|
Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Assicurazioni
sulla Vita
I contratti di Assicurazione
sulla vita
Nell'ampio panorama che caratterizza le varie
categorie di contratti di assicurazione sulla
vita, una prima distinzione deve essere fatta
tra assicurazioni individuali e assicurazioni
collettive. Nelle prime, l'evento considerato
(morte o sopravvivenza) è riferito a un singolo
assicurato; nelle seconde lo stesso evento è
riferito a una pluralità di soggetti che partecipano
a un gruppo avente caratteristiche di omogeneità:
frequentemente, ad esempio, si tratta di dipendenti
di uno stesso datore di lavoro, o degli appartenenti
a una certa categoria professionale, o degli
aderenti a un'associazione.
Rispetto al tipo di garanzia prestata, le varie
forme contrattuali di assicurazioni sulla vita
possono essere raggruppate in tre grandi categorie.
- Assicurazioni
per il caso di morte, che garantiscono il
pagamento di un capitale immediatamente dopo
la morte dell'assicurato, in qualunque epoca
questa avvenga, oppure (a seconda del tipo di
contratto prescelto) se accade entro determinato
periodo di tempo.
- Assicurazioni
per il caso di vita, che garantiscono all'assicurato
il pagamento di un capitale o la corresponsione
di una rendita, immediatamente in caso di sopravvivenza
a un'epoca prestabilita.
- Assicurazioni
miste o combinate, che garantiscono il pagamento
del capitale assicurato alla scadenza contrattuale
pattuita in caso di sopravvivenza dell'assicurato,
oppure immediatamente in caso di sua premorienza.
Oggetto di questi contratti può essere, come
dicevamo, il pagamento, a una certa epoca pattuita
di un capitale o di una rendita vitalizia.
Di norma, l'assicurazione di capitale viene
stipulata di forma "mista" ossia con la previsione
di un capitale che l'assicuratore si obbliga
a corrispondere ai beneficiari del contratto
in caso di premorienza dell'assicurato. L'assicurazione
di rendita invece, non prevede questa copertura
per cui, in teoria, se dovesse verificarsi la
morte dell'assicurato prima della data di decorrenza
della rendita, il contratto si estinguerebbe
e i premi versati resterebbero acquisiti nella
società.
La prassi operativa ha apportato un correttivo
a questa conseguenza, attraverso il meccanismo
della "controassicurazione" in forza del quale
in caso di decesso dell'assicurato prima della
data di decorrenza della rendita verrà, comunque,
corrisposto ai beneficiari un capitale commisurata
al cumulo dei premi netti versati, rivalutati.
L'assicurazione a
"premi costanti" e a "premi crescenti"
Quanto al livello di protezione, l'assicurato
può scegliere tra due tipi fondamentali di polizza,
caratterizzati da un differente grado di rivalutazione:
a premi costanti,
e a premi crescenti.
Nel primo caso, il premio rimane costante per
tutto l'anno della durata del contratto mentre
il capitale assicurato cresce in base ai risultati
di gestione al fondo speciale.
Nella seconda ipotesi, il premio aumenta nella
stessa misura prevista per il capitale assicurato,
consentendo l'accantonamento di un capitale
più elevato.
La convenienza ad aderire ad una formula piuttosto
che all'altra è data, oltre che dalla previsione
della entità delle risorse finanziarie da destinare
al risparmio assicurativo, anche dall'entità
del premio iniziale.
Quando infatti, in forza delle successive rivalutazioni,
il premio dovesse superare il tetto di deducibilità
fiscale fissato dalla legge (Euro 1.291,14 secondo
a normativa attualmente vigente) la polizza
a premi crescenti perderebbe una parte rilevante
dei vantaggi offerti dalle assicurazioni vita,
non godendo il sottoscrittore di alcun risparmio
fiscale per la parte del premio eccedente il
tatto doi deducibilità.
La formula "a premi costanti" sarà, pertanto,
conveniente per quei contratti che prevedono
un premio iniziale alto, destinato in breve
tempo a raggiungere il massimo di deducibilità
fiscale.
Le opportunità contrattuali
I prodotti assicurativi del ramo
vita, nelle varie forme di "assicurazioni
per il caso di morte", "assicurazioni
per il caso di vita" e "di tipo misto
o combinato" presentano caratteristiche
peculiari che si possono così riassumere: garanzie
contro un rischio (di morte o sopravvivenza),
particolare trattamento fiscale degli oneri
sostenuti dall'assicurato per la copertura e
delle prestazioni dell'assicuratore, forme varie
di partecipazione dell'assicurato agli utili
derivanti all'impresa dall'investimento delle
riserve, particolare adattabilità delle varie
forme contrattuali a tutti i bisogni dell'utente,
impossibilità di sottoporre ad azioni esecutive
o cautelari le somme dovute dall'assicuratore
al contraente oppure al beneficiario del contratto.
La propensione di un numero sempre maggiore
di risparmiatori verso i prodotti verso i prodotti
assicurativi verso il ramo vita rende opportuno
qualche chiarimento sul significato di alcuni
termini tecnici di più frequente adozione, al
fine anche di indicare le opportunità che questi
contratti possono offrire durante il loro corso
o al termine di esso.
La designazione
dei beneficiari: tenuto conto
che l'assicurazione sulla vita di una persona
(che si definisce assicurato) può essere stipulata
da un contraente (ossia da colui che stipula
il contratto e assume l'obbligo del pagamento
del relativo premio) a proprio favore oppure
a favore di un terzo, con il termine "beneficiario"
se indica la persona designata nel contratto,
o con successiva dichiarazione scritta comunicata
all'assicuratore, a riscuotere il capitale o
la rendita assicurata al verificarsi dell'evento
previsto in polizza.
Il contraente ha la facoltà di revocare in qualsiasi
momento la designazione già fatta: tale facoltà,
comunque, non può essere esercitata dagli eredi
del contraente ne può essere fatta valere dopo
che, verificatosi l'evento previsto in contratto,
il beneficiario abbia dichiarato di voler profittare
del beneficio. Il contraente può anche rinunciare
formalmente alla facoltà di revoca del beneficiarlo:
in tal caso, se il beneficiario dichiara a sua
volta di accettare la designazione e le due
dichiarazioni sono comunicare per iscritto all'assicuratore,
la designazione resta definitiva e immodificabile
(beneficio irrevocabile o accettato).
Il beneficio anche se irrevocabile, non ha effetto
se il beneficiario attenta alla vita dell'assicurato
e più, comunque, essere revocato per ingratitudine
o per sopravvenienza di figli.
La sospensione,
la risoluzione e la riattivazione del contratto:
in mancato pagamento di una rata di premio alla
scadenza pattuita determina, trascorsi 30 giorni
da detta data, la sospensione del contratto.
Il contraente, entro sei mesi dalla scadenza
della prima rata di premio non pagata, ha diritto
di riattivare l'assicurazione pagando le rate
di premio arretrate aumentate dagli interessi
legali. Trascorsi sei mesi, la riattivazione
può avvenire solo dietro a espressa domanda
e nuovi accertamenti sanitari.
L'assicurazione non può essere riattivata trascorsi
24 mesi (12 per le tariffe rivalutabili) dalla
scadenza della prima rata di premio non pagata.
Trascorso il termine massimo concesso per la
riattivazione, e se non sono state corrisposte,
meno di tre annualità di premio, la polizza
perde ogni valore e i premi pagati restano acquisiti
alla compagnia.
La riduzione e il
riscatto: può accadere che curante
il corso della durata contrattuale l'assicurato
decida unilateralmente di non proseguire il
pagamento dei premi pattuiti, chiedendo che
il contratto venga risolto oppure continui per
una prestazione ridotta. Tali soluzioni sono
tecnicamente possibili alla sola condizione
che sia stato incassato un numero minimo (di
norma tre) di annualità di premio. Una norma
del Codice civile (l'articolo 1925) dispone
che le "polizze di assicurazioni devono regolare
i diritti di riscatto e di riduzione della somma
assicurata, in modo tale che l'assicurato sia
in grado in ogni momento, di conoscere quale
sarebbe il valore di riscatto o di riduzione
dell'assicurazione".
La norma è stata ripresa nella circolare n.
71 del 26 marzo 1987 dell'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private (ISVAP), con la
quale è stato imposto alle imprese di assicurazione
di presentare all'assicurando una nota informativa
il cui tenuto "allo scopo di garantire una corretta
e completa informazione in merito alle caratteristiche
finanziarie e alle prospettive di rendimento
del prodotto assicurativo (a prestazioni rivalutabili)
offerto".
Questa nota che dovrà essere sottoscritta dall'assicurato
in caso di conclusione del contratto, deve contenere,
tra l'altro, "l'indicazione dei valori di riscatto
con riferimento ai corrispondenti capitali assicurati
rivalutati riferiti alla situazione prevista
al termine di ogni anno e all'ammontare totale
dei premi pagati. Detta indicazione consentirà
tra l'altro all'assicurato di avere una informazione,
sia pure indiretta, del costo dell'operazione
assicurativa e della sua progressiva evoluzione
per effetto della ripartizione delle spese di
acquisizione su un numero crescente di anni".
Qualora, pertanto, il contraente intenda risolvere
il contratto che abbia già pagato almeno tre
annualità di premio, l'assicuratore gli corrisponderà
un importo pari alla riserva matematica accumulata
depurata delle spese di acquisizione del contratto
non ancora ammortizzate, e ridotto di un ulteriore
somma che compensi il mancato utile e attenui
le conseguenze negative dell'antiselezione che
si verifica inevitabilmente con l'uscita di
una unità (presumibilmente sana) dal gruppo
di persone sulle quali il rischio veniva ripartito.
L'operazione di riscatto non è consentita per
le assicurazioni temporanee in caso di morte
e per le assicurazioni in caso di vita e in
caso di sopravvivenza se non è vista la restituzione
dei premi in caso di premorienza (controassicurazione).
Da un punto di vista fiscale qualora la richiesta
di riscatto venga avanzata entro i primi 5 anni
di vita del contratto, l'assicuratore è tenuto
a operare, sulla somma corrisposta all'assicurato,
una ritenuta d a conto del 10% commisurata all'ammontare
complessivo dei premi riscossi. L'obbligo della
ritenuta non sussiste, ovviamente, nei casi
in cui il riscatto venga chiesto dopo che sia
decorso il periodo di 5 anni previsti dalla
legge quale durata minima del contratto ai fini
della deducibilità del relativo premio dell'imponibile
denunciato, nei casi di contratti aventi durata
inferiore dei 5 anni e nel caso di riscatto,
nel corso del quinquennio, di contratti di assicurazioni
che non rispondano alle condizioni poste dalla
legge per la deducibilità dei premi. A sua volta,
l'assicurato che avrà ottenuto il riscatto del
contratto di assicurazione, dovrà registrare
nella sua dichiarazione annuale l'ammontare
dei premi effettivamente dedotti dal reddito
complessivo nei vari periodi d'imposta, ammontare
che dovrà essere assoggettato a tassazione separata,
secondo i criteri dettati dall'articolo 18 del
Testo unico delle imposte sui redditi.
Qualora invece l'assicurato intenda sospendere
il pagamento dei premi senza esercitare il diritto
di riscatto, il contratto resta in vigore per
le prestazioni ridotte, fermo restando la scadenza
e la modalità relative alle prestazioni dell'assicurazione.
Il valore di riduzione è determinato generalmente
riducendo il capitale nella proporzione in cui
il numero dei premi annui pagati sta a quello
dei premi pattuiti.
Il prestito:
al contraente in regola con i premi, e che abbia
completato almeno tre annualità di pagamenti,
è consentito ottenere con un modesto interesse
una anticipazione su quanto maturato senza risolvere
o modificare le prestazioni del contratto. Il
prestito è pari al valore del riscatto ed è
concedibile dopo che siano trascorsi i 5 anni
dalla rata di stipulazione se in polizza è annotata
la clausola, indispensabile per la detraibilità
dei premi della denuncia dei redditi, di rinuncia
all'esercizio della facoltà dei prestiti dei
primi 5 anni. Il prestito è rimborsabile in
qualunque momento e gli interessi dovuti solo
per la durata del prestito, corrisposti unitamente
alla rata di premio, consentono di mantenere
la piena efficacia del contratto.
|