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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Polizza per l'assicurazione della responsabilità civile professionale del commercialista


Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile professionale

Articolo 16- Inizio e termine della garanzia.

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 5 anni prima della data di stipula della presente polizza e non siano state ancora presentate neppure al Contraente e/o all'Assicurato stesso, e sempre che nel periodo di assicurazione immediatamente precedente quello di cui alla presente Polizza, l'Assicurato abbia avuto una copertura assicurativa della sua Responsabilità Civile Professionale. Relativamente a tale periodo di retroattività, che non potrà essere più esteso del periodo totale e continuo delle precedenti coperture assicurative, e sempre soggetto al sopraindicato limite massimo di 5 anni, la presente Polizza risponderà per le stesse coperture e gli stessi limiti garantiti dalla polizza precedente, fermo restando le condizioni ed i limiti di cui alla presente copertura.
In mancanza di quanto sopra, gli Assicuratori si riservano il diritto di assumere il rischio della retroattività a condizioni e con sovra premio da stabiEuro di volta in volta.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere. ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, ne di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso di cessazione dell'attività professionale per motivi di pensionamento o morte durante il periodo di assicurazione, l'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori nei cinque anni successivi alla cessazione della validità dell'Assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

Nel caso di mancato rinnovo del contratto da parte degli Assicuratori o di rifiuto degli stessi di offrire nuove condizioni di ripresa del contratto, e nel caso in cui non ci sia nessun altro Assicuratore disponibile a prestare copertura nei confronti dell'Assicurato per i rischi di cui alla presente polizza, saranno indennizzabili le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato o ai suoi eredi entro 5 anni dalla cessazione del presente contratto, sempre che i fatti gli atti, e le omissioni che hanno dato luogo al sinistro si siano verificati nel periodo di vigenza della polizza.

Per i sinistri denunciati agli Assicuratori dopo la cessazione della validità dell'assicurazione, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza.

Articolo 17- Estensione territoriale.
L 'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Articolo 18 - Persone non considerate terzi.
Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.

Articolo 19 - Cessazione del contratto.
Oltre agli altri casi previsti dalla Legge il contratto cessa: - in caso di decesso dell'Assicurato; - in caso di cessazione da parte dell'Assicurato per pensionamento, dimissioni, o altri motivi, dall'attività. professionale indicata in polizza.

Articolo 20 - Vincolo di solidarietà.

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità. dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Articolo 21- Gestione delle vertenze di sinistro - Spese legali.
Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale o amministrativa, designando i legali e/o tecnici eventualmente indicati dall'Assicurato stesso, sostenendo le spese di difesa, tanto in sede civile che penale, fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della intervenuta transazione. Sono a carico degli Assicuratori spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Articolo 22- Ricognizione elettronica date.
In nessun caso quest'assicurazione coprirà qualsiasi perdita, danno, costo o responsabilità di qualsiasi natura derivante direttamente o indirettamente dall'uso o operazione di qualsiasi computer, sistema o software, programma o procedimento e comunque qualsiasi sistema elettronico ove la perdita, il danno, il costo o la responsabilità. sia stata conseguenza diretta o indiretta del cambio di data dell'anno 2000 o di altro cambio data, e/o qualsiasi cambio o modificazione di qualsiasi tipo di computer, computer system, computer software, programma o procedimento o comunque di qualsiasi sistema elettronico in relazione a tale cambio di data.

Articolo23 - Errato trattamento dei dati personali.
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della Legge n. 675 del 31.12.96 per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale per anno in aggregato, pari al 50% di quello previsto in polizza.


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