| Il fattore
sicurezza nei trasporti
Dopo essere stata venduta, la merce va consegnata, cioè
trasportata dove occorre. Questo trasferimento espone il bene ad una serie
di rischi (furto, smarrimento, danneggiamento, modifica organica o strutturale)
che possono arrecare pregiudizio economico al venditore o al compratore.
Ma il compratore, soggetto esposto al rischio e quindi direttamente interessato a provvedere alla copertura assicurativa, spesso rinuncia a cautelarsi oppure non compie una corretta valutazione delle conseguenze derivanti dall'assunzione del rischio di perimento delle merci dal momento in cui queste vengono consegnate al vettore e fino a quando le stesse pervengono a destinazione. E ciò avviene per vari motivi:
In realtà la crescente quantità di beni
trasportati – in conseguenza dello sviluppo degli scambi internazionali
– e la sempre maggiore complessità e fragilità dei
prodotti della tecnica moderna (per cui anche i danni più lievi
assumono una rilevanza economica non comune), rendono sempre aleatorio
il trasporto. Da qui la necessità di stipulare una garanzia assicurativa: l'assicurato paga una certa somma all'assicuratore contro impegno di quest'ultimo di tenerlo indenne del pregiudizio economico derivante da un determinato evento, futuro ed incerto nonché estraneo alla volontà delle parti del contratto di assicurazione. E' tuttavia importante premettere che l'assicurazione è una garanzia contro le lesioni del puro valore intrinseco della merce, con esclusione, pertanto, di valori che valutazioni di natura affettiva o personale possono attribuire alla merce medesima. Un altro concetto basilare sul quale fa perno il contratto assicurativo (e ciò vale anche per rami diversi da quello del trasporto) è l'aleatorietà dell'evento, in quanto affinché un rischio possa essere considerato tale occorre che sussista l'incertezza: gli eventi certi non sono mai indennizzabili dagli assicuratori. Nell'assicurazione sulle merci trasportate la garanzia assicurativa riguarda soltanto i danni materiali e diretti, con esclusione delle conseguenze derivanti da ritardate consegne, perdite di mercato, variazioni di prezzo, ossia di quei danni che vengono definiti indiretti. Ma quali elementi concorrono a costituire il rischio di
perdita o deterioramento delle merci trasportate?
Tra i primi rientrano tutti quegli eventi naturali, fortuiti o meteorologici non controllabili dall'uomo e definiti fortune di mare (tempesta, uragano, maremoto, tromba d'aria, fulmini, nubifragi, straripamenti di acqua di laghi o di fiumi, frane, terremoti, ecc.). Gli atti umani si suddividono a loro volta in:
Il rischio di perdita o di danno alle merci trasportate
nasce dalla combinazione degli elementi sopra considerati a cui possono
aggiungersi e sommarsi le avarie causate da debolezze o cedimenti
degli strumenti operativi (navi, veicoli, gru, carrelli elevatori, ecc.)
per difetti nella loro costruzione o nel loro utilizzo o nella manutenzione
e nei controlli. Si è fatto cenno sopra alla circostanza che l'assenza
di una garanzia assicurativa nasce sovente da una valutazione superficiale
che porta a considerare il premio di assicurazione come una spesa superflua
che grava inutilmente sul prezzo di acquisto. Selezionare un vettore solo sulla base del nolo più conveniente può avere gravi conseguenze. Se l'obiettivo della sicurezza viene posto al centro dell'operazione mercantile - come dovrebbe essere - tutto ciò che si riferisce al trasporto rappresenta la prima precauzione da adottare. Fermo restando che la copertura assicurativa è fondamentale per la reintegrazione patrimoniale data la natura economica del possibile danno alla merce trasportata. L'auspicio che può essere formulato è quello
che le parti contraenti dedichino maggior attenzione all'aspetto assicurativo
vagliandolo in modo completo con la giusta correlazione merci/rischi.
|