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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Rischi Tecnologici

La Polizza leasing
Con questo contratto possono essere assicurate macchine, impianti e apparecchiature oggetto di leasing cedute dal locatore al conduttore, con esclusione - in ogni caso - dei veicoli immatricolati al PRA, degli immobili e dei natanti.
La polizza in "leasing" è un contratto all risks cioè copre tutti i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso; con essa è possibile anche coprire la responsabilità civile verso terzi derivante dalla proprietà del bene locato. Le garanzie prestate e le esclusioni sono praticamente simili a quelle più dettagliatamente descritte nella polizza "elettronica".
La polizza può essere stipulata dal conduttore con vincolo a favore del locatore oppure direttamente dal locatore mediante apposita "polizza convenzione". Quest'ultima soluzione, che prevede un rapporto diretto fra assicuratore e società di leasing, è la più adottata oggi dal mercato in quanto offre il vantaggio di coprire con un unico contratto, e quindi con un'unica normativa, tutte le operazioni di leasing e di semplificare il pagamento del premio che verrà liquidato con regolazione a fine anno.

La Polizza guasti macchine
Con questo contratto possono essere assicurate le macchine sia motrici che operatrici dell'industria e gli impianti industriali.
La polizza è un contratto all risks cioè copre tutti i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso; sono quindi risarcibili fra gli altri i danni derivanti da sinistri causati da:
- difetti di fusione, di materiale, di costruzione, errori di progettazione, di fabbricazione e di montaggio, imperizia, negligenza;
- mancanza di acqua nelle caldaie, rotture dovute a forza centrifuga;
- corto circuiti, azione del fulmine sulle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici;
- uragani, gelo, movimenti di ghiaccio;
- caduta di aerei o parti di essi.

Fra i danni esclusi vanno ricordati quelli:
- causati da incendio, esplosione, furto;
- dovuti a dolo o colpa grave dell'assicurato;
- di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento;
- verificatisi in occasione di scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo e sabotaggio;
- causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, trombe e altri eventi atmosferici;
- causati da atti di guerra o simili;
- causati da esplosioni o radiazioni nucleari;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi;
- per i quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore degli enti assicurati.
Analogamente a quanto previsto nel ramo incendio è possibile stipulare separatamente una polizza "danni indiretti" che copra le perdite conseguenti a interruzione di esercizio dovuta a un evento indennizzabile dalla polizza base "danni diretti".

La Polizza rischi di montaggio
Con questa polizza possono essere assicurati i macchinari, gli impianti e le opere (manufatti con strutture metalliche) durante le operazioni di montaggio, smontaggio, collaudo e/o prove di carico degli stessi.
La copertura è del tipo all risks cioè copre tutti i danni materiali e diretti che colpiscono gli enti assicurati da un qualunque evento non espressamente escluso. Sono, fra gli altri, risarcibili i danni da incendio, fulmine, scoppio, esplosione, furto, terremoto, maremoto, inondazione, frane, eventi atmosferici in genere ed errori di montaggio.

Fra i danni esclusi ricordiamo i seguenti:
- i costi di modifica o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto o in contrasto con le norme di legge o regolamenti;
- i difetti di rendimento degli enti assicurati;
- le penalità, i danni da mancato lucro e ogni specie di danno indiretto;
- causati da dolo o colpa grave dell'assicurato;
- di corrosione, deperimento, ossidazione, usura, limitatamente alla parte direttamente colpita; - causati da atti di guerra e simili;
- causati da esplosioni o radiazioni nucleari.

Sono egualmente esclusi ma possono essere coperti con apposita clausola estensiva:
· i danni causati da vizi di materiali, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione;
- i danni agli impianti e opere preesistenti;
- i costi di demolizione e di sgombero;
- i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;
- i danni al macchinario, baraccamenti e attrezzature del cantiere.

La polizza prevede anche la possibilità di garantire la responsabilità civile dell'assicurato verso terzi per danni involontariamente a essi cagionati per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in dipendenza dei lavori di montaggio.


La Polizza tutti i rischi del costruttore
La polizza in questione, più comunemente conosciuta come CAR (Contractor's all risks), prevede la possibilità di garantire l'imprenditore edile contro tutti i danni materiali e diretti che possono essere causati alle opere (case, ponti, dighe, strade, ferrovie, ecc.) in costruzione e nei successivi mesi di manutenzione dopo la consegna purché i danni siano riconducibili al periodo della costruzione stessa.
Sono quindi risarcibili, tra gli altri, i danni dovuti a incendio, furto, terremoto, frane, inondazioni, alluvioni, trombe e uragani, cedimenti del terreno ed errori di esecuzione dei lavori.

Tra i danni esclusi ricordiamo i seguenti:
- i costi di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità al contratto di appalto o in contrasto a leggi, norme e regolamenti;
- i costi di sostituzione di materiale difettoso e di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte;
- le penalità e i danni indiretti in genere;
- causati da dolo o da colpa grave dell'assicurato;
- derivanti da atti di guerra o simili, o da esplosioni o radiazioni nucleari.

Sono egualmente esclusi, ma possono essere coperti con apposita clausola estensiva, i danni dovuti a errori di progettazione e calcolo, le spese di demolizione e sgombero, i danni alle opere preesistenti e i danni ai macchinari, attrezzature, impianti e baraccamenti di cantiere.
La polizza prevede la possibilità di garantire anche il risarcimento dei danni, conseguenti alla responsabilità civile dell'assicurato verso terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in dipendenza dei lavori assicurati.

La Polizza garantita di fornitura
Questa polizza copre i danni materiali e diretti alle macchine, impianti, apparecchiature meccaniche, elettriche ed elettroniche, nuove e collaudate, causati da errori di calcolo, di progettazione, di fabbricazione, di montaggio e da vizi di materiale, semprechè l'assicurato ne debba rispondere per contratto di vendita o di fornitura.

Fra i danni esclusi ricordiamo quelli:
- di serie, intendendosi per tali quelli riconducibili agli stessi errori, difetti o vizi;
- da deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, erosione conseguenti all'uso o causati da eventi atmosferici;
- dovuti a dolo o colpa grave dell'assicurato;
- a utensili intercambiabili e parti accessorie;
- derivanti da incendio ed esplosione;
- per difetti di rendimento nonché le spese di progetto e calcolo per eliminare gli errori.

Occorre ricordare che limitatamente alle apparecchiature elettroniche sono esclusi i danni alla parte, modulo, scheda o singolo componente direttamente colpito. La polizza non è stipulabile per l'assicurazione di prototipi o prime esecuzioni.


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