Codice Civile
c.c. art. 1519-quinquies. Diritto di regresso
 

1519-quinquies. Diritto di regresso.

Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità  imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.

Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato (1).

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24 (Gazz. Uff. 8 marzo 2002, n. 57, S.O.). L'articolo 2 dello stesso decreto ha così disposto:

« Art. 2. Norme transitorie.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle vendite dei beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui all'articolo 1519-septies del codice civile, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente decreto ».

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1519_bis.htm
1519_ter.htm
1519_quater.htm
1519_quinquies.htm
1519_sexies.htm
1519_septies.htm
1519_octies.htm
1519_nonies.htm