|
Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Polizza
per l'assicurazione della responsabilità
civile professionale del commercialista
Norme che regolano
l'assicurazione della responsabilità
civile professionale
Articolo 24 - Studi Associati - Persone assicurate.
Qualora l'Assicurato sia uno studio associato,
la garanzia, alle condizioni di polizza, è valida
anche per la responsabilità civile personale
dei singoli professionisti associati, regolarmente
abilitati, sia per l'attività svolta come studio
professionale, sia per quella esercitata come
singoli professionisti. Pertanto nel caso di
studio associato si intendono assicurate le
persone di seguito nominativamente indicate.
Nell'eventualità di cessazione anticipata dall'incarico
di uno o più persone assicurate, le garanzie
si intendono comunque sempre valide nei confronti
dei subentranti dal momento della nomina nell'incarico
e previa comunicazione di inserimento da parte
del Contraente.
Persone Assicurate:..................................................................................................
...............................................................................................................................
Si precisa che solo se facenti parte di uno
studio assicurato con uno o più Dottori Commercialisti,
e sempre che le loro attività facciano parte
del normale servizio professionale svolto dal
Commercialista, sono assicurati anche i ragionieri
periti commerciali. e i consulenti del lavoro.
Pertanto per le suddette figure professionali
saranno pienamente operative tutte le garanzie
di polizza ivi riportate.
Articolo 25 - Calcolo del premio minimo annuo.
Il premio minimo annuo è fissato in Euro .....................(comprensivo
delle imposte di legge) senza regolazione del
premio.
Articolo 26 - Regolazione del premio.
Il premio viene anticipato in via provvisoria
nell'importo risultante dal conteggio esposto
in polizza ed è regolato alla fine di ciascun
periodo assicurativo annuo, o della minor durata
del contratto, secondo le variazioni intervenute
durante 1'ultimo anno solare negli elementi
presi come base per il conteggio del premio,
fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di
ogni periodo annuo di assicurazione o della
minor durata del contratto, l'Assicurato deve
fornire per iscritto al Broker incaricato l'indicazione
degli introiti realizzati nell'ultimo anno solare.
Le differenze attive o passive, risultanti dalla
regolazione, devono essere pagate nei 30 giorni
dalla relativa comunicazione.
Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti
la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento
della differenza attiva dovuta, il premio anticipato
in via provvisoria per. le rate successive viene
considerato in conto e a garanzia di quello
relativo al periodo assicurativo annuo per il
quale non ha avuto luogo la regolazione o il
pagamento della differenza attiva e la garanzia
resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in
cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi,
salvo il diritto per gli Assicuratori di agire
giudizialmente o di dichiarare, con lettera
raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se l' Assicurato non
adempie gli obblighi relativi alla regolazione
del premio, gli Assicuratori, fermo il loro
diritto di agire giudizialmente, non sono obbligati
per i sinistri accaduti nel periodo al quale
si riferisce la mancata regolazione.
Qualora all'atto della regolazione annuale,
il consuntivo degli elementi variabili di rischio
superi il doppio di quanto preso come base per
la determinazione del premio dovuto in via anticipata,
quest'ultimo viene rettificato a partire dalla
prima scadenza annua successiva alla comunicazione,
sulla base di un'adeguata. rivalutazione del
preventivo degli elementi variabili. Il nuovo
importo di questi ultimi non può essere comunque
inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.
Gli Assicuratori hanno il diritto di effettuare
verifiche e controlli per i quali l'Assicurato
è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni
necessarie ( quali il registro delle fatture
o quello dei corrispettivi).
Articolo
27- Servizi EDP.
Quest'assicurazione copre la Società per l'elaborazione
informatizzata dei dati (EDP) di cui l'Assicurato
sia proprietario, o della quale abbia una quota
di proprietà, o con la quale abbia stipulato
un accordo commerciale, per i rischi riguardanti
servizi resi ai Clienti dell'Assicurato in relazione
ai servizi prestati esclusivamente dall'Assicurato,
fino a e non eccedendo il massimale indicato
in polizza. Nel caso che l'Assicurato possieda
meno del 100% della Società EDP, l'Assicurato
si riserva tutti i diritti di rivalsa nei confronti
della Società EDP .
|