| Codice Civile c.c. art. 1519-sexies. Termini |
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1519-sexies. Termini. Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità . L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 1519-quater, comma secondo, purchè il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente (1).
------------------------ (1) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24 (Gazz. Uff. 8 marzo 2002, n. 57, S.O.). L'articolo 2 dello stesso decreto ha così disposto: « Art. 2. Norme transitorie.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle vendite dei beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui all'articolo
1519-septies del codice civile, introdotto dall'articolo 1
del presente decreto, non si applicano ai prodotti immessi sul mercato
prima della data di entrata in vigore del presente decreto ».
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