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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Assicurazioni dei Veicoli a motore

L'Assicurazione dei Veicoli a motore

L'assicurazione della responsabilità civile
Istituito con la legge 24 Dicembre 1969, n. 990, ed entrato in vigore nel giugno 1971, il regime obbligatorio dell'assicurazione e della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, ha allineato l'Italia alla legislazione in materia degli altri stati europei ad eccezione di Albania e Unione Sovietica. La legge istitutiva è stata più volte riformata e integrata al fine di garantire all'utente di veicoli a motore un servizio assicurativo efficiente.

Le innovazioni più importanti sono state introdotte con il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modifiche nella legge 26 febbraio 1977, n.39. Gli aspetti più significativi di questa disciplina si possono così riassumere:
1. obbligo dell'assicurazione anche a favore dei terzi trasportati, stipulata con condizioni contrattuali inderogabili;
2. azione diretta de danneggiato nei confronti dell'assicuratore, entro i limiti delle somme (massimali) per le quali è stato stipulato il contratto;
3. particolare disciplina processuale per l'azione del terzo danneggiato, azione che può essere proposta solo dopo che sia decorso il termine di 60 giorni dalla richiesta di risarcimento rivolta all'assicuratore a mezzo raccomandata;
4. possibilità, per gli aventi diritto al risarcimento i quali si trovino in stato dio bisogno, di chiedere l'assegnazione di una provvisionale nel corso del giudizio di primo grado.
5. Impossibilità per l'assicuratore di opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione;
6. Istituzione, presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, di un "fondo di garanzia per vittime della strada" per il risarcimento dei danni causati da veicoli non identificati, non assicurati, o assicurati presso un'impresa la quale, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.

Opportuni provvedimenti hanno, inoltre, progressivamente elevato i livelli dei massimali minimi dei quali è obbligatoria la copertura, al fine di realizzare un avvicinamento a quel limite di 600.000 ECU (circa 464.811,21 Euro) quale massimale minimo da adottare, in ottemperanza al disposto della seconda direttiva CEE, entro il 31 dicembre 1990, e di imporre agli assicurati i livelli di garanzia realmente sufficienti a coprire le conseguenze di sinistri gravi.

Le tariffe dei premi e le condizioni di assicurazione sono approvate ogni anno dal Comitato interministeriale dei prezzi - CIP - su proposta del ministro per l'industria, il Commercio e l'Artigianato, sentito il parere di una speciale commissione. Per quanto riguarda le autovetture in servizio privato, le formule tariffarie attualmente previste sono quelle a "franchigia" e "bonus/malus" . Con la prima formula, l'assicurato tiene a proprio carico una parte, stabilita in sede di contratto, del risarcimento di ciascun sinistro. Da sottolineare che non essendo opponibile la franchigia del terzo danneggiato, l'assicuratore dovrà risarcire a quest'ultimo l'intero danno, recuperando poi da proprio assicurato l'importo dell'intera "franchigia".

La formula bonus/malus, largamente la più praticata, prevede a ogni scadenza annuale, la variazione del premio, in aumento o in diminuzione, in relazione al verificarsi, o meno di sinistri che abbiano comportato risarcimenti nel corso certo periodo di tempo definito "periodo di osservazione". Ambedue le tariffe prevedono la divisione delle autovetture in gruppi territoriali, a seconda della provincia di immatricolazione, e in gruppi di potenza fiscale.

La tariffa bonus/malus, inoltre, si articola in un certo numero di classi in merito alle quali il contratto è assegnato, con ovvi riflessi sui costi, in relazione alla circostanza che esso sia relativo a una autovettura di prima immatricolazione o assicurata per l prima volta al nome del contraente dopo la voltura al PRA (classe d'ingresso) oppure, in occasione del rinnovo annuale, in base al verificarsi o meno, nel corso dell'annualità precedente, di sinistri che abbiano comportato esborsi per l'assicuratore.


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