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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Assicurazione
della Responsabilità Civile
L'Assicurazione della
Responsabilità Civile da prodotti
La responsabilità civile dell'imprenditore verso
terzi non si esaurisce con il completamento
della fase dinamica della produzione di beni
e della loro consegna a terzi, ma continua a
esistere anche dopo la vendita di tali beni.
La mutata tecnologia dei processi di produzione
dei beni di consumo, l'avvento di prodotti sempre
più sofisticati e realizzati non più da un solo
fabbricante ma, talvolta, da una serie di partecipanti
al processo di produzione, lo sviluppo dei metodi
di commercializzazione e di scambi su mercati
internazionali, hanno posto in evidenza l'esigenza
di una legislazione che si ponga come obiettivo
una maggiore tutela del consumatore.
Di tale esigenza si è fatta interprete la Direttiva
del 25 luglio 1985 del consiglio della Comunità
europea relativa al "riavvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri in materia di responsabilità
per danni da prodotti difettosi".
Gli stati membri della comunità europea dovevano
adeguare la loro legislazione interna ai principi
della Direttiva al più tardi entro tre anni
a partire dalla data della notifica di essa,
avvenuta il 30 luglio 1985. La Direttiva, che
è entrata in vigore in Italia con il DPR 24
maggio 1988, n.224, introduce sostanziali novità
nell'individuazione della responsabilità per
danni causati da prodotti, responsabilità che
viene sganciata dalla prova della colpa del
produttore.
Il danneggiato, per tale intendendosi non solo
l'acquirente o il consumatore della cosa, ma
chiunque abbia subito un danno a causa del difetto
del prodotto, potrà limitarsi a provare solamente
"il danno, il difetto e il legame tra difetto
e danno".
Per produttore, infine, si intende chiunque
partecipi al processo di produzione, sia che
fabbrichi un prodotto, sia che si limiti ad
apporre su di esso il proprio nome, marchio
o altro segno distintivo, sia che fornisca un
prodotto anonimo, sia che importi un prodotto
nella Comunità in vista della vendita, locazione,
leasing o altra forma di distribuzione nel quadro
della sua attività commerciale.
Se l'obiettivo fondamentale della Direttiva
è la migliore tutela del consumatore, la posizione
del produttore ne esce notevolmente appesantita,
per il diverso regime della responsabilità.
Peraltro, la stessa Direttiva prevede, in caso
di responsabilità del produttore, una esposizione
massima pari a 70 milioni di ECU (circa 51.645.689,91Euro)
con una franchigia di 500 ECU (circa 387,34
Euro).
Per questo motivo, è facile prevedere che il
nuovo regime contribuirà certamente a diffondere
tra gli imprenditori il ricorso ad adeguate
coperture assicurative il cui costo potrà essere
agevolmente ripartito tra gli stessi consumatori,
mediante un leggero aumento del prezzo di vendita
dei prodotti. E lo strumento della protezione
assicurativa darà una certezza di tutela alle
ragioni dei danneggiati, ponendoli al riparo
da qualsiasi evoluzione della solidità finanziaria
dell'imprenditore. Per il contratto di assicurazione
della responsabilità civile da prodotti esistenti
oggi sul mercato è, di norma, adottato un testo
elaborato dall'Associazione nazionale tra le
impresi assicuratrici.
I costi della copertura sono determinati in
funzione del settore di attività e del tipo
di produzione, oltre che dall'area geografica
di commercializzazione. Al riguardo, esistono
tre classi territoriali per le quali è operante
la garanzia: Italia ed Europa, Paesi Extraeuropei,
Stati Uniti e Canada. Per l'estensione a quest'ultima
classe territoriale, i costi sono notevolmente
più elevati, a causa della particolare severità
di giudizio delle magistrature d'oltre oceano.
In forza di questo contratto, l'assicuratore
"si obbliga a tenere indenne l'assicurato di
quanto fosse tenuto a pagare, quale civilmente
responsabile ai sensi di legge, a titolo di
risarcimento di danni involontariamente cagionati
a terzi dai prodotti dallo stesso fabbricati,
quali risultanti in polizza, dopo la consegna
a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale
verificatosi in relazione ai rischi per i quali
è stipulata l'assicurazione".
La garanzia assume varie forme e contenuti a
seconda dell'azienda che intende assicurarsi:
se si tratta, ad esempio, di un'azienda che
si limita a commercializzare prodotti fabbricati
da altri, o ad assemblare componenti realizzati
da altri, la copertura opererà per i rischi
legati alla vendita, al cattivo immagazzinaggio
o alle errate istruzioni impartite al consumatore
finale, o al cattivo assemblaggio, e l'assicuratore
avrà azione di rivalsa verso il fabbricante
del prodotto o delle parti assemblate.
E' possibile, comunque, stipulare un contratto
con rinuncia alla rivalsa oppure una assicurazione
per conto, forme contrattuali che hanno in comune
la funzione di proteggere un soggetto diverso
dal contraente. Di norma è previsto uno scoperto
pari a l0% del danno. La polizza copre i danni
che il prodotto può arrecare a terzi per morte
o lesioni personali o per danneggiamento di
cose (escluso il prodotto stesso), alla condizione
che tali danni siano stati causati durante il
periodo di efficacia del contratto (anche se
si tratta di prodotti commercializzati prima
ancora dell'entrata in vigore della polizza)
e siano stati denunciati entro due anni dalla
cessazione del contratto.
Fra i danni espressamente esclusi ricordiamo:
- quelli relativi
alle spese di rimpiazzo dei prodotti o di riparazione
dei prodotti stessi;
- quelli dovuti
solamente alla mancata rispondenza del prodotto
all'uso o alla necessità cui lo stesso è destinato;
- le spese e gli
oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti
difettosi o presunti tali.
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