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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Assicurazioni
sulla Vita
Le Assicurazioni in
caso di vita
La vecchiaia non è più considerata come fase
marginale e residuale della vita, ma come una
parte consistente e significativa, nella quale,
per altro, non si vorrebbe vedere ridimensionato
il proprio tenore di vita e il proprio livello
dei consumi: questa considerazione porta una
percentuale sempre maggiore di persone a cercare
una tutela attiva del proprio futuro, nella
consapevolezza che non si può lasciare affidata
al solo settore pubblico la soddisfazione di
quei bisogni economici - a volte crescenti -
che insorgono nell'età postlavorativa.
Nasce così, e si rafforza, il convincimento
che su uno zoccolo di sicurezza minima garantito
dal sistema di previdenza pubblico di (verso
il quale la diffidenza cresce a misura in cui
si modifica il rapporto tra lavoratori in attività
e pensionati) debba innestarsi un sistema di
sicurezza privato, basato su di una serie di
iniziative individuali tutte mirate alla personalizzazione
dei propri redditi nell'età anziana.
Tra queste iniziative, un posto importante è
occupato dalla sottoscrizione di contratti di
"assicurazione per il caso di vita", contratti
che garantiscono il pagamento di un capitale
o la corresponsione di una rendita a condizione
che l'assicurato sia in vita a un epoca prestabilita
o alla scadenza delle singole rate della rendita.
Questi contratti possono essere stipulati senza
controassicurazione, nel qual caso nell'ipotesi
di premorienza dell'assicurato i premi netti
pagati restano acquisiti all'assicuratore, oppure
con controassicurazione, ossia con l'obbligo
per l'assicuratore di restituire ai beneficiari
del contratto, nell'ipotesi di premorienza dell'assicurato,
i premi netti pagati.
Le assicurazioni fondamentali per il caso di
sopravvivenza, possono avere a oggetto, come
dicevamo, il pagamento di un capitale oppure
di una rendita. Di norma, comunque, le due forme
sono intercambiabili essendo previsto che alla
scadenza del periodo contrattuale l'assicurato
possa optare per la corresponsione di una rendita
eventualmente reversibile, oppure per la liquidazione
globale del capitale maturato.
Lo scarso successo che fino al 1983 ha caratterizzato
la raccolta dei premi relativi alle assicurazioni
del ramo vita ha indotto le imprese operanti
nel settore a introdurre meccanismi contrattuali
capaci di salvaguardare il più possibile il
potere di acquisto delle prestazioni alle quali
l'assicuratore si obbliga con la sottoscrizione
del contratto. Così, le tariffe tradizionali,
che prevedevano premi e capitali costanti per
tutta la durata del contratto (con riflessi
fortemente negativi sulla efficacia della protezione
contrattuale in conseguenza del progressivo
elevarsi del tasso di inflazione), vennero sostituite
alla fine degli anni 60 da tariffe "adeguabili"
che prevedevano un adeguamento annuale delle
prestazioni all'indice ufficiale del costo della
vita (ISTAT) con un massimo del 3% all'anno
e un minimo dell'1,50%.
Anche la protezione offerta da queste tariffe
si dimostrò ben presto insufficiente per il
limitato adeguamento rispetto al tasso di inflazione.
Vennero così introdotte sul mercato, alla fine
degli anno 70, tariffe "indicizzate" che offrivano
un miglior adeguamento delle prestazioni (premi
e capitali) alla costate perdita di valore della
moneta mediante l'aggancio a una percentuale,
contrattualmente determinata dall'indice ISTAT.
La vera rivoluzione tariffaria si realizzò,
comunque, con le tariffe "rivalutabili" nelle
quali prestazioni dell'assicuratore, ed eventualmente
quelle dell'assicurato vengono rivalutate annualmente
mediante un'elevata partecipazione dell'assicurato
ai proventi finanziari realizzati da un fondo
mobiliare speciale nel quale vengono immesse
- con gestione separata soggetta a certificazione
- le riserve matematiche. Questa formula, che
sta raccogliendo successi considerevoli in termini
di raccolta di affari (cresciuta nell'ultimo
esercizio a un tasso del 40% circa) e che consente
di soddisfare contemporaneamente il duplice
bisogno di previdenza e di redditività dei risparmi,
presentava, all'origine, la grossa insidia derivante
dalla formulazione di proposte elaborate sulla
base di ipotesi di rendimento del fondo speciale
di gestione rivelatesi, in concreto, lontane
dai rendimenti effettivamente realizzati.
Per ovviare a questi inconvenienti e per conferire
trasparenza alla gestione e chiarezza alla informazione,
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private (ISVAP), con circolare numero 71 del
26 marzo 87 ha fatto obbligo alle imprese di
assicurazione di sottoporre all'assicurando
una nota informativa, che dovrà essere sottoscritta
per presa visione in caso di stipulazione di
contratto, nota che, tra l'altro, dovrà contenere
una chiara indicazione delle ipotesi della entità
prevedibile del capitale assicurato e dei premi
pagati a ogni scadenza contrattuale.
La circolare dispone anche che "al fine di ottenere
la maggiore approssimazione possibile, l'ipotesi
dovrà essere costruita sul rendimento medio
dei titoli di Stato e delle obbligazioni nei
20 anni precedenti, desunto dalle pubblicazioni
ufficiali dell'ISTAT o della banca d'Italia.
In alternativa l'impresa di assicurazione potrà
eventualmente presentare un ipotesi basata "sul
rendimento netto annuo della gestione meno elevato
tra quello dell'ultimo anno e quello medio del
triennio precedente". In ogni caso, dovrà essere
indicato a lettere maiuscole che la prevedibile
entità del capitale a scadenza costituisce una
semplice ipotesi. La nota dovrà contenere inoltre,
l'indicazione della aliquota di retrocessione
da applicare al tasso di rendimento nella misura
minima prevista dalle condizioni speciali di
polizza, dei valori di riscatto riferiti ai
capitali assicurati e all'ammontare dei premi
pagati al termine di ogni anno, nonché il calcolo
del beneficio fiscale conseguente alla deducibilità
del premio dall'imponibile IRPEF e riferito
a tre aliquote del suddetto tributo (bassa,
media, alta) con l'indicazione dei relativi
scaglioni di reddito.
Queste disposizioni si riferiscono ai contratti
individuali di assicurazione sulla vita a prestazioni
rivalutabili, ossia, come si è detto, a quei
contratti nei quali le somme assicurate vengono
annualmente rivalutate in base a una aliquota
del rendimento finanziario di un fondo di gestione
speciale nel quale confluisce una parte dei
premi versati da tutti gli assicurati.
Le tipiche assicurazioni in caso di vita delle
quali peraltro la forma contrattuale attualmente
più diffusa è proprio quella a prestazioni rivalutabili,
sono:
1. Assicurazione
di rendita vitalizia immediata:
questa forma garantisce il pagamento di una
rendita fino alla morte dell'assicurato, in
qualsiasi periodo essa avvenga. Il premio (corrispettivo
dell'assicurazione) deve essere versato in un'unica
soluzione.
2. Assicurazione
di rendita temporanea immediata:
garantisce il pagamento di una rendita fino
ad una data determinata oppure fino alla morte
dell'assicurato se anteriore alla data stessa.
Anche questa forma può essere stipulata a premio
unico.
3. Assicurazione
di capitale o rendita differita:
si tratta, certamente, del tipo più diffuso
di assicurazione in caso di vita e garantisce
il pagamento di un capitale a una data determinata
se l'assicurato è in vita, oppure il pagamento
di una rendita vitalizia a decorrere da una
certa data. Il premio può essere versato in
un'unica soluzione oppure in rate annuali, che
possono essere costanti o crescenti: nella seconda
ipotesi il premio aumenta nella stessa misura
prevista per il capitale assicurato.
Alle garanzie fondamentali previste da queste
forme di assicurazione, possono essere abbinate
alcune coperture complementari che ne
migliorano il livello di protezione previdenziale.
Tra esse citiamo l'assicurazione
complementare infortuni (che
prevede, in caso di morte dell'assicurato per
infortunio, la corresponsione agli eredi del
capitale di opzione maturato sul contratto,
oltre al rimborso dei premi) e l'assicurazione
complementare di invalidità in
forza della quale, qualora l'assicurato dovesse
subire, in conseguenza di infortunio o malattia,
la perdita presumibile permanente e totale della
possibilità di esercitare l'abituale professione
o svolgere ogni altro lavoro confacente alle
sue attitudini e abitudini, viene esonerato
dal corrispondere ulteriori premi e, se è previsto
in contratto, può ottenere la corresponsione
di una rendita temporanea.
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