Il rapporto con lo spedizioniere


I reparti traffico delle case di spedizione iniziano il loro lavoro sulla base di una lettera di istruzioni del committente.
La lettera di incarico, nella quale vengono descritti gli accordi intercorsi tra l'esportatore e lo spedizioniere, deve:

  • recare in allegato i documenti occorrenti per l'esportazione
  • fornire istruzioni esatte e complete su cosa deve essere fatto della merce
  • fornire istruzioni sull'uso dei documenti a spedizione avvenuta.

Documenti necessari per l'esportazione

  • Fattura commerciale (solitamente in 3 esemplari)
  • Packing list (non strettamente necessaria quando gli elementi come marche, numerazione, tipo dei colli, peso lordo, netto, dimensione dei singoli colli, siano già inseriti nella fattura commerciale)
  • Documenti particolari legati alla natura della merce o ad altre cause (per esempio certificati di pericolosità, certificati sanitari, ecc)

Istruzioni sull'esecuzione della spedizione

Devono essere sempre precisati:

  • destinatario e destinazione
  • porto di imbarco (nel caso di spedizione marittima, ma può essere lasciata la facoltà di scelta allo spedizioniere)
  • porto di sbarco, destinazione terrestre o aerea di arrivo
  • documenti che devono essere emessi e soprattutto comprovanti l'avvenuta spedizione (polizza di carico, documenti FIATA, lettera di vettura aerea, terrestre, ferroviaria, ecc.)
  • termine di resa adottato nel contratto di compravendita (Incoterms 2000)
  • per le destinazioni extra europee voce dogananale e tipo di operazione doganale di esportazione da effettuare
  • se deve essere coperta l'assicurazione sul trasporto e contro quali rischi
  • eventuale vincolo posto alla riconsegna della merce (COD)

Uso dei documenti rappresentativi e non della merce

Il cliente, normalmente, chiede che vengano consegnati a lui stesso per l'invio al destinatario, tramite banca o direttamente. Vi sono però casi in cui il cliente incarica lo spedizioniere o spedizioniere-vettore di rimettere tali documenti per esempio:

  • alla banca italiana che negozierà l'eventuale apertura di credito o che curerà l'incasso a destino
  • alla banca estera che curerà l'incasso dell'importo della fattura
  • a un corrispondente dello spedizioniere, spedizioniere-vettore o a un rappresentante del cliente italiano perchè possano incaricarsi dell'incasso della fornitura
  • direttamente al destinatario o al suo spedizioniere nella località di arrivo.