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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Polizza
per l'assicurazione della responsabilità
civile professionale del commercialista
Norme che regolano
l'assicurazione della responsabilità
civile professionale
Articolo
28 - Perdite per interruzione o sospensione
di attività di terzi.
Relativamente ai danni derivanti da interruzioni
o sospensioni totali o parziali di attività
industriali, commerciali, artigianali, agricole
o di servizi, gli Assicuratori non risponderanno
per ogni singolo Assicurato e fermo il massimale
di polizza, oltre il limite del 50% del massimale,
indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi
nel corso di uno stesso periodo assicurativo
annuo a carico dell'Assicurato.
Articolo 29 - Franchigia.
Relativamente alla garanzia "Visto di Conformità"
di cui al D.M.164/99, gli Assicuratori si impegnano
a definire tutti i sinistri, anche per importi
inferiori alla franchigia prevista dalla presente
Polizza e l'Assicurato sin d'ora da ampio ed
irrevocabile mandato agli Assicuratori a trattare
e definire tali sinistri e perciò si impegna
e si obbliga a rimborsare la somma anticipata
per suo conto entro e non oltre 15 giorni dalla
relativa richiesta.
Articolo 30 - Adeguatezza del Massimale.
Con riferimento all'art. 22 del D.M. 164/99,
si precisa che il massimale deve intendersi
di Euro .............
Articolo 31 - Arbitrato.
In caso di divergenze sulla natura dell'errore
professionale, sulla ammissibilità al risarcimento
del danno e sull'interpretazione delle norme
che regolano il presente contratto, le Parti
si obbligano a rimettersi al giudizio di un
collegio arbitrale che risiederà presso la sede
dell'Assicurato e sarà composto da tre arbitri
dei quali almeno due scelti tra i professionisti
iscritti all'Albo dell'Ordine, o del Collegio,
presso il quale è iscritto l'Assicurato. Ciascuna
delle Parti nomina il suo arbitro; il terzo
è nominato dai primi due ovvero, in caso di
disaccordo, dal Presidente dell'Ordine, o dal
Collegio, al quale è iscritto l'Assicurato.
Per il caso che una Parte non provveda alla
nomina dell'arbitro, l'altra, trascorsi inutilmente
trenta giorni dall'invio della lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, potrà richiedere
la nomina degli altri due arbitri al Presidente
del Tribunale del luogo ove risiederà il collegio
arbitrale. Ciascuna delle Parti risponde delle
spettanze del proprio arbitro e della metà di
quelle del terzo arbitro. Il collegio arbitrale
ha diritto di pretendere dalle Parti ogni necessaria
informazione e di effettuare ispezioni e audizioni
di testi; le decisioni del collegio arbitrale
sono prese a maggioranza di voti con dispensa
da ogni formalità di legge e sono obbligatorie
per le Parti anche se uno dei componenti si
rifiuti di firmare il relativo verbale . Il
Collegio è altresì competente a decidere, qualora
l'Assicurato abbia pagato il danneggiato senza
il consenso degli Assicuratori, se tale comportamento
è stato posto in essere al fine di evitare un
danno maggiore per gli Assicuratori stessi.
La presente procedura costituisce vincolo per
le Parti, le quali rinunciano espressamente
ad adire l'Autorità Giudiziaria per la liquidazione
del danno.
Art. 32 - Clausola Broker.
Si prende atto che il presente contratto è stato
affidato al broker Tutte le comunicazioni alle
quali l'Assicurato/Contraente è tenuto, devono
essere fatte per iscritto al Broker. Pertanto,
agli effetti delle condizioni della presente
polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni
comunicazione fatta dal Contraente/ Assicurato
al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori
stessi, come pure ogni comunicazione fatta dal
Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta
dal Contraente/ Assicurato stesso. Gli Assicuratori
inoltre riconoscono che il pagamento dei premi
sia fatto tramite il Broker sopra designato
e riconoscono che tale pagamento è liberatorio
per l'Assicurato/Contraente.
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IL
CONTRAENTE/ASSICURATI
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IL
CORRISPONDENTE DEI LLOYD'S
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