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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Polizza
per l'assicurazione della responsabilità
civile professionale del commercialista
Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano
e sostituiscono integralmente tutte le eventuali
condizioni riportate a stampa dagli Assicuratori,
che quindi si devono intendere abrogate e prive
di effetto.
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono
il significato qui precisato:
Assicurazione: il contratto di assicurazione
Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
Contraente: il soggetto che stipula il
contratto.
Assicurato: il soggetto il cui interesse
è protetto dall'assicurazione
Rischio: probabilità che si verifichi
il sinistro
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso
per il quale è prestata l'assicurazione
Gli Assicuratori: Alcuni sottoscrittori
dei LLOYD'S OF LONDON.
Premio: la somma dovuta agli Assicuratori.
Indennizzo: la somma dovuta dagli Assicuratori
in caso di sinistro.
Massimale: la massima esposizione degli
Assicuratori per ogni sinistro.
Cose: oggetti materiali e animali.
Danni: il pregiudizio economico conseguente
e non a lesioni personali, morte, danneggiamenti
a cose.
Perdine Patrimoniali: il pregiudizio
economico che non sia conseguenza di lesioni
personali o morte o di danneggiamenti a cose.
Broker: l'intermediario di assicurazioni
a cui il Contraente abbia affidato la gestione
del contratto.
Condizioni generali
di assicurazione
Norme che regolano l'assicurazione in generale
Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle
circostanze del rischio.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato
relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio, possono comportare
la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo,
nonché la stessa cessazione (articoli 1892,1893
e 1894 C.C.). Tuttavia l'omissione, l'incompletezza
o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte
del Contraente/ Assicurato di circostanze eventualmente
aggravanti il rischio, durante il corso della
validità della presente polizza così come all'atto
della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano
il diritto al completo indennizzo sempre che
tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni
non siano frutto di dolo e colpa grave del Contraente/Assicurato.
Articolo 2 - Altre assicurazioni.
L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli
Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione
di altre assicurazioni per lo stesso rischio;
in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne
avviso a tutti gli assicuratori, indicando a
ciascuno il nome degli altri (articolo 1910
C.C.).
Articolo 3 - Pagamento del premio.
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del
giorno indicato in polizza se il premio o la
prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti
ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di
premio successive, l'Assicurazione resta sospesa
dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della
scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del
giorno del pagamento, ferme le successive scadenze
(articolo 1901 C.C.).
Articolo 4- Modifiche dell'assicurazione.
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono
essere provate per iscritto.
Articolo
5 - Aggravamento del rischio.
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta
agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati
dagli Assicuratori possono comportare la perdita
totale o parziale del diritto all'indennizzo,
nonché la stessa cessazione dell'assicurazione
(articolo 1898 C.C.), salvo quanto previsto
all'articolo 1.
Articolo 6 - Diminuzione del rischio.
Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori
sono tenuti a ridurre il premio o le rate di
premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato
(articolo 1897 C.C.) e rinunciano al relativo
diritto di recesso.
Articolo 7 - Obblighi dell'Assicurato in
caso di sinistro.
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne
avviso scritto anche a mezzo telex o telefax,
agli Assicuratori ai quali è assegnata la polizza
oppure al broker indicato in polizza, entro
dieci giorni da quando si è verificata una delle
seguenti circostanze: a) ricevimento di informazione
di garanzia; b) formale richiesta di risarcimento
danni da parte del terzo danneggiato (Privato,
Ente Pubblico, ecc.). L'inadempimento di tale
obbligo può comportare la perdita totale o parziale
del diritto all'indennizzo (articolo 1915 C.C.).
Articolo 8- Facoltà bilaterale di recesso
in caso di sinistro.
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal
pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori
e l'Assicurato possono recedere dall'assicurazione,
con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso
da parte degli assicuratori, questi entro 15
giorni dalla data di efficacia del recesso stesso,
rimborsano la parte di premio netto relativa
al periodo di rischio non corso.
Art.
9 - Scadenza senza tacito rinnovo.
La presente Polizza scadrà alla sua naturale
scadenza fissata in senza l'obbligo delle parti
contraenti di darne preventiva notifica o avviso.
Comunque, prima della scadenza annuale gli Assicuratori
richiederanno all'Assicurato di compilare un
modulo di Dichiarazione di Rinnovo. Il premio
di rinnovo verrà calcolato in base alle informazioni
fornite dall'Assicurato. Si procede al rinnovo
solo dopo la presentazione agli Assicuratori
da parte dell'Assicurato della Dichiarazione
di Rinnovo e della accettazione della stessa
da parte degli Assicuratori, in mancanza della
quale, la garanzia prestata con la presente
polizza cessa alla scadenza fissata in polizza.
Articolo 10- Oneri fiscali.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione
sono a carico dell'assicurato.
Articolo 11- Foro competente.
Foro competente è esclusivamente quello del
luogo di residenza del Contraente/Assicurato.
Articolo 12 - Rinvio alle norme di legge.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato,
valgono le norme di legge.
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