabile
con quella per morte o per invalidità permanente.
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