| Codice Civile c.c. art. 1519-septies. Garanzia convenzionale |
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1519-septies. Garanzia convenzionale. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità . La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare: a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti; b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonchè il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo e quarto rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione (1).
------------------------ (1) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24 (Gazz. Uff. 8 marzo 2002, n. 57, S.O.). L'articolo 2 dello stesso decreto ha così disposto: « Art. 2. Norme transitorie.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle vendite dei beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui all'articolo
1519-septies del codice civile, introdotto dall'articolo 1
del presente decreto, non si applicano ai prodotti immessi sul mercato
prima della data di entrata in vigore del presente decreto ».
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