| Convenzione
CMR
9 luglio 2001
Abbiamo spedito via terra ad un cliente francese della merce (fogli di
carta). La fornitura ci è stata contestata. Abbiamo quindi richiesto
allo spedizioniere di andare a ritirare la merce e di riportarcela in
Italia. Durante il viaggio di ritorno la merce è stata danneggiata.
Lo spedizioniere, cui abbiamo chiesto il rimborso di quanto previsto dalla
assicurazione CMR, ci ha risposto che su materiale di ritorno non risponde
la CMR.
Questa motivazione è corretta? Il trasportatore non ha responsabilità
anche in assenza di CMR ?
Occorre innanzi
tutto chiarire, per evitare pericolose confusioni, la differenza tra CMR
e la copertura assicurativa delle merci contro i rischi del viaggio.
La Convenzione di Ginevra definita CMR rappresenta la normativa
internazionale per i trasporti stradali e si applica, secondo
quanto affermato dal suo articolo 1, ad ogni contratto per il trasporto
a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli, indipendentemente
dal domicilio e dalla cittadinanza della parti, quando il luogo di ricevimento
della merce ed il luogo previsto per la riconsegna indicati in contratto
sono situati in due Stati diversi.
Dunque anche se si tratta
di un viaggio di ritorno, auspicabilmente documentato dalla lettera di
vettura per consentire al vettore di individuare l’avente diritto
alla riconsegna, la Convenzione trova applicazione essendo del tutto improbabile
che il trasporto sia stato effettuato a titolo gratuito.
Non è corretto parlare di assicurazione CMR perché si possono
generare equivoci.
Poiché la CMR (al pari delle altre Convenzioni internazionali per
le diverse modalità di trasporto) prevede che il vettore possa
essere considerato responsabile e quindi tenuto al risarcimento (sia pure
nei limiti di quanto previsto da ogni singola convenzione) i vettori internazionali
si tutelano a mezzo di coperture di responsabilità in cui l’oggetto
del contratto di assicurazione è la responsabilità assunta
nello svolgimento della attività di trasporto.
L’assicurazione della responsabilità si impegna infatti a
tenere indenne l’assicurato (il vettore) da quanto questi sia tenuto
a risarcire ad un terzo in dipendenza di una responsabilità contrattuale
ed in conseguenza di un danno verificatosi durante il periodo dell’assicurazione.
Probabilmente lo spedizioniere,
che andrebbe più correttamente inquadrato come vettore avendo verosimilmente
operato in tale veste, ha parlato in modo improprio di assicurazione CMR.
Lo spedizioniere si riferiva alla polizza di responsabilità del
vettore (ossia alla sua) che lo copre per un massimale per chilogrammo
corrispondente alla cifra per la quale può essere eventualmente
chiamato a rispondere.
Questo significa che se il vettore prova la sua estraneità
dimostrando, ad esempio, che il danno deriva da vizio proprio della merce
o da un fatto imputabile a terzi, il meccanismo risarcitorio non
scatta e questo spiegherebbe l’imprecisa risposta fornita
(l’assicurazione CMR non risponde).
L’assicurazione delle
merci vera e propria, invece, garantisce le perdite o le avarie che le
merci possono subire durante il loro tragitto in conseguenza di avvenimenti,
improvvisi e sopravvenienti nel corso del viaggio, chiamati rischi. Questi
rischi vengono classificati in rischi ordinari di trasporto (mancata consegna,
eventi fortuiti, catastrofali, ecc.) e rischi di guerra, scioperi, sommosse
e tumulti popolari.
A coprire le merci
contro il rischio del viaggio dovrebbero provvedere il venditore od il
compratore perché il contratto di compravendita, attraverso
il termine di resa, stabilisce chi si accolla in tutto od in parte detti
rischi individuando pertanto il soggetto che ha interesse alla tutela
assicurativa.
Purtroppo in questo caso sembra che la questione non sia stata presa in
considerazione (spesso gli utenti del trasporto ritengono di poter addossare
al vettore la responsabilità di qualunque danno abbia a verificarsi
durante il trasferimento delle merci. Questa errata convinzione li porta
a dover sopportare interamente il danno quando non sia possibile responsabilizzare
chi ha assunto il trasporto).
Occorre chiarire
invece le ragioni precise che stanno all’origine del danno
perché, sia pure con cautela, andrebbe esplorata un’altra
ipotesi. Il mancato risarcimento da parte dell’assicuratore del
vettore oltre ad essere giustificato dall’assenza di responsabilità
in capo a quest’ultimo potrebbe anche essere dovuto al fatto che
al danneggiamento viene riconosciuta non l’aleatorietà dell’evento,
ma una precisa responsabilità del vettore. Solo in questo caso,
allora, non trovano applicazione i limiti di risarcimento in quanto la
Convenzione CMR stabilisce che in caso di dolo o colpa grave del vettore
questi non possa beneficiare di alcun limite, ma che debba rispondere
per il valore integrale del danno. |