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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Polizza per l'assicurazione della responsabilità civile professionale del commercialista


Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile professionale

Articolo 13 - Oggetto dell'Assicurazione.
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni le persone assicurate elencate in polizza di quanto queste siano tenute a pagare (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali e danni materiali derivanti da inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia imputabili a colpa professionale nell'esercizio dell'attività professionale di Dottore Commercialista o Ragioniere Perito Commerciale o Consulente del Lavoro così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia regolarmente iscritto all'albo professionale del relativo Ordine e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo:
- l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria e/o Amministrativa, purché inerenti all'attività professionale indicata in polizza, intendendosi tra questi anche l'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative, ausiliario giudiziario, liquidatore, liquidatore giudiziale e co-liquidatore, arbitro, custode giudiziario, rappresentante degli obbligazionisti, commissario straordinario, perito e consulente tecnico;
- l'espletamento dell'attività stragiudiziale di liquidatore di società;
- l'esercizio dell'attività. di gestione e consulenza contabile e fiscale di aziende/clientela svolta dall'Assicurato stesso nella sua qualità di libero professionista;
- l'esercizio dell'attività di consigliere di amministrazione, di sindaco o di revisore dei conti di società o enti;
- le sanzioni di natura fiscale, le multe, le ammende inflitte ai propri clienti per errori od omissioni imputabili all'Assicurato stesso anche per effetto dei DD.LLgs. 471/97, 472/97, 473/97 e successive integrazioni e/o modificazioni, nell'esercizio dell'attività di commercialista;
- le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina o incendio;
- le perdite patrimoniali conseguenti ad involontaria divulgazione di informazioni su terzi, compresi i clienti;
- l'attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline economiche, fiscali e tributarie;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, consulenti e/o collaboratori;
- la responsabilità civile derivante all' Assicurato per danni subiti in occasione di lavoro da collaboratori, consulenti e professionisti in genere non in rapporto di dipendenza, provato che gli emolumenti o somme o parcelle pagati a questi ultimi vengano dichiarati agli assicuratori;
- l'attività di componente le Commissioni Tributarie nonché la rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi le Commissioni Tributarie; l'uso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso l'invio telematico delle dichiarazioni fiscali;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'apposizione dei visti di conformità, di asseverazione e di certificazione tributaria di cui agli articoli 35 e 36 del D. Lgs 9.7.1997 come modificato dal D.Lgs28.12.1998 n.490;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato per committenza auto ai sensi dell'articolo 2049 del C.C.; Si conviene, inoltre, che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi dalle azioni della Contraente in sede di rivalsa o da richiesta di danni del terzo, per sinistro verificatosi durante il tempo della decorrenza del contratto di assicurazione, ferme le prescrizioni previste dalla legge.

Articolo 14 - Limiti di indennizzo.

L'assicurazione è prestata, per ogni singolo Assicurato, fino a concorrenza del massimale concordato per ciascun sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo. Le garanzie vengono prestate con uno scoperto a carico dell'Assicurato dell'1% delle parcelle relative all'ultimo anno fiscale dell'Assicurato, con il minimo assoluto di Euro 1.291,14 per ogni sinistro, o come diversamente stabilito per iscritto dagli Assicuratori. Lo scoperto dovrà restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri Assicurat9ri.

Articolo 15 - Rischi esclusi dall'Assicurazione.
L'assicurazione non comprende i sinistri conseguenti a:
a) furto;
b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
d) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
e) ad attività diverse da quella professionale definita polizza; in particolare non vale in relazione all'attività di controllo e di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in Borsa, ai sensi del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136 e relativi regolamenti;
f) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché danno ambientale;
g) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non previste dalle Leggi e regolamenti vigenti concernenti la professione;
h) comportamento doloso dell'Assicurato;
i)calunnia, ingiuria, diffamazione;

nonché i danni :
l) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
m)che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità ( con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo odi sabotaggio organizzato;

Sono altresì esclusi i sinistri:
n) per atti compiuti dopo che l'Assicurato sia stato colpito da provvedimento giudiziario di sospensione dalle funzioni, Oppure dopo la cessazione della rispettiva carica per qualunque motivo;
o) per reclami già presentati a taluna delle persone assicurate, o derivanti da circostanze di cui taluna delle persone assicurate fosse a conoscenza o ragionevolmente avrebbe dovuto essere a conoscenza, prima dell'inizio del periodo di assicurazione in corso;
p) per ogni danno o reclamo che abbia tratto origine da fatti o circostanze risalenti, in tutto o in parte, ad epoca anteriore alla data di retro attività stabilità in polizza;
q) per tutte le conseguenze di finanziamenti e compensi elargiti illecitamente;


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