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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Polizza per l'assicurazione della responsabilità civile professionale del commercialista


Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile professionale

Articolo 28 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi.
Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, gli Assicuratori non risponderanno per ogni singolo Assicurato e fermo il massimale di polizza, oltre il limite del 50% del massimale, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

Articolo 29 - Franchigia.
Relativamente alla garanzia "Visto di Conformità" di cui al D.M.164/99, gli Assicuratori si impegnano a definire tutti i sinistri, anche per importi inferiori alla franchigia prevista dalla presente Polizza e l'Assicurato sin d'ora da ampio ed irrevocabile mandato agli Assicuratori a trattare e definire tali sinistri e perciò si impegna e si obbliga a rimborsare la somma anticipata per suo conto entro e non oltre 15 giorni dalla relativa richiesta.

Articolo 30 - Adeguatezza del Massimale.
Con riferimento all'art. 22 del D.M. 164/99, si precisa che il massimale deve intendersi di Euro .............

Articolo 31 - Arbitrato.
In caso di divergenze sulla natura dell'errore professionale, sulla ammissibilità al risarcimento del danno e sull'interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le Parti si obbligano a rimettersi al giudizio di un collegio arbitrale che risiederà presso la sede dell'Assicurato e sarà composto da tre arbitri dei quali almeno due scelti tra i professionisti iscritti all'Albo dell'Ordine, o del Collegio, presso il quale è iscritto l'Assicurato. Ciascuna delle Parti nomina il suo arbitro; il terzo è nominato dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine, o dal Collegio, al quale è iscritto l'Assicurato. Per il caso che una Parte non provveda alla nomina dell'arbitro, l'altra, trascorsi inutilmente trenta giorni dall'invio della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, potrà richiedere la nomina degli altri due arbitri al Presidente del Tribunale del luogo ove risiederà il collegio arbitrale. Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro. Il collegio arbitrale ha diritto di pretendere dalle Parti ogni necessaria informazione e di effettuare ispezioni e audizioni di testi; le decisioni del collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei componenti si rifiuti di firmare il relativo verbale . Il Collegio è altresì competente a decidere, qualora l'Assicurato abbia pagato il danneggiato senza il consenso degli Assicuratori, se tale comportamento è stato posto in essere al fine di evitare un danno maggiore per gli Assicuratori stessi. La presente procedura costituisce vincolo per le Parti, le quali rinunciano espressamente ad adire l'Autorità Giudiziaria per la liquidazione del danno.

Art. 32 - Clausola Broker.
Si prende atto che il presente contratto è stato affidato al broker Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto al Broker. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/ Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/ Assicurato stesso. Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

IL CONTRAENTE/ASSICURATI

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IL CORRISPONDENTE DEI LLOYD'S

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