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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Rischi
Tecnologici
La Polizza leasing
Con questo contratto possono essere assicurate
macchine, impianti e apparecchiature oggetto
di leasing cedute dal locatore al conduttore,
con esclusione - in ogni caso - dei veicoli
immatricolati al PRA, degli immobili e dei natanti.
La polizza in "leasing" è un contratto all risks
cioè copre tutti i danni materiali e diretti
causati agli enti assicurati da un qualunque
evento accidentale non espressamente escluso;
con essa è possibile anche coprire la responsabilità
civile verso terzi derivante dalla proprietà
del bene locato. Le garanzie prestate e le esclusioni
sono praticamente simili a quelle più dettagliatamente
descritte nella polizza "elettronica".
La polizza può essere stipulata dal conduttore
con vincolo a favore del locatore oppure direttamente
dal locatore mediante apposita "polizza convenzione".
Quest'ultima soluzione, che prevede un rapporto
diretto fra assicuratore e società di leasing,
è la più adottata oggi dal mercato in quanto
offre il vantaggio di coprire con un unico contratto,
e quindi con un'unica normativa, tutte le operazioni
di leasing e di semplificare il pagamento del
premio che verrà liquidato con regolazione a
fine anno.
La Polizza guasti macchine
Con questo contratto possono essere assicurate
le macchine sia motrici che operatrici dell'industria
e gli impianti industriali.
La polizza è un contratto all risks cioè copre
tutti i danni materiali e diretti causati agli
enti assicurati da un qualunque evento accidentale
non espressamente escluso; sono quindi risarcibili
fra gli altri i danni derivanti da sinistri
causati da:
- difetti di fusione,
di materiale, di costruzione, errori di progettazione,
di fabbricazione e di montaggio, imperizia,
negligenza;
- mancanza di acqua
nelle caldaie, rotture dovute a forza centrifuga;
- corto circuiti,
azione del fulmine sulle macchine, apparecchi
e circuiti costituenti impianti elettrici;
- uragani, gelo,
movimenti di ghiaccio;
- caduta di aerei
o parti di essi.
Fra i danni esclusi vanno ricordati quelli:
- causati da incendio,
esplosione, furto;
- dovuti a dolo
o colpa grave dell'assicurato;
- di deperimento
o logoramento che siano conseguenza naturale
dell'uso o del funzionamento;
- verificatisi
in occasione di scioperi, tumulti, sommosse,
terrorismo e sabotaggio;
- causati da terremoti,
maremoti, eruzioni vulcaniche, trombe e altri
eventi atmosferici;
- causati da atti
di guerra o simili;
- causati da esplosioni
o radiazioni nucleari;
- verificatisi
in conseguenza di montaggi e smontaggi;
- per i quali deve
rispondere, per legge o contratto, il costruttore
o il fornitore degli enti assicurati.
Analogamente a quanto previsto nel ramo incendio
è possibile stipulare separatamente una polizza
"danni indiretti" che copra le perdite conseguenti
a interruzione di esercizio dovuta a un evento
indennizzabile dalla polizza base "danni diretti".
La Polizza rischi di
montaggio
Con questa polizza possono essere assicurati
i macchinari, gli impianti e le opere (manufatti
con strutture metalliche) durante le operazioni
di montaggio, smontaggio, collaudo e/o prove
di carico degli stessi.
La copertura è del tipo all risks cioè copre
tutti i danni materiali e diretti che colpiscono
gli enti assicurati da un qualunque evento non
espressamente escluso. Sono, fra gli altri,
risarcibili i danni da incendio, fulmine, scoppio,
esplosione, furto, terremoto, maremoto, inondazione,
frane, eventi atmosferici in genere ed errori
di montaggio.
Fra i danni esclusi ricordiamo i seguenti:
- i costi di modifica
o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti
in difformità alle condizioni stabilite dal
contratto di appalto o in contrasto con le norme
di legge o regolamenti;
- i difetti di
rendimento degli enti assicurati;
- le penalità,
i danni da mancato lucro e ogni specie di danno
indiretto;
- causati da dolo
o colpa grave dell'assicurato;
- di corrosione,
deperimento, ossidazione, usura, limitatamente
alla parte direttamente colpita; -
causati da atti di guerra e simili;
- causati da esplosioni
o radiazioni nucleari.
Sono egualmente esclusi ma possono essere coperti
con apposita clausola estensiva:
· i danni causati da vizi di materiali, difetti
di fusione, errori di progettazione, di calcolo
e di fabbricazione;
- i danni agli
impianti e opere preesistenti;
- i costi di demolizione
e di sgombero;
- i danni verificatisi
durante il periodo di manutenzione;
- i danni al macchinario,
baraccamenti e attrezzature del cantiere.
La polizza prevede anche la possibilità di garantire
la responsabilità civile dell'assicurato verso
terzi per danni involontariamente a essi cagionati
per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti
a cose in conseguenza di un fatto accidentale
verificatosi in dipendenza dei lavori di montaggio.
La Polizza tutti i
rischi del costruttore
La polizza in questione, più comunemente conosciuta
come CAR (Contractor's all risks), prevede la
possibilità di garantire l'imprenditore edile
contro tutti i danni materiali e diretti che
possono essere causati alle opere (case, ponti,
dighe, strade, ferrovie, ecc.) in costruzione
e nei successivi mesi di manutenzione dopo la
consegna purché i danni siano riconducibili
al periodo della costruzione stessa.
Sono quindi risarcibili, tra gli altri, i danni
dovuti a incendio, furto, terremoto, frane,
inondazioni, alluvioni, trombe e uragani, cedimenti
del terreno ed errori di esecuzione dei lavori.
Tra i danni esclusi ricordiamo i seguenti:
- i costi di rifacimento
conseguenti a lavori eseguiti in difformità
al contratto di appalto o in contrasto a leggi,
norme e regolamenti;
- i costi di sostituzione
di materiale difettoso e di rifacimento di lavori
eseguiti non a regola d'arte;
- le penalità e
i danni indiretti in genere;
- causati da dolo
o da colpa grave dell'assicurato;
- derivanti da
atti di guerra o simili, o da esplosioni o radiazioni
nucleari.
Sono egualmente esclusi, ma possono essere coperti
con apposita clausola estensiva, i danni dovuti
a errori di progettazione e calcolo, le spese
di demolizione e sgombero, i danni alle opere
preesistenti e i danni ai macchinari, attrezzature,
impianti e baraccamenti di cantiere.
La polizza prevede la possibilità di garantire
anche il risarcimento dei danni, conseguenti
alla responsabilità civile dell'assicurato verso
terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti
a cose in dipendenza dei lavori assicurati.
La Polizza garantita
di fornitura
Questa polizza copre i danni materiali e diretti
alle macchine, impianti, apparecchiature meccaniche,
elettriche ed elettroniche, nuove e collaudate,
causati da errori di calcolo, di progettazione,
di fabbricazione, di montaggio e da vizi di
materiale, semprechè l'assicurato ne debba rispondere
per contratto di vendita o di fornitura.
Fra i danni esclusi ricordiamo quelli:
- di serie, intendendosi
per tali quelli riconducibili agli stessi errori,
difetti o vizi;
- da deperimento,
logoramento, corrosione, ossidazione, erosione
conseguenti all'uso o causati da eventi atmosferici;
- dovuti a dolo
o colpa grave dell'assicurato;
- a utensili intercambiabili
e parti accessorie;
- derivanti da
incendio ed esplosione;
- per difetti di
rendimento nonché le spese di progetto e calcolo
per eliminare gli errori.
Occorre ricordare che limitatamente alle apparecchiature
elettroniche sono esclusi i danni alla parte,
modulo, scheda o singolo componente direttamente
colpito. La polizza non è stipulabile per l'assicurazione
di prototipi o prime esecuzioni.
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