98. COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO
D.Lgs. 02/02/2002, n. 24
Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 marzo 2002, n. 57, S.O.
 
 

D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24 (1).

Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo (2).

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 marzo 2002, n. 57, S.O.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'allegato B alla L. 29 dicembre 2000, n. 422.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000), ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio 2002;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attività  produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

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1. Disciplina della vendita dei beni di consumo.

1. (3).

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(3) Aggiunge il paragrafo 1-bis, comprendente gli artt. da 1519-bis a 1519-nonies alla sezione II del Capo I del titolo III del libro IV del codice civile.

 

 

2. Norme transitorie.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle vendite dei beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui all'articolo 1519-septies del codice civile, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

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1519_bis.htm
1519_ter.htm
1519_quater.htm
1519_quinquies.htm
1519_sexies.htm
1519_septies.htm
1519_octies.htm
1519_nonies.htm