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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Polizza
per l'assicurazione della responsabilità
civile professionale del commercialista
Norme che regolano
l'assicurazione della responsabilità
civile professionale
Articolo 16- Inizio e termine della garanzia.
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento
presentate per la prima volta all'Assicurato
nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione,
a condizione che tali richieste siano conseguenti
a comportamenti colposi posti in essere non
oltre 5 anni prima della data di stipula della
presente polizza e non siano state ancora presentate
neppure al Contraente e/o all'Assicurato stesso,
e sempre che nel periodo di assicurazione immediatamente
precedente quello di cui alla presente Polizza,
l'Assicurato abbia avuto una copertura assicurativa
della sua Responsabilità Civile Professionale.
Relativamente a tale periodo di retroattività,
che non potrà essere più esteso del periodo
totale e continuo delle precedenti coperture
assicurative, e sempre soggetto al sopraindicato
limite massimo di 5 anni, la presente Polizza
risponderà per le stesse coperture e gli stessi
limiti garantiti dalla polizza precedente, fermo
restando le condizioni ed i limiti di cui alla
presente copertura.
In mancanza di quanto sopra, gli Assicuratori
si riservano il diritto di assumere il rischio
della retroattività a condizioni e con sovra
premio da stabiEuro di volta in volta.
Agli effetti di quanto disposto dagli articoli
1892-1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non
avere. ricevuto alcuna richiesta di risarcimento
in ordine a comportamenti colposi, ne di essere
a conoscenza di alcun elemento che possa far
supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento,
per fatto a Lui imputabile, già al momento della
stipulazione del contratto.
Nel caso di cessazione dell'attività professionale
per motivi di pensionamento o morte durante
il periodo di assicurazione, l'assicurazione
è altresì operante per i sinistri denunciati
agli Assicuratori nei cinque anni successivi
alla cessazione della validità dell'Assicurazione,
purché afferenti a comportamenti colposi posti
in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione
stessa.
Nel caso di mancato rinnovo del contratto da
parte degli Assicuratori o di rifiuto degli
stessi di offrire nuove condizioni di ripresa
del contratto, e nel caso in cui non ci sia
nessun altro Assicuratore disponibile a prestare
copertura nei confronti dell'Assicurato per
i rischi di cui alla presente polizza, saranno
indennizzabili le richieste di risarcimento
presentate per la prima volta all'Assicurato
o ai suoi eredi entro 5 anni dalla cessazione
del presente contratto, sempre che i fatti gli
atti, e le omissioni che hanno dato luogo al
sinistro si siano verificati nel periodo di
vigenza della polizza.
Per i sinistri denunciati agli Assicuratori
dopo la cessazione della validità dell'assicurazione,
il limite di indennizzo indipendentemente dal
numero dei sinistri stessi, non potrà superare
il massimale indicato in polizza.
Articolo 17- Estensione territoriale.
L 'assicurazione vale per le richieste di risarcimento
originate da comportamenti colposi posti in
essere nel territorio dell'Unione Europea.
Articolo 18 - Persone non considerate terzi.
Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori,
i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro
parente o affine con lui convivente.
Articolo 19 - Cessazione del contratto.
Oltre agli altri casi previsti dalla Legge il
contratto cessa: - in caso di decesso dell'Assicurato;
- in caso di cessazione da parte dell'Assicurato
per pensionamento, dimissioni, o altri motivi,
dall'attività. professionale indicata in polizza.
Articolo 20 - Vincolo di solidarietà.
L'assicurazione vale esclusivamente per la personale
responsabilità. dell'Assicurato. In caso di
responsabilità solidale dell'Assicurato con
altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno
soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato
stesso.
Articolo 21- Gestione delle vertenze di sinistro
- Spese legali.
Gli Assicuratori assumono la gestione delle
vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale,
sia civile che penale o amministrativa, designando
i legali e/o tecnici eventualmente indicati
dall'Assicurato stesso, sostenendo le spese
di difesa, tanto in sede civile che penale,
fino ad esaurimento del grado di giudizio in
corso al momento della intervenuta transazione.
Sono a carico degli Assicuratori spese sostenute
per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato
entro il limite di un importo pari ad un quarto
del massimale stabilito in polizza per il sinistro
cui si riferisce la domanda. Qualora la somma
dovuta al danneggiato superi detto massimale,
le spese vengono ripartite tra gli Assicuratori
e l'Assicurato in proporzione del rispettivo
interesse.
Articolo 22- Ricognizione elettronica date.
In nessun caso quest'assicurazione coprirà qualsiasi
perdita, danno, costo o responsabilità di qualsiasi
natura derivante direttamente o indirettamente
dall'uso o operazione di qualsiasi computer,
sistema o software, programma o procedimento
e comunque qualsiasi sistema elettronico ove
la perdita, il danno, il costo o la responsabilità.
sia stata conseguenza diretta o indiretta del
cambio di data dell'anno 2000 o di altro cambio
data, e/o qualsiasi cambio o modificazione di
qualsiasi tipo di computer, computer system,
computer software, programma o procedimento
o comunque di qualsiasi sistema elettronico
in relazione a tale cambio di data.
Articolo23 - Errato trattamento dei dati
personali.
L'assicurazione comprende la responsabilità
civile derivante all'Assicurato ai sensi della
Legge n. 675 del 31.12.96 per perdite patrimoniali
cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza
dell'errato trattamento (raccolta, registrazione,
elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione
e diffusione) dei dati personali di terzi, purché
conseguenti a fatti involontari e non derivanti
da comportamento illecito continuativo. Tale
garanzia si intende prestata fino alla concorrenza
di un massimale per anno in aggregato, pari
al 50% di quello previsto in polizza.
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