| FIATA
Bill of Lading
Esportiamo via mare merce destinata in Canada, Stati Uniti e Israele utilizzando
un noto spedizioniere. In alcuni casi, dopo l'imbarco ci vengono consegnate
polizze di carico della Compagnia di Navigazione, in altri casi FBL dello
spedizioniere.
Quale è la differenza tra i due documenti? Potremmo sapere qualche
cosa di più sul documento FBL?
- Su alcune destinazioni
lo spedizioniere al quale vi rivolgete agisce come "spedizioniere
classico" nel senso di mandatario dell'operatore economico
per conto del quale stipula il contratto di trasporto con il
vettore marittimo ottenendo da questi il documento di trasporto.
Può trattarsi di polizza di carico porto/porto per un viaggio
che è soltanto marittimo o, più verosimilmente, di una
combined bill of lading quando il trasporto (che viene definito multimodale)
inizia o termina in luoghi precedenti o successivi al porto di imbarco
o sbarco.
- In altri casi,
invece, rilasciando proprie FBL lo spedizioniere assume in proprio
l'obbligo del risultato divenendo anche vettore.
Si tratta quindi
di ruoli e responsabilità diverse. In occasione del rilascio di
polizze di carico emesse dalla Compagnia di Navigazione, lo spedizioniere
agisce come semplice intermediario rispondendo unicamente dell'inosservanza
delle istruzioni che gli sono state impartite.
Quando invece emette propri documenti di trasporto, lo
"spedizioniere", pur avvalendosi di servizi di trasporto di
terzi, offre ai propri clienti l'organizzazione del trasporto totale (door
to door per i carichi completi o punto/punto per il groupage). In questa
veste la sua responsabilità è equiparata a quella
del vettore.
Il documento di trasporto
conosciuto come FBL è stato elaborato nel 1971 dall'organizzazione
mondiale degli spedizionieri FIATA (Federation Internationale des Associations
de Transitaires et Assimiles) per arrestare il proliferare di
documenti di trasporto emessi dagli spedizionieri che andavano sviluppando
ruoli e responsabilità vettoriali generati dal successo della containerizzazione.
In una prima fase, infatti, anche per l'assenza di un quadro giuridico
diretto a disciplinare il trasporto multimodale, gli spedizionieri emettevano
propri documenti di trasporto su formulari aziendali riportanti il logo
e indicanti condizioni non propriamente corrispondenti alle responsabilità
assunte, anche in relazione ai servizi offerti.
Al fine di ridurre questo insieme disordinato, fantasioso e confuso di
condizioni, la Fiata mise a punto la Fiata Bill of Lading (FBL).
Le condizioni di trasporto riportate nel documento si basano sulle
"Regole CNUCED/CCI applicabili ai documenti di trasporto multimodale"
(pubblicazione
n. 481 della Camera di Commercio Internazionale di Parigi).
Per individuare il
regime e i limiti di responsabilità dell'emittente il documento
FBL, le condizioni generali si basano su due soluzioni diverse:
- La prima stabilisce
che ogni modo di trasporto in cui si fraziona un trasporto multimodale
è disciplinato dal regime suo proprio, con l'effetto che, quando
la perdita o l'avaria alle merci possono essere attribuite a una fase
particolare del trasporto, sono invocabili le regole obbligatorie di
responsabilità delle Convenzioni internazionali o del diritto
nazionale, che sarebbero applicabili se fosse stato stipulato un contratto
separato per quel particolare segmento di trasporto in cui è
occorsa la perdita o l'avaria.
- La seconda soluzione
considera l'ipotesi in cui la perdita o il danno non può essere
attribuito ad un particolare segmento del trasporto multimodale. In
tale caso chi emette il documento FBL, fatti salvi gli esoneri previsti
a favore di qualsiasi vettore marittimo, può beneficiare, nel
caso di trasporto multimodale con tratta marittima, di un limite di
responsabilità per danni e perdite alle merci corrispondente
al controvalore di Diritti Speciali di Prelievo 2 per kg. lordo di merce
perduta o danneggiata o di Diritti Speciali di prelievo 666,67 per collo.
Se nel viaggio non è compreso un segmento marittimo, il limite
di responsabilità non può superare l'equivalente di Diritti
Speciali di prelievo 8,33 per kg. lordo.
Le ICC Rules prevedono,
poi, che questo operatore, che può essere definito vettore
contrattuale, sia responsabile anche per i danni da ritardo quando
sia stata fatta dal "Consignor" una dichiarazione di interesse
alla riconsegna a una data fissata e che tale data sia stata accettata
dall'operatore di trasporto multimodale.
E' evidente la responsabilità che viene assunta dallo spedizioniere
vettore nel sottoscrivere un documento FBL in quanto lo espone a rispondere
anche per dipendenti, agenti o altre persone dei cui servizi egli faccia
uso per eseguire il suo contratto ed è pure implicita la
necessità di una copertura assicurativa adeguata (peraltro
imposta dalla FIATA) che indichi un alto massimale, tenuto anche conto
della concentrazione di rischio a cui può trovarsi esposto il sottoscrittore
del documento nel momento in cui più partite (e, quindi, con più
FBL emesse) viaggino sulla stessa nave, convoglio ferroviario o siano
giacenti a un terminal.
Gli operatori economici hanno, quindi, la garanzia, quando viene loro
rilasciata una FBL, dell'esistenza di una copertura assicurativa relativa
alla responsabilità dell'operatore di trasporto merci sottoscrittore
del documento, che, pertanto, in caso di perdita o danni alle merci, sarà
in grado di indennizzarli. |