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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Assicurazioni sulla Vita

Le Assicurazioni in caso di vita
La vecchiaia non è più considerata come fase marginale e residuale della vita, ma come una parte consistente e significativa, nella quale, per altro, non si vorrebbe vedere ridimensionato il proprio tenore di vita e il proprio livello dei consumi: questa considerazione porta una percentuale sempre maggiore di persone a cercare una tutela attiva del proprio futuro, nella consapevolezza che non si può lasciare affidata al solo settore pubblico la soddisfazione di quei bisogni economici - a volte crescenti - che insorgono nell'età postlavorativa.

Nasce così, e si rafforza, il convincimento che su uno zoccolo di sicurezza minima garantito dal sistema di previdenza pubblico di (verso il quale la diffidenza cresce a misura in cui si modifica il rapporto tra lavoratori in attività e pensionati) debba innestarsi un sistema di sicurezza privato, basato su di una serie di iniziative individuali tutte mirate alla personalizzazione dei propri redditi nell'età anziana.

Tra queste iniziative, un posto importante è occupato dalla sottoscrizione di contratti di "assicurazione per il caso di vita", contratti che garantiscono il pagamento di un capitale o la corresponsione di una rendita a condizione che l'assicurato sia in vita a un epoca prestabilita o alla scadenza delle singole rate della rendita.

Questi contratti possono essere stipulati senza controassicurazione, nel qual caso nell'ipotesi di premorienza dell'assicurato i premi netti pagati restano acquisiti all'assicuratore, oppure con controassicurazione, ossia con l'obbligo per l'assicuratore di restituire ai beneficiari del contratto, nell'ipotesi di premorienza dell'assicurato, i premi netti pagati.

Le assicurazioni fondamentali per il caso di sopravvivenza, possono avere a oggetto, come dicevamo, il pagamento di un capitale oppure di una rendita. Di norma, comunque, le due forme sono intercambiabili essendo previsto che alla scadenza del periodo contrattuale l'assicurato possa optare per la corresponsione di una rendita eventualmente reversibile, oppure per la liquidazione globale del capitale maturato.

Lo scarso successo che fino al 1983 ha caratterizzato la raccolta dei premi relativi alle assicurazioni del ramo vita ha indotto le imprese operanti nel settore a introdurre meccanismi contrattuali capaci di salvaguardare il più possibile il potere di acquisto delle prestazioni alle quali l'assicuratore si obbliga con la sottoscrizione del contratto. Così, le tariffe tradizionali, che prevedevano premi e capitali costanti per tutta la durata del contratto (con riflessi fortemente negativi sulla efficacia della protezione contrattuale in conseguenza del progressivo elevarsi del tasso di inflazione), vennero sostituite alla fine degli anni 60 da tariffe "adeguabili" che prevedevano un adeguamento annuale delle prestazioni all'indice ufficiale del costo della vita (ISTAT) con un massimo del 3% all'anno e un minimo dell'1,50%.

Anche la protezione offerta da queste tariffe si dimostrò ben presto insufficiente per il limitato adeguamento rispetto al tasso di inflazione.
Vennero così introdotte sul mercato, alla fine degli anno 70, tariffe "indicizzate" che offrivano un miglior adeguamento delle prestazioni (premi e capitali) alla costate perdita di valore della moneta mediante l'aggancio a una percentuale, contrattualmente determinata dall'indice ISTAT.

La vera rivoluzione tariffaria si realizzò, comunque, con le tariffe "rivalutabili" nelle quali prestazioni dell'assicuratore, ed eventualmente quelle dell'assicurato vengono rivalutate annualmente mediante un'elevata partecipazione dell'assicurato ai proventi finanziari realizzati da un fondo mobiliare speciale nel quale vengono immesse - con gestione separata soggetta a certificazione - le riserve matematiche. Questa formula, che sta raccogliendo successi considerevoli in termini di raccolta di affari (cresciuta nell'ultimo esercizio a un tasso del 40% circa) e che consente di soddisfare contemporaneamente il duplice bisogno di previdenza e di redditività dei risparmi, presentava, all'origine, la grossa insidia derivante dalla formulazione di proposte elaborate sulla base di ipotesi di rendimento del fondo speciale di gestione rivelatesi, in concreto, lontane dai rendimenti effettivamente realizzati.

Per ovviare a questi inconvenienti e per conferire trasparenza alla gestione e chiarezza alla informazione, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), con circolare numero 71 del 26 marzo 87 ha fatto obbligo alle imprese di assicurazione di sottoporre all'assicurando una nota informativa, che dovrà essere sottoscritta per presa visione in caso di stipulazione di contratto, nota che, tra l'altro, dovrà contenere una chiara indicazione delle ipotesi della entità prevedibile del capitale assicurato e dei premi pagati a ogni scadenza contrattuale.

La circolare dispone anche che "al fine di ottenere la maggiore approssimazione possibile, l'ipotesi dovrà essere costruita sul rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni nei 20 anni precedenti, desunto dalle pubblicazioni ufficiali dell'ISTAT o della banca d'Italia. In alternativa l'impresa di assicurazione potrà eventualmente presentare un ipotesi basata "sul rendimento netto annuo della gestione meno elevato tra quello dell'ultimo anno e quello medio del triennio precedente". In ogni caso, dovrà essere indicato a lettere maiuscole che la prevedibile entità del capitale a scadenza costituisce una semplice ipotesi. La nota dovrà contenere inoltre, l'indicazione della aliquota di retrocessione da applicare al tasso di rendimento nella misura minima prevista dalle condizioni speciali di polizza, dei valori di riscatto riferiti ai capitali assicurati e all'ammontare dei premi pagati al termine di ogni anno, nonché il calcolo del beneficio fiscale conseguente alla deducibilità del premio dall'imponibile IRPEF e riferito a tre aliquote del suddetto tributo (bassa, media, alta) con l'indicazione dei relativi scaglioni di reddito.

Queste disposizioni si riferiscono ai contratti individuali di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili, ossia, come si è detto, a quei contratti nei quali le somme assicurate vengono annualmente rivalutate in base a una aliquota del rendimento finanziario di un fondo di gestione speciale nel quale confluisce una parte dei premi versati da tutti gli assicurati.

Le tipiche assicurazioni in caso di vita delle quali peraltro la forma contrattuale attualmente più diffusa è proprio quella a prestazioni rivalutabili, sono:
1. Assicurazione di rendita vitalizia immediata: questa forma garantisce il pagamento di una rendita fino alla morte dell'assicurato, in qualsiasi periodo essa avvenga. Il premio (corrispettivo dell'assicurazione) deve essere versato in un'unica soluzione.
2. Assicurazione di rendita temporanea immediata: garantisce il pagamento di una rendita fino ad una data determinata oppure fino alla morte dell'assicurato se anteriore alla data stessa. Anche questa forma può essere stipulata a premio unico.
3. Assicurazione di capitale o rendita differita: si tratta, certamente, del tipo più diffuso di assicurazione in caso di vita e garantisce il pagamento di un capitale a una data determinata se l'assicurato è in vita, oppure il pagamento di una rendita vitalizia a decorrere da una certa data. Il premio può essere versato in un'unica soluzione oppure in rate annuali, che possono essere costanti o crescenti: nella seconda ipotesi il premio aumenta nella stessa misura prevista per il capitale assicurato.

Alle garanzie fondamentali previste da queste forme di assicurazione, possono essere abbinate alcune coperture complementari che ne migliorano il livello di protezione previdenziale.
Tra esse citiamo l'assicurazione complementare infortuni (che prevede, in caso di morte dell'assicurato per infortunio, la corresponsione agli eredi del capitale di opzione maturato sul contratto, oltre al rimborso dei premi) e l'assicurazione complementare di invalidità in forza della quale, qualora l'assicurato dovesse subire, in conseguenza di infortunio o malattia, la perdita presumibile permanente e totale della possibilità di esercitare l'abituale professione o svolgere ogni altro lavoro confacente alle sue attitudini e abitudini, viene esonerato dal corrispondere ulteriori premi e, se è previsto in contratto, può ottenere la corresponsione di una rendita temporanea.


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