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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Ramo
Trasporti
Le Assicurazioni delle
merci
Abbiamo visto che ogni mezzo usato per trasferire
beni da un luogo all'altro identifica un settore
di rischio oggetto di copertura assicurativa.
Conseguentemente, nel corso degli anni sono
stati creati capitolati di polizza che identificano
la copertura assicurativa con riferimento al
mezzo trasportato, e più precisamente:
a. Polizza
italiana assicurazioni
marittime, ed. 1933,
b. Polizza
italiana assicurazioni
per merci spedite a mezzo autocarro,
ed. 1972
c. Polizza
italiana assicurazioni
per merci spedite a mezzo ferrovia o posta,
ed. 1980
d. Polizza
di assicurazione per
merci spedite per via aerea, ed.1973,
con opportune modifiche e integrazioni tali
da recepire i principi giuridici propri del
Codice civile, del Codice della navigazione,
nonché le clausole in uso sul mercato internazionale
e principalmente con quello anglosassone.
Con la nuova Polizza italiana di assicurazione
merci trasportate, ed. 1983, il mercato
italiano ha voluto armonizzare in un unico contratto
i capitolati su esposti. Questo nuovo strumento
racchiude nel suo insieme le condizioni generali,
le clausole di delimitazione di rischio e in
genere di assicurazione, le clausole addizionali
non di delimitazione di rischio, nonché - sulla
base di specifiche necessità - le condizioni
particolari.
Le condizioni generali, oltre che a stabiEuro le obbligazioni reciproche tra le parti (dichiarazioni
dell'assicurato, valore assicurabile, pagamento
del premio, obblighi in caso di sinistro, comunicazioni
all'assicuratore, pagamento dei danni ecc.),
all'art.1 recitano: "Polizza italiana di assicurazione
merci trasportate, ed 1983 nota alle Parti,
integrata - ai soli effetti della delimitazione
del rischio e ferma restando l'applicabilità
della legge italiana - dalle clausole richiamate
nel frontespizio e specificate in appresso,
che il Contraente dichiara di conoscere".
Con questo articolo vengono richiamate tutte
quelle clausole inerenti la delimitazione del
rischio, il che permette di ottenere una copertura
"su misura", adatta alle esigenze di ciascun
assicurato.
Esaminando con maggiore attenzione le "clausole
di delimitazione" del rischio si
rileva che tre di esse sono state studiate esplicitamente
al fine di assicurare le merci per un viaggio,
oppure per un periodo determinato, indipendentemente
dal mezzo di trasporto, e, quindi, viene in
tal modo eliminato il richiamo a più capitolati
di polizza riferiti a ciascun mezzo di trasporto.
Con la "clausola merci
I (pieno rischio) " è stata semplificata
la dicitura riguardante una copertura contro
tutti i rischi, indicando all'articolo 1 che:
"sono a carico dell'assicuratore tutti i danni
e le perdite materiali e dirette che le merci
assicurate subiscano, salvo le esclusioni di
cui all'articolo 2".
Precedentemente, con la polizza marittima, edizione
1933, si assicuravano i danni conseguenti a
varie cause, mediante l'inclusione della clausola
CAP, (compresa avaria particolare) e relativa
elencazione dei rischi coperti (bagnamento di
acqua dolce e/o piovana, rottura, furto, mancata
riconsegna ecc.). Risulta evidente che questa
semplificazione esclude la possibilità, seppur
remota, che un rischio non sia esplicitamente
elencato in quanto non previsto o sconosciuto
e inoltre fa sì che l'assicurato debba solo
provare il danno, lasciando all'assicuratore
la dimostrazione dell'applicabilità di un'esclusione
di polizza, per liberarsi degli impegni assunti.
Così come nel passato, è ancora possibile integrare
le garanzie della polizza italiana con la clausola
inglese Institute Cargo Clause (A), ed. 1° gennaio
1982 (che ha sostituito la Institute Cargo Clauses
All Risks, ed 1°gennaio 1963), soprattutto quando
si tratta di assicurare merci dirette all'estero,
la cui esportazione è regolamentata da precise
norme bancarie; resta comunque ferma l'applicabilità
della legge italiana. Tra le esclusioni previste,
è stata contemplata la causale di danno riferita
a difetto, vizio, o insufficienza di imballaggio,
causale che in precedenza veniva identificata
con vizio proprio o qualità insite della merce.
A conferma, poi, dell'applicabilità della garanzia
a tutti i mezzi di trasporto, all'articolo 3
viene stabilita la durata dell'assicurazione,
specificando - se la merce non è stata consegnata
prima - la cessazione del rischio in base al
mezzo di trasporto:
- Al sessantesimo
giorno dalla discarica, per i trasporti aerei;
- All'ottavo giorno
dall'arrivo a destino, per i trasporti a mezzo
ferrovia o posta;
- Al terzo giorno,
per i trasporti a mezzo autocarro
La "clausola merci
II (rischi base) " è meno estesa
della precedente e, in pratica, ha sostituito
la garanzia FAPS (franco di avaria particolare
salvo): infatti, sono risarcibili quei danni
conseguenti a:
a. Incendio,
azione del fulmine, esplosione, scoppio;
b. Incaglio,
strisciamento della nave sul fondo, arenamento,
capovolgimento, collisione, urto del mezzo di
trasporto contro oggetti fissi e/o mobili, sommersione,
caduta di aeromobile;
c. Getto
o asporto dal mare di carri ferroviari, automezzi,
container;
d. Caduta
di colli in mare all'imbarco, sbarco o trasbordo
a rischio dell'assicuratore;
e.
Operazione di trasbordo o di sbarco e reimbarco
nel caso in cui, dichiarata in un porto di rilascio
la innavigabilità della nave, le merci siano
state inoltrate a destinazione con altra nave
o con la stessa riparata;
nonché, limitatamente ai percorsi terrestri
e alle relative giacenze, a cagione di:
f. Alluvione,
inondazione, mareggiata, straripamento di fiumi
e di laghi, rottura di dighe, tormenta di neve,
nubifragio, frane, valanghe, voragini, rottura
di ponti e sprofondamento della sede ferroviaria
o stradale, deragliamento, ribaltamento di carri
e autocarri, caduta degli stessi in acqua o
precipizi.
Le esclusioni differiscono da quelle indicate
nella "clausola merci I (pieno rischio) " solo
per l'aggiunta di altre clausole quali:
- appropriazione
indebita
- furto
- rapina
- ammanco
- smarrimento e
mancata riconsegna
- cattura
- sequestro
- arresto
- restrizione o
impedimento di commercio e loro conseguenze
o tentativo a tale scopo
- atti di vandalismo,
di sabotaggio e simili atti dolosi.
Ambedue le clausole, inoltre, mantengono indenne
l'assicurato dal contributo di avaria comune
e da quanto dovuto al soccorritore, sempreché
l'atto di avaria o il salvataggio non siano
stati diretti a evitare e diminuire danni o
perdite derivanti da avvenimenti esclusi.
Con la "clausola rischi
scioperi" vengono garantiti quei
rischi conseguenti ad atti compiuti da scioperanti,
da lavoratori colpiti da serrata o da persone
che prendano parte ad atti contro l'esecuzione
del lavoro o a tumulto o a disordini civili;
inoltre sono inclusi anche i danni causati da
atti di terrorismo o di persone che agiscono
per scopi politici.
Tutte queste causali rientrano tra le esclusioni
previste dalle clausole di delimitazione di
rischio esaminate in precedenza.
Talvolta per le caratteristiche del rischio,
per la natura delle merci, per il viaggio e
per come è effettuato il trasporto, richiedono
una copertura più specifica mirata a coprire
una serie di eventi ben determinati: si tratta
di assicurazioni per il trasporto di merci a
mezzo autocarro, ferrovia e/o posta.
La "clausola merci
trasportate a mezzo autocarro" copre
i danni conseguenti a:
a. incendio,
azione del fulmine, esplosione, scoppio;
b. alluvione,
inondazione, mareggiate, straripamento di fiumi
e di laghi, rottura di dighe, tormenta di neve,
nubifragio, frane, valanghe, voragini, rottura
di ponti e sprofondamento della sede stradale;
c. ribaltamento
dell'autocarro, caduta del medesimo in acqua
e precipizi e in genere uscite dell'autocarro
dalla sede stradale tali da non consentire il
rientro con i propri mezzi, salvo le uscite
che siano dovute a fatto volontario e non giustificato
del conducente;
d. collisione
dell'autocarro vettore con altri veicoli, urto
dell'autocarro contro corpi fissi (esclusi marciapiedi,
isole spartitraffico, salvagenti e simili) e/o
mobili, purché tale evento lasci sull'autocarro
stesso tracce constatabili.
Con opportuni adeguamenti di costo è possibile
integrare la suddetta copertura assicurativa
per comprendere anche quei danni dipendenti
da:
- furto e rapina,
comunque perpetrati e semprechè le circostanze
abbiano consentito di adottare le misure idonee
ad evitarli (ad esempio l'adozione e l'inserimento
di un impianto antifurto);
- bagnamento, rottura,
colaggio;
- ammanco, smarrimento
e mancata riconsegna;
danni rientranti tutti tra le esclusioni della
clausola stessa.
Per le "merci spedite a mezzo ferrovia",
la copertura assicurativa viene stabilita dalla
"clausola merci trasportate
a mezzo ferrovia o posta", la quale
pone a carico dell'assicuratore i danni alle
merci causati da:
a. incendio,
azione del fulmine, esplosione, scoppio;
b. alluvione,
inondazione, mareggiate, straripamento di fiumi
e di laghi, rottura di dighe, tormenta di neve,
nubifragio, frane, valanghe, voragini, rottura
di ponti e sprofondamento della sede ferroviaria
e stradale;
c. deragliamento,
ribaltamento di carri e autocarri, caduta degli
stessi in acqua o precipizi e in genere uscite
dall'autocarro dalla sede stradale tali da non
consentire il rientro con i propri mezzi, salvo
le uscite che siano dovute a fatto volontario
e non giustificato del conducente;
d. scontro
ferroviario o urto anormale dei carri, collisione
dell'autocarro vettore con altri veicoli, urto
dell'autocarro o del carro contro corpi fissi
e/o mobili (escluse cordonature di marciapiedi)
purché tale evento lasci sull'autocarro e/o
carro tracce constatabili.
È bene precisare che anche nel ramo trasporti
la complessità delle garanzie assicurative è
rivolta a coprire esclusivamente i danni e le
perdite materiali e dirette alle merci trasportate,
escludendo ogni forma di danno indiretto, quali
il ritardo e la perdita di mercato.
L'argomento sin qui trattato dà un'immagine
seppur superficiale dei rischi assicurabili
dal ramo a favore dei proprietari delle merci
(aziende produttrici, aziende commerciali, spedizionieri
che agiscono per conto di terzi), sia che si
tratti di trasporti nazionali che internazionali.
Poco tempo dopo la trasformazione dei capitolati
di polizza più sopra citati, è stata promulgata
la legge 22 agosto 1985, n. 450, che ha stabilito
i limiti di responsabilità a carico dei trasportatori
di cose per conto terzi (disciplina prevista
dalla legge 6 giugno 1974, n. 298). Questo fattore
ha accelerato lo studio di una specifica copertura
di responsabilità a favore degli autotrasportatori
e si è recentemente concretizzato con l'emissione
del nuovo capitolato Polizza
di assicurazione della responsabilità del vettore
stradale.
Analogamente alla polizza merci, è stata concepita
una struttura modulare al fine di soddisfare
le esigenze della categoria. Infatti, ferma
restando l'obbligazione da parte dell'assicuratore
di "tenere indenne l'assicurato di quanto questi
sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile
ai sensi di legge, nella sua qualità di vettore
stradale, a titolo di risarcimento per perdita
o avaria delle cose trasportate", le garanzie
vengono così prestate:
Garanzia A: assicurazione della responsabilità
durante il trasporto con autoveicolo di targa
determinata;
Garanzia B: assicurazione della responsabilità
da presa in consegna a riconsegna;
Garanzia C: assicurazione della responsabilità
per furto o mancata riconsegna delle merci.
La "garanzia A"
si adatta al trasportatore di piccole dimensioni,m
proprietario di un esiguo numero di autocarri
e la cui attività è rivolta principalmente al
trasporto di carichi completi di merce. La "garanzia
B" riflette le esigenze di autotrasportatori
che, per particolari caratteristiche di incarichi
e di dimensioni ( è il caso di spedizionieri
vettori e corrieri), esplicano la loro attività
dalla presa in consegna delle merci presso il
mittente alla riconsegna delle stesse al destinatario
finale. La "garanzia
C" utilizzabile solo se abbinata
alle due garanzie che precedono, ha lo scopo
di tenere indenne il trasportatore per responsabilità
conseguenti a casi di furto totale dell'automezzo,
furto parziale, smarrimento e mancata riconsegna
della merce, rischi esclusi dalle garanzie A
e B.
Permane comunque l'obbligo dell'assicurato di
predisporre e mettere in atto quegli accorgimenti
necessari affinché la merce sia il più possibile
protetta (impianto di allarme barra antifurto,
portiere chiuse a chiave durante qualunque sosta
che comporti l'assenza anche momentanea anche
dell'autista ecc). Non viene garantito il rischio
di rapina, in quanto rientra nei casi di fortuito
ammesso dall'articolo 1694 del Codice Civile.
Per quanto concerne il limite di indennizzo,
esso è costituito dall'ammontare del risarcimento
previsto dalla legge n. 450/1985, vale a dire
Euro 250/kg per la portata utile dell'autocarro
relativamente ai trasporti soggetti a "tariffe
a forcella" (esempio: carichi completi da unico
mittente a unico destinatario); Euro 6,20/kg
di merce perduta, per i trasporti effettuati
in esenzione della citata tariffa a forcella
(esempio: trasporti di animali per la macellazione,
masserizie, trasporti nell'ambito dei centri
abitati, trasporti effettuati con automezzi
di portata inferiore a 50 quintali, trasporti
effettuati da corrieri che provvedono alla distribuzione
delle merci).
Trattandosi di legge Italiana, l'operatività
delle garanzie è limitata al territorio nazionale,
Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino.
E' possibile tuttavia estendere la copertura
assicurativa alle responsabilità derivanti dall'applicazione
della legge 6 dicembre 1960, n.1621, che richiama
la convenzione di Ginevra 19 maggio 1956 CMR,
ai trasportatori che effettuano viaggi all'estero
con emissione, quindi, di una lettera di vettura
internazionale quale accompagnatoria delle merci
trasportate.
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