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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Polizza per l'assicurazione della responsabilità civile professionale del commercialista


Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile professionale

Articolo 24 - Studi Associati - Persone assicurate.

Qualora l'Assicurato sia uno studio associato, la garanzia, alle condizioni di polizza, è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati, sia per l'attività svolta come studio professionale, sia per quella esercitata come singoli professionisti. Pertanto nel caso di studio associato si intendono assicurate le persone di seguito nominativamente indicate. Nell'eventualità di cessazione anticipata dall'incarico di uno o più persone assicurate, le garanzie si intendono comunque sempre valide nei confronti dei subentranti dal momento della nomina nell'incarico e previa comunicazione di inserimento da parte del Contraente.
Persone Assicurate:..................................................................................................
...............................................................................................................................
Si precisa che solo se facenti parte di uno studio assicurato con uno o più Dottori Commercialisti, e sempre che le loro attività facciano parte del normale servizio professionale svolto dal Commercialista, sono assicurati anche i ragionieri periti commerciali. e i consulenti del lavoro. Pertanto per le suddette figure professionali saranno pienamente operative tutte le garanzie di polizza ivi riportate.

Articolo 25 - Calcolo del premio minimo annuo.
Il premio minimo annuo è fissato in Euro .....................(comprensivo delle imposte di legge) senza regolazione del premio.

Articolo 26 - Regolazione del premio.
Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante 1'ultimo anno solare negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto al Broker incaricato l'indicazione degli introiti realizzati nell'ultimo anno solare. Le differenze attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per. le rate successive viene considerato in conto e a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per gli Assicuratori di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se l' Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, gli Assicuratori, fermo il loro diritto di agire giudizialmente, non sono obbligati per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata. rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo. Gli Assicuratori hanno il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie ( quali il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).


Articolo 27- Servizi EDP.
Quest'assicurazione copre la Società per l'elaborazione informatizzata dei dati (EDP) di cui l'Assicurato sia proprietario, o della quale abbia una quota di proprietà, o con la quale abbia stipulato un accordo commerciale, per i rischi riguardanti servizi resi ai Clienti dell'Assicurato in relazione ai servizi prestati esclusivamente dall'Assicurato, fino a e non eccedendo il massimale indicato in polizza. Nel caso che l'Assicurato possieda meno del 100% della Società EDP, l'Assicurato si riserva tutti i diritti di rivalsa nei confronti della Società EDP .


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