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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Assicurazioni
dei Veicoli a motore
L'Assicurazione dei
Veicoli a motore
L'assicurazione della
responsabilità civile
Istituito con la legge 24 Dicembre
1969, n. 990, ed entrato in vigore nel giugno
1971, il regime obbligatorio dell'assicurazione
e della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore o dei natanti,
ha allineato l'Italia alla legislazione in materia
degli altri stati europei ad eccezione di Albania
e Unione Sovietica. La legge istitutiva è stata
più volte riformata e integrata al fine di garantire
all'utente di veicoli a motore un servizio assicurativo
efficiente.
Le innovazioni più importanti sono state introdotte
con il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857,
convertito con modifiche nella legge 26 febbraio
1977, n.39. Gli aspetti più significativi di
questa disciplina si possono così riassumere:
1.
obbligo dell'assicurazione anche a favore dei
terzi trasportati, stipulata con condizioni
contrattuali inderogabili;
2. azione
diretta de danneggiato nei confronti dell'assicuratore,
entro i limiti delle somme (massimali) per le
quali è stato stipulato il contratto;
3. particolare
disciplina processuale per l'azione del terzo
danneggiato, azione che può essere proposta
solo dopo che sia decorso il termine di 60 giorni
dalla richiesta di risarcimento rivolta all'assicuratore
a mezzo raccomandata;
4. possibilità,
per gli aventi diritto al risarcimento i quali
si trovino in stato dio bisogno, di chiedere
l'assegnazione di una provvisionale nel corso
del giudizio di primo grado.
5. Impossibilità
per l'assicuratore di opporre al danneggiato
eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione;
6. Istituzione,
presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni,
di un "fondo di garanzia per vittime della strada"
per il risarcimento dei danni causati da veicoli
non identificati, non assicurati, o assicurati
presso un'impresa la quale, al momento del sinistro,
si trovi in stato di liquidazione coatta o vi
venga posta successivamente.
Opportuni provvedimenti hanno, inoltre, progressivamente
elevato i livelli dei massimali minimi dei quali
è obbligatoria la copertura, al fine di realizzare
un avvicinamento a quel limite di 600.000 ECU
(circa 464.811,21 Euro) quale massimale minimo
da adottare, in ottemperanza al disposto della
seconda direttiva CEE, entro il 31 dicembre
1990, e di imporre agli assicurati i livelli
di garanzia realmente sufficienti a coprire
le conseguenze di sinistri gravi.
Le tariffe dei premi e le condizioni di assicurazione
sono approvate ogni anno dal Comitato interministeriale
dei prezzi - CIP - su proposta del ministro
per l'industria, il Commercio e l'Artigianato,
sentito il parere di una speciale commissione.
Per quanto riguarda le autovetture in servizio
privato, le formule tariffarie attualmente previste
sono quelle a "franchigia"
e "bonus/malus"
. Con la prima formula, l'assicurato tiene a
proprio carico una parte, stabilita in sede
di contratto, del risarcimento di ciascun sinistro.
Da sottolineare che non essendo opponibile la
franchigia del terzo danneggiato, l'assicuratore
dovrà risarcire a quest'ultimo l'intero danno,
recuperando poi da proprio assicurato l'importo
dell'intera "franchigia".
La formula bonus/malus, largamente la più praticata,
prevede a ogni scadenza annuale, la variazione
del premio, in aumento o in diminuzione, in
relazione al verificarsi, o meno di sinistri
che abbiano comportato risarcimenti nel corso
certo periodo di tempo definito "periodo di
osservazione". Ambedue le tariffe prevedono
la divisione delle autovetture in gruppi territoriali,
a seconda della provincia di immatricolazione,
e in gruppi di potenza fiscale.
La tariffa bonus/malus, inoltre, si articola
in un certo numero di classi in merito alle
quali il contratto è assegnato, con ovvi riflessi
sui costi, in relazione alla circostanza che
esso sia relativo a una autovettura di prima
immatricolazione o assicurata per l prima volta
al nome del contraente dopo la voltura al PRA
(classe d'ingresso) oppure, in occasione del
rinnovo annuale, in base al verificarsi o meno,
nel corso dell'annualità precedente, di sinistri
che abbiano comportato esborsi per l'assicuratore.
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