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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Polizza
per l'assicurazione della responsabilità
civile professionale del commercialista
Norme che regolano
l'assicurazione della responsabilità
civile professionale
Articolo 13 - Oggetto dell'Assicurazione.
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni
le persone assicurate elencate in polizza di
quanto queste siano tenute a pagare (capitale,
interessi e spese), quali civilmente responsabili
ai sensi di legge, a titolo di risarcimento
per perdite patrimoniali e danni materiali derivanti
da inadempienza ai doveri professionali, negligenza,
imprudenza o imperizia imputabili a colpa professionale
nell'esercizio dell'attività professionale di
Dottore Commercialista o Ragioniere Perito Commerciale
o Consulente del Lavoro così come disciplinata
dalle vigenti leggi in materia.
La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato
sia regolarmente iscritto all'albo professionale
del relativo Ordine e svolga l'attività nel
rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo
disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo
esemplificativo e non limitativo:
- l'espletamento delle funzioni di carattere
pubblico o giudiziario relative ad incarichi
affidati dall'autorità giudiziaria e/o Amministrativa,
purché inerenti all'attività professionale indicata
in polizza, intendendosi tra questi anche l'incarico
di curatore nelle procedure di fallimento, di
commissario giudiziario nelle procedure di concordato
preventivo e di amministrazione controllata,
di commissario liquidatore nelle procedure di
liquidazione coatta amministrativa, di commissario
governativo per le procedure di scioglimento
di società cooperative, ausiliario giudiziario,
liquidatore, liquidatore giudiziale e co-liquidatore,
arbitro, custode giudiziario, rappresentante
degli obbligazionisti, commissario straordinario,
perito e consulente tecnico;
- l'espletamento dell'attività stragiudiziale
di liquidatore di società;
- l'esercizio dell'attività. di gestione e consulenza
contabile e fiscale di aziende/clientela svolta
dall'Assicurato stesso nella sua qualità di
libero professionista;
- l'esercizio dell'attività di consigliere di
amministrazione, di sindaco o di revisore dei
conti di società o enti;
- le sanzioni di natura fiscale, le multe, le
ammende inflitte ai propri clienti per errori
od omissioni imputabili all'Assicurato stesso
anche per effetto dei DD.LLgs. 471/97, 472/97,
473/97 e successive integrazioni e/o modificazioni,
nell'esercizio dell'attività di commercialista;
- le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento,
distruzione o deterioramento di atti, documenti
e titoli non al portatore, anche se derivanti
da furto, rapina o incendio;
- le perdite patrimoniali conseguenti ad involontaria
divulgazione di informazioni su terzi, compresi
i clienti;
- l'attività di libero docente nonché titolare
di cattedra universitaria, limitatamente alle
discipline economiche, fiscali e tributarie;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato
da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti,
consulenti e/o collaboratori;
- la responsabilità civile derivante all' Assicurato
per danni subiti in occasione di lavoro da collaboratori,
consulenti e professionisti in genere non in
rapporto di dipendenza, provato che gli emolumenti
o somme o parcelle pagati a questi ultimi vengano
dichiarati agli assicuratori;
- l'attività di componente le Commissioni Tributarie
nonché la rappresentanza ed assistenza del contribuente
dinanzi le Commissioni Tributarie; l'uso di
sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso
l'invio telematico delle dichiarazioni fiscali;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato
dall'apposizione dei visti di conformità, di
asseverazione e di certificazione tributaria
di cui agli articoli 35 e 36 del D. Lgs 9.7.1997
come modificato dal D.Lgs28.12.1998 n.490;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato
per committenza auto ai sensi dell'articolo
2049 del C.C.; Si conviene, inoltre, che in
caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo
degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi
dalle azioni della Contraente in sede di rivalsa
o da richiesta di danni del terzo, per sinistro
verificatosi durante il tempo della decorrenza
del contratto di assicurazione, ferme le prescrizioni
previste dalla legge.
Articolo 14 - Limiti di indennizzo.
L'assicurazione è prestata, per ogni singolo
Assicurato, fino a concorrenza del massimale
concordato per ciascun sinistro e per ciascun
periodo assicurativo annuo, indipendentemente
dal numero delle richieste di risarcimento presentate
all'Assicurato nello stesso periodo. Le garanzie
vengono prestate con uno scoperto a carico dell'Assicurato
dell'1% delle parcelle relative all'ultimo anno
fiscale dell'Assicurato, con il minimo assoluto
di Euro 1.291,14 per ogni sinistro, o come diversamente
stabilito per iscritto dagli Assicuratori. Lo
scoperto dovrà restare a carico dell'Assicurato
senza che egli possa, sotto pena di decadenza
del diritto al risarcimento, farlo assicurare
da altri Assicurat9ri.
Articolo 15 - Rischi esclusi dall'Assicurazione.
L'assicurazione non comprende i sinistri conseguenti
a:
a) furto;
b) a cose altrui derivanti da incendio di cose
dell'Assicurato o da lui detenute;
c) da circolazione su strade di uso pubblico
o su aree a queste equiparate di veicoli a motore,
nonché da navigazione di natanti a motore e
da impiego di aeromobili;
d) omissioni nella stipulazione o modifica di
assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi
premi;
e) ad attività diverse da quella professionale
definita polizza; in particolare non vale in
relazione all'attività di controllo e di certificazione
dei bilanci di Società per azioni quotate in
Borsa, ai sensi del D.P.R. 31 marzo 1975 n.
136 e relativi regolamenti;
f) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del
suolo nonché danno ambientale;
g) derivanti da responsabilità volontariamente
assunte dall'Assicurato e non previste dalle
Leggi e regolamenti vigenti concernenti la professione;
h) comportamento doloso dell'Assicurato;
i)calunnia, ingiuria, diffamazione;
nonché i danni :
l) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato
o meno, di energia nucleare o di radioattività;
m)che insorgono in occasione di guerra, invasione,
atti di nemici esterni, ostilità ( con o senza
dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione,
rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere,
occupazione militare, tumulti popolari, scioperi,
sommosse, atti di terrorismo odi sabotaggio
organizzato;
Sono altresì esclusi i sinistri:
n) per atti compiuti dopo che l'Assicurato sia
stato colpito da provvedimento giudiziario di
sospensione dalle funzioni, Oppure dopo la cessazione
della rispettiva carica per qualunque motivo;
o) per reclami già presentati a taluna delle
persone assicurate, o derivanti da circostanze
di cui taluna delle persone assicurate fosse
a conoscenza o ragionevolmente avrebbe dovuto
essere a conoscenza, prima dell'inizio del periodo
di assicurazione in corso;
p) per ogni danno o reclamo che abbia tratto
origine da fatti o circostanze risalenti, in
tutto o in parte, ad epoca anteriore alla data
di retro attività stabilità in polizza;
q) per tutte le conseguenze di finanziamenti
e compensi elargiti illecitamente;
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