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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Assicurazioni sulla Vita

I contratti di Assicurazione sulla vita
Nell'ampio panorama che caratterizza le varie categorie di contratti di assicurazione sulla vita, una prima distinzione deve essere fatta tra assicurazioni individuali e assicurazioni collettive. Nelle prime, l'evento considerato (morte o sopravvivenza) è riferito a un singolo assicurato; nelle seconde lo stesso evento è riferito a una pluralità di soggetti che partecipano a un gruppo avente caratteristiche di omogeneità: frequentemente, ad esempio, si tratta di dipendenti di uno stesso datore di lavoro, o degli appartenenti a una certa categoria professionale, o degli aderenti a un'associazione.

Rispetto al tipo di garanzia prestata, le varie forme contrattuali di assicurazioni sulla vita possono essere raggruppate in tre grandi categorie.
- Assicurazioni per il caso di morte, che garantiscono il pagamento di un capitale immediatamente dopo la morte dell'assicurato, in qualunque epoca questa avvenga, oppure (a seconda del tipo di contratto prescelto) se accade entro determinato periodo di tempo.
- Assicurazioni per il caso di vita, che garantiscono all'assicurato il pagamento di un capitale o la corresponsione di una rendita, immediatamente in caso di sopravvivenza a un'epoca prestabilita.
- Assicurazioni miste o combinate, che garantiscono il pagamento del capitale assicurato alla scadenza contrattuale pattuita in caso di sopravvivenza dell'assicurato, oppure immediatamente in caso di sua premorienza.

Oggetto di questi contratti può essere, come dicevamo, il pagamento, a una certa epoca pattuita di un capitale o di una rendita vitalizia.
Di norma, l'assicurazione di capitale viene stipulata di forma "mista" ossia con la previsione di un capitale che l'assicuratore si obbliga a corrispondere ai beneficiari del contratto in caso di premorienza dell'assicurato. L'assicurazione di rendita invece, non prevede questa copertura per cui, in teoria, se dovesse verificarsi la morte dell'assicurato prima della data di decorrenza della rendita, il contratto si estinguerebbe e i premi versati resterebbero acquisiti nella società.
La prassi operativa ha apportato un correttivo a questa conseguenza, attraverso il meccanismo della "controassicurazione" in forza del quale in caso di decesso dell'assicurato prima della data di decorrenza della rendita verrà, comunque, corrisposto ai beneficiari un capitale commisurata al cumulo dei premi netti versati, rivalutati.

L'assicurazione a "premi costanti" e a "premi crescenti"
Quanto al livello di protezione, l'assicurato può scegliere tra due tipi fondamentali di polizza, caratterizzati da un differente grado di rivalutazione: a premi costanti, e a premi crescenti.
Nel primo caso, il premio rimane costante per tutto l'anno della durata del contratto mentre il capitale assicurato cresce in base ai risultati di gestione al fondo speciale.
Nella seconda ipotesi, il premio aumenta nella stessa misura prevista per il capitale assicurato, consentendo l'accantonamento di un capitale più elevato.
La convenienza ad aderire ad una formula piuttosto che all'altra è data, oltre che dalla previsione della entità delle risorse finanziarie da destinare al risparmio assicurativo, anche dall'entità del premio iniziale.

Quando infatti, in forza delle successive rivalutazioni, il premio dovesse superare il tetto di deducibilità fiscale fissato dalla legge (Euro 1.291,14 secondo a normativa attualmente vigente) la polizza a premi crescenti perderebbe una parte rilevante dei vantaggi offerti dalle assicurazioni vita, non godendo il sottoscrittore di alcun risparmio fiscale per la parte del premio eccedente il tatto doi deducibilità.

La formula "a premi costanti" sarà, pertanto, conveniente per quei contratti che prevedono un premio iniziale alto, destinato in breve tempo a raggiungere il massimo di deducibilità fiscale.

Le opportunità contrattuali
I prodotti assicurativi del ramo vita, nelle varie forme di "assicurazioni per il caso di morte", "assicurazioni per il caso di vita" e "di tipo misto o combinato" presentano caratteristiche peculiari che si possono così riassumere: garanzie contro un rischio (di morte o sopravvivenza), particolare trattamento fiscale degli oneri sostenuti dall'assicurato per la copertura e delle prestazioni dell'assicuratore, forme varie di partecipazione dell'assicurato agli utili derivanti all'impresa dall'investimento delle riserve, particolare adattabilità delle varie forme contrattuali a tutti i bisogni dell'utente, impossibilità di sottoporre ad azioni esecutive o cautelari le somme dovute dall'assicuratore al contraente oppure al beneficiario del contratto.
La propensione di un numero sempre maggiore di risparmiatori verso i prodotti verso i prodotti assicurativi verso il ramo vita rende opportuno qualche chiarimento sul significato di alcuni termini tecnici di più frequente adozione, al fine anche di indicare le opportunità che questi contratti possono offrire durante il loro corso o al termine di esso.

La designazione dei beneficiari: tenuto conto che l'assicurazione sulla vita di una persona (che si definisce assicurato) può essere stipulata da un contraente (ossia da colui che stipula il contratto e assume l'obbligo del pagamento del relativo premio) a proprio favore oppure a favore di un terzo, con il termine "beneficiario" se indica la persona designata nel contratto, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, a riscuotere il capitale o la rendita assicurata al verificarsi dell'evento previsto in polizza.
Il contraente ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento la designazione già fatta: tale facoltà, comunque, non può essere esercitata dagli eredi del contraente ne può essere fatta valere dopo che, verificatosi l'evento previsto in contratto, il beneficiario abbia dichiarato di voler profittare del beneficio. Il contraente può anche rinunciare formalmente alla facoltà di revoca del beneficiarlo: in tal caso, se il beneficiario dichiara a sua volta di accettare la designazione e le due dichiarazioni sono comunicare per iscritto all'assicuratore, la designazione resta definitiva e immodificabile (beneficio irrevocabile o accettato).
Il beneficio anche se irrevocabile, non ha effetto se il beneficiario attenta alla vita dell'assicurato e più, comunque, essere revocato per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.

La sospensione, la risoluzione e la riattivazione del contratto: in mancato pagamento di una rata di premio alla scadenza pattuita determina, trascorsi 30 giorni da detta data, la sospensione del contratto. Il contraente, entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, ha diritto di riattivare l'assicurazione pagando le rate di premio arretrate aumentate dagli interessi legali. Trascorsi sei mesi, la riattivazione può avvenire solo dietro a espressa domanda e nuovi accertamenti sanitari.
L'assicurazione non può essere riattivata trascorsi 24 mesi (12 per le tariffe rivalutabili) dalla scadenza della prima rata di premio non pagata. Trascorso il termine massimo concesso per la riattivazione, e se non sono state corrisposte, meno di tre annualità di premio, la polizza perde ogni valore e i premi pagati restano acquisiti alla compagnia.

La riduzione e il riscatto: può accadere che curante il corso della durata contrattuale l'assicurato decida unilateralmente di non proseguire il pagamento dei premi pattuiti, chiedendo che il contratto venga risolto oppure continui per una prestazione ridotta. Tali soluzioni sono tecnicamente possibili alla sola condizione che sia stato incassato un numero minimo (di norma tre) di annualità di premio. Una norma del Codice civile (l'articolo 1925) dispone che le "polizze di assicurazioni devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che l'assicurato sia in grado in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto o di riduzione dell'assicurazione".
La norma è stata ripresa nella circolare n. 71 del 26 marzo 1987 dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), con la quale è stato imposto alle imprese di assicurazione di presentare all'assicurando una nota informativa il cui tenuto "allo scopo di garantire una corretta e completa informazione in merito alle caratteristiche finanziarie e alle prospettive di rendimento del prodotto assicurativo (a prestazioni rivalutabili) offerto".
Questa nota che dovrà essere sottoscritta dall'assicurato in caso di conclusione del contratto, deve contenere, tra l'altro, "l'indicazione dei valori di riscatto con riferimento ai corrispondenti capitali assicurati rivalutati riferiti alla situazione prevista al termine di ogni anno e all'ammontare totale dei premi pagati. Detta indicazione consentirà tra l'altro all'assicurato di avere una informazione, sia pure indiretta, del costo dell'operazione assicurativa e della sua progressiva evoluzione per effetto della ripartizione delle spese di acquisizione su un numero crescente di anni".
Qualora, pertanto, il contraente intenda risolvere il contratto che abbia già pagato almeno tre annualità di premio, l'assicuratore gli corrisponderà un importo pari alla riserva matematica accumulata depurata delle spese di acquisizione del contratto non ancora ammortizzate, e ridotto di un ulteriore somma che compensi il mancato utile e attenui le conseguenze negative dell'antiselezione che si verifica inevitabilmente con l'uscita di una unità (presumibilmente sana) dal gruppo di persone sulle quali il rischio veniva ripartito. L'operazione di riscatto non è consentita per le assicurazioni temporanee in caso di morte e per le assicurazioni in caso di vita e in caso di sopravvivenza se non è vista la restituzione dei premi in caso di premorienza (controassicurazione).
Da un punto di vista fiscale qualora la richiesta di riscatto venga avanzata entro i primi 5 anni di vita del contratto, l'assicuratore è tenuto a operare, sulla somma corrisposta all'assicurato, una ritenuta d a conto del 10% commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi. L'obbligo della ritenuta non sussiste, ovviamente, nei casi in cui il riscatto venga chiesto dopo che sia decorso il periodo di 5 anni previsti dalla legge quale durata minima del contratto ai fini della deducibilità del relativo premio dell'imponibile denunciato, nei casi di contratti aventi durata inferiore dei 5 anni e nel caso di riscatto, nel corso del quinquennio, di contratti di assicurazioni che non rispondano alle condizioni poste dalla legge per la deducibilità dei premi. A sua volta, l'assicurato che avrà ottenuto il riscatto del contratto di assicurazione, dovrà registrare nella sua dichiarazione annuale l'ammontare dei premi effettivamente dedotti dal reddito complessivo nei vari periodi d'imposta, ammontare che dovrà essere assoggettato a tassazione separata, secondo i criteri dettati dall'articolo 18 del Testo unico delle imposte sui redditi.
Qualora invece l'assicurato intenda sospendere il pagamento dei premi senza esercitare il diritto di riscatto, il contratto resta in vigore per le prestazioni ridotte, fermo restando la scadenza e la modalità relative alle prestazioni dell'assicurazione. Il valore di riduzione è determinato generalmente riducendo il capitale nella proporzione in cui il numero dei premi annui pagati sta a quello dei premi pattuiti.

Il prestito: al contraente in regola con i premi, e che abbia completato almeno tre annualità di pagamenti, è consentito ottenere con un modesto interesse una anticipazione su quanto maturato senza risolvere o modificare le prestazioni del contratto. Il prestito è pari al valore del riscatto ed è concedibile dopo che siano trascorsi i 5 anni dalla rata di stipulazione se in polizza è annotata la clausola, indispensabile per la detraibilità dei premi della denuncia dei redditi, di rinuncia all'esercizio della facoltà dei prestiti dei primi 5 anni. Il prestito è rimborsabile in qualunque momento e gli interessi dovuti solo per la durata del prestito, corrisposti unitamente alla rata di premio, consentono di mantenere la piena efficacia del contratto.


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