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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Assicurazione della Responsabilità Civile

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso i dipendenti
L'articolo 10 del DPR 30 giugno 1965, n.1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro sofferti dai prestatori d'opera addetti alle attività per le quali è prevista l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, alla sola condizione che sia stato adempiuto l'obbligo di tale assicurazione.

La stessa disposizione di legge, nel testo modificato dalla storica sentenza della Corte costituzionale, n.22 del 1967, stabilisce, comunque, che tale esonero non opera quando sia stata accertata, nei fatti che hanno causato l'infortunio, una responsabilità penale a carico dello stesso datore di lavoro o di altro dipendente di cui questi debba rispondere.

Verificatasi tale situazione, il datore di lavoro risponderà verso il proprio dipendente del maggior danno subito rispetto alle indennità liquidategli dall'Istituto di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e sarà tenuto a rimborsare al predetto istituto, anche sotto forma di capitalizzazione della relativa rendita, quanto corrisposto al dipendente infortunato oppure ai suoi superstiti.

A fronte di questo rischio, può essere stipulata, di norma in abbinamento a una assicurazione di responsabilità civile generale, una copertura in forza della quale l'assicuratore si obbliga a tenere quale responsabile civile per gli infortuni sul lavoro, escluse le malattie professionali, sofferti da dipendenti regolarmente assicurati ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965, n.1124.







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