| Responsabilità
del vettore Il trasporto della merce è soggetto a leggi nazionali e internazionali che ne regolano le modalità di esecuzione, stabiliscono quali sono i documenti che provano la stipulazione del contratto di trasporto, determinano la responsabilità del vettore e fissano i parametri per l'eventuale risarcimento del danno. Affrontiamo l'argomento che riguarda la responsabilità del vettore incaricato del trasporto in relazione alle problematiche assicurative. Per quanto riguarda le cose oggetto del trasporto, il vettore (intendendosi per tale sia colui che lo esegue materialmente sia chi assume l'obbligo di eseguirlo, anche se con mezzi di terzi) è responsabile della loro perdita e/o avaria dal momento in cui le riceve fino a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non è in grado di provare che la perdita o l'avaria sono derivate da caso fortuito, ovvero dalla natura o dai vizi delle cose, dal loro imballaggio, dall'operato del mittente o del destinatario, o ancora quando prova che l'evento è dovuto a circostanze che il vettore stesso non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare. In altre parole, il vettore
che assume l'incarico del trasporto assume anche la responsabilità
dello stesso ed è quindi presunto responsabile di tutto quanto
accade alle merci durante l'esecuzione del trasporto. Il mancato rispetto dei termini, previsto per le riserve circa lo stato della merce, non libera automaticamente il vettore dalle proprie responsabilità, ma pone, viceversa, a carico del destinatario l'onere della prova e cioè sarà questi che dovrà fornire adeguata prova che il danno lamentato si è verificato durante il trasporto, ovvero mentre la merce si trovava sotto la custodia del vettore. Come si è detto, con
la consegna delle merci da parte del mittente al vettore si ritiene comunemente
che nei confronti di quest'ultimo nasca sempre la responsabilità
per la perdita o l'avaria delle merci stesse.
Va detto inoltre
che, mentre non è possibile in alcun modo abbassare a favore del
vettore detti limiti (eventuali pattuizioni contrattuali in tal senso
sono nulle), è possibile al contrario superarli indicando, prima
della consegna della merce, il valore pieno della medesima e dichiarando
tale valore sul documento di trasporto con il consenso del vettore, al
quale dovrà essere corrisposto un nolo "ad valorem" (cioè
basato su una "rate" che tiene conto del valore). |