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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Polizza per l'assicurazione della responsabilità civile professionale del commercialista

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa dagli Assicuratori, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurazione: il contratto di assicurazione
Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
Contraente: il soggetto che stipula il contratto.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Rischio: probabilità che si verifichi il sinistro
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Gli Assicuratori: Alcuni sottoscrittori dei LLOYD'S OF LONDON.
Premio: la somma dovuta agli Assicuratori.
Indennizzo: la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.
Massimale: la massima esposizione degli Assicuratori per ogni sinistro.
Cose: oggetti materiali e animali.
Danni: il pregiudizio economico conseguente e non a lesioni personali, morte, danneggiamenti a cose.
Perdine Patrimoniali: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose.
Broker: l'intermediario di assicurazioni a cui il Contraente abbia affidato la gestione del contratto.


Condizioni generali di assicurazione
Norme che regolano l'assicurazione in generale


Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione (articoli 1892,1893 e 1894 C.C.). Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/ Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e colpa grave del Contraente/Assicurato.

Articolo 2 - Altre assicurazioni.
L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 C.C.).

Articolo 3 - Pagamento del premio.
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (articolo 1901 C.C.).

Articolo 4- Modifiche dell'assicurazione.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 5 - Aggravamento del rischio.
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 C.C.), salvo quanto previsto all'articolo 1.

Articolo 6 - Diminuzione del rischio.
Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (articolo 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Articolo 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la polizza oppure al broker indicato in polizza, entro dieci giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze: a) ricevimento di informazione di garanzia; b) formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato, Ente Pubblico, ecc.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 C.C.).

Articolo 8- Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro.
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori e l'Assicurato possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso da parte degli assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Scadenza senza tacito rinnovo.
La presente Polizza scadrà alla sua naturale scadenza fissata in senza l'obbligo delle parti contraenti di darne preventiva notifica o avviso. Comunque, prima della scadenza annuale gli Assicuratori richiederanno all'Assicurato di compilare un modulo di Dichiarazione di Rinnovo. Il premio di rinnovo verrà calcolato in base alle informazioni fornite dall'Assicurato. Si procede al rinnovo solo dopo la presentazione agli Assicuratori da parte dell'Assicurato della Dichiarazione di Rinnovo e della accettazione della stessa da parte degli Assicuratori, in mancanza della quale, la garanzia prestata con la presente polizza cessa alla scadenza fissata in polizza.

Articolo 10- Oneri fiscali.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'assicurato.

Articolo 11- Foro competente.
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato.

Articolo 12 - Rinvio alle norme di legge.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.


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