CORTE DEI CONTI, SEZ. GIUR. REGIONE LOMBARDIA – Sentenza 9 maggio 2002 n. 942
Pres. Giampaolino, Est. Rossano – P.M. Montella c. Banali ed altri (Avv.ti Schiavoni, Benelli e Nicolini).


Giudizio di responsabilità – Responsabilità amministrativa – Amministratori EE.LL. - Colpa grave – Per stipula a spese dell’ente di polizza assicurativa a copertura dei rischi relativi alla responsabilità amministrativo-contabile connessa all’attività svolta dagli amministratori stessi e dai funzionari – Sussiste

Contrasta con i principi fondamentali dell’ordinamento (richiamati dalla Corte Costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 340 del 24 ottobre 2001) la stipula da parte di un Ente locale di una polizza assicurativa onde sollevare gli amministratori comunali ed i funzionari dai rischi correlati alla responsabilità amministrativo-contabile connessa all’attività dagli stessi svolta.

Sussiste il requisito della colpa grave nel comportamento degli Amministratori i quali, autorizzando la stipula di una polizza assicurativa per sollevare gli amministratori stessi ed i funzionari dai rischi correlati alla responsabilità amministrativo-contabile connessa all’attività svolta, ha inteso garantire i beneficiari della polizza dai dettami della legge vanificandone l’effetto sanzionatorio. La spesa sopportata dall’Ente per una tale forma assicurativa rappresenta essa stessa un danno siccome ingiustificabile esonero da responsabilità indeclinabili e quale liberalità al Comune non consentita.

Gli Amministratori non possono invocare come esimente la circostanza che la predisposizione della polizza sia stata curata dall’apposito Servizio comunale, facendo ad essi carico, in sede di adozione dell’atto deliberativo, l’accertamento della conformità dello stesso alla normativa ed alla giurisprudenza in materia.

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GIOVANNI VIRGA

L’aggiramento "fai da te"

(a proposito dell'immunità amministrativa conseguita tramite polizza assicurativa)

1. Si potrebbe dire, parafrasando un comune detto, che – con riferimento al caso affrontato dalla sentenza in rassegna – fatta la legge, trovata…. la polizza.

Il genio italico è noto nell’esercitarsi per aggirare la legge.

In questa chiave, secondo alcuni sociologi, si spiega la propensione sia pur inconscia di molti (per fortuna, non di tutti) verso le Facoltà di legge ed il desiderio di molti padri di avere un figlio Avvocato: perché solo conoscendo bene la legge, si trova il modo migliore per aggirarla. Si tratta di un modo di pensare molto più diffuso di quanto non si creda.

Ricordo a questo proposito che, molti anni addietro, ricevetti un cliente in biblioteca e, dopo avere esaminato attentamente il suo caso, gli dissi che non c’erano speranze. Al che, il cliente mi guardò davvero stupito e, voltandosi intorno ed indicando tutti quei libri che erano disordinatamente allineati negli scaffali, mi disse con aria risentita: Ma Avvocato, com’è che, con tutti questi libri, una soluzione per me non la trova?

Intendeva, in altri termini dirmi: che vale avere studiato così tanto, se poi, comunque, non si trova una soluzione per aggirare "l’ostacolo" della legge.

Nell’immaginario collettivo la legge è infatti spesso percepita come un ostacolo che va adeguatamente superato o, male che vada, comunque aggirato (con l’ausilio, magari, di un buon avvocato).

Ma qualche volta questo ausilio non occorre e si procede all’aggiramento "fai da te", magari meno sofisticato e più grossolano, ma comunque - si ritiene - efficace.

Così, ad esempio, è di appena di qualche settima addietro la notizia di un ingegnoso costruttore abusivo siciliano, il quale, per evitare la demolizione dell’immobile, aveva pensato bene di sotterrarlo, in attesa di tempi migliori e di un condono che nel nostro paese prima o poi interviene e che, comunque, non si nega a nessuno.

Già, perché spesso nel nostro beneamato paese il superamento dell’ostacolo, sia pure in via transitoria ed ovviamente sempre con la promessa che "questa è l’ultima volta", viene operato direttamente dal legislatore mediante apposito condono. L'aggiramento avviene così "ope legis". Roba da perfezionisti o da gente ben supportata. 

Da ultimo esso è stato invocato per tutti gli extracomunitari entrati illegalmente nel nostro paese ed è stato a tal fine indetta una manifestazione di protesta e di sostegno alla quale hanno partecipato – secondo gli organizzatori – oltre 10.000 clandestini (ovviamente adeguatamente sorvegliati e protetti dalle nostre forze dell'ordine); a tal punto è arrivato il degrado delle nostre istituzioni: che si organizzano cortei per reclamare condoni; a quanto punto, dopo la manifestazione dei clandestini, ci aspetteremo quella degli evasori, per l’abolizione delle tasse o dei condannati in libertà provvisoria per ottenere l’amnistia.

 

2. Venendo al caso affrontato dalla sentenza in rassegna, occorre subito dire che questo non si colloca nella casistica dell'aggiramento "ope legis", ma costituisce tipica ipotesi di aggiramento "fai da te".

Alcuni amministratori di un ente locale avevano pensato bene di aggirare il dettato costituzionale, che prevede la responsabilità amministrativo-contabile "personale" degli amministratori e dei funzionari, estendendo la garanzia prevista da una preesistente polizza assicurativa riguardante la responsabilità civile dell’ente e prevedendo una garanzia per così dire "aggiuntiva" in favore degli stessi (ma a spese dell’ente) che li salvasse dalla responsabilità amministrativa che derivava dalla loro attività.

La storia, come si legge nella sentenza, che ha ricostruito minuziosamente la vicenda, ha un andamento lungo e tortuoso.

Si parte da una polizza, di durata decennale, "accesa" nel lontano 1983 con la Società Assitalia per la copertura dei rischi originati da incendi, furti e responsabilità civile dell’Amministrazione comunale di Mantova.

Nell’aprile 1987, la Giunta Municipale decideva di sostituire la polizza con altra che, ferma restando la già contemplata scadenza del 31 dicembre 1993, estendeva la copertura ai rischi connessi all’uso di ascensori, bombole per gas liquido. Fin qui tutto bene.

Cinque anni più tardi, nell’aprile 1992 sopravveniva una nuova polizza di assicurazione, la quale prevedeva la copertura assicurativa verso terzi, oltre che del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri, dei dirigenti e del segretario comunale, "ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 della legge 142/90", per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di fatto accidentale ed ineriva, inoltre, alla copertura (per Sindaco, Assessori e legittimi delegatari) per danni patrimoniali verso terzi involontariamente cagionati nell’espletamento del mandato. La stessa copertura era altresì prevista per i dirigenti dei servizi e per il segretario comunale nel caso di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi.

Nel luglio luglio 1994 la Giunta Municipale estendeva detta polizza a tutti i dirigenti e, nel contempo, prevedeva l’attribuzione all’Ente della qualifica di "terzo" danneggiato.

Con delibera dell’ottobre 1997, tuttavia, la Giunta Comunale – nel dichiarato presupposto di un sopravvenuto aggravamento delle responsabilità facenti carico ai dirigenti dei vari servizi – stipulava altra polizza, collegata alla già operante polizza 48/60/398705, nella quale veniva inclusa la garanzia per danni derivanti da responsabilità amministrativa e contabile che il rapporto assicurativo in vigore aveva lasciata esplicitamente esclusa; con altra delibera – sempre ottobre 1997 - la Giunta equanimente estendeva la garanzia per responsabilità amministrativo-contabile a 49 Amministratori comunali.

Tutto questo, ovviamente, a spese dell’ente locale stesso.

Sarebbe stata una storia a lieto fine, conclusa senza particolari patemi d’animo (tenuto conto del fatto che nelle more erano stati aboliti quasi tutti i controlli preventivi di legittimità da parte delle leggi Bassanini), se quella solita "rompiscatole" della Procura della Corte dei conti non avesse citato gli amministratori locali per la copertura dei "rischi amministrativi".

Sosteneva la Procura nell’atto di citazione che l’assicurazione degli amministratori e dei funzionari per la responsabilità amministrativa per danni che questi arrecano al Comune non presenta nessun vantaggio per l’Ente che paga il premio, giacché nel caso di danno erariale (e che sia gravemente colposo) apportato dal funzionario è il medesimo che deve risarcirlo ed una assicurazione per i rischi da responsabilità contabile verrebbe a garantirlo per danni dei quali egli stesso è l’autore: insomma, secondo la Procura, si verrebbe a prevedere "una specie di polizza kasko, qui non consentita".

Quindi – evidenziava sempre la Procura - la spesa sopportata per una tale assicurazione rappresenta essa stessa un danno, come sostanziale ed incostituzionale esonero da responsabilità amministrativa e come liberalità, che al Comune non è permessa. Sussisteva poi colpa grave poiché era manifesta, a suo avviso, la violazione di ogni principio di buona amministrazione cui deve essere improntata la cura della cosa pubblica.

La tesi della Procura è stata accolta dalla Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale della Lombaria, la quale – con la sentenza in rassegna – ha affermato che contrasta con i principi fondamentali dell’ordinamento (richiamati dalla Corte Costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 340 del 24 ottobre 2001) la stipulazione da parte dell’Ente Locale di una polizza assicurativa onde sollevare gli Amministratori comunali ed i funzionari dai rischi correlati alla responsabilità amministrativo-contabile connessa all’attività dagli stessi svolta.

Il Collegio ha infatti ritenuto assolutamente estranea al vigente ordinamento l’assunzione da parte del Comune dell’onere della tutela assicurativa dei propri Amministratori e dipendenti, con riferimento alla responsabilità amministrativo – contabile per danno erariale, a cagione della sua contrarietà ai fondamentali princìpi di cui agli articoli 3, 28 e 97 della Costituzione, tenendosi anche conto della peculiare natura di tale forma di responsabilità in relazione alla sua funzione di deterrenza che ne costituisce contenuto essenziale affianco a quello risarcitorio.

Una tale funzione non può e non deve essere eliminata od affievolita, per di più poi utilizzando risorse pubbliche la cui destinazione a tale scopo va ritenuta illecita e produttiva di danno per l’Erario dal momento che si realizza una traslazione del rischio dal soggetto imputabile e riconosciuto colpevole all’Ente divenutone creditore.

Sono stati inoltre giustamente evidenziati quei seri rischi, in tempi di lotta alla corruzione ed alla "maladministration", che sono insiti nell’immaginata sottrazione alla responsabilità contabile degli amministratori e funzionari pubblici là dove siano esonerati da sanzioni di specie (una vera e propria ricercata e perseguita "immunità di posizione").

A tal fine si è richiamata una recente sentenza della Corte Costituzionale – la n. 340/2001 (in questa rivista, con commento di M. PERIN) – con la quale il Giudice delle leggi, occupandosi di sanzioni amministrative a carico di dipendenti od Amministratori di ente locale, ha escluso l’esistenza di una generale estensibilità della responsabilità o solidarietà degli Enti – a differenza della solidarietà per il risarcimento del danno a terzi – di modo che una tale assunzione di pagamento generalizzato si pone in contrasto con i princìpi dell’Ordinamento.

E’ stata altresì richiamata la sentenza della Corte Conti, Sez. Riunite, 5 aprile 1991, n. 707/A con la quale, è stato affermato che "la copertura assicurativa, implicando una spesa pubblica, deve corrispondere adeguatamente allo scopo di salvaguardare soltanto la responsabilità civile incombente sulla struttura organizzativa pubblica, riguardata come mandante, con esclusione, cioè, di qualsiasi aggravio che deriva dall’assicurare anche altre evenienze dannose, le quali, non connesse all’espletamento del mandato, debbono restare a carico delle persone fisiche degli amministratori.".

E’ pertanto da ritenere legittima una polizza assicurativa che copre i rischi civili dell’ente pubblico ma non anche quelli "amministrativi" connessi all’espletamento del mandato degli amministratori ed all’esercizio delle funzioni affidate ai funzionari.

 

3. La sentenza in rassegna è particolarmente significativa perché finisce per evidenziare quella funzione, non solo meramente (oserei anche dire, grettamente) "risarcitoria" ma anche di "deterrenza" (nei riguardi di attività illegittime) che finisce per svolgere la responsabilità amministrativo-contabile degli amministratori e dei funzionari di enti pubblici.

Una funzione particolarmente importante oggigiorno, tenuto conto che, anche per effetto della recente riforma costituzionale, sembrano venuti meno i pur labili e sempre più ristetti controlli preventivi di legittimità svolti in passato dai CO.RE.CO. sugli atti degli Enti locali.

Eliminati i controlli preventivi, qualcuno potrebbe pensare di evitare la responsabilità amministrativo-contabile che deriva da attività illegittime, tramite una bella polizza assicurativa (a carico, ovviamente, dell’erario pubblico).

La sentenza in discorso afferma, giustamente, che non è possibile fare ciò. L'aggiramento "fai da te" questa volta non ha funzionato. Si prega di non ritentare.

Il vero quesito comunque che la sentenza lascia aperto è quello di vedere se la funzione di "deterrenza" svolta dalla giurisdizione contabile possa essere sufficiente, tenuto conto che essa, inevitabilmente, ha altresì funzione "repressiva" ma non anche "preventiva"; interviene cioè ex post e non già ex ante.

Il quesito riguarda anche l’esito ultimo che avrà la vicenda in discorso: vero è che la Corte dei conti ha condannato gli amministratori che avevano stipulato la polizza in discorso a rifondere all’ente il danno erariale che era derivato dalla polizza stessa, ma tale condanna ha effetti solo per ciò che concerne i rapporti tra gli amministratori e l’ente e non riguarda (né può riguardare) l’aspetto civilistico della vicenda.

In presenza di una polizza stipulata, gli amministratori potrebbero richiedere alla compagnia assicuratrice di essere garantiti da essa, anche per ciò che concerne la responsabilità amministrativa accertata con la sentenza de quo. E così, come un cane che si morde la coda, le spese derivanti dalla condanna in discorso potrebbero essere coperte dalla compagnia assicuratrice che si è obbligata a rifonderle tutte indistintamente. L’unico modo di sottrarsi a tale obbligo civilistico, per la compagnia assicuratrice, sarebbe quello di dedurre la nullità della polizza, in quanto elusiva di norme imperative di legge. Ma se fa ciò, dovrà anche restituire i premi incassati nelle more.

Rimane comunque l’amarezza nel prendere atto ancora una volta dei limiti che sono connaturali alla giurisdizione amministrativo-contabile, la quale, intervenendo in funzione repressiva e spesso in modo non sistematico, non può certo sostituire quell’indispensabile controllo preventivo di legittimità che, così pervicacemente e non del tutto disinteressatamente, negli ultimi anni si è voluto eliminare.

Le "mani libere" invocate dagli amministratori per la gestione del denaro pubblico, sono foriere di guasti spesso irreparabili e finiscono per dare la possibilità di aprire una nuova e più grave stagione di rapine e malversazioni.

La reintroduzione di seri (e non politicizzati) controlli preventivi di legittimità avrebbe invece effetti favorevoli non solo nei riguardi dell’interesse pubblico alla sana gestione amministrativo-contabile del danaro pubblico, ma anche nei confronti della stessa tranquillità degli amministratori e dei funzionari, i quali rimangono pur sempre esposti al successivo giudizio di responsabilità, non aggirabile nemmeno con una bella polizza a carico dell’erario. Anzi, a ben vedere, l'unica polizza veramente efficace nei confronti dell'attività svolta dai funzionari pubblici sarebbe la nuova istituzione di seri controlli preventivi. Senza parlare poi degli effetti favorevoli che la reintroduzione dei controlli preventivi produrrebbe sul contenzioso innanzi ai giudici amministrativi, e dei vantaggi offerti ai potenziali controinteressati, i quali, anziché proporre direttamente ricorso al T.A.R., potrebbero intervenire in sede di controllo preventivo per evidenziale illegittimità e storture degli atti adottati, evitando che l’atto adottato cominci comunque a produrre i suoi effetti.

Tutto questo tuttavia si scontra con il desiderio (assolutamente trasversale) dei nostri politici di avere le "mani libere" nella gestione della macchina amministrativa e dei fiumi di denaro che la fanno muovere. Ragion per cui, con molta probabilità, non se ne farà niente. L'unico controllo, di questo passo, sarà solo quello del corpo elettorale. Ma si tratta di un controllo che interviene ogni lustro e che comunque, con qualche promessa buttata qua e là nell'imminenza delle elezioni, si può anch'esso aggirare.

 

 

N. 12509

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai Magistrati:

Dott. Luigi GIAMPAOLINO Presidente

Dott. Giacomo ROSSANO Consigliere relatore

Dott. Leonardo VENTURINI Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DEFINITIVA

nel giudizio iscritto al numero 12509 (ex n. 709/EL) del registro di segreteria, ad istanza della Procura Regionale, nei confronti dei sigg.ri:

1) BANALI ERISTEO, nato a Mantova il 7 agosto 1950,

2) BONAFFINI FRANCO, nato a Mantova il 15 novembre 1946,

3) BURCHIELLARO GIANFRANCO, nato a Mantova il 7 febbraio 1960,

4) CARAMASCHI GIACOMO, nato a Mantova il 17 giugno 1954,

5) MONTANARI STEFANO, nato a S. Giorgio di Mantova (MN) il 29 gennaio 1960 e

6) PISTONI CARLO, nato a Piubega (MN) l’11 gennaio 1961, tutti e sei elettivamente domiciliati a Milano nella piazza Cavour n. 7 presso lo studio dell’Avv. Mario Piero Schiavoni che li rappresenta e difende unitamente agli Avvocati Carlo Vito Benelli e Cesare Nicolini;

Visti gli atti ed i documenti fascicolati, in essi compresa la sentenza parziale n. 1139/00/EL pubblicata il 21 settembre 2000;

Ascoltata, nella pubblica udienza dell’8 novembre 2001, la relazione del Consigliere designato Giacomo Rossano e uditi gli interventi del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Ugo Montella e dell’Avvocato Binelli a beneficio dei sunnominati convenuti;

Viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e 20 dicembre 1996, n. 639.

RITENUTO IN FATTO

Nell’anno 1983 il Comune di Mantova contraeva con la Soc. ASSITALIA una polizza, di durata decennale, per la copertura dei rischi originati da incendi, furti e responsabilità civile dell’Amministrazione comportante un premio annuo di lire 13.900.000. Il 21 aprile 1987, con delibera n. 535, la Giunta Municipale decideva di sostituire la polizza corrente con altra che, ferma restando la già contemplata scadenza del 31 dicembre 1993, estendeva la copertura ai rischi connessi all’uso di ascensori, bombole per gas liquido ed altro con elevazione del premio ad annue lire 14.352.730 che, nell’aprile 1990, veniva ridotto a lire 12.999.996.

Con deliberazione n. 419 del 7 aprile 1992 sopravveniva una nuova polizza di assicurazione, avente numero 48/60/379084, la quale prevedeva la copertura assicurativa verso terzi, oltre che del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri, dei dirigenti e del segretario comunale, "ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 della legge 142/90", per un premio annuo pari a £. 50.560.000 ed una durata decennale (dall’1.1.1992 al 31.12.2001). La copertura aveva per oggetto i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di fatto accidentale ed ineriva, inoltre, alla copertura (per Sindaco, Assessori e legittimi delegatari) per danni patrimoniali verso terzi involontariamente cagionati nell’espletamento del mandato. La stessa copertura era altresì prevista per i dirigenti dei servizi e per il segretario comunale nel caso di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi.

Con delibera 1089 dell’11 luglio 1994 la Giunta Municipale estendeva detta polizza a tutti i dirigenti e, nel contempo, prevedeva l’attribuzione all’Ente della qualifica di "terzo" danneggiato.

Con delibera n. 769 del 14 ottobre 1997 la Giunta Comunale – nel dichiarato presupposto di un sopravvenuto aggravamento delle responsabilità facenti carico ai dirigenti dei vari servizi – stipulava polizza, collegata alla già operante polizza 48/60/398705, nella quale veniva inclusa la garanzia per danni derivanti da responsabilità amministrativa e contabile che il rapporto assicurativo in vigore aveva lasciata esplicitamente esclusa. L’onere ulteriore a carico del Comune ammontava a £. 10.335.800 per 12 dipendenti ed il segretario.

Con altra delibera – n. 770 del 14 ottobre 1997 - la Giunta estendeva la garanzia per responsabilità amministrativo-contabile a 49 Amministratori comunali, con un aumento del premio annuo da corrispondere alla Società Assitalia nella misura di lire 43.570.000.

La Procura Regionale ha calcolato che, di conseguenza, il Comune di Mantova ha sopportato, tra gli anni 1994 e 1997, una spesa complessiva pari a lire 116.435.000 (ridotta poi a lire 108.267.645 per rimborsi pagati dall’assicurazione).

Tutto ciò premesso, con atto introduttivo del procedimento in data 11 febbraio 2000, depositato presso la segreteria sezionale il successivo giorno 15, il Procuratore Regionale chiamava a comparire innanzi a questa Corte i seguenti Amministratori comunali – cessati od in carica a tale data – Corradini Claudia, Iridile Mario, Barletta Maria, Bonaffini Franco, Bondioli Bettinelli Claudio, Longfils Giuliano, Burchiellaro Gianfranco, Banali Eristeo, Caramaschi Giacomo, Montanari Stefano e Pistoni Carlo per sentirli condannati al pagamento, in favore dell’Erario, della somma di lire 25.000.000 cadauno, maggiorata per il solo Bonaffini a lire 47.887.000, oltre interessi legali e spese di giudizio.

Secondo la Citante gli undici sunnominati, nella loro qualità di Amministratori Civici di Mantova, avevano procurato danno erariale in quanto, deliberando in tre occasioni ampliamento dei soggetti beneficiari di una copertura assicurativa con onere a carico del Comune ed allargamento dei rischi compresi nella polizza, ingiustificatamente determinavano la lievitazione del premio dovuto dall’Ente Locale alla Soc. Assitalia alla stregua dell’originario rapporto assicurativo.

Ad avviso della Procura procedente l’accollo al bilancio del Comune dei danni provocatigli dai propri funzionari si traduce in un esonero di costoro dalla responsabilità per nocumento erariale ed è contrario a princìpi fondamentali racchiusi nella Carta costituzionale (vedansi gli articoli 28 e 97) e dal Giudice delle Leggi, con sentenza n. 371 del 20 novembre 1998, richiamati e riaffermati proprio in relazione all’ipotesi dell’assunzione da parte di un Ente pubblico dell’onere per la tutela assicurativa di propri Amministratori o dipendenti con riferimento alla responsabilità amministrativa per danno erariale (statuita in maniera chiara ed esplicita non solo dall’art. 1 della legge n. 20 del 1994 ma altresì dagli articoli 30 della legge n. 335 del 1976 per le Regioni, 8 della legge n. 70 del 1975 per il Parastato e 58 della legge n. 142 dell’8 giugno 1990 pei Comuni) riportando precedenti giurisprudenziali in tema di illegittimità di coperture assicurative pei rischi derivanti da siffatta responsabilità.

La Procura, confutando il contenuto di talune risposte ad inviti a dedurre, sottolinea come non si tratti nel caso di specie dell’assicurazione R.C. verso i terzi (come pei casi contrappostile dagli escussi) bensì della ben diversa assicurazione correlata a danni al patrimonio del Comune da ristorare con l’esborso del premio a spese non già del soggetto colpevole ma dell’istesso Ente Locale: mentre l’assicurazione contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi è stipulata anche nell’interesse del Comune, nel caso di danno arrecato a terzi, responsabile solidalmente insieme con i propri funzionari che hanno causato il danno, così giustificandosi il pagamento del premio a carico del bilancio, l’assicurazione dei funzionari per la responsabilità amministrativa per danni che questi arrecano al Comune non presenta nessun vantaggio per l’Ente che paga il premio, giacchè nel caso di danno erariale (e che sia gravemente colposo) apportato dal funzionario è il medesimo che deve risarcirlo ed una assicurazione per i rischi da responsabilità contabile verrebbe a garantirlo per danni dei quali egli stesso è l’autore "una specie di polizza "kasko", qui non consentita".

Quindi – evidenzia la Procura - la spesa sopportata per una tale assicurazione rappresenta essa stessa un danno, come sostanziale ed incostituzionale esonero da responsabilità amministrativa e come liberalità che al Comune non è permessa. Sussiste poi colpa grave poiché è manifesta, a suo avviso, la violazione di ogni principio di buona amministrazione cui deve essere improntata la cura della cosa pubblica.

Quanto al "petitum" di condanna, la citazione precisa che esso corrisponde per intero a ciò che il Comune ha pagato per premi assicurativi dall’1 luglio 1994 al 31 dicembre 1999, pari a complessive lire 297.887.000: se è vero, infatti, che l’invito a dedurre espone un danno di sole lire 124.765.487, ciò deriva dalla circostanza che l’atto conteggiava l’onere sopportato dall’Ente Locale a tutto l’anno 1997 e non oltre, laddove gli esborsi verificatisi nel 1998 e nel 1999 hanno fatto lievitare la spesa del Comune (l’importo più sostenuto a scapito del convenuto Bonaffini è dipeso, spiega l’Accusa, dalla sua partecipazione all’adozione di tutte e tre le deliberazioni foriere di danno).

Tralasciando il tracciato difensivo disegnato a beneficio degli incolpati Barletta, Corradini, Longfils e Bondioli Bettinelli – attesa la circostanza che i medesimi, come in appresso, sono stati, unitamente ad Iridile, prosciolti da ogni addebito – occorre invece fermare l’attenzione sui restanti sei indagati: gli Avv.ti Cesare Nicolini e Carlo Vito Binelli, patrocinanti gli incolpati Iridile, Banali, Bonaffini, Burchiellaro, Caramaschi, Pistoni e Mantonari, ne sostenevano le ragioni in un unico atto difensivo aprentesi con l’eccezione di prescrizione dell’azione di responsabilità correlata al preteso danno cagionato dalla deliberazione n. 1089 dell’11 luglio 1994 siccome raggiunti tanto dalla citazione quanto dagli inviti a dedurre a termini già scaduti essendo trascorso il quinquennio dalla commissione del fatto.

Veniva opposta, poi, alla Procura una "legitimatio" dell’Ente Locale a garantire sia gli amministratori che i propri dirigenti dai rischi connessi all’espletamento del mandato pei primi e della funzione esercitata pei secondi (la "fons iuris" veniva rinvenuta per gli eletti nelle leggi n. 816 del 1985 e n. 265 del 1999 e pei burocrati nell’articolo 7 del contratto collettivo 1996/1997 dei dirigenti (eccezion fatta per quanto commesso con dolo o colpa grave) nonché, a loro favore, in virtù di pronunciati del 1995 e del 1997 del T.A.R. Piemonte. Di più – secondo la memoria – non sono rinvenibili limiti all’assicurabilità contro i rischi del mandato nella legislazione nazionale alla luce, anche, della pronunzia n. 371 del 1998 del Giudice delle Leggi.

E nei riferimenti fatti agli articoli 28 e 97 della Carta Costituzionale (con la quale contrasterebbero gli atti deliberativi de quibus) il Procuratore procedente avrebbe perso di vista l’articolo 1900 del codice civile – a norma del quale l’assicuratore non è obbligato pei sinistri cagionati con dolo o colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario – talchè la polizza non coprirebbe affatto, così come sostenuto dall’Accusa, il funzionario pei danni dei quali egli sia autore, né la P.A. potrebbe ritenersi danneggiata.

Si sostiene poi che nella fattispecie non compare colpa grave degli accusati, quale la disegna la giurisprudenza della Corte dei conti, come è dato agevolmente evincere da due concorrenti fattori: a) il primo è costituito dalla circostanza che alla sommaria ed assai generica cognizione tecnica di così complessa materia da parte degli Amministratori aveva sopperito la ben diversa preparazione professionale dei preposti allo specifico Servizio, elaboranti le "proposte di deliberazione", riassunta e sfociata nel favorevole parere apicale all’atto della formale adozione; b) l’estrema genericità ed ampiezza di formulazione della ricordata normativa permettente il ricorso alla salvaguardia assicurativa antirischio (ed a tal proposito sono menzionate due leggi regionali "in subiecta materia" – l’una del Lazio n. 48/1998 e l’altra dell’Emilia Romagna n. 24/1997 – introducenti nell’assetto normativo quelle stesse protezioni assicurative contestate dal Procuratore lombardo). Da siffatto contesto emergerebbe l’errore scusabile, notoriamente assumente valore di esimente specifica dell’elemento psicologico della colpa grave.

E’ da vedere invece, secondo la memoria, un vantaggio per l’ente di appartenenza, proveniente proprio dalla copertura assicurativa finalizzata, attesa l’usualità di patrimoni individuali modesti od inconsistenti ed a fronte dell’intrasmissibilità della debenza agli eredi, ad offrire una adeguata sponda risarcitoria agli eventi titolo, unicamente possibile configurando "terzo" l’ente accollantesi il costo del premio.

In linea subordinata è portata censura alla quantificazione del pregiudizio economico operata in maniera incomprensibile dalla Procura: laddove sia stato accollato ai convenuti l’importo globale ed indiscriminato dei premi corrisposti nell’arco temporale intero dall’Ente, la somma andrebbe rivista calcolando – quale effettivo danno erariale – la sola quota relativa all’incremento del premio assicurativo determinato dall’inclusione del rischio relativo alla responsabilità nei confronti dell’ente di appartenenza.

All’avvio della fase dibattimentale dell’udienza del 12 luglio 2000 il Pubblico Ministero dichiarava l’intendimento di apportare una sostanziale correzione al "petitum" accusatorio: riconosciuta, infatti, una legittima ragion d’essere nella deliberazione n. 1089 dell’11 luglio 1994 (siccome finalizzata a proteggere il Comune – "secundum jus temporis" – da una effettiva esposizione dell’Ente locale ad iniziative risarcitrici coltivate nei suoi confronti oltreche avverso i propri dipendenti ed al tempo stesso poiché attinente la copertura da rischi afferenti ammissibili forme di responsabilità), la Procura domandava l’assoluzione per quei convenuti che avessero partecipato all’adozione della sola sopracitata delibera "stante la carenza di dannosità erariale dalla stessa derivante".

Il P.M. riproponeva invece le argomentazioni accusatorie per i perniciosi effetti a carico del bilancio comunale dei due atti del 1997 dal momento che la responsabilità contabile ha in sé la intraslabilità delle conseguenze alla stessa correlate, la spesa accollata al Comune appare inutile per un verso ed illegittima per l’altro, la colpa grave degli Amministratori deriva dalla agevole conoscibilita’ dei termini della questione e dalla doverosità - semmai - di opportuni approfondimenti. In dipendenza del mutato quadro accusatorio il Pubblico Ministero quantificava il danno provocato al Comune di Mantova in complessive lire centodiciottomilionicentottantanovemila (IVA scorporata) e riduceva l’accollo del nocumento per ognuno dei partecipanti all’approvazione delle delibere nn.ri 769 e 770 del 14 ottobre 1997 a lire diciannovemilioniottocentomila pro capite, soggiungendo di non opporsi all’eventuale esercizio del potere riduttivo.

L’Avvocato Binelli, intervenendo a favore dei propri patrocinati, pur esprimendo soddisfazione per il parziale ripensamento della Pubblica Accusa rinnovava le ragioni di doglianza verso l’iniziativa processuale: egli sosteneva, in particolare, come dall’aggiornamento della polizza fosse derivato al Comune un vantaggio e non un danno, che l’estensione della copertura non ha eliminato affatto l’alea della responsabilità degli Amministratori (qui richiamando l’articolo 1900 c.c.), che l’entità del premio è stata recepita dall’Accusa senza valutare che il suo maggior ammontare è valso a coprire anche altri rischi precedentemente estranei alle previsioni della polizza. Il legale ha concluso ribadendo i contenuti della memoria defensionale in specie per ciò che attiene l’inesistenza della colpa grave, traendo spunto proprio dal possibilismo manifestato dal P.M. in tema di uso del potere riduttivo per ricavarne, però, sostegno alla tesi del difetto assoluto di colpa (anche per l’evidente complessità della materia).

Il giudizio perveniva così alla sentenza non definitiva con contestuale ordinanza pubblicata il 21 settembre 2000. Accogliendo pressoché integralmente l’istanza avanzata dal Pubblico Ministero, il Collegio proscioglieva da ogni addebito gli indagati sigg.ri Corradini, Iridile, Barletta, Bondioli Bettinelli e Longfils, ma non anche il Bonaffini siccome partecipe dell’adozione non soltanto della citata deliberazione n. 1089 dell’11 luglio 1994 ma altresì dei due atti nn.ri 769 e 770, entrambi del 14 ottobre 1997, "i cui effetti rimanevano sub judicio".

Contestualmente, con ordinanza, la Giudicante disponeva che la Procura Regionale acquisisse e depositasse i seguenti atti e documenti:

1) copia autenticata delle stipulazioni intercorse tra il Comune di Mantova ed Assitalia a seguito dell’adozione delle deliberazioni G.M. n. 1089 dell’11 luglio 1994 e nn.ri 769 e 770 del 14 ottobre 1997;

2) copia integrale delle succitate delibere, integrate con gli estremi di loro esecutività;

3) copia delle relazioni/proposte rese alla Giunta Municipale deliberante dall’Amministratore del ramo per l’adozione dei conseguenti atti;

4) copia dell’elaborato contenente il parere di competenza rassegnato, in vista dell’adozione di ciascuna deliberazione, dal Segretario Generale del Comune;

5) copia dei mandati di pagamenti ad Assitalia dei premi assicurativi corrispostile dal Comune per ciascun periodo cui afferisce l’oggetto dell’aggiornata incolpazione;

6) nota di specificazione analitica, per ognuno dei suddetti mandati, delle singole voci di spesa costituenti l’esborso dell’Ente locale, evidenziando gli ammontari derivanti per ogni liquidazione dall’estensione e dall’ampliazione della copertura assicurativa.

La Procura Regionale, avvalendosi dell’ausilio della Segreteria Generale del Comune di Mantova e di quella indirettamente fornitole dall’Agenzia mantovana della Compagnia INA-ASSITALIA, ha curato l’adempimento richiestole e, nel depositare il 12 giugno 2001 quanto acquisito, domandava la fissazione della nuova udienza di trattazione che il Presidente della Sezione – con determinazione del successivo 20 giugno, ritualmente notificata – ha stabilito per l’8 novembre 2001.

Ad iniziativa degli Avv.ti Binelli e Schiavoni veniva prodotta il 18 ottobre 2001 una breve memoria puntualizzatrice, i cui contenuti sono stati poi illustrati nella successiva sede dibattimentale dal primo dei due patrocinanti: fulcro delle argomentazioni difensive è stata, da un lato, la confutazione della sussistenza nel comportamento degli accusati dell’elemento psicologico della colpa grave (assente nella fattispecie in considerazione della "nebulosità" legislativa e per l’affidabilità dei pareri espressi dai responsabili dei servizi, al punto da rendere scusabile il comportamento degli Amministratori) e, dall’altro, la permanente incertezza nella quantificabilità del danno " al più limitato all’incremento del premi assicurativi prodotto dall’inclusione del rischio relativo alla responsabilità nei confronti dell’Ente di appartenenza". All’udienza dell’8 novembre 2001 il Pubblico Ministero, nella sua conclusiva replica, ha ribadito la tesi della colpevolezza nei termini enunciati nella precedente udienza, riportandosi però, per l’entità della condanna, alle risultanze acquisite circa i maggiori esborsi ingiustificati ai quali ha dovuto sottostare l’Ente Locale in dipendenza dell’operato degli incolpati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Come si evince dalla circostanziata esposizione fattuale l’azione accusatoria pervenuta al "redde rationem" – senza dar luogo ad alcuna "mutatio libelli" - è notevolmente difforme, nei contenuti, dal modello disegnato nella citazione: sono stati, infatti, enucleati dal novero degli indagati cinque degli undici originari incolpati (avendo la Procura riconosciuta la carenza di dannosità nel loro agire), è stata ridimensionata sensibilmente la pretesa economica di condanna dei convenuti superstiti, è venuto arricchendosi di elementi utili al giudizio – mercè l’ordinanza istruttoria – il quadro conoscitivo delineato dall’Organo contabile procedente.

Ciò premesso, vanno affrontati i vari aspetti del contenzioso alla stregua della ponderosa documentazione a disposizione della Giudicante.

Un primo interrogativo cui dare riscontro concerne la sussistenza o meno nel caso di specie del fatto antigiuridico, di una condotta cioè contraria ai doveri correlati all’espletamento del mandato conferito ai Civici Amministratori. La risposta è affermativa e riposa su varie considerazioni concorrenti, al punto tale che può addirittura parlarsi di un comportamento trasgressivo e noncurante degli obblighi imposti dalla carica rivestita. Ed invero, con i due deliberati del 14 ottobre 1997 la Giunta Municipale mantovana ha sensibilmente modificato i termini del rapporto assicurativo con INA ASSITALIA introducendovi coperture antirischio del tutto nuove e comportanti un sensibile incremento del premio da corrispondere in corrispettivo: in disparte ogni considerazione circa la liceità e l’ammissibilità del nuovo addentellato assicurativo (profili dei quali verrà a trattarsi in prosieguo), appare evidente l’obbligo primario di buona amministrazione comportante per l’Ente Locale una verifica previa, con una ricerca di mercato ed una comparazione di costi e benefici, delle migliori condizioni conseguibili (ed è davvero sorprendente e censurabile che per conoscere l’incidenza di spesa sul contratto già in vigenza del costo correlato alle nuove coperture assicurative, gli Uffici comunali – in luogo di riscontrare all’immediato la richiesta di questa Corte – abbiano dovuto (leggasi la nota 18.1.2001, n. 6230/00, indirizzata all’Agenzia Generale di Mantova dell’INA ASSITALIA) domandarla … alla controparte privata, legittimando la supposizione di una accettazione "a scatola chiusa" di condizioni, sia di polizza che economiche, elaborate e formulate dall’assicuratore ma non verificate ed anche contrattate.

Ma il "punctum dolens" è un altro e riguarda l’assicurabilità o meno del rischio attinente il danno erariale procurato all’Ente Locale da proprio Amministratore o dipendente, a titolo di responsabilità amministrativo - contabile, per l’addebito al bilancio pubblico del correlato premio. La natura del delineato rapporto lo fa inquadrare nella figura giuridica del contratto a favore di terzo, ma qui però emerge l’inusuale e davvero sorprendente particolarità per la quale il soggetto pagante il premio profitto d’altri è il medesimo che proprio dall’illecito agire del beneficiario della polizza abbia subìto il nocumento: vi è, quindi, rispetto alla fattispecie civilisticamente configurata un quid pluris che, da un lato, è una contraddizione logica prima ancora che giuridica e, dall’altro, la fonte di una sorta di immunità comportamentale del tutto inammissibile, poiché coinvolgente valori che non sono nella disponibilità delle parti.

Il Collegio giudicante ritiene assolutamente estranea al sistema l’assunzione da parte del Comune dell’onere della tutela assicurativa dei propri Amministratori e dipendenti, con riferimento alla responsabilità amministrativo – contabile per danno erariale, a cagione della sua contrarietà ai fondamentali princìpi di cui agli articoli 3, 28 e 97 della Costituzione, tenendosi anche conto della peculiare natura di tale forma di responsabilità in relazione alla sua funzione di deterrenza che ne costituisce contenuto essenziale affianco a quello risarcitorio: non è chi non veda come una tale funzione non possa e non debba essere eliminata od affievolita, per di più poi utilizzando risorse pubbliche la cui destinazione a tale scopo va ritenuta illecita e produttiva di danno per l’Erario dal momento che si realizza una traslazione del rischio dal soggetto imputabile e riconosciuto colpevole all’Ente divenutone creditore.

Sorregge tali conclusioni una recentissima sentenza della Corte Costituzionale – la n. 340/2001 – con la quale il Giudice delle Leggi, occupandosi di sanzioni amministrative a carico di dipendenti od Amministratori di Ente Locale, ha escluso l’esistenza di una generale estensibilità della responsabilità o solidarietà degli Enti – a differenza della solidarietà per il risarcimento del danno a terzi – di modo che una tale assunzione di pagamento generalizzato si pone in contrasto con i princìpi dell’Ordinamento.

La delibera n. 769 così motiva l’ampliamento della copertura assicurativa: "Considerato che con le nuove disposizioni lesiglative – in particolare D.Lgs. 29/93, D.Lgs 77/95, Legge 127/97 – si sono venute ad aggravare in maniera significativa le responsabilità dei dirigenti dei Servizi" (analoga formula si rinviene, per gli Amministratori, nell’atto n. 770). Orbene determinazioni del genere non appaiono riconducibili – contrariamente agli asserti difensivi – né alla approvazione della citata legge regionale per il Lazio (che è successiva di un anno) né alla contestuale legge per l’Emilia Romagna (a favore dei soli Consiglieri regionali) né tampoco al C.C.N.L. applicabile all’area della dirigenza locale escludente i rischi per danni c.d. "diretti".

Non vi è, quindi, supporto normativo che possa avallare l’iniziativa degli Amministratori mantovani, cui invece va addebitata inerzia colpevole per non essere ricorsi ad una obbiettiva e disinteressata consulenza prima di accedere, senza neppure una corretta cognizione di causa, alla proposta dell’interessata controparte privata.

Sarebbe bastata allo scopo una semplice e nemmeno onerosa ricerca giurisprudenziale attinente la materia: l’Ente Locale avrebbe appurata l’esistenza della sentenza n. 707/A in data 5 aprile 1991 con la quale le Sezioni Riunite di questa Corte, oltre ad affermare che "la spettanza del potere discrezionale, in capo ad un ente pubblico, di provvedere alla copertura assicurativa dei rischi professionali per i propri amministratori non è esclusa dalla carenza di un’esplicita previsione normativa in tal senso, né dalla presenza di norme speciali che in particolare prevedono l’assicurabilità dei rischi professionali per particolari categorie di amministratori poiché, tale ultima ipotesi normativa costituisce punto di affioramento legislativo di un più generale principio", testualmente poi così pronuncia: "la copertura assicurativa, implicando una spesa pubblica, deve corrispondere adeguatamente allo scopo di salvaguardare soltanto la responsabilità civile incombente sulla struttura organizzativa pubblica, riguardata come mandante, con esclusione, cioè, di qualsiasi aggravio che deriva dall’assicurare anche altre evenienze dannose, le quali, non connesse all’espletamento del mandato, debbono restare a carico delle persone fisiche degli amministratori.".

Si materializza così la colpa grave a causa della superficiale e disinvolta condotta della Giunta intera, di entità individualmente non differenziabile dal momento che in sede istruttoria, lungi dal menzionare quale sia stato l’Assessore proponente, è stato precisato che "le relazioni di Giunta avvengono in forma orale, non esistono copie scritte"; né può dirsi scagionevole l’asserto difensivo del riferimento a pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, trattandosi dei beneficiari degli adottandi atti (al pari degli stessi Amministratori deliberanti), talchè nessuna "excusatio" è dato rinvenire.

Condivide il Collegio l’impostazione procuratoria là dove, traendo le conclusioni dall’attività esperita, configura la colpa grave degli indagati nella violazione di ogni regola di corretta amministrazione, cui deve essere improntata la cura della "res publica", lasciando la responsabilità addossata ad Amministratori e funzionari che si fossero resi colpevoli di danno all’erario. La gravità dell’operato dei convenuti è riposta proprio nell’averli voluti "garantire" dai dettami della legge, vanificandone l’effetto sanzionatorio con lo scudo della copertura assicurativa, a spese dell’Ente ed in palese contrasto con i suoi interessi, rendendo praticamente "legibus soluti" quei comportamenti, commissivi od omissivi, forieri di un riscontrato e sanzionato pregiudizio per la P.A. forgiando il davvero periglioso scudo dell’irresponsabilità, obliando – e quindi trasgredendo – i cosiddetti "doveri di protezione" (Schutzplichten) dei superiori interessi collettivi.

Sarebbe, d’altronde, anacronistico che, nel divenire di una nuova conformazione della responsabilità amministrativa parallela alle coeve riforme della Pubblica Amministrazione (tra le quali vanno a collocarsi anche i contenuti del decreto legislativo n. 29 del 1993) in una prospettiva di maggior valorizzazione dei risultati dell’azione della P.A. tutta, alla stregua ed alla luce degli obiettivi di efficienza, efficacia e rigore gestionale, possa poi andare esente dalla sanzione comportamentale addirittura il nocumento contabile agli interessi dell’Erario proprio da parte di coloro ai quali sono commessi compiti peculiari nel perseguimento delle suddette essenziali finalità: eloquenti al riguardo, tra le più recenti, le sentenze della Corte Costituzionale n. 371 del 20 novembre 1998 e n. 453 del 30 dicembre 1998. E non è chi non veda quali seri rischi, in tempi di lotta alla corruzione ed alla "maladministration", siano insiti nell’immaginata sottrazione alla responsabilità contabile di tali operatori del diritto là dove siano esonerati da sanzioni di specie (una vera e propria ricercata e perseguita "immunità di posizione").

Acclarate così la sussistenza di un antigiuridico comportamento e la presenza di una spiccata colpa grave va affrontato l’aspetto del danno arrecato all’Erario, ulteriore postulato onde sia affermabile la fondatezza dell’azione accusatoria.

Si è già fatto cenno che la Procura – peraltro correttamente – ha individuato il vulnus economico subìto dal bilancio comunale nell’importo aggiuntivo liquidato ad INA ASSITALIA per effetto dei maggiori premi pagati in dipendenza dell’ampliamento dell’area dei rischi risarcibili. La somma, già venutasi riducendo pel "ripensamento" operato dall’Organo contabile in sede di giudizio, può dirsi definita in virtù dell’esito della verifica disposta dal Collegio con i poteri di ordinanza. Escluso l’esercizio del potere riduttivo per la inescusabilità delle colpe degli agenti, va concluso il giudizio fissando in lire 79.000.000 l’importo complessivo da ascrivere complessivamente ai sei convenuti (così come richiesto dal P.M. nella sua requisitoria finale nell’ultima udienza) cui corrisponde un addebito individuale di £. 13.000.000 (tredicimilioni) corrispondenti ad Euro…………….

Su tale quota pro capite va applicata la rivalutazione monetaria a decorrere dagli specifici esborsi sostenuti dal Comune di Mantova e fino alla data di pubblicazione della presente decisione mentre sono dovuti gli interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza sino all’integrale soddisfo.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

Definitivamente pronunciando,

CONDANNA

i sigg.ri BANALI ERISTEO, BONAFFINI FRANCO, BURCHIELLARO GIANFRANCO, CARAMASCHI GIACOMO, MONTANARI STEFANO e PISTONI CARLO – come in epigrafe generalizzati e domiciliati – al pagamento in favore dell’Erario della somma pro capite di lire 13.000.000 (pari ad Euro ), oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio come in premesse e per un sesto dell’intero cadauno.

Manda alla Segreteria della Sezione per le occorrenti notifiche e per le ulteriori incombenze di rito.

Così disposto in Milano, nelle camere di consiglio dell’8 novembre 2001 e del 18 marzo 2002.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE.

(Giacomo Rossano) (Luigi Giampaolino)

Depositata in Segreteria il 9 maggio 2002.

   
Parere legale dell’ AIBA

Qui in allegato potete invece scaricare e leggere il nuovo testo della polizza di R.C. patrimoniale