| 98. COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO |
| D.Lgs. 02/02/2002, n. 24 |
| Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo. |
| Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 marzo 2002, n. 57, S.O. |
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D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24 (1). Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo (2).
------------------------ (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 marzo 2002, n. 57, S.O.
(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'allegato B alla L. 29 dicembre 2000, n. 422.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000), ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B; Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio 2002; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
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1. Disciplina della vendita dei beni di consumo.
1. (3).
------------------------ (3) Aggiunge il paragrafo 1-bis, comprendente gli artt. da 1519-bis a 1519-nonies alla sezione II del Capo I del titolo III del libro IV del codice civile.
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2. Norme transitorie.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle vendite dei beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui all'articolo 1519-septies del codice civile, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
------------------------ 1519_bis.htm |