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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Assicurazioni sulla Vita

Le Assicurazioni collettive
Le caratteristiche fondamentali di un contratto di assicurazione collettiva sulla vita sono: unicità del contraente, determinazione dei valori assicurati non sulla base di una libera scelta di ciascuno degli assicurati ma mediante un riferimento a parametri uniformi predeterminati quali l'età, la composizione del nucleo familiare, una certa aliquota della retribuzione, l'appartenenza ad una certa categoria nell'ambito dell'azienda e altri.

Un contratto di assicurazione collettivo sulla vita può riguardare obbligatoriamente tutti i componenti di un certo gruppo giudicato omogeneo, come nel caso di contratto stipulato da un datore di lavoro per tutti i propri dipendenti che presentino certi requisiti (a esempio, che rientrino in una certa fascia di età, oppure abbiano una certa anzianità di servizio, o appartengano a una determinata categoria di impiego) oppure può prevedere adesioni facoltative dei singoli partecipanti al gruppo, come, ad esempio, nel caso di contratti stipulati da assicurazioni o cooperative per i propri associati: nel primo caso si parlerà di assicurazioni di gruppi chiusi, nel secondo di assicurazioni di gruppi aperti.

Per quanto concerne le prestazioni, con contratti di assicurazioni collettive possono essere garantite le stesse coperture assicurabili con polizze di vita individuali. Pertanto, può essere assicurato un capitale in caso di morte, di invalidità permanente, di sopravvivenza o di risoluzione del rapporto di lavoro oppure una rendita in caso di sopravvivenza a una certa età o di invalidità permanente.

La pratica di mercato classifica le assicurazioni collettive in tre categorie:
- l'assicurazione di gruppo;
- l'assicurazione del trattamento di fine rapporto (TFR);
- assicurazioni previdenziali.

Le assicurazioni di gruppo sono contratti collettivi monoannuali, rinnovabili annualmente, mediante i quali può essere garantita la copertura del solo rischio di morte, oppure del rischio di morte e di invalidità per un gruppo di persone (di norma non inferiore a 25) aventi caratteristiche omogenee. Il contratto può essere stipulato da datori di lavoro per i propri dipendenti, oppure da enti con responsabilità giuridica, da società mutue, da cooperative o da associazioni anche non riconosciute (purché legalmente costituite e purché non abbiano come ultima finalità l'assicurazione per il caso di morte e di invalidità) per i propri associati o aderenti.
Per le assicurazioni stipulate da datori di lavoro per i propri dipendenti, i capitali assicurati debbono essere stabiliti in base a criteri generali indipendenti dalla volontà di singoli assicurati, quali l'importo della retribuzione annua, l'anzianità di servizio o la qualifica: di norma, è previsto che il capitale assicurato per una singola persona non possa essere superiore a tre volte la somma media assicurata per gli appartenenti al gruppo. Per le assicurazioni stipulate da enti, società mutue, cooperative o da associazioni per i propri associati o aderenti, il capitale assicurato è stabilito in misura uguale per tutti.
I componenti del gruppo debbono avere, di norma, una età compresa tra i 15 e i 70 per le assicurazione dei rischi di morte, e tra i 18 e i 65 per le assicurazioni del rischio di morte e invalidità. Per gli assicurandi che entrano a far parte del gruppo in epoca successiva alla stipulazione del contratto, i predetti limiti massimi di età sono ridotti, rispettivamente, a 65 e 60 anni, salva in ogni caso la possibilità di deroghe previ adeguati accertamenti sanitari.
Il costo della copertura viene stabilito all'inizio di ciascun anno di assicurazione, tenendo conto dell'età dei singoli assicurati e dei capitali individualmente garantiti. Sono previsti "sconti di quantità" se tale consto supera i certi importi e "bonus" sui premi degli anni successivi se le persone assicurate sono almeno 50.

Le assicurazioni del trattamento di fine rapporto sono contratti che possono essere stipulati da datori di lavoro per accantonare le indennità spettanti ai loro dipendenti in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, per qualunque causa in qualunque causa in qualunque momento essa avvenga.
Questi contratti ebbero in forza del RDL 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251. In base a tali disposizioni, i datori di lavoro erano tenuti a versare le somme accantonate per corrispondere agli impiegati, e in caso di morte di essi ai loro aventi diritto, le indennità previste per la risoluzione del rapporto di impiego al Fondo di indennità agli impiegati gestito dall'Istituto nazionale delle assicurazioni. Erano esclusi dall'obbligo del versamento i datori di lavoro che avessero stipulato contratti di assicurazione o di capitalizzazione con le medesime finalità, presso compagnie di assicurazione a ciò autorizzate. Il "Fondo" predetto venne soppresso con l'introduzione della nuova normativa sul trattamento di fine rapporto (TFR) stabilita dalla legge 29 maggio 82, n. 297. La evoluzione legislativa ha portato alla realizzazione di nuove forme contrattuali che prevedono l'impiego delle quote di trattamento di fine rapporto, attualmente maturate dai lavoratori, in fondi a gestione speciale, separata da quelli normali del ramo vita. I versamenti così accantonati vengono ogni anno rivalutati in funzione dei risultati di tali gestioni e secondo l'aliquota di partecipazione contrattualmente determinata gli utili di essa.
Questi contratti sono in grado di garantire l'adempimento di tutti gli oneri gravanti sull'azienda nei confronti dei dipendenti in tema di trattamento di fine rapporto o di altri equipollenti, anche per quanto riguarda gli incrementi annuali di quanto maturato e le anticipazioni di casi previsti dell'articolo 2120 del Codice civile, nel testo modificato dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Viene inoltre garantita una prestazione in caso di morte o di invalidità totale e permanente, determinata da malattia o infortunio, del dipendente.

Le assicurazioni previdenziali: sono contratti che riguardano una collettività di persone ben determinata e sufficientemente numerosa e tendono a risolvere un problema sempre più attuale della integrazione della previdenza obbligatoria con coperture collettive volontarie. Le forme contrattuali attualmente utilizzate dalla pratica sono quelle della "rendita differita", della "assicurazione mista" e della "assicurazione temporanea decrescente". Le prime due forme vengono utilizzate per assicurare integrazioni dei trattamenti pensionistici o di trattamento fine rapporto. La terza forma è idonea a garantire, in caso di mutui accesi da cooperative edilizie, il pagamento del debito residuo per la quota a carico di un singolo socio, in caso di suo decesso.
Allo stato e in assenza di una specifica e auspicata normativa relativa a questo particolare è importante settore, le tariffe impiegate sono quelle delle assicurazioni individuali, con i vantaggi anche in termini di costi (e quindi, di prestazioni a parità di costi), offerti dalla gestione di un unico contratto per un numero notevole di posizione assicurative. Condizioni di particolare favore regolano, infine, la retrocessione degli assicurati di una aliquota del rendimento finanziario dei fondi immobiliari de gestione speciali, nei quali vengono immesse le riserve matematiche nonché l'eventuale riscatto che dovesse verificarsi per il venir meno delle condizioni obbiettive per l'inclusione di qualche assicurato nella polizza collettiva.


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