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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Assicurazioni "Malattia"

Le caratteristiche dell'Assicurazione "Malattia"
La copertura fondamentale offerta dal mercato dell'assicurazione sanitaria è quella del "rimborso spese per ricoveri ospedalieri da malattia o da infortunio o per interventi chirurgici". Si tratta di una copertura valida in tutto il mondo, in forza della quale la società di assicurazione rimborsa all'assicurato, nei limiti del massimale annuo convenuto e in caso di intervento chirurgico reso necessario da malattia o infortunio ed effettuato in istituto di cura (pubblico o privato) o in ambulatorio, tutte le spese sostenute per l'intervento o per il ricovero, comprese le rette di degenza (esclusa, ovviamente, ogni altra spesa di natura alberghiera), le spese per accertamenti diagnostici ovunque effettuati in un periodo di circa 90 giorni precedenti l'intervento, il costo di trasporto in ambulanza, le spese mediche, infermieristiche e farmaceutiche sostenute dopo il ricovero nei 60 giorni successivi all'intervento, nonché le spese per trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati nei 90 giorni successivi all'intervento. (queste ultime nel limite del 10% del massimale).
In caso di ricovero in istituto di cura reso necessario da malattia o infortunio che non comportino intervento chirurgico, questa copertura assicura il rimborso delle spese di trasporto in ambulanza dell'assicurato all'istituto di cura, le spese di trasporto in ambulanza dell'assicurato all'istituto di cura, le spese per gli accertamenti diagnostici, l'assistenza medica, le cure i trattamenti fisioterapici e rieducativi, i medicinali e le rette di degenza. Nel caso di ricovero per parto, vengono rimborsate tutte le spese sostenute qualora si tratti di parto cesareo, mentre per il parto non cesareo il rimborso è normalmente limitato a un massimo di Euro 258,23.
Le condizioni prevedono, inoltre, che se una parte delle spese è stata sostenuta da un ente pubblico o privato, il rimborso sarà effettuato per le sole spese rimaste a carico dell'assicurato. Qualora l'assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa, e si sia avvalso in tutto dell'assistenza pubblica, i rimborsi sono sostituiti da un'indennità giornaliera pari all'1 % del massimale garantito, con un certo limite che di norma è di Euro 51,65 per ciascun giorno di ricovero e per il massimo di 60 giorni.

Queste garanzie vengono offerte in "forma completa", cioè di tipo alternativo alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale e sostitutivo ad esso, oppure nella "forma con scoperto", a integrazione del Servizio Sanitario nazionale. In questa seconda forma meno costosa rispetto alla prima garanzia è prestata esclusivamente per le eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell'assicurato per i servizi non forniti dall'esistenza pubblica, o forniti con onere integrativo a carico dell'assistito.

Qualora l'assicurato non abbia inteso avvalersi, in concreto, del Servizio sanitario nazionale, i rimborsi saranno effettuati detraendo il 25% delle spese effettivamente sostenute. Il limite delle somme assicurate è rappresentato, in genere da un massimale per anno assicurativo che può essere contrattualizzato per persona o per nucleo familiare. Sono normalmente escluse da questo tipo di assicurazione le prestazioni per:
- Conseguenze dirette di infortuni, malattie, malformazioni e stati patologici anteriori alla stipulazione del contratto e sottaciuti alla società con dolo o colpa grave;
- Eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione della polizza;
- Cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi compresi, i comportamenti nevrotici;
- Infortuni derivanti da delitti dolosi dell'assicurato;
- Infortuni e intossicazioni conseguenti a ubriachezza, ad abuso di psicofarmaci, all'abuso di stupefacenti o allucinogeni;
- Aborto volontario non terapeutico;
- Interventi di chirurgia estetica, salvo quelli di chirurgi plastica o stomatologia ricostruttiva resi necessari da infortunio;
- Cure dentarie, salvo quelle rese necessarie da infortunio e, in ogni caso, le protesi dentarie;
- Conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici, o eruzioni vulcaniche.

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai settant'anni (settantacinque secondo alcune imprese); inoltre, non sono assicurabili le persone che, indipendentemente dall'età e dalla concreta valutazione dello stato di salute, sono affette da alcolismo, tossicodipendenza, oppure da infermità mentali quali la schizofrenia, le forme maniaco-depressive e gli stati paranoidi.

In base alle condizioni di polizza, le garanzie decorrono:
- Dalle ore 24 del giorno in cui ha effetto l'assicurazione, per prestazioni relative agli infortuni;
- Dal trentesimo giorno per le prestazioni relative alle malattie;
- Dal trecentesimo giorno per le prestazioni relative al parto e alle malattie dipendenti dalla gravidanza e dal puerperio;
- Dal trecentesimo giorno (termine ridotto a 180 giorni presso qualche impresa) per le conseguenze di stati patologici insorti anteriormente alla stipulazione del contratto purché non noti all'assicurato;

In abbinamento a queste prestazioni, la polizza sanitaria può garantire inoltre, un parziale rimborso di spese per visite specialistiche, domiciliari o ambulatoriali, rese necessarie da infortunio o malattia, escluse sempre le visite pediatriche, odontoiatriche e ortodontiche, nonché analisi ed esami diagnostici, purché pertinenti alla malattia o all'infortunio denunciati.

In alternativa o in aggiunta a tutte queste coperture, la polizza sanitaria offre anche la possibilità di garantirsi ad un'indennità giornaliera in caso di ricovero conseguente a infortunio, malattia o parto, per un periodo massimo che varia, a seconda delle imprese da 180 a 360 giorni (7 giorni per il parto cesareo). Tale copertura è di particolare interesse per professionisti, commercianti e imprenditori che vogliono garantirsi un'entrata per compensare il mancato guadagno conseguente ad un eventuale ricovero ospedaliero. In oltre è prevista la scienza domiciliare, per un periodo successivo ad un ricovero indennizzabile secondo il contratto e nel quale l'assicurato non possa attendere alle sue abituali occupazioni.

Un aspetto che desta non poche critiche degli utenti di questo servizio assicurativo è rappresentato dalla facoltà che l'assicuratore normalmente si riserva di recedere dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro. E' chiaro che questa facoltà rischia di privare l'assicurato della copertura proprio nel momento in cui ne ha più bisogno. Di qui una diffusa tendenza del mercato a disciplinare tale facoltà in maniera da evitare recessi con effetto immediato e, in qualche caso, addirittura rinunciarvi quando il contratto abbia una certa durata e sia in corso già da qualche anno.

Abbiamo tentato di tracciare una sintesi delle garanzie normalmente offerte dal mercato assicurativo privato in tema di polizze malattia: ci preme, però, sottolineare che in questo campo la gamma delle coperture offerte varia enormemente tra le imprese che operano nel settore con proposte e prodotti tendenti a soddisfare, a costi adeguati e in maniera molto spesso personalizzata, il bisogno di sicurezza che in questo campo è particolarmente sentito.

Quanto ai costi, segnaliamo che a cura dell'apposita sezione dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici sono state elaborate tariffe valide per la polizza standard per il rimborso delle spese di ricovero da malattia o infortunio o per interventi chirurgici, nelle forme completa e con scoperto. E' doveroso precisare comunque che si tratta di indicazione di larga massima, che può variare da compagnia a compagnia secondo la politica propria di ciascuna impresa e in relazione ai contenuti sostanziali di copertura offerti da ciascun contratto.


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