CORTE
DEI CONTI, SEZ. GIUR. REGIONE LOMBARDIA – Sentenza 9 maggio 2002 n. 942
– Pres. Giampaolino, Est. Rossano – P.M. Montella c.
Banali ed altri (Avv.ti Schiavoni, Benelli e Nicolini).
Giudizio
di responsabilità – Responsabilità amministrativa – Amministratori EE.LL. -
Colpa grave – Per stipula a spese dell’ente di polizza assicurativa a copertura
dei rischi relativi alla responsabilità amministrativo-contabile connessa
all’attività svolta dagli amministratori stessi e dai funzionari – Sussiste
Contrasta con i
principi fondamentali dell’ordinamento (richiamati dalla Corte Costituzionale,
da ultimo con la sentenza
n. 340 del 24 ottobre 2001) la stipula da parte di un Ente locale di una
polizza assicurativa onde sollevare gli amministratori comunali ed i funzionari
dai rischi correlati alla responsabilità amministrativo-contabile connessa
all’attività dagli stessi svolta.
Sussiste il
requisito della colpa grave nel comportamento degli Amministratori i quali,
autorizzando la stipula di una polizza assicurativa per sollevare gli
amministratori stessi ed i funzionari dai rischi correlati alla responsabilità
amministrativo-contabile connessa all’attività svolta, ha inteso garantire i
beneficiari della polizza dai dettami della legge vanificandone l’effetto
sanzionatorio. La spesa sopportata dall’Ente per una tale forma assicurativa
rappresenta essa stessa un danno siccome ingiustificabile esonero da
responsabilità indeclinabili e quale liberalità al Comune non consentita.
Gli
Amministratori non possono invocare come esimente la circostanza che la
predisposizione della polizza sia stata curata dall’apposito Servizio comunale,
facendo ad essi carico, in sede di adozione dell’atto deliberativo,
l’accertamento della conformità dello stesso alla normativa ed alla
giurisprudenza in materia.
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GIOVANNI VIRGA
L’aggiramento "fai da te"
(a proposito dell'immunità amministrativa
conseguita tramite polizza assicurativa)
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1. Si
potrebbe dire, parafrasando un comune detto, che – con riferimento al caso
affrontato dalla sentenza in rassegna – fatta la legge, trovata…. la polizza.
Il
genio italico è noto nell’esercitarsi per aggirare la legge.
In
questa chiave, secondo alcuni sociologi, si spiega la propensione sia pur
inconscia di molti (per fortuna, non di tutti) verso le Facoltà di legge ed il
desiderio di molti padri di avere un figlio Avvocato: perché solo conoscendo
bene la legge, si trova il modo migliore per aggirarla. Si tratta di un modo di pensare
molto più diffuso di quanto non si creda.
Ricordo
a questo proposito che, molti anni addietro, ricevetti un cliente in biblioteca
e, dopo avere esaminato attentamente il suo caso, gli dissi che non c’erano
speranze. Al che, il cliente mi guardò davvero stupito e, voltandosi intorno ed
indicando tutti quei libri che erano disordinatamente allineati negli scaffali,
mi disse con aria risentita: Ma Avvocato, com’è che, con tutti questi libri,
una soluzione per me non la trova?
Intendeva,
in altri termini dirmi: che vale avere studiato così tanto, se poi, comunque,
non si trova una soluzione per aggirare "l’ostacolo" della legge.
Nell’immaginario
collettivo la legge è infatti spesso percepita come un ostacolo che va
adeguatamente superato o, male che vada, comunque aggirato (con l’ausilio,
magari, di un buon avvocato).
Ma
qualche volta questo ausilio non occorre e si procede all’aggiramento "fai
da te", magari meno sofisticato e più grossolano, ma comunque - si ritiene
- efficace.
Così,
ad esempio, è di appena di qualche settima addietro la notizia di un ingegnoso
costruttore abusivo siciliano, il quale, per evitare la demolizione
dell’immobile, aveva pensato bene di sotterrarlo, in attesa di tempi migliori e
di un condono che nel nostro paese prima o poi interviene e che, comunque, non
si nega a nessuno.
Già,
perché spesso nel nostro beneamato paese il superamento dell’ostacolo, sia pure
in via transitoria ed ovviamente sempre con la promessa che "questa è
l’ultima volta", viene operato direttamente dal legislatore mediante
apposito condono. L'aggiramento avviene così "ope legis". Roba da
perfezionisti o da gente ben supportata.
Da
ultimo esso è stato invocato per tutti gli extracomunitari entrati illegalmente
nel nostro paese ed è stato a tal fine indetta una manifestazione di protesta e
di sostegno alla quale hanno partecipato – secondo gli organizzatori – oltre
10.000 clandestini (ovviamente adeguatamente sorvegliati e protetti dalle
nostre forze dell'ordine); a tal punto è arrivato il degrado delle nostre
istituzioni: che si organizzano cortei per reclamare condoni; a quanto punto,
dopo la manifestazione dei clandestini, ci aspetteremo quella degli evasori,
per l’abolizione delle tasse o dei condannati in libertà provvisoria per
ottenere l’amnistia.
2.
Venendo al caso affrontato dalla sentenza in rassegna, occorre subito dire che
questo non si colloca nella casistica dell'aggiramento "ope legis",
ma costituisce tipica ipotesi di aggiramento "fai da te".
Alcuni
amministratori di un ente locale avevano pensato bene di aggirare il dettato
costituzionale, che prevede la responsabilità amministrativo-contabile
"personale" degli amministratori e dei funzionari, estendendo la
garanzia prevista da una preesistente polizza assicurativa riguardante la
responsabilità civile dell’ente e prevedendo una garanzia per così dire
"aggiuntiva" in favore degli stessi (ma a spese dell’ente) che li
salvasse dalla responsabilità amministrativa che derivava dalla loro attività.
La
storia, come si legge nella sentenza, che ha ricostruito minuziosamente la
vicenda, ha un andamento lungo e tortuoso.
Si
parte da una polizza, di durata decennale, "accesa" nel lontano 1983
con la Società Assitalia per la copertura dei rischi originati da incendi,
furti e responsabilità civile dell’Amministrazione comunale di Mantova.
Nell’aprile
1987, la Giunta Municipale decideva di sostituire la polizza con altra che,
ferma restando la già contemplata scadenza del 31 dicembre 1993, estendeva la
copertura ai rischi connessi all’uso di ascensori, bombole per gas liquido. Fin
qui tutto bene.
Cinque
anni più tardi, nell’aprile 1992 sopravveniva una nuova polizza di
assicurazione, la quale prevedeva la copertura assicurativa verso terzi, oltre
che del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri, dei dirigenti e del
segretario comunale, "ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 della legge
142/90", per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte,
lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di fatto
accidentale ed ineriva, inoltre, alla copertura (per Sindaco, Assessori e
legittimi delegatari) per danni patrimoniali verso terzi involontariamente
cagionati nell’espletamento del mandato. La stessa copertura era altresì
prevista per i dirigenti dei servizi e per il segretario comunale nel caso di
perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi.
Nel
luglio luglio 1994 la Giunta Municipale estendeva detta polizza a tutti i
dirigenti e, nel contempo, prevedeva l’attribuzione all’Ente della qualifica di
"terzo" danneggiato.
Con
delibera dell’ottobre 1997, tuttavia, la Giunta Comunale – nel dichiarato
presupposto di un sopravvenuto aggravamento delle responsabilità facenti carico
ai dirigenti dei vari servizi – stipulava altra polizza, collegata alla già
operante polizza 48/60/398705, nella quale veniva inclusa la garanzia per danni
derivanti da responsabilità amministrativa e contabile che il rapporto
assicurativo in vigore aveva lasciata esplicitamente esclusa; con altra
delibera – sempre ottobre 1997 - la Giunta equanimente estendeva la garanzia
per responsabilità amministrativo-contabile a 49 Amministratori comunali.
Tutto
questo, ovviamente, a spese dell’ente locale stesso.
Sarebbe
stata una storia a lieto fine, conclusa senza particolari patemi d’animo
(tenuto conto del fatto che nelle more erano stati aboliti quasi tutti i
controlli preventivi di legittimità da parte delle leggi Bassanini), se quella
solita "rompiscatole" della Procura della Corte dei conti non avesse
citato gli amministratori locali per la copertura dei "rischi
amministrativi".
Sosteneva
la Procura nell’atto di citazione che l’assicurazione degli amministratori e
dei funzionari per la responsabilità amministrativa per danni che questi arrecano
al Comune non presenta nessun vantaggio per l’Ente che paga il premio, giacché
nel caso di danno erariale (e che sia gravemente colposo) apportato dal
funzionario è il medesimo che deve risarcirlo ed una assicurazione per i rischi
da responsabilità contabile verrebbe a garantirlo per danni dei quali egli
stesso è l’autore: insomma, secondo la Procura, si verrebbe a prevedere
"una specie di polizza kasko, qui non consentita".
Quindi
– evidenziava sempre la Procura - la spesa sopportata per una tale assicurazione
rappresenta essa stessa un danno, come sostanziale ed incostituzionale esonero
da responsabilità amministrativa e come liberalità, che al Comune non è
permessa. Sussisteva poi colpa grave poiché era manifesta, a suo avviso, la
violazione di ogni principio di buona amministrazione cui deve essere
improntata la cura della cosa pubblica.
La
tesi della Procura è stata accolta dalla Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale
della Lombaria, la quale – con la sentenza in rassegna – ha affermato che
contrasta con i principi fondamentali dell’ordinamento (richiamati dalla Corte
Costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 340 del 24 ottobre 2001) la
stipulazione da parte dell’Ente Locale di una polizza assicurativa onde
sollevare gli Amministratori comunali ed i funzionari dai rischi correlati alla
responsabilità amministrativo-contabile connessa all’attività dagli stessi
svolta.
Il
Collegio ha infatti ritenuto assolutamente estranea al vigente ordinamento
l’assunzione da parte del Comune dell’onere della tutela assicurativa dei
propri Amministratori e dipendenti, con riferimento alla responsabilità
amministrativo – contabile per danno erariale, a cagione della sua contrarietà
ai fondamentali princìpi di cui agli articoli 3, 28 e 97 della Costituzione,
tenendosi anche conto della peculiare natura di tale forma di responsabilità in
relazione alla sua funzione di deterrenza che ne costituisce contenuto
essenziale affianco a quello risarcitorio.
Una
tale funzione non può e non deve essere eliminata od affievolita, per di più
poi utilizzando risorse pubbliche la cui destinazione a tale scopo va ritenuta
illecita e produttiva di danno per l’Erario dal momento che si realizza una
traslazione del rischio dal soggetto imputabile e riconosciuto colpevole
all’Ente divenutone creditore.
Sono
stati inoltre giustamente evidenziati quei seri rischi, in tempi di lotta alla
corruzione ed alla "maladministration", che sono insiti
nell’immaginata sottrazione alla responsabilità contabile degli amministratori
e funzionari pubblici là dove siano esonerati da sanzioni di specie (una vera e
propria ricercata e perseguita "immunità di posizione").
A
tal fine si è richiamata una recente sentenza della Corte Costituzionale – la n. 340/2001 (in questa
rivista, con commento di M. PERIN) – con la quale il Giudice delle leggi,
occupandosi di sanzioni amministrative a carico di dipendenti od Amministratori
di ente locale, ha escluso l’esistenza di una generale estensibilità della
responsabilità o solidarietà degli Enti – a differenza della solidarietà per il
risarcimento del danno a terzi – di modo che una tale assunzione di pagamento
generalizzato si pone in contrasto con i princìpi dell’Ordinamento.
E’
stata altresì richiamata la sentenza della Corte Conti, Sez. Riunite, 5 aprile
1991, n. 707/A con la quale, è stato affermato che "la copertura
assicurativa, implicando una spesa pubblica, deve corrispondere adeguatamente
allo scopo di salvaguardare soltanto la responsabilità civile incombente
sulla struttura organizzativa pubblica, riguardata come mandante, con
esclusione, cioè, di qualsiasi aggravio che deriva dall’assicurare anche altre
evenienze dannose, le quali, non connesse all’espletamento del mandato, debbono
restare a carico delle persone fisiche degli amministratori.".
E’
pertanto da ritenere legittima una polizza assicurativa che copre i rischi
civili dell’ente pubblico ma non anche quelli "amministrativi"
connessi all’espletamento del mandato degli amministratori ed all’esercizio
delle funzioni affidate ai funzionari.
3. La
sentenza in rassegna è particolarmente significativa perché finisce per
evidenziare quella funzione, non solo meramente (oserei anche dire,
grettamente) "risarcitoria" ma anche di "deterrenza" (nei
riguardi di attività illegittime) che finisce per svolgere la responsabilità
amministrativo-contabile degli amministratori e dei funzionari di enti
pubblici.
Una
funzione particolarmente importante oggigiorno, tenuto conto che, anche per
effetto della recente riforma costituzionale, sembrano venuti meno i pur labili
e sempre più ristetti controlli preventivi di legittimità svolti in passato dai
CO.RE.CO. sugli atti degli Enti locali.
Eliminati
i controlli preventivi, qualcuno potrebbe pensare di evitare la responsabilità
amministrativo-contabile che deriva da attività illegittime, tramite una bella
polizza assicurativa (a carico, ovviamente, dell’erario pubblico).
La
sentenza in discorso afferma, giustamente, che non è possibile fare ciò.
L'aggiramento "fai da te" questa volta non ha funzionato. Si prega di
non ritentare.
Il
vero quesito comunque che la sentenza lascia aperto è quello di vedere se la
funzione di "deterrenza" svolta dalla giurisdizione contabile possa
essere sufficiente, tenuto conto che essa, inevitabilmente, ha altresì funzione
"repressiva" ma non anche "preventiva"; interviene cioè ex
post e non già ex ante.
Il
quesito riguarda anche l’esito ultimo che avrà la vicenda in discorso: vero è
che la Corte dei conti ha condannato gli amministratori che avevano stipulato
la polizza in discorso a rifondere all’ente il danno erariale che era derivato
dalla polizza stessa, ma tale condanna ha effetti solo per ciò che concerne i
rapporti tra gli amministratori e l’ente e non riguarda (né può riguardare)
l’aspetto civilistico della vicenda.
In
presenza di una polizza stipulata, gli amministratori potrebbero richiedere
alla compagnia assicuratrice di essere garantiti da essa, anche per ciò che
concerne la responsabilità amministrativa accertata con la sentenza de quo.
E così, come un cane che si morde la coda, le spese derivanti dalla condanna in
discorso potrebbero essere coperte dalla compagnia assicuratrice che si è
obbligata a rifonderle tutte indistintamente. L’unico modo di sottrarsi a tale
obbligo civilistico, per la compagnia assicuratrice, sarebbe quello di dedurre
la nullità della polizza, in quanto elusiva di norme imperative di legge. Ma se
fa ciò, dovrà anche restituire i premi incassati nelle more.
Rimane
comunque l’amarezza nel prendere atto ancora una volta dei limiti che sono
connaturali alla giurisdizione amministrativo-contabile, la quale, intervenendo
in funzione repressiva e spesso in modo non sistematico, non può certo
sostituire quell’indispensabile controllo preventivo di legittimità che, così
pervicacemente e non del tutto disinteressatamente, negli ultimi anni si è
voluto eliminare.
Le
"mani libere" invocate dagli amministratori per la gestione del
denaro pubblico, sono foriere di guasti spesso irreparabili e finiscono per
dare la possibilità di aprire una nuova e più grave stagione di rapine e
malversazioni.
La
reintroduzione di seri (e non politicizzati) controlli preventivi di
legittimità avrebbe invece effetti favorevoli non solo nei riguardi
dell’interesse pubblico alla sana gestione amministrativo-contabile del danaro
pubblico, ma anche nei confronti della stessa tranquillità degli amministratori
e dei funzionari, i quali rimangono pur sempre esposti al successivo giudizio
di responsabilità, non aggirabile nemmeno con una bella polizza a carico
dell’erario. Anzi, a ben vedere, l'unica polizza veramente efficace nei
confronti dell'attività svolta dai funzionari pubblici sarebbe la nuova
istituzione di seri controlli preventivi. Senza parlare poi degli effetti
favorevoli che la reintroduzione dei controlli preventivi produrrebbe sul
contenzioso innanzi ai giudici amministrativi, e dei vantaggi offerti ai
potenziali controinteressati, i quali, anziché proporre direttamente ricorso al
T.A.R., potrebbero intervenire in sede di controllo preventivo per evidenziale
illegittimità e storture degli atti adottati, evitando che l’atto adottato
cominci comunque a produrre i suoi effetti.
Tutto
questo tuttavia si scontra con il desiderio (assolutamente trasversale) dei
nostri politici di avere le "mani libere" nella gestione della
macchina amministrativa e dei fiumi di denaro che la fanno muovere. Ragion per
cui, con molta probabilità, non se ne farà niente. L'unico controllo, di questo
passo, sarà solo quello del corpo elettorale. Ma si tratta di un controllo che
interviene ogni lustro e che comunque, con qualche promessa buttata qua e là
nell'imminenza delle elezioni, si può anch'esso aggirare.
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N. 12509
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia
composta dai
Magistrati:
Dott. Luigi
GIAMPAOLINO Presidente
Dott. Giacomo
ROSSANO Consigliere relatore
Dott. Leonardo
VENTURINI Primo Referendario
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nel giudizio
iscritto al numero 12509 (ex n. 709/EL) del registro di segreteria, ad istanza
della Procura Regionale, nei confronti dei sigg.ri:
1) BANALI ERISTEO,
nato a Mantova il 7 agosto 1950,
2) BONAFFINI FRANCO,
nato a Mantova il 15 novembre 1946,
3) BURCHIELLARO
GIANFRANCO, nato a Mantova il 7 febbraio 1960,
4) CARAMASCHI
GIACOMO, nato a Mantova il 17 giugno 1954,
5) MONTANARI
STEFANO, nato a S. Giorgio di Mantova (MN) il 29 gennaio 1960 e
6) PISTONI CARLO,
nato a Piubega (MN) l’11 gennaio 1961, tutti e sei elettivamente domiciliati a
Milano nella piazza Cavour n. 7 presso lo studio dell’Avv. Mario Piero
Schiavoni che li rappresenta e difende unitamente agli Avvocati Carlo Vito
Benelli e Cesare Nicolini;
Visti gli atti ed
i documenti fascicolati, in essi compresa la sentenza parziale n. 1139/00/EL
pubblicata il 21 settembre 2000;
Ascoltata, nella
pubblica udienza dell’8 novembre 2001, la relazione del Consigliere designato
Giacomo Rossano e uditi gli interventi del Pubblico Ministero nella persona del
Sostituto Procuratore Generale Ugo Montella e dell’Avvocato Binelli a beneficio
dei sunnominati convenuti;
Viste le leggi 14
gennaio 1994, n. 19 e 20 dicembre 1996, n. 639.
RITENUTO IN FATTO
Nell’anno 1983 il
Comune di Mantova contraeva con la Soc. ASSITALIA una polizza, di durata
decennale, per la copertura dei rischi originati da incendi, furti e
responsabilità civile dell’Amministrazione comportante un premio annuo di lire
13.900.000. Il 21 aprile 1987, con delibera n. 535, la Giunta Municipale
decideva di sostituire la polizza corrente con altra che, ferma restando la già
contemplata scadenza del 31 dicembre 1993, estendeva la copertura ai rischi
connessi all’uso di ascensori, bombole per gas liquido ed altro con elevazione
del premio ad annue lire 14.352.730 che, nell’aprile 1990, veniva ridotto a
lire 12.999.996.
Con deliberazione
n. 419 del 7 aprile 1992 sopravveniva una nuova polizza di assicurazione,
avente numero 48/60/379084, la quale prevedeva la copertura assicurativa verso
terzi, oltre che del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri, dei dirigenti
e del segretario comunale, "ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 della legge
142/90", per un premio annuo pari a £. 50.560.000 ed una durata decennale
(dall’1.1.1992 al 31.12.2001). La copertura aveva per oggetto i danni
involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per
danneggiamenti a cose in conseguenza di fatto accidentale ed ineriva, inoltre,
alla copertura (per Sindaco, Assessori e legittimi delegatari) per danni
patrimoniali verso terzi involontariamente cagionati nell’espletamento del
mandato. La stessa copertura era altresì prevista per i dirigenti dei servizi e
per il segretario comunale nel caso di perdite patrimoniali involontariamente
cagionate a terzi.
Con delibera 1089
dell’11 luglio 1994 la Giunta Municipale estendeva detta polizza a tutti i
dirigenti e, nel contempo, prevedeva l’attribuzione all’Ente della qualifica di
"terzo" danneggiato.
Con delibera n.
769 del 14 ottobre 1997 la Giunta Comunale – nel dichiarato presupposto di un
sopravvenuto aggravamento delle responsabilità facenti carico ai dirigenti dei
vari servizi – stipulava polizza, collegata alla già operante polizza
48/60/398705, nella quale veniva inclusa la garanzia per danni derivanti da
responsabilità amministrativa e contabile che il rapporto assicurativo in
vigore aveva lasciata esplicitamente esclusa. L’onere ulteriore a carico del
Comune ammontava a £. 10.335.800 per 12 dipendenti ed il segretario.
Con altra delibera
– n. 770 del 14 ottobre 1997 - la Giunta estendeva la garanzia per
responsabilità amministrativo-contabile a 49 Amministratori comunali, con un
aumento del premio annuo da corrispondere alla Società Assitalia nella misura
di lire 43.570.000.
La Procura
Regionale ha calcolato che, di conseguenza, il Comune di Mantova ha sopportato,
tra gli anni 1994 e 1997, una spesa complessiva pari a lire 116.435.000
(ridotta poi a lire 108.267.645 per rimborsi pagati dall’assicurazione).
Tutto ciò
premesso, con atto introduttivo del procedimento in data 11 febbraio 2000,
depositato presso la segreteria sezionale il successivo giorno 15, il
Procuratore Regionale chiamava a comparire innanzi a questa Corte i seguenti
Amministratori comunali – cessati od in carica a tale data – Corradini Claudia,
Iridile Mario, Barletta Maria, Bonaffini Franco, Bondioli Bettinelli Claudio,
Longfils Giuliano, Burchiellaro Gianfranco, Banali Eristeo, Caramaschi Giacomo,
Montanari Stefano e Pistoni Carlo per sentirli condannati al pagamento, in
favore dell’Erario, della somma di lire 25.000.000 cadauno, maggiorata per il
solo Bonaffini a lire 47.887.000, oltre interessi legali e spese di giudizio.
Secondo la Citante
gli undici sunnominati, nella loro qualità di Amministratori Civici di Mantova,
avevano procurato danno erariale in quanto, deliberando in tre occasioni
ampliamento dei soggetti beneficiari di una copertura assicurativa con onere a
carico del Comune ed allargamento dei rischi compresi nella polizza,
ingiustificatamente determinavano la lievitazione del premio dovuto dall’Ente
Locale alla Soc. Assitalia alla stregua dell’originario rapporto assicurativo.
Ad avviso della
Procura procedente l’accollo al bilancio del Comune dei danni provocatigli dai
propri funzionari si traduce in un esonero di costoro dalla responsabilità per
nocumento erariale ed è contrario a princìpi fondamentali racchiusi nella Carta
costituzionale (vedansi gli articoli 28 e 97) e dal Giudice delle Leggi, con
sentenza n. 371 del 20 novembre 1998, richiamati e riaffermati proprio in
relazione all’ipotesi dell’assunzione da parte di un Ente pubblico dell’onere
per la tutela assicurativa di propri Amministratori o dipendenti con
riferimento alla responsabilità amministrativa per danno erariale (statuita in
maniera chiara ed esplicita non solo dall’art. 1 della legge n. 20 del 1994 ma
altresì dagli articoli 30 della legge n. 335 del 1976 per le Regioni, 8 della
legge n. 70 del 1975 per il Parastato e 58 della legge n. 142 dell’8 giugno
1990 pei Comuni) riportando precedenti giurisprudenziali in tema di
illegittimità di coperture assicurative pei rischi derivanti da siffatta
responsabilità.
La Procura,
confutando il contenuto di talune risposte ad inviti a dedurre, sottolinea come
non si tratti nel caso di specie dell’assicurazione R.C. verso i terzi (come
pei casi contrappostile dagli escussi) bensì della ben diversa assicurazione
correlata a danni al patrimonio del Comune da ristorare con l’esborso del
premio a spese non già del soggetto colpevole ma dell’istesso Ente Locale:
mentre l’assicurazione contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile
verso terzi è stipulata anche nell’interesse del Comune, nel caso di danno
arrecato a terzi, responsabile solidalmente insieme con i propri funzionari che
hanno causato il danno, così giustificandosi il pagamento del premio a carico
del bilancio, l’assicurazione dei funzionari per la responsabilità
amministrativa per danni che questi arrecano al Comune non presenta nessun
vantaggio per l’Ente che paga il premio, giacchè nel caso di danno erariale (e
che sia gravemente colposo) apportato dal funzionario è il medesimo che deve
risarcirlo ed una assicurazione per i rischi da responsabilità contabile
verrebbe a garantirlo per danni dei quali egli stesso è l’autore "una specie
di polizza "kasko", qui non consentita".
Quindi – evidenzia
la Procura - la spesa sopportata per una tale assicurazione rappresenta essa
stessa un danno, come sostanziale ed incostituzionale esonero da responsabilità
amministrativa e come liberalità che al Comune non è permessa. Sussiste poi
colpa grave poiché è manifesta, a suo avviso, la violazione di ogni principio
di buona amministrazione cui deve essere improntata la cura della cosa
pubblica.
Quanto al
"petitum" di condanna, la citazione precisa che esso corrisponde per
intero a ciò che il Comune ha pagato per premi assicurativi dall’1 luglio 1994
al 31 dicembre 1999, pari a complessive lire 297.887.000: se è vero, infatti,
che l’invito a dedurre espone un danno di sole lire 124.765.487, ciò deriva dalla
circostanza che l’atto conteggiava l’onere sopportato dall’Ente Locale a tutto
l’anno 1997 e non oltre, laddove gli esborsi verificatisi nel 1998 e nel 1999
hanno fatto lievitare la spesa del Comune (l’importo più sostenuto a scapito
del convenuto Bonaffini è dipeso, spiega l’Accusa, dalla sua partecipazione
all’adozione di tutte e tre le deliberazioni foriere di danno).
Tralasciando il
tracciato difensivo disegnato a beneficio degli incolpati Barletta, Corradini,
Longfils e Bondioli Bettinelli – attesa la circostanza che i medesimi, come in
appresso, sono stati, unitamente ad Iridile, prosciolti da ogni addebito –
occorre invece fermare l’attenzione sui restanti sei indagati: gli Avv.ti
Cesare Nicolini e Carlo Vito Binelli, patrocinanti gli incolpati Iridile,
Banali, Bonaffini, Burchiellaro, Caramaschi, Pistoni e Mantonari, ne
sostenevano le ragioni in un unico atto difensivo aprentesi con l’eccezione di
prescrizione dell’azione di responsabilità correlata al preteso danno cagionato
dalla deliberazione n. 1089 dell’11 luglio 1994 siccome raggiunti tanto dalla
citazione quanto dagli inviti a dedurre a termini già scaduti essendo trascorso
il quinquennio dalla commissione del fatto.
Veniva opposta,
poi, alla Procura una "legitimatio" dell’Ente Locale a garantire sia
gli amministratori che i propri dirigenti dai rischi connessi all’espletamento
del mandato pei primi e della funzione esercitata pei secondi (la "fons
iuris" veniva rinvenuta per gli eletti nelle leggi n. 816 del 1985 e n.
265 del 1999 e pei burocrati nell’articolo 7 del contratto collettivo 1996/1997
dei dirigenti (eccezion fatta per quanto commesso con dolo o colpa grave)
nonché, a loro favore, in virtù di pronunciati del 1995 e del 1997 del T.A.R.
Piemonte. Di più – secondo la memoria – non sono rinvenibili limiti
all’assicurabilità contro i rischi del mandato nella legislazione nazionale
alla luce, anche, della pronunzia n. 371 del 1998 del Giudice delle Leggi.
E nei riferimenti
fatti agli articoli 28 e 97 della Carta Costituzionale (con la quale contrasterebbero
gli atti deliberativi de quibus) il Procuratore procedente avrebbe perso di
vista l’articolo 1900 del codice civile – a norma del quale l’assicuratore non
è obbligato pei sinistri cagionati con dolo o colpa grave del contraente,
dell’assicurato o del beneficiario – talchè la polizza non coprirebbe affatto,
così come sostenuto dall’Accusa, il funzionario pei danni dei quali egli sia
autore, né la P.A. potrebbe ritenersi danneggiata.
Si sostiene poi
che nella fattispecie non compare colpa grave degli accusati, quale la disegna
la giurisprudenza della Corte dei conti, come è dato agevolmente evincere da
due concorrenti fattori: a) il primo è costituito dalla circostanza che alla
sommaria ed assai generica cognizione tecnica di così complessa materia da
parte degli Amministratori aveva sopperito la ben diversa preparazione
professionale dei preposti allo specifico Servizio, elaboranti le
"proposte di deliberazione", riassunta e sfociata nel favorevole
parere apicale all’atto della formale adozione; b) l’estrema genericità ed
ampiezza di formulazione della ricordata normativa permettente il ricorso alla
salvaguardia assicurativa antirischio (ed a tal proposito sono menzionate due
leggi regionali "in subiecta materia" – l’una del Lazio n. 48/1998 e l’altra
dell’Emilia Romagna n. 24/1997 – introducenti nell’assetto normativo quelle
stesse protezioni assicurative contestate dal Procuratore lombardo). Da
siffatto contesto emergerebbe l’errore scusabile, notoriamente assumente valore
di esimente specifica dell’elemento psicologico della colpa grave.
E’ da vedere
invece, secondo la memoria, un vantaggio per l’ente di appartenenza,
proveniente proprio dalla copertura assicurativa finalizzata, attesa l’usualità
di patrimoni individuali modesti od inconsistenti ed a fronte
dell’intrasmissibilità della debenza agli eredi, ad offrire una adeguata sponda
risarcitoria agli eventi titolo, unicamente possibile configurando
"terzo" l’ente accollantesi il costo del premio.
In linea
subordinata è portata censura alla quantificazione del pregiudizio economico
operata in maniera incomprensibile dalla Procura: laddove sia stato accollato
ai convenuti l’importo globale ed indiscriminato dei premi corrisposti
nell’arco temporale intero dall’Ente, la somma andrebbe rivista calcolando –
quale effettivo danno erariale – la sola quota relativa all’incremento del
premio assicurativo determinato dall’inclusione del rischio relativo alla
responsabilità nei confronti dell’ente di appartenenza.
All’avvio della
fase dibattimentale dell’udienza del 12 luglio 2000 il Pubblico Ministero
dichiarava l’intendimento di apportare una sostanziale correzione al
"petitum" accusatorio: riconosciuta, infatti, una legittima ragion
d’essere nella deliberazione n. 1089 dell’11 luglio 1994 (siccome finalizzata a
proteggere il Comune – "secundum jus temporis" – da una effettiva
esposizione dell’Ente locale ad iniziative risarcitrici coltivate nei suoi
confronti oltreche avverso i propri dipendenti ed al tempo stesso poiché
attinente la copertura da rischi afferenti ammissibili forme di
responsabilità), la Procura domandava l’assoluzione per quei convenuti che
avessero partecipato all’adozione della sola sopracitata delibera
"stante la carenza di dannosità erariale dalla stessa derivante".
Il P.M. riproponeva
invece le argomentazioni accusatorie per i perniciosi effetti a carico del
bilancio comunale dei due atti del 1997 dal momento che la responsabilità
contabile ha in sé la intraslabilità delle conseguenze alla stessa correlate,
la spesa accollata al Comune appare inutile per un verso ed illegittima per
l’altro, la colpa grave degli Amministratori deriva dalla agevole
conoscibilita’ dei termini della questione e dalla doverosità - semmai - di
opportuni approfondimenti. In dipendenza del mutato quadro accusatorio il
Pubblico Ministero quantificava il danno provocato al Comune di Mantova in
complessive lire centodiciottomilionicentottantanovemila (IVA scorporata) e
riduceva l’accollo del nocumento per ognuno dei partecipanti all’approvazione
delle delibere nn.ri 769 e 770 del 14 ottobre 1997 a lire
diciannovemilioniottocentomila pro capite, soggiungendo di non opporsi
all’eventuale esercizio del potere riduttivo.
L’Avvocato
Binelli, intervenendo a favore dei propri patrocinati, pur esprimendo
soddisfazione per il parziale ripensamento della Pubblica Accusa rinnovava le
ragioni di doglianza verso l’iniziativa processuale: egli sosteneva, in
particolare, come dall’aggiornamento della polizza fosse derivato al Comune un
vantaggio e non un danno, che l’estensione della copertura non ha eliminato
affatto l’alea della responsabilità degli Amministratori (qui richiamando
l’articolo 1900 c.c.), che l’entità del premio è stata recepita dall’Accusa
senza valutare che il suo maggior ammontare è valso a coprire anche altri rischi
precedentemente estranei alle previsioni della polizza. Il legale ha concluso
ribadendo i contenuti della memoria defensionale in specie per ciò che attiene
l’inesistenza della colpa grave, traendo spunto proprio dal possibilismo
manifestato dal P.M. in tema di uso del potere riduttivo per ricavarne, però,
sostegno alla tesi del difetto assoluto di colpa (anche per l’evidente
complessità della materia).
Il giudizio
perveniva così alla sentenza non definitiva con contestuale ordinanza
pubblicata il 21 settembre 2000. Accogliendo pressoché integralmente l’istanza
avanzata dal Pubblico Ministero, il Collegio proscioglieva da ogni addebito gli
indagati sigg.ri Corradini, Iridile, Barletta, Bondioli Bettinelli e Longfils,
ma non anche il Bonaffini siccome partecipe dell’adozione non soltanto della
citata deliberazione n. 1089 dell’11 luglio 1994 ma altresì dei due atti nn.ri
769 e 770, entrambi del 14 ottobre 1997, "i cui effetti rimanevano sub
judicio".
Contestualmente,
con ordinanza, la Giudicante disponeva che la Procura Regionale acquisisse e
depositasse i seguenti atti e documenti:
1) copia
autenticata delle stipulazioni intercorse tra il Comune di Mantova ed Assitalia
a seguito dell’adozione delle deliberazioni G.M. n. 1089 dell’11 luglio 1994 e
nn.ri 769 e 770 del 14 ottobre 1997;
2) copia integrale
delle succitate delibere, integrate con gli estremi di loro esecutività;
3) copia delle
relazioni/proposte rese alla Giunta Municipale deliberante dall’Amministratore
del ramo per l’adozione dei conseguenti atti;
4) copia
dell’elaborato contenente il parere di competenza rassegnato, in vista
dell’adozione di ciascuna deliberazione, dal Segretario Generale del Comune;
5) copia dei
mandati di pagamenti ad Assitalia dei premi assicurativi corrispostile dal Comune
per ciascun periodo cui afferisce l’oggetto dell’aggiornata incolpazione;
6) nota di
specificazione analitica, per ognuno dei suddetti mandati, delle singole voci
di spesa costituenti l’esborso dell’Ente locale, evidenziando gli ammontari
derivanti per ogni liquidazione dall’estensione e dall’ampliazione della
copertura assicurativa.
La Procura
Regionale, avvalendosi dell’ausilio della Segreteria Generale del Comune di
Mantova e di quella indirettamente fornitole dall’Agenzia mantovana della
Compagnia INA-ASSITALIA, ha curato l’adempimento richiestole e, nel depositare
il 12 giugno 2001 quanto acquisito, domandava la fissazione della nuova udienza
di trattazione che il Presidente della Sezione – con determinazione del
successivo 20 giugno, ritualmente notificata – ha stabilito per l’8 novembre
2001.
Ad iniziativa
degli Avv.ti Binelli e Schiavoni veniva prodotta il 18 ottobre 2001 una breve
memoria puntualizzatrice, i cui contenuti sono stati poi illustrati nella
successiva sede dibattimentale dal primo dei due patrocinanti: fulcro delle
argomentazioni difensive è stata, da un lato, la confutazione della sussistenza
nel comportamento degli accusati dell’elemento psicologico della colpa grave
(assente nella fattispecie in considerazione della "nebulosità" legislativa
e per l’affidabilità dei pareri espressi dai responsabili dei servizi, al punto
da rendere scusabile il comportamento degli Amministratori) e, dall’altro, la
permanente incertezza nella quantificabilità del danno " al più limitato
all’incremento del premi assicurativi prodotto dall’inclusione del rischio
relativo alla responsabilità nei confronti dell’Ente di appartenenza".
All’udienza dell’8 novembre 2001 il Pubblico Ministero, nella sua conclusiva
replica, ha ribadito la tesi della colpevolezza nei termini enunciati nella
precedente udienza, riportandosi però, per l’entità della condanna, alle
risultanze acquisite circa i maggiori esborsi ingiustificati ai quali ha dovuto
sottostare l’Ente Locale in dipendenza dell’operato degli incolpati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Come si evince
dalla circostanziata esposizione fattuale l’azione accusatoria pervenuta al
"redde rationem" – senza dar luogo ad alcuna "mutatio
libelli" - è notevolmente difforme, nei contenuti, dal modello disegnato
nella citazione: sono stati, infatti, enucleati dal novero degli indagati
cinque degli undici originari incolpati (avendo la Procura riconosciuta la
carenza di dannosità nel loro agire), è stata ridimensionata sensibilmente la
pretesa economica di condanna dei convenuti superstiti, è venuto arricchendosi
di elementi utili al giudizio – mercè l’ordinanza istruttoria – il quadro
conoscitivo delineato dall’Organo contabile procedente.
Ciò premesso,
vanno affrontati i vari aspetti del contenzioso alla stregua della ponderosa
documentazione a disposizione della Giudicante.
Un primo
interrogativo cui dare riscontro concerne la sussistenza o meno nel caso di
specie del fatto antigiuridico, di una condotta cioè contraria ai doveri
correlati all’espletamento del mandato conferito ai Civici Amministratori. La
risposta è affermativa e riposa su varie considerazioni concorrenti, al punto
tale che può addirittura parlarsi di un comportamento trasgressivo e noncurante
degli obblighi imposti dalla carica rivestita. Ed invero, con i due deliberati
del 14 ottobre 1997 la Giunta Municipale mantovana ha sensibilmente modificato
i termini del rapporto assicurativo con INA ASSITALIA introducendovi coperture
antirischio del tutto nuove e comportanti un sensibile incremento del premio da
corrispondere in corrispettivo: in disparte ogni considerazione circa la
liceità e l’ammissibilità del nuovo addentellato assicurativo (profili dei
quali verrà a trattarsi in prosieguo), appare evidente l’obbligo primario di
buona amministrazione comportante per l’Ente Locale una verifica previa, con
una ricerca di mercato ed una comparazione di costi e benefici, delle migliori
condizioni conseguibili (ed è davvero sorprendente e censurabile che per
conoscere l’incidenza di spesa sul contratto già in vigenza del costo correlato
alle nuove coperture assicurative, gli Uffici comunali – in luogo di
riscontrare all’immediato la richiesta di questa Corte – abbiano dovuto
(leggasi la nota 18.1.2001, n. 6230/00, indirizzata all’Agenzia Generale di
Mantova dell’INA ASSITALIA) domandarla … alla controparte privata, legittimando
la supposizione di una accettazione "a scatola chiusa" di condizioni,
sia di polizza che economiche, elaborate e formulate dall’assicuratore ma non
verificate ed anche contrattate.
Ma il
"punctum dolens" è un altro e riguarda l’assicurabilità o meno del
rischio attinente il danno erariale procurato all’Ente Locale da proprio
Amministratore o dipendente, a titolo di responsabilità amministrativo -
contabile, per l’addebito al bilancio pubblico del correlato premio. La natura
del delineato rapporto lo fa inquadrare nella figura giuridica del contratto a
favore di terzo, ma qui però emerge l’inusuale e davvero sorprendente
particolarità per la quale il soggetto pagante il premio profitto d’altri è il
medesimo che proprio dall’illecito agire del beneficiario della polizza abbia
subìto il nocumento: vi è, quindi, rispetto alla fattispecie civilisticamente
configurata un quid pluris che, da un lato, è una contraddizione logica prima
ancora che giuridica e, dall’altro, la fonte di una sorta di immunità
comportamentale del tutto inammissibile, poiché coinvolgente valori che non
sono nella disponibilità delle parti.
Il Collegio
giudicante ritiene assolutamente estranea al sistema l’assunzione da parte del
Comune dell’onere della tutela assicurativa dei propri Amministratori e
dipendenti, con riferimento alla responsabilità amministrativo – contabile per
danno erariale, a cagione della sua contrarietà ai fondamentali princìpi di cui
agli articoli 3, 28 e 97 della Costituzione, tenendosi anche conto della
peculiare natura di tale forma di responsabilità in relazione alla sua funzione
di deterrenza che ne costituisce contenuto essenziale affianco a quello
risarcitorio: non è chi non veda come una tale funzione non possa e non debba
essere eliminata od affievolita, per di più poi utilizzando risorse pubbliche
la cui destinazione a tale scopo va ritenuta illecita e produttiva di danno per
l’Erario dal momento che si realizza una traslazione del rischio dal soggetto
imputabile e riconosciuto colpevole all’Ente divenutone creditore.
Sorregge tali
conclusioni una recentissima sentenza della Corte Costituzionale – la n.
340/2001 – con la quale il Giudice delle Leggi, occupandosi di sanzioni
amministrative a carico di dipendenti od Amministratori di Ente Locale, ha
escluso l’esistenza di una generale estensibilità della responsabilità o
solidarietà degli Enti – a differenza della solidarietà per il risarcimento del
danno a terzi – di modo che una tale assunzione di pagamento generalizzato si
pone in contrasto con i princìpi dell’Ordinamento.
La delibera n. 769
così motiva l’ampliamento della copertura assicurativa: "Considerato che
con le nuove disposizioni lesiglative – in particolare D.Lgs. 29/93, D.Lgs
77/95, Legge 127/97 – si sono venute ad aggravare in maniera significativa le
responsabilità dei dirigenti dei Servizi" (analoga formula si rinviene,
per gli Amministratori, nell’atto n. 770). Orbene determinazioni del genere non
appaiono riconducibili – contrariamente agli asserti difensivi – né alla
approvazione della citata legge regionale per il Lazio (che è successiva di un
anno) né alla contestuale legge per l’Emilia Romagna (a favore dei soli
Consiglieri regionali) né tampoco al C.C.N.L. applicabile all’area della
dirigenza locale escludente i rischi per danni c.d. "diretti".
Non vi è, quindi,
supporto normativo che possa avallare l’iniziativa degli Amministratori
mantovani, cui invece va addebitata inerzia colpevole per non essere ricorsi ad
una obbiettiva e disinteressata consulenza prima di accedere, senza neppure una
corretta cognizione di causa, alla proposta dell’interessata controparte
privata.
Sarebbe bastata
allo scopo una semplice e nemmeno onerosa ricerca giurisprudenziale attinente
la materia: l’Ente Locale avrebbe appurata l’esistenza della sentenza n. 707/A
in data 5 aprile 1991 con la quale le Sezioni Riunite di questa Corte, oltre ad
affermare che "la spettanza del potere discrezionale, in capo ad un ente
pubblico, di provvedere alla copertura assicurativa dei rischi professionali
per i propri amministratori non è esclusa dalla carenza di un’esplicita
previsione normativa in tal senso, né dalla presenza di norme speciali che in
particolare prevedono l’assicurabilità dei rischi professionali per
particolari categorie di amministratori poiché, tale ultima ipotesi normativa
costituisce punto di affioramento legislativo di un più generale
principio", testualmente poi così pronuncia: "la copertura
assicurativa, implicando una spesa pubblica, deve corrispondere adeguatamente
allo scopo di salvaguardare soltanto la responsabilità civile incombente
sulla struttura organizzativa pubblica, riguardata come mandante, con
esclusione, cioè, di qualsiasi aggravio che deriva dall’assicurare anche altre
evenienze dannose, le quali, non connesse all’espletamento del mandato, debbono
restare a carico delle persone fisiche degli amministratori.".
Si materializza
così la colpa grave a causa della superficiale e disinvolta condotta della
Giunta intera, di entità individualmente non differenziabile dal momento che in
sede istruttoria, lungi dal menzionare quale sia stato l’Assessore proponente,
è stato precisato che "le relazioni di Giunta avvengono in forma orale,
non esistono copie scritte"; né può dirsi scagionevole l’asserto difensivo
del riferimento a pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, trattandosi
dei beneficiari degli adottandi atti (al pari degli stessi Amministratori
deliberanti), talchè nessuna "excusatio" è dato rinvenire.
Condivide il
Collegio l’impostazione procuratoria là dove, traendo le conclusioni
dall’attività esperita, configura la colpa grave degli indagati nella
violazione di ogni regola di corretta amministrazione, cui deve essere
improntata la cura della "res publica", lasciando la responsabilità
addossata ad Amministratori e funzionari che si fossero resi colpevoli di danno
all’erario. La gravità dell’operato dei convenuti è riposta proprio nell’averli
voluti "garantire" dai dettami della legge, vanificandone l’effetto
sanzionatorio con lo scudo della copertura assicurativa, a spese dell’Ente ed
in palese contrasto con i suoi interessi, rendendo praticamente "legibus
soluti" quei comportamenti, commissivi od omissivi, forieri di un
riscontrato e sanzionato pregiudizio per la P.A. forgiando il davvero periglioso
scudo dell’irresponsabilità, obliando – e quindi trasgredendo – i cosiddetti
"doveri di protezione" (Schutzplichten) dei superiori interessi
collettivi.
Sarebbe,
d’altronde, anacronistico che, nel divenire di una nuova conformazione della
responsabilità amministrativa parallela alle coeve riforme della Pubblica
Amministrazione (tra le quali vanno a collocarsi anche i contenuti del decreto
legislativo n. 29 del 1993) in una prospettiva di maggior valorizzazione dei
risultati dell’azione della P.A. tutta, alla stregua ed alla luce degli
obiettivi di efficienza, efficacia e rigore gestionale, possa poi andare esente
dalla sanzione comportamentale addirittura il nocumento contabile agli
interessi dell’Erario proprio da parte di coloro ai quali sono commessi compiti
peculiari nel perseguimento delle suddette essenziali finalità: eloquenti al
riguardo, tra le più recenti, le sentenze della Corte Costituzionale n. 371 del
20 novembre 1998 e n. 453 del 30 dicembre 1998. E non è chi non veda quali seri
rischi, in tempi di lotta alla corruzione ed alla
"maladministration", siano insiti nell’immaginata sottrazione alla
responsabilità contabile di tali operatori del diritto là dove siano esonerati
da sanzioni di specie (una vera e propria ricercata e perseguita "immunità
di posizione").
Acclarate così la
sussistenza di un antigiuridico comportamento e la presenza di una spiccata
colpa grave va affrontato l’aspetto del danno arrecato all’Erario, ulteriore
postulato onde sia affermabile la fondatezza dell’azione accusatoria.
Si è già fatto
cenno che la Procura – peraltro correttamente – ha individuato il vulnus
economico subìto dal bilancio comunale nell’importo aggiuntivo liquidato ad INA
ASSITALIA per effetto dei maggiori premi pagati in dipendenza dell’ampliamento
dell’area dei rischi risarcibili. La somma, già venutasi riducendo pel
"ripensamento" operato dall’Organo contabile in sede di giudizio, può
dirsi definita in virtù dell’esito della verifica disposta dal Collegio con i
poteri di ordinanza. Escluso l’esercizio del potere riduttivo per la
inescusabilità delle colpe degli agenti, va concluso il giudizio fissando in
lire 79.000.000 l’importo complessivo da ascrivere complessivamente ai sei
convenuti (così come richiesto dal P.M. nella sua requisitoria finale
nell’ultima udienza) cui corrisponde un addebito individuale di £. 13.000.000
(tredicimilioni) corrispondenti ad Euro…………….
Su tale quota pro
capite va applicata la rivalutazione monetaria a decorrere dagli specifici
esborsi sostenuti dal Comune di Mantova e fino alla data di pubblicazione della
presente decisione mentre sono dovuti gli interessi legali dal giorno della
pubblicazione della sentenza sino all’integrale soddisfo.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
Definitivamente
pronunciando,
CONDANNA
i sigg.ri BANALI
ERISTEO, BONAFFINI FRANCO, BURCHIELLARO GIANFRANCO, CARAMASCHI GIACOMO,
MONTANARI STEFANO e PISTONI CARLO – come in epigrafe generalizzati e
domiciliati – al pagamento in favore dell’Erario della somma pro capite di lire
13.000.000 (pari ad Euro ), oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e
spese di giudizio come in premesse e per un sesto dell’intero cadauno.
Manda alla
Segreteria della Sezione per le occorrenti notifiche e per le ulteriori
incombenze di rito.
Così disposto in
Milano, nelle camere di consiglio dell’8 novembre 2001 e del 18 marzo 2002.
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE.
(Giacomo Rossano)
(Luigi Giampaolino)
Depositata in
Segreteria il 9 maggio 2002.
Qui
in allegato potete invece scaricare e leggere il nuovo testo della polizza
di R.C. patrimoniale