L'evoluzione
dello spedizioniere
Il vettore invece con il contratto di trasporto si obbliga a trasferire le merci ed è quindi tenuto a una obbligazione di risultato. E' responsabile della perdita e dell'avaria delle cose dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, a meno che non fornisca la dimostrazione dell'esistenza di una causa di esonero da responsabilità. Questa tradizionale distinzione tra spedizioniere e vettore non trova più ragione di esistere, poiché superata dall'evoluzione che le due figure hanno subito dopo la comparsa del trasporto multimodale che utilizza una molteplicità di mezzi di trasporto. Oggi gli spedizionieri
e i vettori offrono agli utenti una molteplicità di prestazioni
nel campo dell'instradamento delle merci che vanno dallo stoccaggio al
ricondizionamento, alla marcatura dei colli, al raggruppamento delle piccole
partite (il cosiddetto groupage), al trasporto vero e proprio, alla deconsolidazione,
alla distribuzione, ecc. Il processo di innovazione e diversificazione che ha riguardato l'industria del trasporto per effetto del crescente utilizzo delle unità di carico ha imposto, soprattutto allo spedizioniere, modifiche rilevanti alla operatività, a cominciare dalla gestione del groupage o consolidation per arrivare a un package di distribuzione integrante il trasporto porta a porta. Con i servizi di groupage lo spedizioniere raggruppa le merci utilizzando per il loro trasferimento sia mezzi vettori terzi sia mezzi di sua proprietà o di cui ha la disponibilità, ma contemporaneamente sviluppa un'attività vettoriale che lo fa considerare vettore o equipara la sua responsabilità a quella del vettore. L'avvento della containerizzazione ha insomma trasformato il ruolo dello spedizioniere da semplice intermediario in quello di operatore del trasporto multimodale che:
Il termine generale di spedizioniere ricopre, oggi, una gamma di attività diverse, complesse ed eterogenee, facilmente classificabili sotto il profilo tecnico operativo ma che, in caso di controversie, non sono agevolmente inquadrabili in precise categorie giuridiche con la conseguente impossibilità di accertare quali siano le norme applicabili ai rapporti che sorgono tra spedizionieri ed utenti anche ai fini di individuarne diritti e obblighi. Si è visto come sia inquadrata nell'ordinamento italiano la figura dello spedizioniere tradizionale che, però, non corrisponde all'evoluzione realizzata da questo soggetto sul piano imprenditoriale, evoluzione che, sia nel diritto interno che in quello internazionale, è tuttora priva di un adeguamento normativo con l'eccezione di alcune iniziative a livello privatistico che hanno, invece, tenuto conto del mutamento intervenuto. A livello internazionale non esistono, infatti, norme obbligatorie applicabili alla categoria degli spedizionieri per cui il rapporto giuridico tra lo spedizioniere e il suo cliente risulta normalmente disciplinato dalle condizioni generali elaborate dalle associazioni di categoria salvo che le parti non ne escludano espressamente l'applicazione (per l'Italia si tratta delle condizioni generali praticate dagli spedizionieri italiani per spedizioni internazionali, ma esistono anche le condizioni generali elaborate dalla organizzazione mondiale degli spedizionieri FIATA). Le modifiche intervenute nella realtà operativa non si sono ancora riflesse sulle regole giuridiche neanche per quanto attiene il trasporto multimodale, poiché la "Convenzione delle Nazioni Unite per il trasporto multimodale internazionale di merci ", approvata a Ginevra il 24 maggio del 1980, non è ancora entrata in vigore. Si comprende allora
quanto vitale sia la formalizzazione di un contratto, cioè la redazione
di un apposito documento scritto nel quale siano riportate le pattuizioni
intervenute tra le parti, la specifica individuazione dei rispettivi diritti
e obblighi, la regolamentazione delle correlate responsabilità
e l'effettiva natura del rapporto contrattuale. |