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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Assicurazione della Responsabilità Civile

L'Assicurazione della Responsabilità Civile da prodotti
La responsabilità civile dell'imprenditore verso terzi non si esaurisce con il completamento della fase dinamica della produzione di beni e della loro consegna a terzi, ma continua a esistere anche dopo la vendita di tali beni. La mutata tecnologia dei processi di produzione dei beni di consumo, l'avvento di prodotti sempre più sofisticati e realizzati non più da un solo fabbricante ma, talvolta, da una serie di partecipanti al processo di produzione, lo sviluppo dei metodi di commercializzazione e di scambi su mercati internazionali, hanno posto in evidenza l'esigenza di una legislazione che si ponga come obiettivo una maggiore tutela del consumatore.

Di tale esigenza si è fatta interprete la Direttiva del 25 luglio 1985 del consiglio della Comunità europea relativa al "riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danni da prodotti difettosi".

Gli stati membri della comunità europea dovevano adeguare la loro legislazione interna ai principi della Direttiva al più tardi entro tre anni a partire dalla data della notifica di essa, avvenuta il 30 luglio 1985. La Direttiva, che è entrata in vigore in Italia con il DPR 24 maggio 1988, n.224, introduce sostanziali novità nell'individuazione della responsabilità per danni causati da prodotti, responsabilità che viene sganciata dalla prova della colpa del produttore.

Il danneggiato, per tale intendendosi non solo l'acquirente o il consumatore della cosa, ma chiunque abbia subito un danno a causa del difetto del prodotto, potrà limitarsi a provare solamente "il danno, il difetto e il legame tra difetto e danno".

Per produttore, infine, si intende chiunque partecipi al processo di produzione, sia che fabbrichi un prodotto, sia che si limiti ad apporre su di esso il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, sia che fornisca un prodotto anonimo, sia che importi un prodotto nella Comunità in vista della vendita, locazione, leasing o altra forma di distribuzione nel quadro della sua attività commerciale.

Se l'obiettivo fondamentale della Direttiva è la migliore tutela del consumatore, la posizione del produttore ne esce notevolmente appesantita, per il diverso regime della responsabilità. Peraltro, la stessa Direttiva prevede, in caso di responsabilità del produttore, una esposizione massima pari a 70 milioni di ECU (circa 51.645.689,91Euro) con una franchigia di 500 ECU (circa 387,34 Euro).

Per questo motivo, è facile prevedere che il nuovo regime contribuirà certamente a diffondere tra gli imprenditori il ricorso ad adeguate coperture assicurative il cui costo potrà essere agevolmente ripartito tra gli stessi consumatori, mediante un leggero aumento del prezzo di vendita dei prodotti. E lo strumento della protezione assicurativa darà una certezza di tutela alle ragioni dei danneggiati, ponendoli al riparo da qualsiasi evoluzione della solidità finanziaria dell'imprenditore. Per il contratto di assicurazione della responsabilità civile da prodotti esistenti oggi sul mercato è, di norma, adottato un testo elaborato dall'Associazione nazionale tra le impresi assicuratrici.

I costi della copertura sono determinati in funzione del settore di attività e del tipo di produzione, oltre che dall'area geografica di commercializzazione. Al riguardo, esistono tre classi territoriali per le quali è operante la garanzia: Italia ed Europa, Paesi Extraeuropei, Stati Uniti e Canada. Per l'estensione a quest'ultima classe territoriale, i costi sono notevolmente più elevati, a causa della particolare severità di giudizio delle magistrature d'oltre oceano. In forza di questo contratto, l'assicuratore "si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto fosse tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dai prodotti dallo stesso fabbricati, quali risultanti in polizza, dopo la consegna a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione".

La garanzia assume varie forme e contenuti a seconda dell'azienda che intende assicurarsi: se si tratta, ad esempio, di un'azienda che si limita a commercializzare prodotti fabbricati da altri, o ad assemblare componenti realizzati da altri, la copertura opererà per i rischi legati alla vendita, al cattivo immagazzinaggio o alle errate istruzioni impartite al consumatore finale, o al cattivo assemblaggio, e l'assicuratore avrà azione di rivalsa verso il fabbricante del prodotto o delle parti assemblate.

E' possibile, comunque, stipulare un contratto con rinuncia alla rivalsa oppure una assicurazione per conto, forme contrattuali che hanno in comune la funzione di proteggere un soggetto diverso dal contraente. Di norma è previsto uno scoperto pari a l0% del danno. La polizza copre i danni che il prodotto può arrecare a terzi per morte o lesioni personali o per danneggiamento di cose (escluso il prodotto stesso), alla condizione che tali danni siano stati causati durante il periodo di efficacia del contratto (anche se si tratta di prodotti commercializzati prima ancora dell'entrata in vigore della polizza) e siano stati denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto.

Fra i danni espressamente esclusi ricordiamo:
- quelli relativi alle spese di rimpiazzo dei prodotti o di riparazione dei prodotti stessi;
- quelli dovuti solamente alla mancata rispondenza del prodotto all'uso o alla necessità cui lo stesso è destinato;
- le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti difettosi o presunti tali.

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