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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Assicurazione
della Responsabilità Civile
L'Assicurazione della
Responsabilità Civile verso terzi
L'articolo 1917 del Codice civile definisce
l'assicurazione della responsabilità civile
come quel contratto in forza del quale "l'assicuratore
è obbligato a tenere indenne l'assicurato di
quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto
durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare
a un terzo, in dipendenza della responsabilità
dedotta nel contratto". Questa disposizione
è recepita pressoché interamente nelle condizioni
contrattuali adottate dalle compagnie di assicurazioni
operanti sul nostro mercato.
Oggetto di questa garanzia è la tutela del patrimonio
dell'assicurato dalle insidie rappresentate
da possibili danni cagionati a terzi in conseguenza
di eventi che possono essere riferiti a responsabilità
dell'assicurato stesso.
Il rischio coperto - che negli altri rami dell'assicurazione
può variare solo in senso quantitativo, in dipendenza,
cioè, della maggiore o minore probabilità che
si verifichino sinistri - in questo ramo è estremamente
vario, in relazione alle caratteristiche delle
attività oggetto della protezione assicurativa.
In via di principio, la copertura è prestata
per i "danni involontariamente cagionati a terzi
per morte, per lesioni personali o per danneggiamenti
a cose, in conseguenza di un fatto accidentale
verificatosi in relazione ai rischi per i quali
è stipulata l'assicurazione".
Il requisito della involontarietà dei danni
delimita la portata dell'assicurazione ai fatti
colposi, ossia a quelli che si verificano per
imprudenza, imperizia o negligenza. La delimitazione,
peraltro, non è rigorosa. Le condizioni contrattuali
estendono, infatti, la copertura alla responsabilità
civile derivante all'assicurato da fatto doloso
di persone delle quali deve rispondere. Il presupposto
della accidentalità del fatto riporta l'operatività
della copertura a quegli eventi che non siano
inevitabilmente collegati con lo svolgimento
normale dell'attività dell'assicurato e che
non siano conseguenza di una situazione persistentemente
colposa.
La garanzia riguarda i danni subiti dai "terzi",
ossia da quelle persone diverse dal contraente
che non rientrino tra quelle espressamente escluse
dai patti contrattuali. Le condizioni di assicurazione
escludono, infatti, dalla copertura i danni
subiti dalle seguenti persone:
- il coniuge, i
figli, i fratelli e le sorelle dell'assicurato,
nonché qualsiasi altro parente o affine con
lui convivente;
- quando l'assicurato
non sia una persona fisica, il legale rappresentante,
il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore
e le persone che si trovano con loro nei rapporti
di cui sopra;
- le persone che
essendo in rapporti di dipendenza con l'assicurato
subiscono il danno in occasione di lavoro o
di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti
nonché tutti colori che indipendentemente dalla
natura del loro rapporto con l'assicurato subiscano
i danni in conseguenza della loro partecipazione
manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.
Sono, di norma, esclusi dalla copertura i danni:
- da furto;
- da circolazione
su strade di uso pubblico o su aree equiparate
di veicoli a motore, nonché da navigazione di
natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- da impiego di
veicoli a motore, macchinari o impianti che
siano condotti o azionati da persona non abilitata
a norma delle disposizioni in vigore e che,
comunque, abbia una età inferiore a 16 anni;
- a cose che l'assicurato
detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate,
rimorchiate, sollevate, caricare o scaricate;
- alle opere in
costruzione e a quelle sulle quali si eseguono
i lavori;
- alle cose trasportate
sui mezzi di trasporto sotto carico e scarico,
ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette
operazioni;
- conseguenti a
inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.
Sono ugualmente esclusi, ma posso essere coperti
con apposita clausola estensiva, i danni:
- a cose altrui,
derivanti da incendio di cose dell'assicurato
o da lui detenute;
- provocati da
persone non in apporto di dipendenza con l'assicurato
e dell'opera delle quali questi si avvalga nell'esercizio
della propria attività;
- derivanti dalla
proprietà di fabbricati e dei relativi impianti
fissi;
- ai mezzi di trasporto
sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito
di esecuzione delle anzidette operazioni;
- alle cose che
si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori,
cagionati da opere o installazioni in genere
dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si
tratti di operazioni di riparazione, manutenzione
o posa in opera, quelli non avvenuti durante
l'esecuzione di questi lavori, nonché i danni
cagionati da prodotti e cose in genere, dopo
la consegna a terzi;
- a condutture
e impianti sotterranei in genere, a fabbricati
e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento,
franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi
causa determinati;
- derivanti da
interruzioni o sospensioni totali o parziali
di attività industriali, commerciali, artigianali,
agricole o di servizi;
- detenzione o
impiego di esplosivi.
Sono, inoltre, esclusi i rischi atomici e i
danni da inquinamento, per i quali esistono
possibilità specifiche di copertura.
Alcune assicurazioni della responsabilità civile
sono obbligatorie, in quanto il legislatore
ha ritenuto che le potenziali conseguenze dannose
di determinate attività coinvolgano un interesse
sociale da tutelare mediante forme assicurative
obbligatorie. Tra esse citiamo, oltre alla responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti (legge 24 dicembre 1969,
n. 990):
- la responsabilità
civile della navigazione aerea (articoli 798
e 941 del Codice della navigazione);
- la responsabilità
civile per l'impiego dell'energia nucleare (legge
31 dicembre 1962, n. 1860);
- la responsabilità
civile degli istituti ospedalieri (DPR 27 marzo
1969, n.130);
- la responsabilità
civile per le vendite a domicilio o per corrispondenza
(legge 11 giugno 1977, n. 426);
- la responsabilità
civile per la distribuzione di gas liquido (legge
2 febbraio 1973, n.7);
- la responsabilità
civile per l'attività di mediatore di assicurazione
(legge 28 novembre 1984, n.792).
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