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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Assicurazioni
"Malattia"
Le caratteristiche
dell'Assicurazione "Malattia"
La copertura fondamentale offerta dal mercato
dell'assicurazione sanitaria è quella del "rimborso
spese per ricoveri ospedalieri da malattia o
da infortunio o per interventi chirurgici".
Si tratta di una copertura valida in tutto il
mondo, in forza della quale la società di assicurazione
rimborsa all'assicurato, nei limiti del massimale
annuo convenuto e in caso di intervento chirurgico
reso necessario da malattia o infortunio ed
effettuato in istituto di cura (pubblico o privato)
o in ambulatorio, tutte le spese sostenute per
l'intervento o per il ricovero, comprese le
rette di degenza (esclusa, ovviamente, ogni
altra spesa di natura alberghiera), le spese
per accertamenti diagnostici ovunque effettuati
in un periodo di circa 90 giorni precedenti
l'intervento, il costo di trasporto in ambulanza,
le spese mediche, infermieristiche e farmaceutiche
sostenute dopo il ricovero nei 60 giorni successivi
all'intervento, nonché le spese per trattamenti
fisioterapici e rieducativi effettuati nei 90
giorni successivi all'intervento. (queste ultime
nel limite del 10% del massimale).
In caso di ricovero in istituto di cura reso
necessario da malattia o infortunio che non
comportino intervento chirurgico, questa copertura
assicura il rimborso delle spese di trasporto
in ambulanza dell'assicurato all'istituto di
cura, le spese di trasporto in ambulanza dell'assicurato
all'istituto di cura, le spese per gli accertamenti
diagnostici, l'assistenza medica, le cure i
trattamenti fisioterapici e rieducativi, i medicinali
e le rette di degenza. Nel caso di ricovero
per parto, vengono rimborsate tutte le spese
sostenute qualora si tratti di parto cesareo,
mentre per il parto non cesareo il rimborso
è normalmente limitato a un massimo di Euro
258,23.
Le condizioni prevedono, inoltre, che se una
parte delle spese è stata sostenuta da un ente
pubblico o privato, il rimborso sarà effettuato
per le sole spese rimaste a carico dell'assicurato.
Qualora l'assicurato non abbia sostenuto alcuna
spesa, e si sia avvalso in tutto dell'assistenza
pubblica, i rimborsi sono sostituiti da un'indennità
giornaliera pari all'1 % del massimale garantito,
con un certo limite che di norma è di Euro 51,65
per ciascun giorno di ricovero e per il massimo
di 60 giorni.
Queste garanzie vengono offerte in "forma
completa", cioè di tipo alternativo
alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale
e sostitutivo ad esso, oppure nella "forma
con scoperto", a integrazione del
Servizio Sanitario nazionale. In questa seconda
forma meno costosa rispetto alla prima garanzia
è prestata esclusivamente per le eventuali spese
o eccedenze di spese rimaste a carico dell'assicurato
per i servizi non forniti dall'esistenza pubblica,
o forniti con onere integrativo a carico dell'assistito.
Qualora l'assicurato non abbia inteso avvalersi,
in concreto, del Servizio sanitario nazionale,
i rimborsi saranno effettuati detraendo il 25%
delle spese effettivamente sostenute. Il limite
delle somme assicurate è rappresentato, in genere
da un massimale per anno assicurativo che può
essere contrattualizzato per persona o per nucleo
familiare. Sono normalmente escluse da questo
tipo di assicurazione le prestazioni per:
- Conseguenze dirette
di infortuni, malattie, malformazioni e stati
patologici anteriori alla stipulazione del contratto
e sottaciuti alla società con dolo o colpa grave;
- Eliminazione
o correzione di difetti fisici preesistenti
alla stipulazione della polizza;
- Cura delle malattie
mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi
compresi, i comportamenti nevrotici;
- Infortuni derivanti
da delitti dolosi dell'assicurato;
- Infortuni e intossicazioni
conseguenti a ubriachezza, ad abuso di psicofarmaci,
all'abuso di stupefacenti o allucinogeni;
- Aborto volontario
non terapeutico;
- Interventi di
chirurgia estetica, salvo quelli di chirurgi
plastica o stomatologia ricostruttiva resi necessari
da infortunio;
- Cure dentarie,
salvo quelle rese necessarie da infortunio e,
in ogni caso, le protesi dentarie;
- Conseguenze di
guerre, insurrezioni, movimenti tellurici, o
eruzioni vulcaniche.
L'assicurazione vale per le persone di età non
superiore ai settant'anni (settantacinque secondo
alcune imprese); inoltre, non sono assicurabili
le persone che, indipendentemente dall'età e
dalla concreta valutazione dello stato di salute,
sono affette da alcolismo, tossicodipendenza,
oppure da infermità mentali quali la schizofrenia,
le forme maniaco-depressive e gli stati paranoidi.
In base alle condizioni di polizza, le garanzie
decorrono:
- Dalle ore 24
del giorno in cui ha effetto l'assicurazione,
per prestazioni relative agli infortuni;
- Dal trentesimo
giorno per le prestazioni relative alle malattie;
- Dal trecentesimo
giorno per le prestazioni relative al parto
e alle malattie dipendenti dalla gravidanza
e dal puerperio;
- Dal trecentesimo
giorno (termine ridotto a 180 giorni presso
qualche impresa) per le conseguenze di stati
patologici insorti anteriormente alla stipulazione
del contratto purché non noti all'assicurato;
In abbinamento a queste prestazioni, la polizza
sanitaria può garantire inoltre, un parziale
rimborso di spese per visite specialistiche,
domiciliari o ambulatoriali, rese necessarie
da infortunio o malattia, escluse sempre le
visite pediatriche, odontoiatriche e ortodontiche,
nonché analisi ed esami diagnostici, purché
pertinenti alla malattia o all'infortunio denunciati.
In alternativa o in aggiunta a tutte queste
coperture, la polizza sanitaria offre anche
la possibilità di garantirsi ad un'indennità
giornaliera in caso di ricovero conseguente
a infortunio, malattia o parto, per un periodo
massimo che varia, a seconda delle imprese da
180 a 360 giorni (7 giorni per il parto cesareo).
Tale copertura è di particolare interesse per
professionisti, commercianti e imprenditori
che vogliono garantirsi un'entrata per compensare
il mancato guadagno conseguente ad un eventuale
ricovero ospedaliero. In oltre è prevista la
scienza domiciliare, per un periodo successivo
ad un ricovero indennizzabile secondo il contratto
e nel quale l'assicurato non possa attendere
alle sue abituali occupazioni.
Un aspetto che desta non poche critiche degli
utenti di questo servizio assicurativo è rappresentato
dalla facoltà che l'assicuratore normalmente
si riserva di recedere dal contratto dopo ogni
denuncia di sinistro. E' chiaro che questa facoltà
rischia di privare l'assicurato della copertura
proprio nel momento in cui ne ha più bisogno.
Di qui una diffusa tendenza del mercato a disciplinare
tale facoltà in maniera da evitare recessi con
effetto immediato e, in qualche caso, addirittura
rinunciarvi quando il contratto abbia una certa
durata e sia in corso già da qualche anno.
Abbiamo tentato di tracciare una sintesi delle
garanzie normalmente offerte dal mercato assicurativo
privato in tema di polizze malattia: ci preme,
però, sottolineare che in questo campo la gamma
delle coperture offerte varia enormemente tra
le imprese che operano nel settore con proposte
e prodotti tendenti a soddisfare, a costi adeguati
e in maniera molto spesso personalizzata, il
bisogno di sicurezza che in questo campo è particolarmente
sentito.
Quanto ai costi, segnaliamo che a cura dell'apposita
sezione dell'Associazione nazionale delle imprese
assicuratrici sono state elaborate tariffe valide
per la polizza standard per il rimborso delle
spese di ricovero da malattia o infortunio o
per interventi chirurgici, nelle forme completa
e con scoperto. E' doveroso precisare comunque
che si tratta di indicazione di larga massima,
che può variare da compagnia a compagnia secondo
la politica propria di ciascuna impresa e in
relazione ai contenuti sostanziali di copertura
offerti da ciascun contratto.
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