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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Ramo Trasporti

Le Assicurazioni delle merci
Abbiamo visto che ogni mezzo usato per trasferire beni da un luogo all'altro identifica un settore di rischio oggetto di copertura assicurativa.
Conseguentemente, nel corso degli anni sono stati creati capitolati di polizza che identificano la copertura assicurativa con riferimento al mezzo trasportato, e più precisamente:
a. Polizza italiana assicurazioni marittime, ed. 1933,
b. Polizza italiana assicurazioni per merci spedite a mezzo autocarro, ed. 1972
c. Polizza italiana assicurazioni per merci spedite a mezzo ferrovia o posta, ed. 1980
d. Polizza di assicurazione per merci spedite per via aerea, ed.1973,
con opportune modifiche e integrazioni tali da recepire i principi giuridici propri del Codice civile, del Codice della navigazione, nonché le clausole in uso sul mercato internazionale e principalmente con quello anglosassone.

Con la nuova Polizza italiana di assicurazione merci trasportate, ed. 1983, il mercato italiano ha voluto armonizzare in un unico contratto i capitolati su esposti. Questo nuovo strumento racchiude nel suo insieme le condizioni generali, le clausole di delimitazione di rischio e in genere di assicurazione, le clausole addizionali non di delimitazione di rischio, nonché - sulla base di specifiche necessità - le condizioni particolari.

Le condizioni generali, oltre che a stabiEuro le obbligazioni reciproche tra le parti (dichiarazioni dell'assicurato, valore assicurabile, pagamento del premio, obblighi in caso di sinistro, comunicazioni all'assicuratore, pagamento dei danni ecc.), all'art.1 recitano: "Polizza italiana di assicurazione merci trasportate, ed 1983 nota alle Parti, integrata - ai soli effetti della delimitazione del rischio e ferma restando l'applicabilità della legge italiana - dalle clausole richiamate nel frontespizio e specificate in appresso, che il Contraente dichiara di conoscere".
Con questo articolo vengono richiamate tutte quelle clausole inerenti la delimitazione del rischio, il che permette di ottenere una copertura "su misura", adatta alle esigenze di ciascun assicurato.

Esaminando con maggiore attenzione le "clausole di delimitazione" del rischio si rileva che tre di esse sono state studiate esplicitamente al fine di assicurare le merci per un viaggio, oppure per un periodo determinato, indipendentemente dal mezzo di trasporto, e, quindi, viene in tal modo eliminato il richiamo a più capitolati di polizza riferiti a ciascun mezzo di trasporto.

Con la "clausola merci I (pieno rischio) " è stata semplificata la dicitura riguardante una copertura contro tutti i rischi, indicando all'articolo 1 che: "sono a carico dell'assicuratore tutti i danni e le perdite materiali e dirette che le merci assicurate subiscano, salvo le esclusioni di cui all'articolo 2".
Precedentemente, con la polizza marittima, edizione 1933, si assicuravano i danni conseguenti a varie cause, mediante l'inclusione della clausola CAP, (compresa avaria particolare) e relativa elencazione dei rischi coperti (bagnamento di acqua dolce e/o piovana, rottura, furto, mancata riconsegna ecc.). Risulta evidente che questa semplificazione esclude la possibilità, seppur remota, che un rischio non sia esplicitamente elencato in quanto non previsto o sconosciuto e inoltre fa sì che l'assicurato debba solo provare il danno, lasciando all'assicuratore la dimostrazione dell'applicabilità di un'esclusione di polizza, per liberarsi degli impegni assunti.
Così come nel passato, è ancora possibile integrare le garanzie della polizza italiana con la clausola inglese Institute Cargo Clause (A), ed. 1° gennaio 1982 (che ha sostituito la Institute Cargo Clauses All Risks, ed 1°gennaio 1963), soprattutto quando si tratta di assicurare merci dirette all'estero, la cui esportazione è regolamentata da precise norme bancarie; resta comunque ferma l'applicabilità della legge italiana. Tra le esclusioni previste, è stata contemplata la causale di danno riferita a difetto, vizio, o insufficienza di imballaggio, causale che in precedenza veniva identificata con vizio proprio o qualità insite della merce.
A conferma, poi, dell'applicabilità della garanzia a tutti i mezzi di trasporto, all'articolo 3 viene stabilita la durata dell'assicurazione, specificando - se la merce non è stata consegnata prima - la cessazione del rischio in base al mezzo di trasporto:
- Al sessantesimo giorno dalla discarica, per i trasporti aerei;
- All'ottavo giorno dall'arrivo a destino, per i trasporti a mezzo ferrovia o posta;
- Al terzo giorno, per i trasporti a mezzo autocarro

La "clausola merci II (rischi base) " è meno estesa della precedente e, in pratica, ha sostituito la garanzia FAPS (franco di avaria particolare salvo): infatti, sono risarcibili quei danni conseguenti a:
a. Incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
b. Incaglio, strisciamento della nave sul fondo, arenamento, capovolgimento, collisione, urto del mezzo di trasporto contro oggetti fissi e/o mobili, sommersione, caduta di aeromobile;
c. Getto o asporto dal mare di carri ferroviari, automezzi, container;
d. Caduta di colli in mare all'imbarco, sbarco o trasbordo a rischio dell'assicuratore;
e. Operazione di trasbordo o di sbarco e reimbarco nel caso in cui, dichiarata in un porto di rilascio la innavigabilità della nave, le merci siano state inoltrate a destinazione con altra nave o con la stessa riparata;
nonché, limitatamente ai percorsi terrestri e alle relative giacenze, a cagione di:
f. Alluvione, inondazione, mareggiata, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tormenta di neve, nubifragio, frane, valanghe, voragini, rottura di ponti e sprofondamento della sede ferroviaria o stradale, deragliamento, ribaltamento di carri e autocarri, caduta degli stessi in acqua o precipizi.
Le esclusioni differiscono da quelle indicate nella "clausola merci I (pieno rischio) " solo per l'aggiunta di altre clausole quali:
- appropriazione indebita
- furto
- rapina
- ammanco
- smarrimento e mancata riconsegna
- cattura
- sequestro
- arresto
- restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativo a tale scopo
- atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi.

Ambedue le clausole, inoltre, mantengono indenne l'assicurato dal contributo di avaria comune e da quanto dovuto al soccorritore, sempreché l'atto di avaria o il salvataggio non siano stati diretti a evitare e diminuire danni o perdite derivanti da avvenimenti esclusi.

Con la "clausola rischi scioperi" vengono garantiti quei rischi conseguenti ad atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esecuzione del lavoro o a tumulto o a disordini civili; inoltre sono inclusi anche i danni causati da atti di terrorismo o di persone che agiscono per scopi politici.
Tutte queste causali rientrano tra le esclusioni previste dalle clausole di delimitazione di rischio esaminate in precedenza.

Talvolta per le caratteristiche del rischio, per la natura delle merci, per il viaggio e per come è effettuato il trasporto, richiedono una copertura più specifica mirata a coprire una serie di eventi ben determinati: si tratta di assicurazioni per il trasporto di merci a mezzo autocarro, ferrovia e/o posta.
La "clausola merci trasportate a mezzo autocarro" copre i danni conseguenti a:
a. incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
b. alluvione, inondazione, mareggiate, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tormenta di neve, nubifragio, frane, valanghe, voragini, rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale;
c. ribaltamento dell'autocarro, caduta del medesimo in acqua e precipizi e in genere uscite dell'autocarro dalla sede stradale tali da non consentire il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;
d. collisione dell'autocarro vettore con altri veicoli, urto dell'autocarro contro corpi fissi (esclusi marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti e simili) e/o mobili, purché tale evento lasci sull'autocarro stesso tracce constatabili.
Con opportuni adeguamenti di costo è possibile integrare la suddetta copertura assicurativa per comprendere anche quei danni dipendenti da:
- furto e rapina, comunque perpetrati e semprechè le circostanze abbiano consentito di adottare le misure idonee ad evitarli (ad esempio l'adozione e l'inserimento di un impianto antifurto);
- bagnamento, rottura, colaggio;
- ammanco, smarrimento e mancata riconsegna;
danni rientranti tutti tra le esclusioni della clausola stessa.

Per le "merci spedite a mezzo ferrovia", la copertura assicurativa viene stabilita dalla "clausola merci trasportate a mezzo ferrovia o posta", la quale pone a carico dell'assicuratore i danni alle merci causati da:
a. incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
b. alluvione, inondazione, mareggiate, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tormenta di neve, nubifragio, frane, valanghe, voragini, rottura di ponti e sprofondamento della sede ferroviaria e stradale;
c. deragliamento, ribaltamento di carri e autocarri, caduta degli stessi in acqua o precipizi e in genere uscite dall'autocarro dalla sede stradale tali da non consentire il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;
d. scontro ferroviario o urto anormale dei carri, collisione dell'autocarro vettore con altri veicoli, urto dell'autocarro o del carro contro corpi fissi e/o mobili (escluse cordonature di marciapiedi) purché tale evento lasci sull'autocarro e/o carro tracce constatabili.

È bene precisare che anche nel ramo trasporti la complessità delle garanzie assicurative è rivolta a coprire esclusivamente i danni e le perdite materiali e dirette alle merci trasportate, escludendo ogni forma di danno indiretto, quali il ritardo e la perdita di mercato.

L'argomento sin qui trattato dà un'immagine seppur superficiale dei rischi assicurabili dal ramo a favore dei proprietari delle merci (aziende produttrici, aziende commerciali, spedizionieri che agiscono per conto di terzi), sia che si tratti di trasporti nazionali che internazionali.

Poco tempo dopo la trasformazione dei capitolati di polizza più sopra citati, è stata promulgata la legge 22 agosto 1985, n. 450, che ha stabilito i limiti di responsabilità a carico dei trasportatori di cose per conto terzi (disciplina prevista dalla legge 6 giugno 1974, n. 298). Questo fattore ha accelerato lo studio di una specifica copertura di responsabilità a favore degli autotrasportatori e si è recentemente concretizzato con l'emissione del nuovo capitolato Polizza di assicurazione della responsabilità del vettore stradale.
Analogamente alla polizza merci, è stata concepita una struttura modulare al fine di soddisfare le esigenze della categoria. Infatti, ferma restando l'obbligazione da parte dell'assicuratore di "tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nella sua qualità di vettore stradale, a titolo di risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate", le garanzie vengono così prestate:
Garanzia A: assicurazione della responsabilità durante il trasporto con autoveicolo di targa determinata;
Garanzia B: assicurazione della responsabilità da presa in consegna a riconsegna;
Garanzia C: assicurazione della responsabilità per furto o mancata riconsegna delle merci.

La "garanzia A" si adatta al trasportatore di piccole dimensioni,m proprietario di un esiguo numero di autocarri e la cui attività è rivolta principalmente al trasporto di carichi completi di merce. La "garanzia B" riflette le esigenze di autotrasportatori che, per particolari caratteristiche di incarichi e di dimensioni ( è il caso di spedizionieri vettori e corrieri), esplicano la loro attività dalla presa in consegna delle merci presso il mittente alla riconsegna delle stesse al destinatario finale. La "garanzia C" utilizzabile solo se abbinata alle due garanzie che precedono, ha lo scopo di tenere indenne il trasportatore per responsabilità conseguenti a casi di furto totale dell'automezzo, furto parziale, smarrimento e mancata riconsegna della merce, rischi esclusi dalle garanzie A e B.

Permane comunque l'obbligo dell'assicurato di predisporre e mettere in atto quegli accorgimenti necessari affinché la merce sia il più possibile protetta (impianto di allarme barra antifurto, portiere chiuse a chiave durante qualunque sosta che comporti l'assenza anche momentanea anche dell'autista ecc). Non viene garantito il rischio di rapina, in quanto rientra nei casi di fortuito ammesso dall'articolo 1694 del Codice Civile. Per quanto concerne il limite di indennizzo, esso è costituito dall'ammontare del risarcimento previsto dalla legge n. 450/1985, vale a dire Euro 250/kg per la portata utile dell'autocarro relativamente ai trasporti soggetti a "tariffe a forcella" (esempio: carichi completi da unico mittente a unico destinatario); Euro 6,20/kg di merce perduta, per i trasporti effettuati in esenzione della citata tariffa a forcella (esempio: trasporti di animali per la macellazione, masserizie, trasporti nell'ambito dei centri abitati, trasporti effettuati con automezzi di portata inferiore a 50 quintali, trasporti effettuati da corrieri che provvedono alla distribuzione delle merci).

Trattandosi di legge Italiana, l'operatività delle garanzie è limitata al territorio nazionale, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino. E' possibile tuttavia estendere la copertura assicurativa alle responsabilità derivanti dall'applicazione della legge 6 dicembre 1960, n.1621, che richiama la convenzione di Ginevra 19 maggio 1956 CMR, ai trasportatori che effettuano viaggi all'estero con emissione, quindi, di una lettera di vettura internazionale quale accompagnatoria delle merci trasportate.


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