CPT ex Incoterms 2000 e apertura di credito


Ipotizziamo che un'azienda italiana comperi da un fornitore straniero 60.000 US$ di valvole. Le parti concordano condizioni CPT ex Incoterms 2000 e pagamento a mezzo apertura di credito con pagamento differito a 90 giorni dalla data della polizza di carico.
Quali documenti vanno richiesti per consentire al fornitore di incassare?

Per rispondere al quesito dovremo considerare aspetti diversi che riguardano la documentazione ad uso doganale, quella mercantile in generale e, sia pure trasversalmente, anche i meccanismi dell'apertura di credito.

I documenti che dovranno essere indicati nell'apertura di credito sono sostanzialmente:

  • quelli richiesti dall'Amministrazione doganale per consentire l'ingresso delle merci (senza i quali l'importatore non può espletare le formalità doganali)
  • quelli necessari per poter ricevere e ritirare la merce dal vettore.

Per lo sdoganamento import sono normalmente necessari 3-4 esemplari della fattura commerciale, eventuale packing list e, visto che in fase contrattuale per quanto riguarda il pagamento è stata concordata una dilazione decorrente dalla data della polizza di carico, anche tale documento.

E' probabile che in relazione al Paese di provenienza l'Amministrazione doganale italiana possa richiedere, per il regolare espletamento delle formalità doganali, il certificato di origine o altro documento probante, in virtù di un eventuale trattamento preferenziale previsto per l'importazione, l'origine della merce. Una telefonata ad uno spedizioniere internazionale o ad uno spedizioniere doganale (i numeri si trovano sull'elenco telefonico) potrà risolvere il problema dell'importatore che sarà così in grado di presentare la documentazione necessaria senza richiedere al proprio fornitore documenti inutili con possibili aggravi di costi che in ogni caso sarebbero gravati sulla fattura di vendita.

Appare invece opportuno chiarire alcuni aspetti legati al termine di resa che pone a carico del venditore i costi del trasporto e di tutte le operazioni a questo accessorie lasciando per contro gravare la maggior parte dei rischi del viaggio (e soprattutto quello internazionale) sull'acquirente.

La clausola CPT secondo gli Incoterms 2000, richiamati in contratto e quindi vincolanti per le parti, sta ad indicare infatti che l'obbligo di consegna del venditore è adempiuto quando la merce viene rimessa al vettore designato dallo stesso esportatore o nel caso di un trasporto multimodale (che implica l'intervento di una pluralità di vettori) quando la merce viene consegnata al primo vettore.

Da tale momento i rischi ed ogni altra spesa dovuta per fatti che possono accadere alla merce dopo che questa è stata consegnata sono a carico del compratore. Sembra quindi opportuno sottolineare il fatto che, pur non avendo contrattualmente alcun obbligo secondo quanto previsto dall'Incoterm CPT, l'acquirente abbia invece l'interesse a ricercare una garanzia assicurativa contro il rischio che la merce dovrà affrontare nella fase del trasferimento.

In caso contrario l'importatore dovrà essere disposto a correre il rischio in proprio e a sopportare le conseguenze patrimoniali derivanti da un eventuale danno alle merci per eventi fortuiti o accidentali durante il trasporto (senza cioè che esista una responsabilità del vettore e quindi nessuna possibilità di ottenere da questi un qualsiasi risarcimento).

Condizioni, rischi e premio di tale copertura assicurativa sono in ogni caso elementi che dipendono, oltre che dal tipo di merce e dal suo imballaggio, principalmente dal sistema di trasporto, anzi più in particolare dalla scelta del vettore che non compete, come si è visto, all'acquirente, ma che se fosse da questi compiuta soltanto su criteri improntati ad economicità potrebbe cadere su un vettore poco affidabile con conseguente maggior premio dovuto all'assicuratore.

E' quindi opportuno, in sede contrattuale o se manca un contratto steso in modo formale in fase di definizione degli accordi, prevedere, come condizione, condizione che il vettore scelto dal venditore dovrà avere il gradimento del compratore (e del suo assicuratore).