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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Assicurazioni
sulla Vita
Le Assicurazioni collettive
Le caratteristiche fondamentali di un contratto
di assicurazione collettiva sulla vita sono:
unicità del contraente, determinazione dei valori
assicurati non sulla base di una libera scelta
di ciascuno degli assicurati ma mediante un
riferimento a parametri uniformi predeterminati
quali l'età, la composizione del nucleo familiare,
una certa aliquota della retribuzione, l'appartenenza
ad una certa categoria nell'ambito dell'azienda
e altri.
Un contratto di assicurazione collettivo sulla
vita può riguardare obbligatoriamente tutti
i componenti di un certo gruppo giudicato omogeneo,
come nel caso di contratto stipulato da un datore
di lavoro per tutti i propri dipendenti che
presentino certi requisiti (a esempio, che rientrino
in una certa fascia di età, oppure abbiano una
certa anzianità di servizio, o appartengano
a una determinata categoria di impiego) oppure
può prevedere adesioni facoltative dei singoli
partecipanti al gruppo, come, ad esempio, nel
caso di contratti stipulati da assicurazioni
o cooperative per i propri associati: nel primo
caso si parlerà di assicurazioni di gruppi chiusi,
nel secondo di assicurazioni di gruppi aperti.
Per quanto concerne le prestazioni, con contratti
di assicurazioni collettive possono essere garantite
le stesse coperture assicurabili con polizze
di vita individuali. Pertanto, può essere assicurato
un capitale in caso di morte, di invalidità
permanente, di sopravvivenza o di risoluzione
del rapporto di lavoro oppure una rendita in
caso di sopravvivenza a una certa età o di invalidità
permanente.
La pratica di mercato classifica le assicurazioni
collettive in tre categorie:
- l'assicurazione
di gruppo;
- l'assicurazione
del trattamento di fine rapporto (TFR);
- assicurazioni
previdenziali.
Le assicurazioni
di gruppo sono contratti collettivi
monoannuali, rinnovabili annualmente, mediante
i quali può essere garantita la copertura del
solo rischio di morte, oppure del rischio di
morte e di invalidità per un gruppo di persone
(di norma non inferiore a 25) aventi caratteristiche
omogenee. Il contratto può essere stipulato
da datori di lavoro per i propri dipendenti,
oppure da enti con responsabilità giuridica,
da società mutue, da cooperative o da associazioni
anche non riconosciute (purché legalmente costituite
e purché non abbiano come ultima finalità l'assicurazione
per il caso di morte e di invalidità) per i
propri associati o aderenti.
Per le assicurazioni stipulate da datori di
lavoro per i propri dipendenti, i capitali assicurati
debbono essere stabiliti in base a criteri generali
indipendenti dalla volontà di singoli assicurati,
quali l'importo della retribuzione annua, l'anzianità
di servizio o la qualifica: di norma, è previsto
che il capitale assicurato per una singola persona
non possa essere superiore a tre volte la somma
media assicurata per gli appartenenti al gruppo.
Per le assicurazioni stipulate da enti, società
mutue, cooperative o da associazioni per i propri
associati o aderenti, il capitale assicurato
è stabilito in misura uguale per tutti.
I componenti del gruppo debbono avere, di norma,
una età compresa tra i 15 e i 70 per le assicurazione
dei rischi di morte, e tra i 18 e i 65 per le
assicurazioni del rischio di morte e invalidità.
Per gli assicurandi che entrano a far parte
del gruppo in epoca successiva alla stipulazione
del contratto, i predetti limiti massimi di
età sono ridotti, rispettivamente, a 65 e 60
anni, salva in ogni caso la possibilità di deroghe
previ adeguati accertamenti sanitari.
Il costo della copertura viene stabilito all'inizio
di ciascun anno di assicurazione, tenendo conto
dell'età dei singoli assicurati e dei capitali
individualmente garantiti. Sono previsti "sconti
di quantità" se tale consto supera i certi importi
e "bonus" sui premi degli anni successivi se
le persone assicurate sono almeno 50.
Le assicurazioni
del trattamento di fine rapporto
sono contratti che possono essere stipulati
da datori di lavoro per accantonare le indennità
spettanti ai loro dipendenti in caso di risoluzione
del rapporto di lavoro, per qualunque causa
in qualunque causa in qualunque momento essa
avvenga.
Questi contratti ebbero in forza del RDL 8 gennaio
1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella
legge 2 ottobre 1942, n. 1251. In base a tali
disposizioni, i datori di lavoro erano tenuti
a versare le somme accantonate per corrispondere
agli impiegati, e in caso di morte di essi ai
loro aventi diritto, le indennità previste per
la risoluzione del rapporto di impiego al Fondo
di indennità agli impiegati gestito dall'Istituto
nazionale delle assicurazioni. Erano esclusi
dall'obbligo del versamento i datori di lavoro
che avessero stipulato contratti di assicurazione
o di capitalizzazione con le medesime finalità,
presso compagnie di assicurazione a ciò autorizzate.
Il "Fondo" predetto venne soppresso con l'introduzione
della nuova normativa sul trattamento di fine
rapporto (TFR) stabilita dalla legge 29 maggio
82, n. 297. La evoluzione legislativa ha portato
alla realizzazione di nuove forme contrattuali
che prevedono l'impiego delle quote di trattamento
di fine rapporto, attualmente maturate dai lavoratori,
in fondi a gestione speciale, separata da quelli
normali del ramo vita. I versamenti così accantonati
vengono ogni anno rivalutati in funzione dei
risultati di tali gestioni e secondo l'aliquota
di partecipazione contrattualmente determinata
gli utili di essa.
Questi contratti sono in grado di garantire
l'adempimento di tutti gli oneri gravanti sull'azienda
nei confronti dei dipendenti in tema di trattamento
di fine rapporto o di altri equipollenti, anche
per quanto riguarda gli incrementi annuali di
quanto maturato e le anticipazioni di casi previsti
dell'articolo 2120 del Codice civile, nel testo
modificato dell'articolo 1 della legge 29 maggio
1982, n. 297. Viene inoltre garantita una prestazione
in caso di morte o di invalidità totale e permanente,
determinata da malattia o infortunio, del dipendente.
Le assicurazioni
previdenziali: sono contratti
che riguardano una collettività di persone ben
determinata e sufficientemente numerosa e tendono
a risolvere un problema sempre più attuale della
integrazione della previdenza obbligatoria con
coperture collettive volontarie. Le forme contrattuali
attualmente utilizzate dalla pratica sono quelle
della "rendita differita", della "assicurazione
mista" e della "assicurazione temporanea decrescente".
Le prime due forme vengono utilizzate per assicurare
integrazioni dei trattamenti pensionistici o
di trattamento fine rapporto. La terza forma
è idonea a garantire, in caso di mutui accesi
da cooperative edilizie, il pagamento del debito
residuo per la quota a carico di un singolo
socio, in caso di suo decesso.
Allo stato e in assenza di una specifica e auspicata
normativa relativa a questo particolare è importante
settore, le tariffe impiegate sono quelle delle
assicurazioni individuali, con i vantaggi anche
in termini di costi (e quindi, di prestazioni
a parità di costi), offerti dalla gestione di
un unico contratto per un numero notevole di
posizione assicurative. Condizioni di particolare
favore regolano, infine, la retrocessione degli
assicurati di una aliquota del rendimento finanziario
dei fondi immobiliari de gestione speciali,
nei quali vengono immesse le riserve matematiche
nonché l'eventuale riscatto che dovesse verificarsi
per il venir meno delle condizioni obbiettive
per l'inclusione di qualche assicurato nella
polizza collettiva.
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