Benvenuti! Consulenza assicurativa e gestione rischi per: Industrie - Istituti di credito - Enti Pubblici - Attività commerciali, in particolare per beni di alto valore e preziosi - Attività professionali altamente specializzate - Trasporti - Rischi speciali - Rischi sportivi e professionali - Mutui online.

Home
Chi siamo
Preventivi online
Polizza del mese
Suggerimenti
Preventivo Rc Auto
Circolari
Contattaci

Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Assicurazione della Responsabilità Civile

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi
L'articolo 1917 del Codice civile definisce l'assicurazione della responsabilità civile come quel contratto in forza del quale "l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto". Questa disposizione è recepita pressoché interamente nelle condizioni contrattuali adottate dalle compagnie di assicurazioni operanti sul nostro mercato.

Oggetto di questa garanzia è la tutela del patrimonio dell'assicurato dalle insidie rappresentate da possibili danni cagionati a terzi in conseguenza di eventi che possono essere riferiti a responsabilità dell'assicurato stesso.

Il rischio coperto - che negli altri rami dell'assicurazione può variare solo in senso quantitativo, in dipendenza, cioè, della maggiore o minore probabilità che si verifichino sinistri - in questo ramo è estremamente vario, in relazione alle caratteristiche delle attività oggetto della protezione assicurativa. In via di principio, la copertura è prestata per i "danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali o per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione".

Il requisito della involontarietà dei danni delimita la portata dell'assicurazione ai fatti colposi, ossia a quelli che si verificano per imprudenza, imperizia o negligenza. La delimitazione, peraltro, non è rigorosa. Le condizioni contrattuali estendono, infatti, la copertura alla responsabilità civile derivante all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere. Il presupposto della accidentalità del fatto riporta l'operatività della copertura a quegli eventi che non siano inevitabilmente collegati con lo svolgimento normale dell'attività dell'assicurato e che non siano conseguenza di una situazione persistentemente colposa.

La garanzia riguarda i danni subiti dai "terzi", ossia da quelle persone diverse dal contraente che non rientrino tra quelle espressamente escluse dai patti contrattuali. Le condizioni di assicurazione escludono, infatti, dalla copertura i danni subiti dalle seguenti persone:
- il coniuge, i figli, i fratelli e le sorelle dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui sopra;
- le persone che essendo in rapporti di dipendenza con l'assicurato subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti nonché tutti colori che indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato subiscano i danni in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Sono, di norma, esclusi dalla copertura i danni:
- da furto;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, abbia una età inferiore a 16 anni;
- a cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricare o scaricate;
- alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.

Sono ugualmente esclusi, ma posso essere coperti con apposita clausola estensiva, i danni:
- a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
- provocati da persone non in apporto di dipendenza con l'assicurato e dell'opera delle quali questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori, cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione di questi lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere, dopo la consegna a terzi;
- a condutture e impianti sotterranei in genere, a fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- detenzione o impiego di esplosivi.

Sono, inoltre, esclusi i rischi atomici e i danni da inquinamento, per i quali esistono possibilità specifiche di copertura.

Alcune assicurazioni della responsabilità civile sono obbligatorie, in quanto il legislatore ha ritenuto che le potenziali conseguenze dannose di determinate attività coinvolgano un interesse sociale da tutelare mediante forme assicurative obbligatorie. Tra esse citiamo, oltre alla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (legge 24 dicembre 1969, n. 990):
- la responsabilità civile della navigazione aerea (articoli 798 e 941 del Codice della navigazione);
- la responsabilità civile per l'impiego dell'energia nucleare (legge 31 dicembre 1962, n. 1860);
- la responsabilità civile degli istituti ospedalieri (DPR 27 marzo 1969, n.130);
- la responsabilità civile per le vendite a domicilio o per corrispondenza (legge 11 giugno 1977, n. 426);
- la responsabilità civile per la distribuzione di gas liquido (legge 2 febbraio 1973, n.7);
- la responsabilità civile per l'attività di mediatore di assicurazione (legge 28 novembre 1984, n.792).


| Generalità | RC verso terzi | RC verso dipendenti | RC da prodotti | RC per inquinamento | Preventivo online |

Home - Servizi gratuiti - Chi siamo - L'esperto risponde - Preventivi online - Suggerimenti - Polizza del mese - Contattaci

Morgan&Morgan International Insurance Brokers - Viale Carducci, 4 - 31015 Conegliano (TV) - Tel 0438366311 - Fax 0438366363
Email: direzione@morganemorgan.com - amministrazione@morganemorgan.com
Registro Imprese Treviso 32133 - REA Treviso 202277 - Iscrizione RUI n. B000063780
C.F. e P.IVA 02323000261 - Capitale Soc. EURO 25.500,00 I. V.

MorganeMorgan.com è un progetto di Bellaitalia Srl, soluzioni di webmarketing e commercio elettronico.