Convenzione CMR

9 luglio 2001


Abbiamo spedito via terra ad un cliente francese della merce (fogli di carta). La fornitura ci è stata contestata. Abbiamo quindi richiesto allo spedizioniere di andare a ritirare la merce e di riportarcela in Italia. Durante il viaggio di ritorno la merce è stata danneggiata. Lo spedizioniere, cui abbiamo chiesto il rimborso di quanto previsto dalla assicurazione CMR, ci ha risposto che su materiale di ritorno non risponde la CMR.
Questa motivazione è corretta? Il trasportatore non ha responsabilità anche in assenza di CMR ?

Occorre innanzi tutto chiarire, per evitare pericolose confusioni, la differenza tra CMR e la copertura assicurativa delle merci contro i rischi del viaggio.
La Convenzione di Ginevra definita CMR rappresenta la normativa internazionale per i trasporti stradali e si applica, secondo quanto affermato dal suo articolo 1, ad ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli, indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza della parti, quando il luogo di ricevimento della merce ed il luogo previsto per la riconsegna indicati in contratto sono situati in due Stati diversi.

Dunque anche se si tratta di un viaggio di ritorno, auspicabilmente documentato dalla lettera di vettura per consentire al vettore di individuare l’avente diritto alla riconsegna, la Convenzione trova applicazione essendo del tutto improbabile che il trasporto sia stato effettuato a titolo gratuito.
Non è corretto parlare di assicurazione CMR perché si possono generare equivoci.
Poiché la CMR (al pari delle altre Convenzioni internazionali per le diverse modalità di trasporto) prevede che il vettore possa essere considerato responsabile e quindi tenuto al risarcimento (sia pure nei limiti di quanto previsto da ogni singola convenzione) i vettori internazionali si tutelano a mezzo di coperture di responsabilità in cui l’oggetto del contratto di assicurazione è la responsabilità assunta nello svolgimento della attività di trasporto.
L’assicurazione della responsabilità si impegna infatti a tenere indenne l’assicurato (il vettore) da quanto questi sia tenuto a risarcire ad un terzo in dipendenza di una responsabilità contrattuale ed in conseguenza di un danno verificatosi durante il periodo dell’assicurazione.

Probabilmente lo spedizioniere, che andrebbe più correttamente inquadrato come vettore avendo verosimilmente operato in tale veste, ha parlato in modo improprio di assicurazione CMR.
Lo spedizioniere si riferiva alla polizza di responsabilità del vettore (ossia alla sua) che lo copre per un massimale per chilogrammo corrispondente alla cifra per la quale può essere eventualmente chiamato a rispondere.
Questo significa che se il vettore prova la sua estraneità dimostrando, ad esempio, che il danno deriva da vizio proprio della merce o da un fatto imputabile a terzi, il meccanismo risarcitorio non scatta e questo spiegherebbe l’imprecisa risposta fornita (l’assicurazione CMR non risponde).

L’assicurazione delle merci vera e propria, invece, garantisce le perdite o le avarie che le merci possono subire durante il loro tragitto in conseguenza di avvenimenti, improvvisi e sopravvenienti nel corso del viaggio, chiamati rischi. Questi rischi vengono classificati in rischi ordinari di trasporto (mancata consegna, eventi fortuiti, catastrofali, ecc.) e rischi di guerra, scioperi, sommosse e tumulti popolari.

A coprire le merci contro il rischio del viaggio dovrebbero provvedere il venditore od il compratore perché il contratto di compravendita, attraverso il termine di resa, stabilisce chi si accolla in tutto od in parte detti rischi individuando pertanto il soggetto che ha interesse alla tutela assicurativa.
Purtroppo in questo caso sembra che la questione non sia stata presa in considerazione (spesso gli utenti del trasporto ritengono di poter addossare al vettore la responsabilità di qualunque danno abbia a verificarsi durante il trasferimento delle merci. Questa errata convinzione li porta a dover sopportare interamente il danno quando non sia possibile responsabilizzare chi ha assunto il trasporto).

Occorre chiarire invece le ragioni precise che stanno all’origine del danno perché, sia pure con cautela, andrebbe esplorata un’altra ipotesi. Il mancato risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore oltre ad essere giustificato dall’assenza di responsabilità in capo a quest’ultimo potrebbe anche essere dovuto al fatto che al danneggiamento viene riconosciuta non l’aleatorietà dell’evento, ma una precisa responsabilità del vettore. Solo in questo caso, allora, non trovano applicazione i limiti di risarcimento in quanto la Convenzione CMR stabilisce che in caso di dolo o colpa grave del vettore questi non possa beneficiare di alcun limite, ma che debba rispondere per il valore integrale del danno.