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rischi del trasporto Negli accordi in materia di compravendita, l'assenza di regole o la genericità del contratto possono essere sfruttati dal compratore per ritardare o per non effettuare il pagamento della fornitura. Uno degli elementi più trascurati, pur essendo la fonte primaria di discussioni e contenzioso, è quello che riguarda il termine di resa. Vediamo quali sono gli aspetti imprescindibili per una corretta impostazione di qualsiasi trattativa di vendita che implichi un trasporto. Ammettiamo che per esprimere le condizioni di consegna
le parti, tenuto conto della specificità del trasporto, facciano
ricorso agli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale. Questo significa che, quando le parti di un contratto
di compravendita internazionale fanno concordemente richiamo ad una specifica
clausola in conformità degli Incoterms edizione 2000 (ultima versione
della raccolta), sottopongono il loro rapporto alla particolare disciplina
corrispondente alla sigla richiamata. A proposito del trasferimento dei rischi e del soggetto
che in funzione dell'Incoterm scelto dovrà sopportarli, è
bene accennare all'esistenza di un interesse affinchè la merce
superi senza danni o perdite il trasporto e, nel caso si rendessero necessari,
anche eventuali trasbordi e stoccaggi durante il viaggio. I più frequenti errori di valutazione degli esportatori Molti operatori con l'estero ritengono erroneamente che:
Non sono pochi neppure gli operatori che, dato che l'Incoterm utilizzato pone tutti i rischi di perdite ed avaria a carico della controparte, danno per scontato che quest'ultima si incarichi automaticamente dell'assicurazione e stipuli il relativo contratto. E questo forse spiega perché, spesso, le merci viaggiano senza alcuna assicurazione... Le reali responsabilità del vettore Quando una merce deve essere trasportata, si impone il compimento di un'accurata analisi di tutte le implicazioni legate al trasferimento, tenuto conto che la disciplina convenzionale in materia di trasporto internazionale prevede, a beneficio dei vettori, numerose clausole di esonero che consentono loro di limitare la responsabilità e, ove ne ricorrano gli estremi, gli indennizzi dovuti per danni o perdite alle merci. Per quanto attiene alle cose oggetto del trasporto, il vettore (intendendosi per tale sia colui che lo esegue materialmente sia chi assume l'obbligo di eseguirlo, anche se con mezzi di terzi) è responsabile della loro perdita e/o avaria dal momento in cui le riceve fino a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non è in grado di provare che la perdita o l'avaria sono derivate da caso fortuito ovvero dalla natura o dai vizi delle cose ovvero dal loro imballaggio ovvero ancora dall'operato del mittente o del destinatario o ancora quando prova che l'evento sia dovuto a circostanze che il vettore stesso non poteva evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare. Questo significa che il vettore che assume l'incarico del trasporto assume anche la responsabilità dello stesso ed è quindi presunto responsabile di tutto quanto accade alle merci durante l'esecuzione del trasporto. L'onere della prova liberatoria E' a carico del vettore anche la prova liberatoria e cioè
la dimostrazione della sua estraneità al fatto che ha provocato
il danneggiamento delle cose trasportate. Il mancato rispetto dei termini previsti per le riserve circa lo stato della merce non libera automaticamente il vettore dalle proprie responsabilità, ma pone, viceversa, a carico del destinatario l'onere della prova; sarà cioè questi che dovrà fornire adeguata prova che il danno lamentato si è verificato durante il trasporto ovvero mentre la merce si trovava sotto la custodia del vettore. Per quanto riguarda invece il contratto di spedizione è opportuno ricordare che dagli obblighi di diligenza che incombono sullo spedizioniere, in virtù di un'esplicita disposizione codicistica, esula il compito di assicurare le cose spedite (anche se permane in capo allo spedizioniere l'obbligo di segnalare al proprio mandante che in base alla predetta disposizione egli non è tenuto ad assicurare le merci dovendo dimostrare la sua diligenza anche nel portare a conoscenza del cliente le norme che regolano la sua attività). Sinistri parziali e danni occulti Esiste, però, un argomento più decisivo per sottolineare la necessità di vagliare l'aspetto assicurativo ed è quello che riguarda i sinistri parziali o i danni occulti,, che potrebbero essere rilevati troppo tardi perché la loro origine o talvolta lo stesso responsabile possano essere definiti con precisione, ma che potrebbero dare all'acquirente l'opportunità di sollevare eccezioni sulla qualità della fornitura e di procrastinarne il pagamento. Ecco perché diventa importante verificare e concordare
con la controparte sia l'esistenza che l'ampiezza della garanzia assicurativa
tenendo presente che l'assicurazione danni ha la finalità di garantire
il venditore e/o il compratore contro le conseguenze patrimoniali derivanti
da perdite o avarie che le merci possono subire durante il trasporto in
conseguenza di avvenimenti improvvisi e sopravvenienti nel corso del viaggio
chiamati rischi.
L'estensione della copertura assicurativa Per quanto riguarda l'estensione della copertura si distingue tra All risks e Rischi base. All risks = tutti i rischi
Altri rischi esclusi (come i rischi guerra, scioperi, ecc.) possono essere assicurati con pattuizioni speciali da richiedere espressamente all'assicuratore. Rischi base Il mercato assicurativo italiano La commissione Legale dell'ANIA - Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione ha elaborato un contratto denominato Polizza italiana di assicurazione delle merci trasportate con una struttura di clausolari, separati dalla piattaforma base di condizioni generali, che consente agli operatori di costruirsi coperture su misura, attraverso una scelta attenta delle clausole integrative. Le clausole di delimitazione del rischio sono:
Le clausole inglesi I.C.C. Le clausole inglesi per le merci sono quelle edite dall'Institute
of London Underwriters (Associazione degli assicuratori inglesi) e sono
indicate come Institute Cargo Clauses. I.C.C. (A) Sostituisce la vecchia All Risks pur mantenendo
il carattere tradizionale della copertura All Risks, ma negli ultimi anni
il mercato assicurativo inglese ha ulteriormente ampliato lo spettro della
copertura mediante clausole aggiuntive. I.C.C. (B) Delimitano la copertura assicurativa con il sistema dei
rischi nominati: troviamo infatti l'indicazione dei rischi coperti e dei
rischi esclusi.
I.C.C. (C) Riducono la copertura delle I.C.C. (B) escludendo alcuni rischi quali: terremoto, eruzione vulcanica, fulmine, asporto fuori bordo, entrata di acqua di mare, lago o fiume nella nave, battello, stiva, veicolo, contenitore, elevatore o luogo di deposito, ecc. |