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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Assicurazione
della Responsabilità Civile
L'Assicurazione della
Responsabilità Civile verso i dipendenti
L'articolo 10 del DPR 30 giugno 1965, n.1124
(Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali) esonera il datore
di lavoro dalla responsabilità civile per gli
infortuni sul lavoro sofferti dai prestatori
d'opera addetti alle attività per le quali è
prevista l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro, alla sola condizione
che sia stato adempiuto l'obbligo di tale assicurazione.
La stessa disposizione di legge, nel testo modificato
dalla storica sentenza della Corte costituzionale,
n.22 del 1967, stabilisce, comunque, che tale
esonero non opera quando sia stata accertata,
nei fatti che hanno causato l'infortunio, una
responsabilità penale a carico dello stesso
datore di lavoro o di altro dipendente di cui
questi debba rispondere.
Verificatasi tale situazione, il datore di lavoro
risponderà verso il proprio dipendente del maggior
danno subito rispetto alle indennità liquidategli
dall'Istituto di assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e sarà
tenuto a rimborsare al predetto istituto, anche
sotto forma di capitalizzazione della relativa
rendita, quanto corrisposto al dipendente infortunato
oppure ai suoi superstiti.
A fronte di questo rischio, può essere stipulata,
di norma in abbinamento a una assicurazione
di responsabilità civile generale, una copertura
in forza della quale l'assicuratore si obbliga
a tenere quale responsabile civile per gli infortuni
sul lavoro, escluse le malattie professionali,
sofferti da dipendenti regolarmente assicurati
ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno
1965, n.1124.
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