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Morgan&Morgan: La nostre Polizze - Assicurazioni
sulla Vita
Le Assicurazioni per
il caso di morte
I vecchi manuali di pratica assicurativa indicavano
con l'espressione "assicurazioni a puro rischio"
quei contratti di assicurazione sulla vita dell'uomo
che coprono esclusivamente il rischio della
morte dell'assicurato a condizione che avvenga
entro un determinato periodo di tempo, e che
hanno per oggetto la corresponsione di un capitale,
agli eredi dell'assicurato oppure a beneficiari
espressamente disegnati, qualora questo evento
dovesse verificarsi. L'espressione tecnicamente
più propria, di "assicurazione in caso di morte"
era praticamente bandita dal lessico del buon
produttore (ossia del venditore del contratto)
perché poteva creare con il potenziale cliente
un impatto critico, sfavorevole alla conclusione
dell'affare.
Nonostante queste preoccupazioni, i contratti
di assicurazione per il caso di morte hanno
avuto nel nostro mercato una diffusione sufficiente
e comunque, in linea con gli altri settori di
questo ramo, in quanto rispondono ad una esigenza
obbiettiva: quella di mettere a disposizione
determinate persone (di norma, ma non necessariamente,
gli eredi) una somma di denaro per far fronte
ai bisogni nei quali potrebbero venire a trovarsi
in conseguenza a un decesso dell'assicurato.
Una recente indagine del CENSIS ha rivelato
che circa il 15% dei sottoscrittori delle polizze
vita è motivato da questo fine.
Nella pratica assicurativa questi contratti
sono noti con il nome di "assicurazioni temporanee
per il caso di morte" e rappresentano il mezzo
per garantire, con una spesa molto contenuta,
l'immediata disponibilità di un capitale nel
caso che si verifichi, entro un determinato
periodo di tempo il decesso della persona che
alle volte rappresenta la maggior fonte di reddito.
Se l'assicurato sopravvive, l'assicurazione
cessa e i premi pagati restano acquisiti alla
società di assicurazione.
Sul piano individuale, questa forma di previdenza
privata ci sembra uno strumento contrattuale
pienamente idoneo a risolvere i gravi problemi
che potrebbero conseguire alla scomparsa di
un capofamiglia, problemi riferiti non solo
alle prime esigenze di sostentamento della famiglia,
ma anche al completamento di piani d'investimento
di ogni tipo, per l'esecuzione dei quali siano
stati assunti impegni finanziari in funzione
della capacità lavorativa e della stessa esistenza
in vita del capofamiglia. Si pensi ad esempio,
a l'acquisto di un appartamento con accollo
del mutuo, oppure all'acquisto rateale dell'arredamento
di altre attività: il completamento di queste
operazioni di acquisto è strettamente legato
alla estinzione del mutuo e al pagamento di
tutte le rate residue, e la morte prematura
del capofamiglia potrebbe vanificare gli acquisti
o rendere particolarmente onerosa per gli eredi
la continuazione dei pagamenti.
Questa stessa forma di previdenza ci sembra
non meno importante al fine di assicurare stabilità
ad aziende, in particolare piccole e medie,
la cui attività è, spesso, impostata sull'esistenza
di un uomo chiave, la perdita del quale può
produrre squilibri anche di carattere economico.
Si pensi, infine, al piccolo imprenditore, all'artigiano
che per rinnovare le proprie macchine, supporto
indispensabile per la propria attività lavorativa,
riporre ad un acquisto rateale: una malaugurata
premorienza trasferirebbe agli eredi gli oneri
finanziari del pagamento delle rate future,
in aggiunta a tutte le maggiori spese che dovranno
essere affrontate per superare situazioni di
emergenza e per realizzare condizioni che consentano
di continuare l'attività. Tutte queste esigenze
possono essere soddisfatte con l'assicurazione
di adeguati capitali per il caso di morte di
capofamiglia, del titolare dell'azienda di modeste
dimensioni o, comunque, dell'uomo "determinante"
del successo o della stessa attività dell'azienda.
A seconda delle stesse esigenze di sicurezza
che si intende soddisfare, l'assicurazione temporanea
può essere stipulata per un capitale costante
, oppure per un capitale variabile (crescente
o decrescente) annualmente. Le forme contrattuali
più adottate dalla prassi di mercato sono infatti:
Assicurazione a
capitale costante a premio annuo:
Il capitale è pagabile immediatamente alla morte
dell'assicurato se si verifica entro il periodo
della data contrattuale. Il premio è dovuto
in rate annuali (eventualmente frazionabili)
anticipate, per tutta la durata del contratto
e, al massimo, fino al decesso dell'assicurato.
Assicurazione a
capitale costante a premio unico:
Il capitale è pagabile immediatamente dopo la
morte dell'assicurato se si verifica entro il
periodo della durata contrattuale. Il premio
è dovuto in unica soluzione.
Assicurazione a
capitale decrescente annualmente:
Il capitale, che è pagabile immediatamente alla
morte dell'assicurato se si verifica entro il
periodo della durata contrattuale, decresce
dal secondo anno di assicurazione di un importo
pari al capitale inizialmente garantito diviso
per il numero degli anni di durata contrattuale.
Il premio, se convenuto in rate annuali (eventualmente
frazionabili), è dovuto in misura costante per
un periodo inferiore, in genere di cinque anni,
rispetto a quello della durata contrattuale
e, comunque, non oltre alla morte dell'assicurato.
E' anche prevista la possibilità del pagamento
del premio in un'unica soluzione. Queste coperture
sono particolarmente adatte quando si contraggono
obbligazioni (mutui, acquisti rateali, ecc.)
che prevedono importi decrescenti nel tempo.
Assicurazioni a
capitale crescente: Il capitale,
pagabile immediatamente alla morte dell'assicurato
se si verifica nel periodo della durata contrattuale,
aumenta ogni anno di una determinata percentuale
- 5 o 10% - dell'importo iniziale oppure (a
seconda della forma prescelta) di quello garantito
nell'anno precedente.
Il premio è dovuto in rate annuali (eventualmente
frazionabili) anticipate, per tutta la durata
del contratto, e al massimo, fino al decesso
dell'assicurato. Il livello di protezione può
essere , poi, ulteriormente migliorato integrando,
con apposito patto contrattuale, le garanzie
di base offerte dalla polizza temporanea, con
alcune assicurazioni complementari per l'eventualità
che la morte dell'assicurato dovesse verificarsi
in particolari circostanze, oppure per l'eventualità
che l'assicurato, in conseguenza di malattia
o infortunio, resti totalmente o permanentemente
invalido.
Le più comuni forme di assicurazioni complementari,
proposte in abbinamento alla copertura assicurativa
temporanea per il caso di morte sono:
Assicurazioni complementari
infortuni: garantisce la corresponsione
di un ulteriore capitale - pari a quello garantito
con la polizza vita - nel caso in cui la morte
dell'assicurato, sempre che si verifichi nel
corso della durata contrattuale, sia conseguente
a infortunio, ossia (secondo la definizione
normalmente adottata) a un "evento dovuto a
causa fortuita, violenta ed esterna che produca
lesioni corporali obiettivamente constatabili
che abbiano per conseguenza la morte dell'assicurato".
A questa assicurazione complementare può essere
abbinata anche l'assicurazione del rischio di
morte per incidente stradale, in base alla quale
il capitale aggiuntivo, assicurato in caso di
morte per infortunio, viene raddoppiato.
Assicurazione complementare
di invalidità: in forza di questa
garanzia, se stipulata in aggiunta a una polizza
temporanea, qualora l'assicurato dovesse subire,
in conseguenza di infortunio o malattia, la
perdita totale e definitiva di esercitare l'abituale
professione o di esercitare ogni altro tipo
di lavoro confacente con le sue abitudini e
attitudini, viene esonerato dal corrispondere
ulteriori premi relativamente la contratto di
assicurazione sulla vita la cui validità resta,
comunque, inalterata.
Inoltre può essere previsto con apposito patto
(e relativo pagamento di un sovrappremio) ,
sempre per il caso di sopravvenuta invalidità
totale e permanente dell'assicurato, il pagamento
anticipato del capitale previsto per il caso
di morte.
Il costo di queste coperture, nelle varie forme
contrattuali, è determinato in funzione dell'età
dell'assicurato, il capitale che si vuole garantire,
e del numero di anni di durata del contratto
stesso.
Da un punto di vista fiscale, anche le polizze
temporanee godono del beneficio di detraibilità
dei premi pagati, attualmente nel limite di
Euro 1.291,14 annui, dall'imponibile denunciato
dall'assicurato ai fini della determinazione
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Tale beneficio, però, per questo tipo di contratti,
che non prevedono alcuna accumulazione di risparmio,
si traduce solo in un minor costo della copertura,
mentre nelle assicurazioni miste e nelle rendite
a vantaggio immediato del minor costo si aggiunge
quello del pagamento da parte dell'assicuratore,
al termine del contratto, di un capitale o di
una rendita calcolati sulla base dei premi pagati,
senza tener conto di quanto recuperato attraverso
il risparmio fiscale.
Le Assicurazioni a
vita intera
Alla vasta categoria delle assicurazioni in
caso di morte appartengono anche le coperture
"a vita intera": si tratta di contratti
in forza dei quali l'assicuratore si obbliga,
a fronte del pagamento di un premio per un determinato
numero di anni, a corrispondere ai beneficiari
designati in contratto un capitale al momento
del decesso dell'assicurato in qualunque epoca
esso avvenga. Il corrispettivo di questa forma
di assicurazione è dovuto solo per il periodo
pattuito e, comunque, non oltre la morte dell'assicurato
qualora avvenisse entro tale periodo. L'assicurato,
se in vita al termine del periodo del pagamento
dei premi, potrà restare assicurato per il capitale
garantito, che verrà pagato immediatamente alla
sua morte, oppure potrà chiedere la risoluzione
anticipata del contratto (riscatto) riscuotendo
subito un capitale minore.
Questo tipo di copertura è consigliabile a chi
desidera lasciare comunque, agli eredi oppure
a una persona determinata, un capitale in contanti.
Le possibilità di utilizzazione sono quindi,
molteplici e vanno dal caso di colui che, disponendo
di un patrimonio costituito in prevalenza da
beni immobili o comunque, di non facile liquidabilità
vuole evitare che gli eredi siano costretti
e vendite affrettate e vantaggiose per far fronte
al pagamento delle tasse di successione, al
caso di colui che voglia destinare un capitale
a determinati familiari o terzi anche al di
fuori dell'asse ereditario, senza intaccare
in alcun modo il patrimonio de spettanza degli
eredi legittimi, al caso, infine, di colui che
desideri destinare un capitale, dopo la propria
morte a uno scopo filantropico o a un atto di
liberalità in favore di una persona o di un
ente.
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